Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/02/2026, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13277 del 2024, proposto da ET AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI OL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento del 4.10.2024 del CNR - Direzione Generale di “approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 1291 posizioni di Primo Ricercatore II livello ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 di cui al bando 315.63 PR – Area concorsuale: Osservazioni della Terra (Remote Sensing, Monitoraggio Ambientale, Cartografia) n. 61 posti”, pubblicata sul sito Internet agli indirizzi https://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. il 4.10.2024, nella parte in cui esclude (e non include) la Ricorrente dalla graduatoria;
- della nota del RUP di comunicazione approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del 7.10.2024, nella parte in cui “fa presente che la S.V. (Dott.ssa AN) non è inclusa nella graduatoria di merito per aver riportato il punteggio complessivo, nella valutazione dei titoli, valorizzazione dell’attività e del colloquio, inferiore a 60/100 come previsto dall’art. 4 comma 6 del bando”;
- di tutti i verbali della Commissione - Area concorsuale Osservazioni della Terra, ivi compreso il verbale n. 14 del 6.8.2024 di assegnazione del punteggio di 49,75/80 punti per la valutazione del CV ed il punteggio totale di 50,64/90 punti (per valutazione cv + valorizzazione dell’attività svolta presso il CNR); nonché verbale n. 20 del 5.09.2024 contenente punteggi totali al termine del colloquio della Ricorrente di 58,94/100 punti e le allegate schede di assegnazione punteggi allegate ai verbali e graduatoria;
- nei limiti dell’interesse, i verbali nn. 6 del 18.6.2024, n. 9 dell’1.07.2024, n. 10 del 15.7.2024, n. 11 del 18.7.2024, n. 12 del 19.7.2024, n. 13 del 30.7.2024, n. 14 del 6.08.2024 nella parte in cui attribuiscono agli altri concorrenti un maggior punteggio per il Titolo - Sez. 1 Incarichi di docenza universitaria rispetto la Ricorrente;
- del punteggio assegnato nella valutazione del CV (punti 1,2 per il Titolo - Sezione 1 - “Incarichi di docenza universitaria”) nonché del punteggio finale (punti 58,94/100) riportato nella valutazione dei titoli conseguito all’esito delle operazioni, con esclusione dalla graduatoria di merito;
- della graduatoria di merito approvata per l’Area concorsuale: Osservazioni della Terra (Remote Sensing, Monitoraggio Ambientale, Cartografia) - n. 61 posti nei limiti dell’interesse;
- ove occorra, e nei limiti di interesse, del bando n. 315.63 PR del CNR e delle Linee Guida, nonché dei verbali della Commissione contenenti i criteri di valutazione dei titoli, ove interpretati in malam partem ed ostativi al riconoscimento ed assegnazione del punteggio cui la Ricorrente ha diritto;
- degli atti della procedura selettiva, nonché verbali e avvisi tutti, ove lesivi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo del diritto del Ricorrente;
e la declaratoria del diritto della Dott.ssa AN a conseguire il punteggio complessivo di 60,74 punti (di cui 3 per il Titolo Sez. 1 Incarichi di docenza universitaria) con conseguente inclusione nella graduatoria della procedura selettiva - posizioni di Primo Ricercatore II livello ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 di cui al bando 315.63 PR - Area concorsuale: Osservazioni della Terra (Remote Sensing, Monitoraggio Ambientale, Cartografia).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il bando n. 315.63 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avviato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per n. 1010 posizioni di primo ricercatore di II livello, relativa a 35 aree concorsuali.
2. L’odierna ricorrente, inquadrata presso il CNR come ricercatrice di III livello, ha partecipato alla procedura, concorrendo per l’area 29 “ Osservazione della Terra (remote sensing, monitoraggio ambientale, cartografia) ”.
3. Ad esito della valutazione dei titoli e del colloquio non è stata inclusa nella graduatoria di merito, avendo riportato il punteggio di 58,94/100, inferiore alla soglia minima di 60/100 prevista dal bando (art. 4).
4. Esaminati gli atti della procedura, ha presentato il ricorso all’odierno esame, in cui, dopo aver manifestato dubbi con riguardo alla giurisdizione, sostiene in sostanza che con riguardo agli incarichi di docenza universitaria la commissione esaminatrice avrebbe svalutato i titoli dalla stessa esibiti, posto in essere disparità di trattamento rispetto agli altri candidati, non congruamente motivato i giudizi espressi.
5. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si è costituito in giudizio con atto di stile.
6. La ricorrente ha depositato documenti e memoria difensiva, nella quale ripropone i dubbi in ordine alla giurisdizione, precisa le proprie posizioni e insiste sulle conclusioni già rassegnate nel gravame.
7. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione. All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Si esamina preliminarmente la questione dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo.
9. L’art. 15 del CCNL “ Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003 ”, recante in rubrica “ Opportunità di sviluppo professionale ”, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione dei ricercatori che ha superato la precedente suddivisione in aree distinte, plasmando il relativo profilo come una professionalità omogenea e, pertanto, articolata in un unico organico su tre livelli, denominati Dirigente di ricerca, Primo ricercatore, Ricercatore.
10. Il comma 5 dell’art. 15 in argomento - in base al quale è stata bandita la procedura de qua – prevede che “ L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore ”.
11. Con sentenza n. 8985/2018 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha chiarito che:
- l’art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 per gli Enti di ricerca “ ha introdotto per la prima volta l'unicità dell'organico dei ricercatori prevedendo una disciplina conforme ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 165 del 2001 ”;
- “ in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4 - né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo ”.
12. Questo orientamento è stato di recente ribadito dalla Cassazione con specifico riferimento al CCNL in questione (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 31293/2023) e, inoltre, ad esso si è uniformata la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8040/2025, relativa al medesimo bando della procedura de qua ; n. 12184/2024; n. 12873/2023; n. 12869/2023; n. 8829/2023; sez. III, n. 9876/2021; sez. II-ter, n. 372/2021; sez. III, n. 12928/2020; n. 6181/2019).
13. Dai principi sopra enunciati discende che l’uniformità della classificazione e l’assenza di mutamenti di area configurano quali progressioni tra qualifiche omogenee le procedure per il passaggio da ricercatore di terzo livello a primo ricercatore di secondo livello bandite ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL per gli Enti di ricerca.
14. Anche nel caso specifico la controversia ha ad oggetto una progressione, che si svolge all’interno della stessa area di inquadramento, dalla qualifica di ricercatore di terzo livello a quella, più elevata, di primo ricercatore di secondo livello, ovverosia fra profili professionali caratterizzati da sostanziale omogeneità.
15. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sussistendo il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice ordinario territorialmente competente.
16. Dall’accertamento del difetto di giurisdizione consegue, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del c.p.a., l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii , secondo cui sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, se il giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
17. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio di difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del c.p.a. il giudice ordinario quale giudice fornito della giurisdizione sulla presente causa. Ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda il processo dovrà essere riproposto, a cura della parte interessata, dinanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente, entro il termine di legge di cui all’art. 11, comma 2, del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente FF
RI La Malfa Ribolla, Referendario
RI LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LL | RA LO |
IL SEGRETARIO