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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 12 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1808/2022 R.G.A.C., cui è stata riunita quella iscritta al n. 182/2023 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 elettivamente domiciliati in Patti, corso Giacomo Matteotti n. 146/F, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni che li rappresenta e difende congiuntamente all'avv. Emanuele Amato, LI IU (C.F.: ), elettivamente C.F._8 domiciliata in Patti, corso Giacomo Matteotti n. 185, presso lo studio dell'avv. Concetta Maria Ravidà che la rappresenta e difende, attori in opposizione, contro
(C.F. e P.IVA: ) e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria per la gestione dei crediti, (C.F.: ; CP_2 P.IVA_2
P.IVA: ), in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Picone (pec:
), Email_1 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.; sono presenti gli avv.ti Stefano Trimboli ed Emanuele Amato anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe Carianni e l'avv. Rosaria Natoli in sostituzione dell'avv. Carmine Picone, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa e al contenuto delle note conclusive.
I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa. I procuratori comparsi nell'interesse degli attori eccepiscono l'inammissibilità della documentazione allegata alle note conclusive;
contestano quanto dedotto nella comparsa conclusionale del 30 maggio
2025, laddove è stata chiesta la cessata materia del contendere, evidenziando che l'opposta non ha mai rinunciato al precetto, ovvero agli atti esecutivi, né ha mai effettuato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che non risulta, invero, documentata. I procuratori richiamano i precedenti giurisprudenziali in materia e nonostante ciò deducono che la controparte prosegue con l'esecuzione anche nei confronti di altri proprietari. L'avv.
Natoli contesta le eccezioni formulate dalla controparte e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nella propria memoria conclusionale. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 20 dicembre 2022, , Parte_1
, , LI IU, Parte_2 Parte_3 [...]
, e hanno Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 proposto opposizione avverso gli atti di precetto notificati da
[...]
e per essa, quale mandataria, da nelle date Controparte_3 CP_2 del 6, 7 e 9 dicembre 2022, con i quali era stato loro intimato il pagamento, in favore della dell'importo di euro 2.136.910,68, Controparte_1 oltre interessi e spese, in virtù dei seguenti contratti di compravendita, con accollo del debito derivante dal contratto di mutuo del 29 luglio 1993 (rep.
n. 18294 e racc. n. 3349) tra e Parte_8 Controparte_4
1) del 21.3.1994, rep. 15616, racc. 6783, a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Patti, trascritti il 23/3/1994 rispettivamente ai nn. 8160 e 8161 reg. gen. e 7023 e 7024 reg. part., e quanto Parte_1 Parte_2 alla nuda proprietà, e quanto Controparte_5 Parte_3 all'usufrutto, hanno acquistato dalla predetta due Parte_8 appartamenti facenti parte del complesso edilizio sorgente in Patti, frazione
Mongiove, via Grotte, individuati al fg. 13, part. 939 sub 4 (la prima) e sub
5 (il secondo), cat. A/2; 2) del 20.4.1995, rep. 16342, racc. 7200, a rogito del dott. in Patti, trascritto il 4/5/1995 ai nn. 11296 reg. Persona_2 gen. e 10163 reg. part., TA AE e LI IU hanno acquistato dalla un appartamento facente parte del Parte_8 complesso edilizio sorgente in Patti, frazione Mongiove, via Grotte, individuato al fg. 13, part. 938 sub 3, cat. A/2; 3) del 9.5.1995, rep. 16374, racc. 7215, a rogito del dott. in Patti, trascritto il Persona_2
23/5/1995 ai nn. 13720 reg. gen. e 11685 reg. part., Parte_4
e hanno acquistato dalla un
[...] Parte_5 Parte_8 appartamento facente parte del complesso edilizio sorgente in Patti, frazione
Mongiove, via Grotte, individuato al fg. 13, part. 937 sub 7, cat. A/2; 4) del
5.1.1995, rep. 16150, racc. 7091, a rogito del dott. in Persona_2
Patti, trascritto il 7/1/1995 ai nn. 5150 reg. gen. e 467 reg. part.,
[...]
e hanno acquistato dalla CP_6 Parte_9 [...] un appartamento facente parte del complesso edilizio Parte_8 sorgente in Patti, frazione Mongiove, via Grotte, individuato al fg. 13, part. 937 sub 11. Gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, l'estinzione per prescrizione dell'ipoteca e del credito originario. Tanto premesso, hanno chiesto, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, di accertare e dichiarare: l'inidoneità del contratto di mutuo e degli atti di erogazione a costituire titolo esecutivo;
l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto;
il difetto di titolarità attiva della convenuta;
l'estinzione dell'ipoteca iscritta sugli immobili. In subordine, gli attori hanno domandato l'intervenuta prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo e dagli atti di erogazione, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96
c.p. e vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata in data 7 marzo 2023, si è costituita la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed Controparte_1 eccepito dagli attori, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con ordinanza del 1° giugno 2023, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte da Parte_6 dichiarando non luogo a provvedere sulle spese di lite, rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio era stata formalizzata in data 17 febbraio 2023, prima della costituzione della convenuta (7 marzo 2023). Sospesa l'efficacia del titolo esecutivo, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. In data 22 novembre 2023, LI IU, su invito del Giudice, ha prodotto l'accordo transattivo intervenuto con la società convenuta. Sulla base di tale accordo, va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra la convenuta e l'attrice LI. Con provvedimento del 27 novembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, è stata disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 182/2023 R.G.A.C..
In quest'ultimo, con atto di citazione, notificato in data 3 febbraio 2023,
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato Parte_6 da e per essa, quale mandataria, da Controparte_3 CP_2 in data 16 gennaio 2023, fondato sul medesimo contratto di mutuo. L'opponente ha proposto le stesse domande degli altri attori. Anche in tale giudizio riunito n. 182/2023 R.G.A.C., con comparsa di risposta depositata in data 1° marzo 2023, si è costituita Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
In primo luogo, va chiarito che non può essere pronunciata cessata materia del contendere, come richiesto da parte convenuta atteso che l'opposta non ha mai rinunciato al precetto, ovvero agli atti esecutivi, né ha mai effettuato la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria che non risulta, invero, documentata.
Ancora, in via preliminare, va dichiarata la tardività ed inammissibilità della documentazione depositata dalla convenuta con le note conclusive del 30 maggio 2025, perché prodotta oltre i termini preclusivi istruttori.
Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie, nel processo civile, sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (Cass., n. 16800/2018).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, le decadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c. entrato in vigore, ex lege n. 51/2006 di conversione del D.L. 273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost) (Cass., n.
108/2024). Conseguentemente, la documentazione allegata alla comparsa conclusionale della convenuta non può essere utilizzata.
Gli attori in opposizione hanno eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della società convenuta.
Tale eccezione, da riqualificare come eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso, appare fondata.
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, ciò vale anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sul punto, la Suprema Corte con il più recente arresto giurisprudenziale che si intende condividere (Cass., n. 17944/2023) ha precisato quanto segue. Una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»).
Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016).
In particolare, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, è stato confermato, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato.
Diverso è, però, il caso in cui (come accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione (v. atti di citazione in opposizione, pagg. 5, ove si legge: “Si contestano, pertanto, le cessioni dell'originario credito in ambito delle operazioni societarie straordinarie sopra indicate e di cui ad oggi non è stata fornita prova scritta. Perdipiù, non v'è prova della titolarità del credito in capo alla mandante e quindi alla mandataria e tantomeno v'è prova di una loro legittimazione processuale, stante la mancata produzione di documentazione atta a dimostrare in modo irrefragabile la cessione del credito da ad Aspra Finance Spa, da CP_7 [...]
ad ed, infine, da quest'ultima a Controparte_8 Controparte_9 con operazioni di cartolarizzazione dei Controparte_1 crediti individuabili in blocco”; gli attori hanno, dunque, messo in discussione la stessa esistenza della fattispecie traslativa, oltre che l'inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione). In questo caso, il contratto di cessione deve costituire certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata ai debitori ceduti, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (Cass., n. 17994/2023).
Peraltro, la prova presuntiva di tale cessione può essere fornita nel caso in cui l'avviso di cessione sia stato pubblicato su iniziativa anche della cedente, da sola ovvero unitamente alla cessionaria.
Sul punto, come già rilevato, la documentazione prodotta in giudizio tardivamente, in allegato alla comparsa conclusionale, è inutilizzabile. Gli opponenti hanno eccepito, inoltre, la prescrizione della (efficacia dell') ipoteca sugli immobili acquistati.
Anche tale eccezione appare fondata, richiamandosi, sul punto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il precedente di questo Tribunale n. 1095/2024. Ai sensi dell'art. 2880 c.c. “riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione”. La norma integra un'eccezione rispetto alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato. Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza, per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, viene in rilievo una vera e propria scissione tra il diritto di credito, che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario, e la garanzia reale, che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo;
pertanto, quest'ultima si può estinguere per prescrizione indipendentemente dalle vicende del diritto di credito. Una disciplina siffatta trova la sua ragione d'essere nella circostanza per cui, volendo bilanciare le ragioni creditorie e le esigenze di tutela del terzo acquirente, il legislatore ha inteso apprestare a favore di quest'ultimo (non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti, ma assoggettabile a esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela) una misura eccezionale: la liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo (venti anni, termine coincidente con quello necessario per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto;
evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato (Cass., n. 21752/2019). Sono fatte salve le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione, con la precisazione che il creditore deve rivolgere al terzo acquirente specifici atti, costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale (ad esempio, la notifica di un pignoramento), essendo irrilevanti, in ragione della evidenziata scissione tra il credito e la garanzia, meri atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario ovvero la rinnovazione dell'ipoteca (sia nei confronti del debitore originario, che del terzo acquirente), non rientrando la rinnovazione dell'ipoteca nel novero degli atti idonei a interrompere la prescrizione, tassativamente previsti dall'art. 2943 c.c.. Non rileva neanche, ai fini dell'interruzione, l'ammissione al fallimento del debitore.
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 (applicabile “ratione temporis”), che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi (Cass., n. 21752/2019).
È stato, inoltre, affermato che “la mera iscrizione di ipoteca” – nella fattispecie concreta, la rinnovazione nei confronti dei terzi acquirenti – “pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che intervenga una intimazione o una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile” (Cass., n. 14213/2022). Nella specie, gli opponenti hanno acquistato con atti del 21 marzo 1994, 20 aprile 1995, 9 maggio 1995 e 5 gennaio 1995 ed è pacifico che quando l'art. 2880 c.c. fa coincidere il decorso della prescrizione dai venti anni “dalla data di trascrizione del titolo di acquisto” si riferisce solo al titolo del primo acquirente in quanto i successivi acquirenti, essendo successori a titolo particolare, possono avvalersi anche del termine già decorso.
Ora, risulta dimostrato che tali acquisti siano stati pacificamente trascritti in data 29 marzo 1994, 4 maggio 1995, 23 maggio 1995 e 7 gennaio 1995 (v. all.ti 6, 6a, 6b, 6c, 6d ai rispettivi atti introduttivi), mentre parte opposta non ha dimostrato la realizzazione di atti interruttivi specificamente rivolti ai terzi acquirenti, entro il termine ventennale ex art. 2880 c.c.. Come già chiarito, infatti, l'insinuazione al passivo del
[...] non è utile a tale fine. Parte_10
Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, occorre dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere ad esecuzione. Ogni altra eccezione proposta dagli attori va dichiarata assorbita. Gli attori hanno chiesto, infine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. L'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an, che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante, come nella specie, non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015;
Cass., n. 7583/2004).
Tale domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, atteso il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opponenti;
con esclusione dell'attività istruttoria, tenuto conto dell'assenza di istanze nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice;
valore della causa compreso tra euro 2.000.001,00 ed euro
4.000.000,00) seguono la soccombenza.
In particolare, verranno così riconosciute: fasi studio e introduttiva rispetto alla causa riunita n. 182/2023 R.G.A.C. nei confronti di;
fasi Parte_6 studio e introduttiva con riferimento al giudizio n. 1808/2022 R.G.A.C. nei confronti di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e;
fase decisionale, Parte_4 Parte_5 Parte_7 liquidazione unitaria per entrambi i giudizi riuniti, attesa l'identità delle posizioni degli attori e delle difese espletate, nei confronti di Parte_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e . Parte_5 Parte_6 Parte_7
Nei rapporti tra la convenuta e LI IU, invece, attesa la transazione della lite e la desistenza di entrambe le parti dalla condanna alla liquidazione delle spese, le spese vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1808/2022 R.G.A.C., cui è stata riunita quella iscritta al n. 182/2023 R.G.A.C., assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inutilizzabilità dei documenti allegati dalla convenuta alle note conclusive del 30 maggio 2025; - dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra la convenuta e LI IU;
- accoglie le opposizioni proposte dagli altri attori e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di e per essa, Controparte_1 quale mandataria, di di procedere ad esecuzione forzata nei CP_2 confronti degli attori, previo accertamento della prescrizione dell'efficacia dell'ipoteca sugli immobili acquistati dagli opponenti;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate dagli attori;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come di seguito: in favore di , in euro 1.713,00 per esborsi (c.u. e Parte_6 marca da bollo) ed euro 6.461,00 per compensi delle fasi studio e introduttiva della causa n. 182/2023 R.G.A.C., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , in euro 1.713,00 Parte_4 Parte_5 Parte_7 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 6.461,00 per compensi delle fasi studio e introduttiva della causa n. 1808/2022 R.G.A.C., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, in euro 6.771,00 per compensi della fase decisionale di entrambi i
[...] giudizi riuniti, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
CPA e IVA come per legge se dovute. Compensa interamente le spese di lite tra la convenuta e LI IU.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)