Art. 12. Materiale non provvisto del marchio
distintivo comunitario 1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, puo' essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purche' risponda ai principi della legge 1 marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 , attestante che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle norme armonizzate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 ed all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 .
Note all' art. 12:
- La legge n. 186/1968 reca: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 8 del D.P.R.
n. 727/1982 :
"Art. 1. - Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina".
"Art. 8. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformita' e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformita' e di controllo.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformita' o di controllo".
- Si trascrive il testo dell' art. 1 del D.P.R n. 675/1982 :
"Art. 1. - Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o piu' dei seguenti modi di protezione:
immersione in olio 'o';
sovrappressione interna 'p';
immersione sotto sabbia 'q';
custodia a prova di esplosione 'd';
sicurezza aumentata 'c';
sicurezza intrinseca 'i'".
distintivo comunitario 1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, puo' essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purche' risponda ai principi della legge 1 marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 , attestante che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle norme armonizzate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 ed all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 .
Note all' art. 12:
- La legge n. 186/1968 reca: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 8 del D.P.R.
n. 727/1982 :
"Art. 1. - Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina".
"Art. 8. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformita' e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformita' e di controllo.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformita' o di controllo".
- Si trascrive il testo dell' art. 1 del D.P.R n. 675/1982 :
"Art. 1. - Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o piu' dei seguenti modi di protezione:
immersione in olio 'o';
sovrappressione interna 'p';
immersione sotto sabbia 'q';
custodia a prova di esplosione 'd';
sicurezza aumentata 'c';
sicurezza intrinseca 'i'".