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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/08/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1089 dell'anno 2023
TRA
P. IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata (prima della sentenza di liquidazione giudiziale) in Crotone alla via XXV Aprile, 55, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Galea (cod. fisc. – pec: C.F._1
e dell'avv. Domenico Sirianni Email_1
(cod. fisc. – pec: C.F._2
, che la rappresentano e Email_2
difendono per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
in liquidazione giudiziale fasc. R.G. n. 8/2025, in persona del curatore avv.
Antonia Rotella;
- attrice opponente – non costituita dopo la sentenza di liquidazione giudiziale-
1 E
P. IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Trinità
44, presso lo studio degli avv.ti Luigi Vannetiello (cod. fisc.
– pec: ed C.F._3 Email_3
Antonella Miceli (cod. fisc. – pec: C.F._4
, che la rappresentano e difendono per Email_4
mandato in atti;
-convenuta opposta e ricorrente in riassunzione dopo la liquidazione giudiziale di AF Servizi
Cooperativa–
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 316/2023 del 27.06.23, R.G. n.
874/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 121.255,59, oltre spese ed interessi.
CONCLUSIONI:
All'udienza del 26.5.2025, la sola parte convenuta opposta ha precisato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, I. 18 giugno 2009 n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009 (ex art. 58, comma 2,1. cit.).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
quando era in bonis, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
2 316/2023 del 27.06.23, R.G. n. 874/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 121.255,59, oltre spese ed interessi, e ne ha chiesto la revoca, eccependo che la società convenuta opposta era venuta meno agli obblighi contrattuali assunti come da contratto di trasporto merci su strada e che ella vantava un controcredito nei confronti della
Controparte_1
Si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, in data 10.3.2025 la causa è stata interrotta in quanto era intervenuta sentenza del Tribunale di Crotone n. 10/2025 di liquidazione giudiziale di . Parte_1
Dopo la riassunzione ad opera della convenuta opposta, in mancanza di costituzione della curatela, all'udienza del 26.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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La convenuta opposta, con il ricorso in riassunzione depositato l'1.4.2025, dato atto dell'intervenuta sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Crotone di liquidazione giudiziale della società opponente, ha insistito nelle proprie conclusioni ed ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n.
22047/2020 con la quale è stato stabilito che il decreto ingiuntivo opposto nei casi come quello in esame potrebbe essere confermato e dichiarato esecutivo e sarebbe opponibile all'opponente allorquando dovesse rientrare in bonis.
Deve rilevarsi che nessuna disposizione normativa impedisce l'accertamento, al di fuori della procedura concorsuale, di un credito nei confronti del fallito da far valere, necessariamente, nella prospettiva di un suo ritorno in bonis;
in proposito, la giurisprudenza è consolidata (Cass., 14.3.2022,
3 n. 8110, Cass., n. 221 dell'8.2.1963, “Qualora nelle more del giudizio inteso all'accertamento di un debito ed alla conseguente condanna del debitore, il debitore stesso venga dichiarato fallito, il creditore, ove intenda persistere nell'intento di realizzare il suo credito, deve obbligatoriamente sottostare alle norme del procedimento concorsuale, e cioè seguire la speciale procedura d'insinuazione. A questo principio, per cui, in sostanza, il fallimento del debitore, intervenuto nelle more del giudizio, importa l'improcedibilità del giudizio stesso in sede ordinaria, sussistono due limitazioni: quella per cui, se al momento della dichiarazione di fallimento sia stata già pronunciata una sentenza ancora suscettibile di gravame, il giudizio d'impugnazione può e deve essere promosso in sede ordinaria nei confronti del curatore e quella per cui, essendo l'improcedibilità non di ordine assoluto, bensì relativa alla massa fallimentare, il creditore può proseguire il giudizio in sede ordinaria contro il convenuto in proprio ottenendo una sentenza inopponibile alla massa fallimentare e destinata ad avere efficacia pratica se e quando il fallito tornerà in bonis”).
Più recentemente, a conferma della possibilità di intraprendere o proseguire un giudizio volto ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito - giocoforza da azionare dopo il suo ritorno in bonis, si sono pronunciate
Cass. n. 31843 del 5.12.2019, Cass., n. 2608 del 5.2.2014, e Cass., n. 28481 del
22.12.2005.
Con specifico riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo pendente in primo grado al momento della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto- opponente, la necessità del creditore di insinuare il credito al passivo fallimentare per soddisfarsi nella procedura concorsuale non incide la facoltà di riassumere il processo (interrotto L.Fall., ex art. 43). La facoltà di riassunzione del giudizio di opposizione interrottosi spetta sia al creditore opposto, sia al debitore opponente: al primo per conseguire una esplicita pronuncia sul merito oppure di estinzione che gli consentano di munire il decreto di efficacia
4 esecutiva e di renderlo così opponibile al debitore una volta tornato in bonis;
al secondo per la finalità opposta e, cioè, per evitare che all'estinzione dell'opposizione per mancata riassunzione del processo consegua l'effetto ex art. 653 c.p.c., comma 1.
Deve rilevarsi pertanto che il fallimento (o la liquidazione giudiziale) del debitore opponente non determina la caducazione del decreto ingiuntivo opposto: l'accertamento provvisorio compiuto nel procedimento monitorio non spiega alcun effetto nei confronti della curatela fallimentare, né il curatore è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione interrottosi, perché, se il creditore intende far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l'eccezione al principio dell'accertamento concorsuale.
D'altro canto, l'interruzione del pendente giudizio di opposizione elimina il decreto ingiuntivo (o la sua efficacia di condanna e di titolo per l'iscrizione ipotecaria), posto che lo stesso può ancora spiegare i suoi effetti - definitivi qualora il processo interrotto non sia tempestivamente riassunto dall'opponente (anche se fallito) e, così, pervenga ad estinzione (art. 653 c.p.c., comma 1) - nei confronti del debitore una volta che questo sia tornato in bonis.
Ebbene, dall'esame degli atti di parte e della documentazione dalle stesse fornita deve rilevarsi che l'opposizione è infondata e che pertanto il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato.
Preme preliminarmente evidenziare che la vicenda odiernamente rappresentata dalle parti prende le mosse da un rapporto contrattuale che sussisteva tra le parti, per il quale la convenuta ha compiuto alcuni servizi di trasporto per sulla base di singoli incarichi regolati da singoli Parte_1
contratti, come specificato dalla convenuta. In particolare, la convenuta opposta ha compiuto alcuni trasporti di merce su commissione di come dai Parte_1
5 DDT allegati dalla convenuta per il prezzo totale di € 121.255,59 pari alla differenza tra la somma totale, pari ad € 128.088,59 delle fatture n. 22B0812 del
31.12.2022 e nn. 23B0032 23B033 23B0087 23B0088 e 23B0132 del 2023 e l'importo, pari ad € 6.833,00, corrisposto nelle more da alcuni committenti dei trasporti.
Orbene, l'addebito mosso dalla opponente alla convenuta si esaurisce in una contestazione relativa all'effettivo svolgimento dei lavori come contabilizzati e fatturati oltre che, in generale, sull'insufficienza delle fatture per la prova delle prestazioni compiute.
Va, inoltre, premesso in punto di diritto, che, come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Sotto altro aspetto, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte
6 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte convenuta ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento contro per aver regolarmente eseguito alcuni trasporti di Parte_1
merce su commissione. Ha esibito gli ordini e le fatture, oltre che i DDT.
Ha esibito inoltre tutta la documentazione probatoria dei trasporti eseguiti e gli ordini di carico, oltre alla corrispondenza in essere tra le parti dalla quale si evince chiaramente che i trasporti sono stati regolarmente eseguiti.
Dal canto suo non ha dimostrato i suoi assunti né ha Parte_1
dimostrato la fondatezza della richiesta di compensazione.
Per le ragioni di cui innanzi l'opposizione va rigettata e per l'effetto confermato l'opposto monitorio, che va dichiarato esecutivo, e che potrà essere azionato nei confronti della nel caso in cui tornerà in bonis. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione del valore, esclusa la fase istruttoria, non svolta, e con i compensi medi opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
La società opponente non può essere condannata ex art. 96 c.p.c. in assenza della prova del dolo o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 316/2023 del 27.06.23,
R.G. n. 874/2023, emesso dal Tribunale di Crotone, avente ad oggetto il
7 pagamento della somma di € 121.255,59, oltre spese ed interessi, proposta da
[...]
, P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IV_1
p.t. (R.G. n. 1089/2023) con atto di citazione ritualmente notificato contro
[...]
P. IV , in persona del Controparte_1 P.IV_2
legale rappresentante p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
316/2023 del 27.06.23, R.G. n. 874/2023, emesso dal Tribunale di
Crotone, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 121.255,59, oltre spese ed interessi, e lo dichiara esecutivo nei confronti di
[...]
, ove tornerà in bonis;
Parte_1
- Condanna , ove tornerà in bonis, al pagamento Parte_1
delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che quantifica in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IV e CPA come per legge.
Così deciso in Crotone il 16 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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