Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2099/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei IG.ri magistrati: Dott. Monica Barco Presidente est Dott. Claudio Michelucci Giudice Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2099 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con domicilio italiano in Omegna (VB) Via Comoli n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Iapichino, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25.6.1974, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Iapichino, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- ricorrenti -
e P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Orta San GI (NO) in data 4 maggio 2003, ed iscritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta San GI di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni 1) Proprietà dei beni Il IG. , con atto pubblico del 22.11.2018, Notaio Dott.ssa , Pt_1 Persona_1 registrato in data 29.11.2018 n. 5169 Serie 1T, ha donato la propria quota di immobile sito in Omegna, via Agrano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Tutte le spese ordinarie e straordinarie del predetto immobile sono quindi ad esclusivo carico della IG.ra . Pt_2
L'autovettura Renault Capture, Tg. ES.939.DN, intestata alla IG.ra rimane Pt_2 assegnata alla medesima, mentre l'autovettura Audi A4 Avant, Tg. TI 254153, intestata al IG. rimane assegnata al medesimo. Gli stessi dichiarano, in Pt_1 relazione ai piccoli beni di modesto valore, compresi gli arredi, che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso.
2) Casa di abitazione La IG.ra e la GL risiederanno stabilmente presso la casa di Pt_2 Per_2 abitazione, sita in Omegna, via per Agrano n.
3. Il IG. ha già trasferito il proprio domicilio italiano presso la nuova casa di Pt_1 abitazione sita in Omegna, via Comoli n. 88.
3) Condizioni economiche e mantenimento Entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, pertanto non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro.
4) Rinnovo del passaporto I coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per la GL minore.
5) Affidamento della GL minore La GL minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di ambedue di assumere da soli le decisioni di ordinaria amministrazione. Ella vivrà prevalentemente con la madre presso la casa di abitazione sita in Omegna, via Agrano n. 3, ove manterrà la residenza. I coniugi concordano di eleggere dimora secondaria della GL minore presso la nuova abitazione del padre, sita in Omegna, via Comoli n. 88. I coniugi decideranno di comune accordo, con scadenza settimanale, in base ai rispettivi impegni lavorativi ed extra-lavorativi, le modalità di incontro e i tempi con i quali il padre potrà vedere la GL. Con le stesse modalità i coniugi decideranno la gestione e la suddivisione delle ferie estive, natalizie e pasquali. Il tutto, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, nonché dei suoi desideri.
potrà incontrare liberamente il padre, e il IG. avrà diritto di vedere Per_2 Pt_1 la GL minore in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con la madre. La GL minore trascorrerà il fine settimana una volta con la madre e una volta con il padre, alternativamente, salvo casi diversi da definire di comune accordo anticipatamente. I coniugi, in considerazione dell'attività lavorativa del IG. , concordano di Pt_1 concedere al padre la possibilità di ospitare , per periodi limitati di tempo e Per_2 nel rispetto degli impegni scolastici, presso la sua abitazione di residenza sita a Locarno (Svizzera), in via Domenico Galli n. 8. 6) Mantenimento della GL minore Il padre contribuirà al mantenimento della GL minore, versando alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo di € 600,00 (€uroseicento/00) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della GL minore saranno integralmente a carico del padre” Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”
Motivi della decisione Con ricorso in data 23/09/2024, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Orta San GI (NO) il 4.5.2003. L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita, ai sensi dell'art 127ter cpc, dal deposito di note scritte e, all'esito, il Presidente Relatore spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. Con ordinanza in data 17.1.2025 il tribunale, ritenuto l'accordo raggiunto dalle parti non rispondente all'interesse della GL minore, fissava udienza per la loro comparizione davanti al presidente relatore. Nella detta sede le parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al ricorso, rassegnavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. Deve essere tuttavia pronunciato non lo scioglimento richiesto dalle parti bensì la cessazione dei suoi effetti civili. I coniugi hanno, invero, contratto matrimonio concordatario in data 4.5.2003 nel comune di Orta San GI (NO) e si sono separati consensualmente in data 15.3.2018 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della GL minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Va dato atto che Il IG. , con atto pubblico del 22.11.2018, Notaio Dott.ssa Pt_1
, registrato in data 29.11.2018 n. 5169 Serie 1T, ha donato la Persona_1 propria quota di immobile sito in Omegna, via Agrano 3, identificato al N.C.E.U. del Comune di Omegna, Foglio 22, Mappale 79, subalterno 18, e Foglio 22, mappale 203, Sub. 2, alla IG.ra , la quale è divenuta esclusiva proprietaria del bene Pt_2
e che tutte le spese ordinarie e straordinarie del predetto immobile sono quindi ad esclusivo carico della IG.ra . Pt_2
Si dà atto, altrettanto, che l'autovettura Renault Capture, Tg. ES.939.DN, intestata alla IG.ra rimarrà assegnata alla medesima, mentre l'autovettura Audi Pt_2
A4 Avant, Tg. TI 254153, intestata al IG. rimarrà assegnata al medesimo. Pt_1 Gli stessi hanno dichiarato, in relazione ai piccoli beni di modesto valore, compresi gli arredi, che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, e che, essendo entrambi autosufficienti, non hanno nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro. Si dà atto, inoltre, che i coniugi si rilasciano il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per la GL minore. Si dà atto, altrettanto, che i coniugi hanno concordato di eleggere dimora secondaria della GL minore presso la nuova abitazione del padre, sita in Omegna, via Comoli n. 88.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Orta San GI (NO) il 4.5.2003, trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile del medesimo Comune al n. 7, parte II, anno 2003, Serie A;
affida la GL minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori e la colloca Per_2 prevalentemente con la madre presso la casa di abitazione sita in Omegna, via Agrano n. 3, ove manterrà la residenza;
dà facoltà ai genitori di decidere di comune accordo, con scadenza settimanale, in base ai rispettivi impegni lavorativi ed extra-lavorativi, le modalità di incontro e i tempi con i quali il padre potrà vedere la GL;
con le stesse modalità i coniugi potranno decidere la gestione e la suddivisione delle ferie estive, natalizie e pasquali. Il tutto, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore, nonché dei suoi desideri;
potrà incontrare liberamente il padre, e il medesimo avrà diritto di vedere Per_2 la GL minore in qualsiasi momento, previo accordo telefonico con la madre. La GL minore trascorrerà il fine settimana una volta con la madre e una volta con il padre, alternativamente, salvo casi diversi da definire di comune accordo anticipatamente. I coniugi, in considerazione dell'attività lavorativa del , concordano di Pt_1 concedere al padre la possibilità di ospitare , per periodi limitati di tempo Per_2
e nel rispetto degli impegni scolastici, presso la sua abitazione di residenza sita a Locarno (Svizzera), in via Domenico Galli n. 8. assegna la casa coniugale, sita in Omegna, via per Agrano n. 3, in uso alla , Pt_2 collocataria della GL minore , il ha già trasferito il proprio Per_2 Pt_1 domicilio italiano presso la nuova casa di abitazione sita in Omegna, via Comoli n. 88. pone a carico del padre, l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore, versando alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo di € 600,00 (€uroseicento/00) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
pone ad integrale carico le spese straordinarie da sostenersi per la GL minore, facendo applicazione del Protocollo del Tribunale di Verbania MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Verbania il 6/2/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco