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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. IR IA Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2051/2025 R.G., avente ad oggetto
“Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio”
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. TATEO MARIA Parte_1 C.F._1
CARMELA; E
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. BIANCO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede.
Oggetto del giudizio: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 16/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 23/05/2025 i ricorrenti hanno premesso: di aver contratto matrimonio in Latiano (BR) il 25/07/2006 secondo il rito civile ( atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Latiano (BR) al n. 5, Parte 1, anno 2006, ufficio SC); che con sentenza n. 878/2024 del 22/05/2024 del Tribunale di Brindisi era stata omologata la loro separazione. Sulla scorta di tali premesse hanno chiesto congiuntamente che sia pronunziato lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate in ricorso. Nelle note scritte depositate il 16/10/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 20/10/2025 le parti hanno confermato la domanda congiunta di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in allegato alle predette note, e la causa è stata rimessa in decisione.
1 Ciò premesso, la richiesta di divorzio avanzata congiuntamente dai coniugi merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): a) il requisito della separazione è provato nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (sentenza in premessa indicata); b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunicazione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Infine, le pattuizioni concordate devono ritenersi valide perché frutto del libero accordo degli interessati, e non contrarie alla legge e agli interessi della prole. Di conseguenza si deve accogliere la domanda come congiuntamente proposta dalle parti e dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, confermate in allegato alle note scritte depositate telematicamente il 16/10/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Nulla per le spese, data la domanda congiunta.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 10 L. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti - atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Latiano (BR) al n. 5, Parte 1, anno 2006, ufficio SC - alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermate in allegato alla note scritte depositate il 16/10/2025, e che si riportano in calce e alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. IR IA
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Alessia Forcella, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
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