Articolo 20 della Legge 9 giugno 1964, n. 405
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 luglio 1964
Art. 20.
Le parole "ai gradi di capitano e di tenente", contenute nel primo comma dell'art. 65 della, legge 29 marzo 1956, n. 288 , sono sostituite con le parole "al grado di capitano".
Entrata in vigore il 1 luglio 1964