Art. 20.
Le parole "ai gradi di capitano e di tenente", contenute nel primo comma dell'art. 65 della, legge 29 marzo 1956, n. 288 , sono sostituite con le parole "al grado di capitano".
Le parole "ai gradi di capitano e di tenente", contenute nel primo comma dell'art. 65 della, legge 29 marzo 1956, n. 288 , sono sostituite con le parole "al grado di capitano".