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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – seconda sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. Vincenzo Del Sorbo presidente Dott. Massimo Palescandolo giudice Dott.ssa Cristina Longo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2592-1/2021 R.G. avente ad oggetto: querela di falso proposta in corso di causa TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rila- Parte_1 sciata in calce all'atto di proposizione della querela, dall'avvocato Giuseppe Vitiello presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA) Via Nazionale n. 124
[...]
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_2
e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Leonardo Cocco e Salvatore Sorice, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Caserta alla Via Tanucci n. 97
[...]
[...]
, E , quali Parte_3 Parte_4 Controparte_1 eredi di rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avvocato Rosita Saporito gli avvocati Leonardo Cocco e Salvatore Sorice, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Poggiomarino (NA) alla via Dante Alighieri n. 68.
CP_2
E
[...]
società conseguente alla fusione per in- Controparte_3 corporazione nella (incorporante) di Controparte_4 [...]
di e di Controparte_5 Controparte_6 [...]
(incorporate) per atto del notaio Controparte_7 Persona_2
[...] di Bologna del 31 dicembre 2013 a rep. 53712 e racc. 34018, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Luca Fabrizio, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Giosué Carducci n. 6 QUERELATA E PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostitu- zione dell'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice istrutto- re ha riservato la causa in decisione al collegio. Il P.M. in data 13.3.2025 ha concluso per la fondatezza della querela proposta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa viene alla decisione del collegio per la sola questione relativa alla querela di falso, promossa in via incidentale - nell'ambito del procedimento n. 2592/2021 avente ad oggetto un giudizio di responsabilità per asserita colpa medica - dal convenuto avverso “ ”, prodotta Parte_1 Parte_5 in giudizio in copia conforme all'originale in data 15.09.2022. 1.1. Preliminarmente deve essere affermata l'ammissibilità della querela in esame, ai sensi dell'art 221 c.p.c., essendo stata proposta in corso di causa dal querelante a mezzo del procuratore al quale è stata conferita procura speciale in tal senso.
1.2. Sempre in limine litis, ritiene il collegio di sottolineare la rilevanza del docu- mento impugnati di falso rispetto al giudizio principale nel quale la presente querela incidentale si innesta, trattandosi della cartella clinica relativa al ricove- ro del de cuius presso la ove lo Persona_1 Controparte_8 stesso veniva sottoposto ad intervento artroscopico di meniscectomia interna ed esterna selettiva e rispetto al quale si denuncia la colpa professionale per ritardo diagnostico terapeutico, avendo sottoposto ad intervento il paziente “senza che fossero effettuate altre indagini radiologiche e senza che il personale sanitario tenesse in considerazione la presenza nel paziente di una leucocitosi neutrofila”. Gli attori, odierni querelati, che hanno prodotto la indicata cartella clinica, interpellati, hanno dichiarato di volersene valersene in giudizio.
2. La querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., può essere proposta, in via principale quanto in corso di causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, con la sola precisazione che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia
2 entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. civ., sezione I, sen- tenza n. 1870 del 1.2.2016). Il querelante ha allegato la falsità della cartella clinica Parte_1 redatta presso la sia nella parte in cui gli viene attri- Controparte_8 buito il ruolo di medico chirurgo che effettuò l'intervento cui fu sottoposto lo in data 3.11.2017, sia della firma apposta a suo nome in calce alla Per_1 pagina relativa alle dimissioni a seguito dell'intervento.
2.1. Oggetto del presente giudizio per querela di falso è, pertanto, la cartella clinica redatta presso la in occasione dell'intervento Controparte_8 chirurgico cui fu sottoposto in data 3.11.2017: falsità dedotta Persona_1 sotto il duplice profilo dell'inveritiera indicazione nella stessa del nome del Ce-
come operatore e nella non autenticità della sottoscrizione a questi Pt_6 riferita. In particolare, si deduce la falsità sia nell'inserimento al foglio n. 9, quinto rigo compilato a penna dove risulta indicato come chirurgo operatore il dott. Per_3
con lettere (che compongono il cognome ) scritte in stampatello
[...] Parte_1 sovrascritte su altre lettere;
sia il foglio n.44 della medesima numerazione a penna dove in fondo al foglio, in calce alla dicitura: “FIRMA E MATRICOLA DEL MEDICO CHE DIMETTE” e apparentemente apposta la firma: “ ” sopra Parte_1 il cognome stampato: “CELENTANO”.
2.2. La querela è fondata e va accolta. La relazione di c.t.u., a firma della dottoressa , svolta con motivazione Per_4 convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato utilizzando un'adeguata strumentazione ottica, in continua aderenza ai documenti agli atti e al saggio grafico rilasciato volontariamente dal querelante e che, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione, ha posto in luce la non riconducibilità con grado di alta probabilità alla mano del dott. della sottoscrizione apposta alla pag. 44. Parte_1
In particolare, l'ausiliaria ha sottolineato come in relazione alla firma siano osservabili divergenze nella morfodinamica esecutiva (“si evince in V1 un movi- mento centrifugo che non si riscontra nelle autografe, sia quelle più personalizzate come C1 che quelle più leggibili, come C2c. La morfologia letterale in V1 è caratte- rizzata da addossamenti e da forme più costruite rispetto alle autografe che a contrario si presentano scevre di sovrastrutture costruttive”), giungendo alla condivisibile conclusione che “Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria del soggetto, è possibile concludere in scienza e coscienza per l'eterografia della scrittura in verifica “Celentano” vergata in corsivo, apposta in
3 calce al foglio n.44 alla dicitura: “FIRMA E MATRICOLA DEL MEDICO CHE DI- METTE”, vergata sul nome stampato “CELENTANO”, (numerazione apposta dall'ex Giudice dott. Gabriella Ferrari in calce ai fogli spillati della copia conforme della cartella clinica n. 4375/17 ). Ovvero che la firma a nome apparente di P_
, apposta sulla cartella clinica, prodotta in giudizio in copia Parte_1 conforme all'originale in data 15.09.2022 relativa a , acquisita Persona_1 ed esaminata in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV, non è ricon- ducibile con grado di alta probabilità alla mano del dott. Parte_1
(scala di giudizio -3)”. Passando all'altro profilo di falsità denunciato nella richiamata cartella clinica, vale a dire quella riportata al quinto rigo del foglio n. 9 compilato a penna con l'indicazione, come chirurgo operatore, del dott. con lettere (che com- Parte_1 pongono il cognome ) scritte in stampatello sovrascritte su altre lette- Parte_1 re, il c.t.u. ha evidenziato che dall'analisi tecnica espletata non è stato possibile verificare correttamente la morfo-dinamica scrittoria della firma apposta in stampatello, poiché sovrascritta ad altra dicitura e non decifrabile nemmeno tramite l'ausilio della strumentazione tecnica di supporto. Tale aspetto ha inciso sull'indagine di alcuni elementi grafologici determinando, pertanto, una risul- tanza di mera probabilità di autografia, ovvero che la firma in stampatello a nome apparente del , sia riconducibile alla mano del dott. Parte_1 Parte_1
con grado di media probabilità (scala di giudizio +2).
[...]
Ebbene, ad avviso del tribunale, l'incertezza circa la riferibilità al della Parte_1 predetta scritta in stampatello, in quanto inserita in un documento (cartella clinica) relativa al ricovero del paziente in occasione dell'intervento chirurgico cui fu sottoposto in data 3.11.2017, va coniugata con altri elementi probatori emersi dall'istruttoria e che convincono il collegio della circostanza che il Per_3
non fosse presente in sala operatoria in occasione del menzionato interven-
[...] to. Difatti, il testimone , escusso all'udienza del 31.10.2023, tecnico Testimone_1 di sala operatoria che si occupa della consegna del materiale necessario per eseguire l'attività operatoria, ha riferito “Ricordo che il 3 novembre 2017, nella sala operatoria c'era il Dott. ad eseguire gli interventi chirurgici insieme Per_5
a due sanitari che compongono la sua equipe medica che però non conosco;
preci- so di ricordare la circostanza in quanto, come oggi, si trattava di un giorno a cavallo del ponte dei morti in cui tendenzialmente non lavoriamo, mentre invece quel giorno c'era sala operatoria ed io c'ero. Non ricordo di aver visto il dott.
[...]
. Non ho mai visto al tavolo di sala operatoria insieme il dott. Parte_7
e il dott. , di solito ho visto il dott. insieme ad altri Per_5 Parte_1 Per_5
4 specializzandi o ad altri medici giovani, che non conosco in quanto il mio referente è sempre stato il Dott. ”. Per_5
Del resto, sempre nell'ambito della citata cartella clinica sul “foglio terapia” si legge accanto alla dicitura “medico” il cognome “ ”, e la sottoscrizione Per_5 apposta sulla lettera di dimissioni appare riferibile proprio al Dott. , Per_5 identificato anche con la menzione “Na 12654”, che attesta il codice di Iscrizione dello stesso all'Ordine di appartenenza. Alla stregua delle esposte considerazioni, la querela deve essere, pertanto, accol- ta.
2.3. Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con la precisazione che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480 dell'oramai abrogato codice, ma al novellato art. 537 c.p.p. Trattandosi di falsità relativa alle due sottoscrizioni apposte in calce al foglio n. 44 e al quinto rigo del foglio n.9 della cartella clinica 4375/17 Letto 305/A (numerazione apposta dall'ex Giudice dott. Gabriella Ferrari in calce ai fogli spillati della copia conforme della cartella clinica de qua) va disposta, a cura della cancelleria, l'annotazione sulla in copia conforme all'originale depositata il 15.09.2022 del fatto che ne è stata accertata la falsità della due indicate sotto- scrizioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, avendo riguardo al valore inde- terminabile, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Sul punto va, invero chiarito che “il valore va parametro all'oggetto del giudizio di falso non al credito preteso in forza dei documenti querelati di falso” (cfr. Cass. III 23.6.2017 n. 15642). La querela di falso va annoverata tra i giudizi dal valore indeterminato dal momento che "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegia- ta. È dunque tale carattere di autonomia del procedimento per querela di falso ad
5 impedire che, ai fini della determinazione del contributo unificato, si faccia riferi- mento al contenzioso che lo ha generato” (cfr. Cass. n. 12399/2007).
4. Una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. N. 12035/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così prov- vede: A. accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara che la falsità delle due sottoscrizioni apposte in calce al foglio n. 44 e al quinto rigo del foglio n. 9 della cartella clinica 4375/17 Letto 305/A (nume- razione apposta dall'ex Giudice dott. Gabriella Ferrari in calce ai fogli spillati della copia conforme della cartella clinica); B. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, l'annotazione a cura della cancelleria sulla in copia conforme all'originale de- positata il 15.09.2022 del fatto che è stata accertata la falsità della due indi- cate sottoscrizioni., secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.; C. condanna i querelati, in solido, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 98,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella mi- sura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Cristina Longo dott. Vincenzo Del Sorbo
6
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rila- Parte_1 sciata in calce all'atto di proposizione della querela, dall'avvocato Giuseppe Vitiello presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA) Via Nazionale n. 124
[...]
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_2
e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Leonardo Cocco e Salvatore Sorice, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Caserta alla Via Tanucci n. 97
[...]
[...]
, E , quali Parte_3 Parte_4 Controparte_1 eredi di rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Persona_1 dall'avvocato Rosita Saporito gli avvocati Leonardo Cocco e Salvatore Sorice, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Poggiomarino (NA) alla via Dante Alighieri n. 68.
CP_2
E
[...]
società conseguente alla fusione per in- Controparte_3 corporazione nella (incorporante) di Controparte_4 [...]
di e di Controparte_5 Controparte_6 [...]
(incorporate) per atto del notaio Controparte_7 Persona_2
[...] di Bologna del 31 dicembre 2013 a rep. 53712 e racc. 34018, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Luca Fabrizio, in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Giosué Carducci n. 6 QUERELATA E PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostitu- zione dell'udienza del 19 novembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice istrutto- re ha riservato la causa in decisione al collegio. Il P.M. in data 13.3.2025 ha concluso per la fondatezza della querela proposta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La causa viene alla decisione del collegio per la sola questione relativa alla querela di falso, promossa in via incidentale - nell'ambito del procedimento n. 2592/2021 avente ad oggetto un giudizio di responsabilità per asserita colpa medica - dal convenuto avverso “ ”, prodotta Parte_1 Parte_5 in giudizio in copia conforme all'originale in data 15.09.2022. 1.1. Preliminarmente deve essere affermata l'ammissibilità della querela in esame, ai sensi dell'art 221 c.p.c., essendo stata proposta in corso di causa dal querelante a mezzo del procuratore al quale è stata conferita procura speciale in tal senso.
1.2. Sempre in limine litis, ritiene il collegio di sottolineare la rilevanza del docu- mento impugnati di falso rispetto al giudizio principale nel quale la presente querela incidentale si innesta, trattandosi della cartella clinica relativa al ricove- ro del de cuius presso la ove lo Persona_1 Controparte_8 stesso veniva sottoposto ad intervento artroscopico di meniscectomia interna ed esterna selettiva e rispetto al quale si denuncia la colpa professionale per ritardo diagnostico terapeutico, avendo sottoposto ad intervento il paziente “senza che fossero effettuate altre indagini radiologiche e senza che il personale sanitario tenesse in considerazione la presenza nel paziente di una leucocitosi neutrofila”. Gli attori, odierni querelati, che hanno prodotto la indicata cartella clinica, interpellati, hanno dichiarato di volersene valersene in giudizio.
2. La querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., può essere proposta, in via principale quanto in corso di causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, con la sola precisazione che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, ossia
2 entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. civ., sezione I, sen- tenza n. 1870 del 1.2.2016). Il querelante ha allegato la falsità della cartella clinica Parte_1 redatta presso la sia nella parte in cui gli viene attri- Controparte_8 buito il ruolo di medico chirurgo che effettuò l'intervento cui fu sottoposto lo in data 3.11.2017, sia della firma apposta a suo nome in calce alla Per_1 pagina relativa alle dimissioni a seguito dell'intervento.
2.1. Oggetto del presente giudizio per querela di falso è, pertanto, la cartella clinica redatta presso la in occasione dell'intervento Controparte_8 chirurgico cui fu sottoposto in data 3.11.2017: falsità dedotta Persona_1 sotto il duplice profilo dell'inveritiera indicazione nella stessa del nome del Ce-
come operatore e nella non autenticità della sottoscrizione a questi Pt_6 riferita. In particolare, si deduce la falsità sia nell'inserimento al foglio n. 9, quinto rigo compilato a penna dove risulta indicato come chirurgo operatore il dott. Per_3
con lettere (che compongono il cognome ) scritte in stampatello
[...] Parte_1 sovrascritte su altre lettere;
sia il foglio n.44 della medesima numerazione a penna dove in fondo al foglio, in calce alla dicitura: “FIRMA E MATRICOLA DEL MEDICO CHE DIMETTE” e apparentemente apposta la firma: “ ” sopra Parte_1 il cognome stampato: “CELENTANO”.
2.2. La querela è fondata e va accolta. La relazione di c.t.u., a firma della dottoressa , svolta con motivazione Per_4 convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il tribunale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato utilizzando un'adeguata strumentazione ottica, in continua aderenza ai documenti agli atti e al saggio grafico rilasciato volontariamente dal querelante e che, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione, ha posto in luce la non riconducibilità con grado di alta probabilità alla mano del dott. della sottoscrizione apposta alla pag. 44. Parte_1
In particolare, l'ausiliaria ha sottolineato come in relazione alla firma siano osservabili divergenze nella morfodinamica esecutiva (“si evince in V1 un movi- mento centrifugo che non si riscontra nelle autografe, sia quelle più personalizzate come C1 che quelle più leggibili, come C2c. La morfologia letterale in V1 è caratte- rizzata da addossamenti e da forme più costruite rispetto alle autografe che a contrario si presentano scevre di sovrastrutture costruttive”), giungendo alla condivisibile conclusione che “Da siffatte risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria del soggetto, è possibile concludere in scienza e coscienza per l'eterografia della scrittura in verifica “Celentano” vergata in corsivo, apposta in
3 calce al foglio n.44 alla dicitura: “FIRMA E MATRICOLA DEL MEDICO CHE DI- METTE”, vergata sul nome stampato “CELENTANO”, (numerazione apposta dall'ex Giudice dott. Gabriella Ferrari in calce ai fogli spillati della copia conforme della cartella clinica n. 4375/17 ). Ovvero che la firma a nome apparente di P_
, apposta sulla cartella clinica, prodotta in giudizio in copia Parte_1 conforme all'originale in data 15.09.2022 relativa a , acquisita Persona_1 ed esaminata in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV, non è ricon- ducibile con grado di alta probabilità alla mano del dott. Parte_1
(scala di giudizio -3)”. Passando all'altro profilo di falsità denunciato nella richiamata cartella clinica, vale a dire quella riportata al quinto rigo del foglio n. 9 compilato a penna con l'indicazione, come chirurgo operatore, del dott. con lettere (che com- Parte_1 pongono il cognome ) scritte in stampatello sovrascritte su altre lette- Parte_1 re, il c.t.u. ha evidenziato che dall'analisi tecnica espletata non è stato possibile verificare correttamente la morfo-dinamica scrittoria della firma apposta in stampatello, poiché sovrascritta ad altra dicitura e non decifrabile nemmeno tramite l'ausilio della strumentazione tecnica di supporto. Tale aspetto ha inciso sull'indagine di alcuni elementi grafologici determinando, pertanto, una risul- tanza di mera probabilità di autografia, ovvero che la firma in stampatello a nome apparente del , sia riconducibile alla mano del dott. Parte_1 Parte_1
con grado di media probabilità (scala di giudizio +2).
[...]
Ebbene, ad avviso del tribunale, l'incertezza circa la riferibilità al della Parte_1 predetta scritta in stampatello, in quanto inserita in un documento (cartella clinica) relativa al ricovero del paziente in occasione dell'intervento chirurgico cui fu sottoposto in data 3.11.2017, va coniugata con altri elementi probatori emersi dall'istruttoria e che convincono il collegio della circostanza che il Per_3
non fosse presente in sala operatoria in occasione del menzionato interven-
[...] to. Difatti, il testimone , escusso all'udienza del 31.10.2023, tecnico Testimone_1 di sala operatoria che si occupa della consegna del materiale necessario per eseguire l'attività operatoria, ha riferito “Ricordo che il 3 novembre 2017, nella sala operatoria c'era il Dott. ad eseguire gli interventi chirurgici insieme Per_5
a due sanitari che compongono la sua equipe medica che però non conosco;
preci- so di ricordare la circostanza in quanto, come oggi, si trattava di un giorno a cavallo del ponte dei morti in cui tendenzialmente non lavoriamo, mentre invece quel giorno c'era sala operatoria ed io c'ero. Non ricordo di aver visto il dott.
[...]
. Non ho mai visto al tavolo di sala operatoria insieme il dott. Parte_7
e il dott. , di solito ho visto il dott. insieme ad altri Per_5 Parte_1 Per_5
4 specializzandi o ad altri medici giovani, che non conosco in quanto il mio referente è sempre stato il Dott. ”. Per_5
Del resto, sempre nell'ambito della citata cartella clinica sul “foglio terapia” si legge accanto alla dicitura “medico” il cognome “ ”, e la sottoscrizione Per_5 apposta sulla lettera di dimissioni appare riferibile proprio al Dott. , Per_5 identificato anche con la menzione “Na 12654”, che attesta il codice di Iscrizione dello stesso all'Ordine di appartenenza. Alla stregua delle esposte considerazioni, la querela deve essere, pertanto, accol- ta.
2.3. Atteso l'accoglimento della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 226 c.p.c., con la precisazione che il richiamo che tale norma fa alle previsioni del codice di procedura penale, va inteso non più all'art. 480 dell'oramai abrogato codice, ma al novellato art. 537 c.p.p. Trattandosi di falsità relativa alle due sottoscrizioni apposte in calce al foglio n. 44 e al quinto rigo del foglio n.9 della cartella clinica 4375/17 Letto 305/A (numerazione apposta dall'ex Giudice dott. Gabriella Ferrari in calce ai fogli spillati della copia conforme della cartella clinica de qua) va disposta, a cura della cancelleria, l'annotazione sulla in copia conforme all'originale depositata il 15.09.2022 del fatto che ne è stata accertata la falsità della due indicate sotto- scrizioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, avendo riguardo al valore inde- terminabile, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00). Sul punto va, invero chiarito che “il valore va parametro all'oggetto del giudizio di falso non al credito preteso in forza dei documenti querelati di falso” (cfr. Cass. III 23.6.2017 n. 15642). La querela di falso va annoverata tra i giudizi dal valore indeterminato dal momento che "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che – pur se attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegia- ta. È dunque tale carattere di autonomia del procedimento per querela di falso ad
5 impedire che, ai fini della determinazione del contributo unificato, si faccia riferi- mento al contenzioso che lo ha generato” (cfr. Cass. n. 12399/2007).
4. Una volta intervenuta la decisione del collegio in ordine alla querela di falso proposta in via incidentale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e il giudice ha facoltà di disporne la sospensione solo se la sentenza sul falso venga impugnata ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. N. 12035/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pro- nunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così prov- vede: A. accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara che la falsità delle due sottoscrizioni apposte in calce al foglio n. 44 e al quinto rigo del foglio n. 9 della cartella clinica 4375/17 Letto 305/A (nume- razione apposta dall'ex Giudice dott. Gabriella Ferrari in calce ai fogli spillati della copia conforme della cartella clinica); B. ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, l'annotazione a cura della cancelleria sulla in copia conforme all'originale de- positata il 15.09.2022 del fatto che è stata accertata la falsità della due indi- cate sottoscrizioni., secondo le forme di cui all'art. 675 c.p.p.; C. condanna i querelati, in solido, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 98,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella mi- sura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Cristina Longo dott. Vincenzo Del Sorbo
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