Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1986, n. 737
Articolo 2
Versione
21 novembre 1986
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di 108.750.000 unita' di conto del Fondo, pani a L. 173.279.000.000, per il triennio 1985-87.
NOTE

Nota all' art. 1:
La legge 24 dicembre 1974, n. 880 , ratifica e da' esecuzione all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972. L'art. 3 della stessa legge autorizza la partecipazione italiana al suddetto Fondo, nei seguenti termini: "La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10 milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975".
Entrata in vigore il 21 novembre 1986