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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 3402/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3402/2022 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Serafina Dato Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro (C.F. con il patrocinio dell'avv. Alessandro Gerardi CP_1 C.F._2 RESISTENTE Con l'intervento del PM in sede. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n. 1593/2023, pubblicata in data 3.8.2023, da ritenersi integralmente richiamata, il Tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Tagliacozzo in data 7.7.2007 (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2007). L'oggetto del giudizio è proseguito limitatamente alle domande relative alla assegnazione della casa coniugale, all'assegno divorzile e all'assegno di mantenimento per la figli maggiorenne ma non Per_1 ancora indipendente economicamente. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio, all'udienza del 20.3.2024, il ricorrente ha insistito nelle richieste istruttorie articolate chiedendo, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento per la coniuge;
nessuno è comparso per la resistente;
il Tribunale ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 3.9.2024, il Tribunale, rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, ha ammesso le prove orali richieste che sono state espletate in corso di causa. Successivamente, all'udienza del 3.11.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno rappresentato di essere addivenute in sede di mediazione ad un accordo complessivo, depositato in atti, che definisce ogni pendenza insorta tra le stesse;
hanno, altresì, precisato che, relativamente alle spese straordinarie nell'interesse della figlia esse sono dovute al 50% ciascuno, come da Protocollo del Per_1 Tribunale di Velletri. Le parti hanno quindi chiesto la ratifica dell'accordo rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 Tanto premesso, osserva il collegio che le parti hanno raggiunto in sede di mediazione un accordo complessivo che definisce tutte le questioni tra loro pendenti in ordine allo scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti in Tagliacozzo, in ordine alle condizioni economiche del divorzio oggetto del presente giudizio, nonché in ordine alla restituzione degli strumenti musicali, lasciati dal ricorrente all'epoca della separazione, presso l'abitazione in Ciampino, già casa coniugale assegnata alla (r.g. n. 4228/2022). CP_1 Ritiene il collegio di poter porre a fondamento della decisione l'accordo del 26.6.2025 - da intendersi in questa integralmente richiamato così come integrato dal verbale di udienza del 3.11.2025 - non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico e patrimoniale tra le parti, restando escluso, in ogni caso, che la decisione possa costituire titolo per i trasferimenti immobiliari concordati, bensì valendo quale obbligo al trasferimento. In particolare, si osserva che, in virtù di tale accordo, le parti hanno concordato un assegno divorzile una tantum per la ex coniuge di euro 90.000,00, corrisposto mediante la cessione in favore della resistente dell'abitazione sita in Ciampino, Via Potenza n. 10 (già casa coniugale) e relativamente al quale il collegio esprime il positivo vaglio di equità. Per quanto concerne il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_1 economicamente, le parti hanno concordato di mantenere invariato l'assegno di euro 800,00 mensili. Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le spese di lite vengono compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 1593/2023, pubblicata in data 3.8.2023, con cui il Tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Tagliacozzo il 7.7.2007 (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2007);
- pone a carico del ricorrente e in favore della resistente un assegno divorzile una tantum di euro 90.000,00, così come previsto dall'accordo del 26.6.2025 raggiunto dalle parti in sede di mediazione;
- pone a carico di un assegno di euro 800,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e Parte_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1
- spese di lite compensate. Si comunichi. Così deciso in Velletri, il 3.11.2025. Il giudice rel. Angelo Baffa Il Presidente Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3402/2022 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Serafina Dato Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro (C.F. con il patrocinio dell'avv. Alessandro Gerardi CP_1 C.F._2 RESISTENTE Con l'intervento del PM in sede. CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n. 1593/2023, pubblicata in data 3.8.2023, da ritenersi integralmente richiamata, il Tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Tagliacozzo in data 7.7.2007 (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2007). L'oggetto del giudizio è proseguito limitatamente alle domande relative alla assegnazione della casa coniugale, all'assegno divorzile e all'assegno di mantenimento per la figli maggiorenne ma non Per_1 ancora indipendente economicamente. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. nel corso del giudizio, all'udienza del 20.3.2024, il ricorrente ha insistito nelle richieste istruttorie articolate chiedendo, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento per la coniuge;
nessuno è comparso per la resistente;
il Tribunale ha riservato la decisione. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 3.9.2024, il Tribunale, rigettata l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale, ha ammesso le prove orali richieste che sono state espletate in corso di causa. Successivamente, all'udienza del 3.11.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno rappresentato di essere addivenute in sede di mediazione ad un accordo complessivo, depositato in atti, che definisce ogni pendenza insorta tra le stesse;
hanno, altresì, precisato che, relativamente alle spese straordinarie nell'interesse della figlia esse sono dovute al 50% ciascuno, come da Protocollo del Per_1 Tribunale di Velletri. Le parti hanno quindi chiesto la ratifica dell'accordo rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 2 Tanto premesso, osserva il collegio che le parti hanno raggiunto in sede di mediazione un accordo complessivo che definisce tutte le questioni tra loro pendenti in ordine allo scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti in Tagliacozzo, in ordine alle condizioni economiche del divorzio oggetto del presente giudizio, nonché in ordine alla restituzione degli strumenti musicali, lasciati dal ricorrente all'epoca della separazione, presso l'abitazione in Ciampino, già casa coniugale assegnata alla (r.g. n. 4228/2022). CP_1 Ritiene il collegio di poter porre a fondamento della decisione l'accordo del 26.6.2025 - da intendersi in questa integralmente richiamato così come integrato dal verbale di udienza del 3.11.2025 - non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo all'interesse della prole e ai provvedimenti di contenuto economico e patrimoniale tra le parti, restando escluso, in ogni caso, che la decisione possa costituire titolo per i trasferimenti immobiliari concordati, bensì valendo quale obbligo al trasferimento. In particolare, si osserva che, in virtù di tale accordo, le parti hanno concordato un assegno divorzile una tantum per la ex coniuge di euro 90.000,00, corrisposto mediante la cessione in favore della resistente dell'abitazione sita in Ciampino, Via Potenza n. 10 (già casa coniugale) e relativamente al quale il collegio esprime il positivo vaglio di equità. Per quanto concerne il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_1 economicamente, le parti hanno concordato di mantenere invariato l'assegno di euro 800,00 mensili. Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Velletri, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le spese di lite vengono compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dà atto della sentenza parziale n. 1593/2023, pubblicata in data 3.8.2023, con cui il Tribunale di Velletri ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Tagliacozzo il 7.7.2007 (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2007);
- pone a carico del ricorrente e in favore della resistente un assegno divorzile una tantum di euro 90.000,00, così come previsto dall'accordo del 26.6.2025 raggiunto dalle parti in sede di mediazione;
- pone a carico di un assegno di euro 800,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT e Parte_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Velletri, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1
- spese di lite compensate. Si comunichi. Così deciso in Velletri, il 3.11.2025. Il giudice rel. Angelo Baffa Il Presidente Riccardo Massera
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