Art. 47. Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articolo 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.
Resta ferma la responsabilita' stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , "la illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".
La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, puo' essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.
Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento a i sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articolo 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.
Resta ferma la responsabilita' stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , "la illegittimita' costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".