Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 29 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15242/2022 R.G. vertente
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 nella qualità di genitori della minore , nata a [...] Persona_1 l'11.05.2012 (c.f.: , rappresentati e difesi dall'avv. DI C.F._3
MONDA RAFFAE sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti
RICORREN TE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi n.55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/08/2022, le parti ricorrenti nella qualità hanno esposto di aver presentato domanda amministrativa del 27.07.21, ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza, nonché del riconoscimento dei benefici ex L. 104/92, art. 3, c. 3 in favore della minore;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Hanno quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento dl indennità di accompagnamento, spese vinte. L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha concesso più volte rinvio alla parte ricorrente per produrre la documentazione necessaria ai fini della richiesta di gratuito patrocinio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3
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preso atto della comparizione all'odierna udienza del solo difensore di parte ricorrente, con note depositate il 18 novembre 2024; rilevato che parte ricorrente non ha depositato la documentazione richiesta con ordinanza
16.09.2024; il Giudice, all'esito dell'udienza, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01- 02-2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-
2007, n. 14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc). A tale onere la parte ricorrente si è vistosamente sottratta.
Infatti, nel ricorso, la parte ricorrente si limita a riproporre la domanda iniziale con cui ha introdotto il giudizio ATP, contestando solo genericamente le conclusioni del consulente, ritenendo non condivisibile la negazione del requisito sanitario, né tantomeno ha introdotto alcuna specificazione dei motivi di contestazione. La norma invece non si limita ad imporre l'onere di indicazione, come pare abbia fatto l'opponente, ma con il verbo “specificare” richiede che l'indicazione sia specifica ossia dettagliata e quindi circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi volti ad evidenziare la criticità del ragionamento e/o del metodo d'indagine seguito dal consulente e a supportare la censura di merito dell'elaborato. Nella fattispecie di causa la parte ricorrente si è limitata a richiamare le patologie da cui è affetta e non ha allegato alcuna ragione di censura alla consulenza tecnica, ignorando del tutto il ragionamento medico-legale svolto nella fase preventiva, confidando nel solo deposito di nuova documentazione.
In particolare, la parte ricorrente ha del tutto omesso di descrivere in concreto le condizioni psico-fisiche della ricorrente, né ha rappresentato le limitazioni funzionali specifiche collegate eziologicamente a tali patologie.
In conclusione, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve
2 essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di undiritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
La contestazione nel caso di specie è quindi generica essendo presente una chiarissima e articolata motivazione, fondata sull'esame clinico, non puntualmente criticata in relazione alla specifica conclusione con indicazione delle specifiche ragioni di critica. Pertanto, il ricorso, che si risolve in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale, deve essere dichiarato inammissibile.
Se si prospettano, come nel caso di specie, semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal ctu, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo. Va applicato, dunque, l'art. 445 bis, co. 6, c.p.c. e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Inoltre, ai fini della richiesta di ammissione al Gratuito patrocinio, si rileva che non sono stati depositati i certificati dell'Agenzia delle entrate di tutti i componenti della famiglia, né il certificato del casellario giudiziale del padre della minore così come richiesto con ordinanza del 7 giugno 2024; del 16.09.2024, nonché del 23.12.2024.
Per tale motivo la richiesta di liquidazione in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio in via provvisoria va rigettata, previa espressa revoca del provvedimento emesso in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli versata in atti, come da separato decreto.
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di lite;
Si comunichi. Napoli, il 29/1/2025
Il
Giudice
MARTINA IZ
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 30/01/2025 in
Cancelleria
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