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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3194/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il
11.12.1987 e ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Cataldi Angelica
e
AG AR (cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il
21.12.1988 e ivi residente rappresentata e difesa dall'avv. Malerba Cosimo
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 11.09.2012 a CA NA (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di CA NA anno 2012, n. 33, parte I) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 25.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di CA NA (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di CA NA anno 2012, n. 33, parte I)
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Avv. Angelica Cataldi
Avv. Cosimo Malerba
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
RG. N. 3194/2025 VG
Giudice Dott.ssa Roberta MARRA
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
I Signori GL AR e IA HE, come in atti rappresentati e difesi, dichiarano di non volersi riconciliare, rinunciando altresì alla comparizione personale in udienza e di volersi divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando, senza reciproche interferenze, il corso della propria vita;
2) La figlia minore EM è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse della stessa. Le
decisioni di maggiore interesse riguardanti la minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre saranno rimesse all'uno o all'altro quelle più quotidiane in ragione della presenza dell'uno o dell'altro nel momento decisionale.
3) La minore EM è collocata presso la madre Sig.ra AR GL nell'abitazione familiare di Via Renato Imperiali n. 16, abitazione assegnata a quest'ultima che sarà
mantenuta quale residenza anagrafica della figlia minore.
4) In sintonia con tale forma di affidamento' i genitori concorderanno liberamente, tenuto conto dei loro impegni lavorativi ma soprattutto delle volontà della figlia minore stessa, i tempi, i modi e le forme di frequentazione.
Al sol fine di prevenire eventuali contrasti ed in caso di mancato accordo si conviene che la minore EM trascorrerà con il padre:
I fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio alle ore 18.00.
Le vacanze estive e natalizie divise a metà secondo accordi da stabilire entro il 31 maggio ed vutro il 30 novembre, eventualmente trascorrendo il Natale o Capodanno con l'uno o l'altro genitore, in modo alternato di anno in anno, vacanze pasquali intere alternate da un anno all'altro.
6) Il Sig. IA concorrerà con la Sig.ra GL al mantenimento della figlia EM
versando alla stessa il 100% dell'Assegno Unico pari ad euro 200,00 mensili oltre al pagamento della somma di euro 215,00 quale 50% del canone di locazione della casa familiare assegnata alla coniuge nell'interesse della minore, ed alla somma di euro 24,00
mensili quale rata bimestrale del canone Internet sino a dicembre 2025.
7) Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore
EM con le modalità previste dal Protocollo di intesa del Tribunale civile di Brindisi per le spese straordinarie dei figli.
8) Il Sig. IA verserà alla Sig.ra GL la somma mensile di euro 85,00 quale 50% della rata mensile del prestito Compass, contratto al tempo nell'interesse della famiglia e sino ad estinzione dello stesso.
9) Il Sig. IA altresì provvederà al pagamento delle quote di spettanza della tassa comunale TARI per gli anni 2024/2025 pari a € 267,00 secondo la rateizzazione già
prevista.
10) Qualsiasi decisione che esuli da quelle di ordinaria amministrazione in merito alla vita,
all'educazione ed alla crescita della minore EM verranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
11) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio della minore EM.
12) Le parti, in forza di quanto precede, dichiarano di aver regolato i propri rispettivi rapporti e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e le spese dell'assistenza legale si intenderanno compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei legati al vincolo di solidarietà previsto dalla L. P. F..
CA NA/Latiano, 22.09.2025
Avv. Angelica Cataldi Avv. Cosimo Malerba
Sig. HE IA Sig,ra AR GL
Wh вас че Soffoscrivono il presente ricorso,
delle parti, i ricorrenti:
Sig.ra AR GL
HTT
anche ai fini della rinuncia all'udienza di comparizione
Sig. HE IA
Lic ou
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3194/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il
11.12.1987 e ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. Cataldi Angelica
e
AG AR (cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il
21.12.1988 e ivi residente rappresentata e difesa dall'avv. Malerba Cosimo
oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 11.09.2012 a CA NA (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di CA NA anno 2012, n. 33, parte I) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 25.09.2025 per l'udienza del 23.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di CA NA (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di CA NA anno 2012, n. 33, parte I)
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo Avv. Angelica Cataldi
Avv. Cosimo Malerba
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
RG. N. 3194/2025 VG
Giudice Dott.ssa Roberta MARRA
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
I Signori GL AR e IA HE, come in atti rappresentati e difesi, dichiarano di non volersi riconciliare, rinunciando altresì alla comparizione personale in udienza e di volersi divorziare alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, regolando, senza reciproche interferenze, il corso della propria vita;
2) La figlia minore EM è affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nell'esclusivo interesse della stessa. Le
decisioni di maggiore interesse riguardanti la minore saranno assunte dai genitori di comune accordo, mentre saranno rimesse all'uno o all'altro quelle più quotidiane in ragione della presenza dell'uno o dell'altro nel momento decisionale.
3) La minore EM è collocata presso la madre Sig.ra AR GL nell'abitazione familiare di Via Renato Imperiali n. 16, abitazione assegnata a quest'ultima che sarà
mantenuta quale residenza anagrafica della figlia minore.
4) In sintonia con tale forma di affidamento' i genitori concorderanno liberamente, tenuto conto dei loro impegni lavorativi ma soprattutto delle volontà della figlia minore stessa, i tempi, i modi e le forme di frequentazione.
Al sol fine di prevenire eventuali contrasti ed in caso di mancato accordo si conviene che la minore EM trascorrerà con il padre:
I fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio alle ore 18.00.
Le vacanze estive e natalizie divise a metà secondo accordi da stabilire entro il 31 maggio ed vutro il 30 novembre, eventualmente trascorrendo il Natale o Capodanno con l'uno o l'altro genitore, in modo alternato di anno in anno, vacanze pasquali intere alternate da un anno all'altro.
6) Il Sig. IA concorrerà con la Sig.ra GL al mantenimento della figlia EM
versando alla stessa il 100% dell'Assegno Unico pari ad euro 200,00 mensili oltre al pagamento della somma di euro 215,00 quale 50% del canone di locazione della casa familiare assegnata alla coniuge nell'interesse della minore, ed alla somma di euro 24,00
mensili quale rata bimestrale del canone Internet sino a dicembre 2025.
7) Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore
EM con le modalità previste dal Protocollo di intesa del Tribunale civile di Brindisi per le spese straordinarie dei figli.
8) Il Sig. IA verserà alla Sig.ra GL la somma mensile di euro 85,00 quale 50% della rata mensile del prestito Compass, contratto al tempo nell'interesse della famiglia e sino ad estinzione dello stesso.
9) Il Sig. IA altresì provvederà al pagamento delle quote di spettanza della tassa comunale TARI per gli anni 2024/2025 pari a € 267,00 secondo la rateizzazione già
prevista.
10) Qualsiasi decisione che esuli da quelle di ordinaria amministrazione in merito alla vita,
all'educazione ed alla crescita della minore EM verranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
11) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio della minore EM.
12) Le parti, in forza di quanto precede, dichiarano di aver regolato i propri rispettivi rapporti e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e le spese dell'assistenza legale si intenderanno compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei legati al vincolo di solidarietà previsto dalla L. P. F..
CA NA/Latiano, 22.09.2025
Avv. Angelica Cataldi Avv. Cosimo Malerba
Sig. HE IA Sig,ra AR GL
Wh вас че Soffoscrivono il presente ricorso,
delle parti, i ricorrenti:
Sig.ra AR GL
HTT
anche ai fini della rinuncia all'udienza di comparizione
Sig. HE IA
Lic ou