TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 18718/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. Salvatore Greco in sostituzione dell'avv.
ZI IO per parte ricorrente nonché l'avv. in sostituzione dell'avv.
ZZ IA NN per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18718 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZI IO, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. ZZ IA NN, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (disabilità art. 3, co. 3, Legge 104/92) dal 16 maggio 2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ZI IO
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 05/06/2024 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (disabilità ex art. 3, co. 3, Legge 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario
(disabilità art. 3, co. 3, Legge 104/92) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 16/05/2024 ;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
3
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa NE Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 18718/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. Salvatore Greco in sostituzione dell'avv.
ZI IO per parte ricorrente nonché l'avv. in sostituzione dell'avv.
ZZ IA NN per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa NE Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18718 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZI IO, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. ZZ IA NN, giusta procura CP_1 in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (disabilità art. 3, co. 3, Legge 104/92) dal 16 maggio 2024.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ZI IO
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 05/06/2024 il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (disabilità ex art. 3, co. 3, Legge 104/92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario
(disabilità art. 3, co. 3, Legge 104/92) necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dal 16/05/2024 ;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 04/12/2025
3
Il Giudice Onorario
NE Di Maio
4