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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4317/2022 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Carla Anna e Carolina Santella attrice contro
Controparte_1 con l'avv. Anna Maria Desiderà convenuta
OGGETTO: contratto di appalto
MOTIVAZIONE
1. Con una prima domanda, ha chiesto di Parte_1 accertare la legittimità del recesso da essa intimato ovvero che la mancata stipula del contratto di appalto dei servizi cimiteriali è imputabile al , con conseguente Controparte_1 inesistenza del diritto di quest'ultimo a procedere all'escussione della polizza fideiussoria n.
06/01/3069148 - rilasciata da essa attrice in data 9.02.2021 a garanzia della stipula del contratto di appalto - per l'importo complessivo garantito di € 1.943,00.
Questo tribunale ritiene che la domanda sia infondata.
Va infatti evidenziato che. con nota del 5.06.2021, la srl attorea scriveva al Comune quanto segue: “Dal 01 aprile 2021 la scrivente società si occupa del servizio di seppellimento, manutenzione apertura e chiusura dei cimiteri comunali ed operazioni di polizia mortuaria;
- In data 13 maggio 2021 a seguito di sopralluogo effettuato con il Geom. , si CP_2 riscontravano nelle aree e strutture dei cimiteri comunali oggetti di appalto, una serie di anomalie: - a) sui marciapiedi antistanti i loculi si rilevano degli avvallamenti che possono determinare un pericolo per la pubblica incolumità; - b) sul marmo e/o mattonelle ubicate vicino ai loculi si evidenziano profonde e lunghe crepe che potrebbero determinare anch'esse un
1 grave pericolo per l'incolumità delle persone;
- c) si evidenziano infiltrazioni d'acqua lungo i corridoi ove sono ubicati i loculi e nei piani sottostanti;
- d) le pedane di accesso ubicate alle varie entrate delle cappelle ed altrove, non risultano ancorate a norma di legge;
- e) alcune tombe private sono prive delle necessarie coperture, le stesse possono creare pericolo per le persone che potrebbero inciamparvi e provocarsi lesioni;
- f) molte cappelle private presentano gravi vizi di manutenzione ordinaria, con cadute di tegole e materiale di risulta;
alle stesse, inoltre, può accedere chiunque;
- g) alcune stanze ubicate nel suddetto cimitero sono piene di materiale di risulta e sono aperte con possibilità da parte di chiunque di entrarvi e provocarsi lesioni;
- h) vi sono infiltrazioni d'acqua nei bagni dei cimiteri;
- i) le ceneri e i resti mortali dei defunti, che dovrebbero essere custoditi in un ossario comune all'uopo dedicato (che manca), sono poste in una camera aperta alla vista di tutti e non custodita;
l) si rileva che nelle aree cimiteriali è continuo e costante l'accesso di ditte e lavoratori privi di necessarie autorizzazioni, si chiede pertanto, a codesto ente di comunicare preventivamente la ditta autorizzata ad effettuare i lavori ed ai quali sarà consentito l'accesso; - Il tutto in dispregio ad ogni normativa sui servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. Tanto premesso Vi invitiamo e diffidiamo ad intervenire a stretto giro, al fine di risolvere le anomalie riscontrate in sede di sopralluogo, comunandovi sin d'ora che la scrivente società non si riterrà responsabile per eventuali danni dovessero derivarvi. Nel contempo vi invitiamo e diffidiamo a fornire alla scrivente, copia della planimetria aggiornata scala 1:50 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, la relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri dove si illustrano i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, dato che allo stato attuale vi sono dei loculi privi di identificazione. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali depositi di osservazione, camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggio per custode e magazzino, nonché impianti tecnici. Si chiede, infine, che Codesta amministrazione incarichi il proprio personale affinché vengano ritirate dal custode cimiteriale, con una cadenza di circa due giorni a settimana, le marche da bollo, i bollettini postali ed ogni altra modulistica. Ci si riservano ulteriori osservazioni e contestazioni. Si allegano foto dello stato dei luoghi”.
Nonostante l'invio di tale comunicazione, la quale – secondo la srl attorea – avrebbe reso legittimo il rifiuto - da essa opposto dopo l'aggiudicazione - di sottoscrivere il contratto di appalto, la medesima srl attorea, come dalla stessa ammesso, con le successive note prot. n.
21.3435 del 25.06.2021 e n. 22.584 del 2.07.2021 n. 22.892, provvedeva ad inviare al Comune la documentazione dallo stesso richiesta al fine della stipula del contratto di appalto: ciò che dimostra la pretestuosità delle doglianze espresse dalla srl attorea nella cit. comunicazione
2 del 5.06.2021. Pretestuosità confermata anche dal fatto che la srl attorea ha poi comunque regolarmente svolto i lavori cimiteriali - a lei affidati in via provvisoria ed urgente a seguito dell'aggiudicazione, prima della stipula del contratto di appalto - per il non indifferente periodo aprile-ottobre 2021, come riferito concordemente dai lavoratori della srl attorea assunti come testimoni ( , , e ). Pretestuosità Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 confermata, infine, anche dalle dichiarazioni rese nel verbale di consegna del servizio
1.04.2021 da , legale rappresentante della srl attorea, ove egli ammetteva Testimone_5
“di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la consegna del servizio, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta”: egli era quindi a conoscenza delle condizioni in cui versavano le aree cimiteriali.
Di qui il rigetto della prima domanda proposta dalla srl attorea, poiché il rifiuto da lei opposto alla stipula del contratto di appalto, era ingiustificato, con la conseguenza che l'escussione della polizza fideiussoria n. 06/01/3069148 da parte del è legittima. CP_1
2. Con una seconda domanda principale, la srl attorea ha chiesto che venga accertata l'inesistenza del diritto del di procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. CP_1
1136406018 di euro 23.327,00 da essa rilasciata in data 24.06.2021 a garanzia dell'esatto adempimento.
Tale domanda è fondata, atteso che da un lato è pacifico che tale garanzia è stata prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto vero e proprio, contratto che in realtà non è mai stato concluso (sia pure per colpa della srl attorea); dall'altro lato, anche qualora si volesse ritenere che la fideiussione sia stata prestata a garanzia Pa dell'adempimento del servizio cimiteriale affidato al in via d'urgenza, sarebbe decisivo Pa osservare che il ha pagato tutte le fatture emesse dalla stessa fino alle nn. 515 e CP_1
516 del 30.08.2021, dando atto della regolarità del servizio e che ha posto in compensazione la somma finale di euro 8.311,29 di cui la srl ha chiesto il pagamento, ammettendo in tal modo Pa la regolarità dei relativi servizi svolti dalla
3. Passando quindi alle altre domande di accertamento negativo proposte da quest'ultima ed alla simmetrica riconvenzionale con cui il ha chiesto il risarcimento CP_1 dei danni derivanti dal rifiuto della srl di stipulare il contratto di appalto, rifiuto a causa del quale l'Ente locale era stato costretto ad affidare lo stesso servizio - aggiudicato alla srl attorea - a tale Cooperativa Sociale Idee Verdi a r. l. per il periodo ottobre 2011-marzo 2022 al maggiore prezzo di euro 87.545,98 in luogo di quello di euro 32.841,23 spettante alla srl attorea per 5 mesi, la srl attorea si duole che il abbia ritenuto di non avvalersi della facoltà di CP_1 procedere allo scorrimento della graduatoria prevista dall'art. 6, ultimo comma, del capitolato
3 speciale di appalto, e dall'art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016, decidendo invece l'Ente locale di ricorrere - illegittimamente, ad avviso della srl attorea - all'affidamento diretto.
La questione, che può essere esaminata incidenter tantum da questo giudice ordinario, va decisa a favore del giacché quello cimiteriale rientrava tra i servizi pubblici CP_1 essenziali a tutela della salute pubblica di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto legge
16.07.2020, n. 76, con la conseguenza che legittimamente lo stesso Ente locale, in applicazione del quarto comma, ha avviato una procedura accelerata mediante affidamento diretto, trattandosi di importo rientrante tra quelli consentiti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Quanto all'ammontare del danno subito dal va rilevato che non è stato CP_1 tempestivamente e specificamente contestato dalla srl attorea, né nell'atto di citazione (v. pagg. 15-18), né nella prima memora ex art. 183 c.p.c., che il costo sostenuto dall'Ente locale per l'affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale Idee Verdi a r. l. per il periodo ottobre
2021-marzo 2022, sia stato pari ad euro 87.545,98. L'Ente ha quindi diritto al risarcimento di tale danno subito a causa dell'illegittimo rifiuto - opposto dalla srl attorea - alla stipula del contratto di appalto.
4. Effettuate le compensazioni con le somme spettanti alla srl attorea (euro 54.704,75 meno euro 23.327,006 meno euro 8.311,29), residua la somma di euro 23.066,46 chiesta dall'Ente locale.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna a pagare al Parte_1
la somma di euro 23.066,46 con interessi legali e rivalutazione dalla CP_1 CP_1 messa in mora al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 23 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 4317/2022 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti Carla Anna e Carolina Santella attrice contro
Controparte_1 con l'avv. Anna Maria Desiderà convenuta
OGGETTO: contratto di appalto
MOTIVAZIONE
1. Con una prima domanda, ha chiesto di Parte_1 accertare la legittimità del recesso da essa intimato ovvero che la mancata stipula del contratto di appalto dei servizi cimiteriali è imputabile al , con conseguente Controparte_1 inesistenza del diritto di quest'ultimo a procedere all'escussione della polizza fideiussoria n.
06/01/3069148 - rilasciata da essa attrice in data 9.02.2021 a garanzia della stipula del contratto di appalto - per l'importo complessivo garantito di € 1.943,00.
Questo tribunale ritiene che la domanda sia infondata.
Va infatti evidenziato che. con nota del 5.06.2021, la srl attorea scriveva al Comune quanto segue: “Dal 01 aprile 2021 la scrivente società si occupa del servizio di seppellimento, manutenzione apertura e chiusura dei cimiteri comunali ed operazioni di polizia mortuaria;
- In data 13 maggio 2021 a seguito di sopralluogo effettuato con il Geom. , si CP_2 riscontravano nelle aree e strutture dei cimiteri comunali oggetti di appalto, una serie di anomalie: - a) sui marciapiedi antistanti i loculi si rilevano degli avvallamenti che possono determinare un pericolo per la pubblica incolumità; - b) sul marmo e/o mattonelle ubicate vicino ai loculi si evidenziano profonde e lunghe crepe che potrebbero determinare anch'esse un
1 grave pericolo per l'incolumità delle persone;
- c) si evidenziano infiltrazioni d'acqua lungo i corridoi ove sono ubicati i loculi e nei piani sottostanti;
- d) le pedane di accesso ubicate alle varie entrate delle cappelle ed altrove, non risultano ancorate a norma di legge;
- e) alcune tombe private sono prive delle necessarie coperture, le stesse possono creare pericolo per le persone che potrebbero inciamparvi e provocarsi lesioni;
- f) molte cappelle private presentano gravi vizi di manutenzione ordinaria, con cadute di tegole e materiale di risulta;
alle stesse, inoltre, può accedere chiunque;
- g) alcune stanze ubicate nel suddetto cimitero sono piene di materiale di risulta e sono aperte con possibilità da parte di chiunque di entrarvi e provocarsi lesioni;
- h) vi sono infiltrazioni d'acqua nei bagni dei cimiteri;
- i) le ceneri e i resti mortali dei defunti, che dovrebbero essere custoditi in un ossario comune all'uopo dedicato (che manca), sono poste in una camera aperta alla vista di tutti e non custodita;
l) si rileva che nelle aree cimiteriali è continuo e costante l'accesso di ditte e lavoratori privi di necessarie autorizzazioni, si chiede pertanto, a codesto ente di comunicare preventivamente la ditta autorizzata ad effettuare i lavori ed ai quali sarà consentito l'accesso; - Il tutto in dispregio ad ogni normativa sui servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. Tanto premesso Vi invitiamo e diffidiamo ad intervenire a stretto giro, al fine di risolvere le anomalie riscontrate in sede di sopralluogo, comunandovi sin d'ora che la scrivente società non si riterrà responsabile per eventuali danni dovessero derivarvi. Nel contempo vi invitiamo e diffidiamo a fornire alla scrivente, copia della planimetria aggiornata scala 1:50 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, la relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri dove si illustrano i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, dato che allo stato attuale vi sono dei loculi privi di identificazione. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali depositi di osservazione, camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggio per custode e magazzino, nonché impianti tecnici. Si chiede, infine, che Codesta amministrazione incarichi il proprio personale affinché vengano ritirate dal custode cimiteriale, con una cadenza di circa due giorni a settimana, le marche da bollo, i bollettini postali ed ogni altra modulistica. Ci si riservano ulteriori osservazioni e contestazioni. Si allegano foto dello stato dei luoghi”.
Nonostante l'invio di tale comunicazione, la quale – secondo la srl attorea – avrebbe reso legittimo il rifiuto - da essa opposto dopo l'aggiudicazione - di sottoscrivere il contratto di appalto, la medesima srl attorea, come dalla stessa ammesso, con le successive note prot. n.
21.3435 del 25.06.2021 e n. 22.584 del 2.07.2021 n. 22.892, provvedeva ad inviare al Comune la documentazione dallo stesso richiesta al fine della stipula del contratto di appalto: ciò che dimostra la pretestuosità delle doglianze espresse dalla srl attorea nella cit. comunicazione
2 del 5.06.2021. Pretestuosità confermata anche dal fatto che la srl attorea ha poi comunque regolarmente svolto i lavori cimiteriali - a lei affidati in via provvisoria ed urgente a seguito dell'aggiudicazione, prima della stipula del contratto di appalto - per il non indifferente periodo aprile-ottobre 2021, come riferito concordemente dai lavoratori della srl attorea assunti come testimoni ( , , e ). Pretestuosità Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 confermata, infine, anche dalle dichiarazioni rese nel verbale di consegna del servizio
1.04.2021 da , legale rappresentante della srl attorea, ove egli ammetteva Testimone_5
“di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la consegna del servizio, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta”: egli era quindi a conoscenza delle condizioni in cui versavano le aree cimiteriali.
Di qui il rigetto della prima domanda proposta dalla srl attorea, poiché il rifiuto da lei opposto alla stipula del contratto di appalto, era ingiustificato, con la conseguenza che l'escussione della polizza fideiussoria n. 06/01/3069148 da parte del è legittima. CP_1
2. Con una seconda domanda principale, la srl attorea ha chiesto che venga accertata l'inesistenza del diritto del di procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. CP_1
1136406018 di euro 23.327,00 da essa rilasciata in data 24.06.2021 a garanzia dell'esatto adempimento.
Tale domanda è fondata, atteso che da un lato è pacifico che tale garanzia è stata prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto vero e proprio, contratto che in realtà non è mai stato concluso (sia pure per colpa della srl attorea); dall'altro lato, anche qualora si volesse ritenere che la fideiussione sia stata prestata a garanzia Pa dell'adempimento del servizio cimiteriale affidato al in via d'urgenza, sarebbe decisivo Pa osservare che il ha pagato tutte le fatture emesse dalla stessa fino alle nn. 515 e CP_1
516 del 30.08.2021, dando atto della regolarità del servizio e che ha posto in compensazione la somma finale di euro 8.311,29 di cui la srl ha chiesto il pagamento, ammettendo in tal modo Pa la regolarità dei relativi servizi svolti dalla
3. Passando quindi alle altre domande di accertamento negativo proposte da quest'ultima ed alla simmetrica riconvenzionale con cui il ha chiesto il risarcimento CP_1 dei danni derivanti dal rifiuto della srl di stipulare il contratto di appalto, rifiuto a causa del quale l'Ente locale era stato costretto ad affidare lo stesso servizio - aggiudicato alla srl attorea - a tale Cooperativa Sociale Idee Verdi a r. l. per il periodo ottobre 2011-marzo 2022 al maggiore prezzo di euro 87.545,98 in luogo di quello di euro 32.841,23 spettante alla srl attorea per 5 mesi, la srl attorea si duole che il abbia ritenuto di non avvalersi della facoltà di CP_1 procedere allo scorrimento della graduatoria prevista dall'art. 6, ultimo comma, del capitolato
3 speciale di appalto, e dall'art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016, decidendo invece l'Ente locale di ricorrere - illegittimamente, ad avviso della srl attorea - all'affidamento diretto.
La questione, che può essere esaminata incidenter tantum da questo giudice ordinario, va decisa a favore del giacché quello cimiteriale rientrava tra i servizi pubblici CP_1 essenziali a tutela della salute pubblica di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto legge
16.07.2020, n. 76, con la conseguenza che legittimamente lo stesso Ente locale, in applicazione del quarto comma, ha avviato una procedura accelerata mediante affidamento diretto, trattandosi di importo rientrante tra quelli consentiti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Quanto all'ammontare del danno subito dal va rilevato che non è stato CP_1 tempestivamente e specificamente contestato dalla srl attorea, né nell'atto di citazione (v. pagg. 15-18), né nella prima memora ex art. 183 c.p.c., che il costo sostenuto dall'Ente locale per l'affidamento del servizio alla Cooperativa Sociale Idee Verdi a r. l. per il periodo ottobre
2021-marzo 2022, sia stato pari ad euro 87.545,98. L'Ente ha quindi diritto al risarcimento di tale danno subito a causa dell'illegittimo rifiuto - opposto dalla srl attorea - alla stipula del contratto di appalto.
4. Effettuate le compensazioni con le somme spettanti alla srl attorea (euro 54.704,75 meno euro 23.327,006 meno euro 8.311,29), residua la somma di euro 23.066,46 chiesta dall'Ente locale.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna a pagare al Parte_1
la somma di euro 23.066,46 con interessi legali e rivalutazione dalla CP_1 CP_1 messa in mora al saldo, oltre alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Padova, 23 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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