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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6315/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela La Runa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa, Viale Zecchino, 78
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Michela Bina ed elettivamente domiciliata presso il loro in Bologna,
Via Marsili, 17
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1608/2022
Conclusioni delle parti: parte convenuta opposta all'udienza del 22.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi Parte_1 CP_1
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1608/2022 per la somma di €
6.847,37=, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse (doc. n. 31 fascicolo monitorio relative alla fornitura di generi alimentari, eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Siracusa ove ha sede la ditta opponente e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, asserendo di avere già corrisposto per intero o per buona parte la somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto, confermarsi il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, la eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, per quanto essa non abbia contestato la competenza per ognuno dei fori concorrenti, è infondata trattandosi, il caso de quo, di obbligazione pecuniaria per la quale si applica il foro del creditore ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, c.c.
Nel merito, ha assolto all'onere probatorio richiesto in un CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo essa fornito gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (valga per tutte
Cass. Civ. n. 12765/2007).
Difatti, la consegna della merce risulta documentalmente dalle fatture e dai ddt prodotti (doc. n. 1 fascicolo monitorio), tra l'altro mai contestati da , mentre quest'ultimo non ha fornito minimamente la prova di Pt_1
fatti estintivi del diritto del credito preteso, ovvero l'infondato asserito pagamento di tutta o parte della merce fornita.
Ne consegue che la presente opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Il comportamento processuale di parte opponente giustifica l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, che pare equo liquidare nella somma di € 500,00=, atteso
Pag. 2 di 3 che essa ha agito in giudizio con la consapevolezza della infondatezza delle sue deduzioni, del tutto generiche e prive di ogni qualsivoglia elemento a sostegno, nonostante la sua evidente situazione debitoria risultante per tabulas.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6315/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1608/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € CP_1
2.540,00=, oltre accessori;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 500,00=, a titolo di CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Modena, 17 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6315/2022 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela La Runa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siracusa, Viale Zecchino, 78
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Michela Bina ed elettivamente domiciliata presso il loro in Bologna,
Via Marsili, 17
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1608/2022
Conclusioni delle parti: parte convenuta opposta all'udienza del 22.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio per ivi Parte_1 CP_1
sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 1608/2022 per la somma di €
6.847,37=, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse (doc. n. 31 fascicolo monitorio relative alla fornitura di generi alimentari, eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Siracusa ove ha sede la ditta opponente e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, asserendo di avere già corrisposto per intero o per buona parte la somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto, confermarsi il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, la eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, per quanto essa non abbia contestato la competenza per ognuno dei fori concorrenti, è infondata trattandosi, il caso de quo, di obbligazione pecuniaria per la quale si applica il foro del creditore ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, c.c.
Nel merito, ha assolto all'onere probatorio richiesto in un CP_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo essa fornito gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (valga per tutte
Cass. Civ. n. 12765/2007).
Difatti, la consegna della merce risulta documentalmente dalle fatture e dai ddt prodotti (doc. n. 1 fascicolo monitorio), tra l'altro mai contestati da , mentre quest'ultimo non ha fornito minimamente la prova di Pt_1
fatti estintivi del diritto del credito preteso, ovvero l'infondato asserito pagamento di tutta o parte della merce fornita.
Ne consegue che la presente opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Il comportamento processuale di parte opponente giustifica l'accoglimento della richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, che pare equo liquidare nella somma di € 500,00=, atteso
Pag. 2 di 3 che essa ha agito in giudizio con la consapevolezza della infondatezza delle sue deduzioni, del tutto generiche e prive di ogni qualsivoglia elemento a sostegno, nonostante la sua evidente situazione debitoria risultante per tabulas.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6315/2022 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 1608/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di giudizio liquida nella complessiva somma di € CP_1
2.540,00=, oltre accessori;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 500,00=, a titolo di CP_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Modena, 17 aprile 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3