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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8445/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, P_
entrambi con il patrocinio dell'avv. Policastro Gessica, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 P_
TORINO il 04/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 392 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17.06.2002 e il 09.11.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11.02.2008.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 P_
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-la casa sita in Torino, via Vicoforte n.12 (ex casa coniugale), con gli arredi che la compongono, resta nella disponibilità della OR , in qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile; Parte_1
-posto che il figlio è maggiorenne ed autosufficiente economicamente, il contributo al Persona_3 mantenimento ed il concorso alle spese straordinarie stabiliti in capo al signor in favore dello P_ stesso, nel procedimento per separazione, non sono più dovuti;
restando a carico del signor P_ esclusivamente il contributo al mantenimento ed il concorso alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_2
-i coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune.
i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
-con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, le parti dichiarano di avere regolato ogni questione economico patrimoniale dichiarando di nulla più avere a pretendere reciprocamente.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025 pagina 2 di 3 Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8445/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, P_
entrambi con il patrocinio dell'avv. Policastro Gessica, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 P_
TORINO il 04/09/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 392 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17.06.2002 e il 09.11.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 11.02.2008.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 P_
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-la casa sita in Torino, via Vicoforte n.12 (ex casa coniugale), con gli arredi che la compongono, resta nella disponibilità della OR , in qualità di proprietaria esclusiva dell'immobile; Parte_1
-posto che il figlio è maggiorenne ed autosufficiente economicamente, il contributo al Persona_3 mantenimento ed il concorso alle spese straordinarie stabiliti in capo al signor in favore dello P_ stesso, nel procedimento per separazione, non sono più dovuti;
restando a carico del signor P_ esclusivamente il contributo al mantenimento ed il concorso alle spese straordinarie in favore del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
Per_2
-i coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune.
i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
-con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra, le parti dichiarano di avere regolato ogni questione economico patrimoniale dichiarando di nulla più avere a pretendere reciprocamente.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025 pagina 2 di 3 Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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