Articolo 12 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 11Articolo 13
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28 aprile 1989
Art. 12. Materiale non provvisto del marchio
distintivo comunitario 1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, puo' essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purche' risponda ai principi della legge 1› marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 , attestante che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle norme armonizzate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 ed all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 .
Note all' art. 12:
- La legge n. 186/1968 reca: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 8 del D.P.R.
n. 727/1982 :
"Art. 1. - Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina".
"Art. 8. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformita' e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformita' e di controllo.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformita' o di controllo".
- Si trascrive il testo dell' art. 1 del D.P.R n. 675/1982 :
"Art. 1. - Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o piu' dei seguenti modi di protezione:
immersione in olio 'o';
sovrappressione interna 'p';
immersione sotto sabbia 'q';
custodia a prova di esplosione 'd';
sicurezza aumentata 'c';
sicurezza intrinseca 'i'".
Entrata in vigore il 28 aprile 1989