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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale d'udienza del 11.06.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Ballabio;
Parte_1
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della CP_1
“ di cartolarizzazione dei crediti , rappresentati e difesi dall'Avv. C. CP_2 Controparte_3
Santanoceto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 25.09.2024 il conviene in giudizio l Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “ accogliere la presente opposizione all'avviso di addebito n. 368 2024 00065950 92 000 notificato il 21.08.2024 perché illegittimo, infondato in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto dichiarare nullo e\o annullare perché illegittimo e\o inefficace il predetto avviso ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto all' dal sig. per le somme richieste con l'avviso predetto e qui CP_1 Parte_1 prodotto e impugnato ed ogni caso dichiarare prescritte le somme richieste dall' per i CP_1 motivi specificati in atti;
nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, anche parziale, delle pretese creditorie dell' , compensare quest'ultime con i pagamenti CP_1 effettuati dal ricorrente così come risultanti in corso di causa”, con vittoria di spese.
Con il ricorso il ricorrente, titolare dell'omonima impresa individuale con iscrizione all'albo artigiani, rileva di svolgere attività di lavorazione di materiali in metallo, sia nel campo della carpenteria che nell'esecuzione di opere da fabbro;
che in data 1.12.2006 ha costituito un'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. con il padre nato in [...] Persona_1
1.02.1942, il quale dal 1.02.1987 era in pensione ( pensione ex Inpdap); che l'istante ha CP_ effettuato tutte le comunicazioni all' in relazione alla posizione del padre, collaboratore familiare e soggetto pensionato ultra sessantacinquenne con decorrenza dal 1.01.2007 e contestale richiesta di riduzione contributiva al 50%, la quale è stata approvata dall'
[...]
; che il ricorrente ha versato i contributi personali al 100% e quelli relativi al CP_4
padre e collaboratore familiare al 50% in ragione della riduzione contributiva prevista per i soggetti pensionati ultrasessantacinquenni;
che nel 2022 l'attività lavorativa di Persona_1
cessata, sicché in data in data 18.10.2022 il ricorrente ha presentato domanda
[...]
di cancellazione del collaboratore familiare cancellazione Persona_1 perfezionata a far tempo dal 30.09.2022 (cfr. doc. 12 e doc.13 del fascicolo dell'istante). CP_ Si costituivano in giudizio l e la Scci s.p.a., rilevando l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.L'opposizione è fondata e va accolta.
CP_
1.L' nella memoria di costituzione precisa che il collaboratore familiare non aveva diritto alla riduzione contributiva del 50% e, pertanto, richiede il pagamento di contributi con riferimento alla posizione del collaboratore familiare dal 2007 al 2022 e con riferimento al ricorrente in relazione all'anno 2023. In via preliminare va rilevato che, anche considerando la sospensione derivante dalla normativa covid, è maturata la prescrizione quinquennale con riferimento al periodo dal marzo 2007 sino all'agosto 2018, dal momento che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica dell'avviso di addebito perfezionata in data
21.08.2024.
2. Venendo al merito della domanda, l'art. 59, comma 15, della legge nr. 449 del 1997 prevede, nel contesto di una disposizione di aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' , che “ … per i CP_1 lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il CP_1
contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”. La prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni
CP_ dell' e con più di 65 anni, senza distinzione di regime pensionistico. Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione “e” disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario. La previsione di “riduzione” del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri. ( Cfr. per un caso identico le argomentazioni condivisibili della sentenza della Cassazione n. 3270 del 9.02.2025).
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 36/2022, confermando la sentenza del
Tribunale di Milano, ha affermato in modo condivisibile che, con il riconoscimento della riduzione contributiva in oggetto, “il legislatore abbia voluto agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, «alleggerendo» gli oneri sugli stessi gravanti. La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo. E' invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest'ultima voce” (cfr. in tal senso anche il precedente della Corte di Appello di Milano n. 117/2019). CP_ Per tali ragioni non appaiono condivisibili le argomentazioni dell secondo cui il collaboratore familiare , essendo titolare di una pensione Persona_1
contributiva, non aveva diritto ad alcuna riduzione contributiva. La pretesa contributiva relativa al collaboratore familiare appare dunque anche nel merito illegittima.
Considerato che
la posizione previdenziale del collaboratore citato è stata cancellata a far tempo dal
30.09.2022, si può ben affermare che la pretesa contributiva dell è Controparte_4
illegittima a far tempo dal 2007 sino al 31.12.2022.
3. Con riferimento all'anno 2023, va osservato che dalla lettura della comparsa di costituzione ed elle note depositate dagli opposti non si comprendono le causali della
CP_ pretesa contributiva, in quanto in un primo momento la difesa dell deduce che la richiesta riguarda la posizione del ricorrente e dei collaboratori senza specificare i nominativi di tali collaboratori, mentre in un successivo passaggio nella parte finale delle note rileva che i contributo ingiunti dell'anno 2023 riguardano la sola posizione del ricorrente.
Considerato che parte ricorrente ha sempre dedotto di aver pagato gli importi reclamati CP_ dall' previdenziale, l ( ossia il soggetto sul quale grava l'onere di allegazione e di CP_4
prova) non ha chiarito i soggetti cui i contributi si riferiscono e, soprattutto, se la pretesa presuppone una omissione totale o parziale di pagamento d parte del ricorrente, il quale ha CP_ sempre dichiarato di aver pagato sempre gli importi reclamati dall con i bollettini.
Per tali ragioni, anche gli importi richiesti per l'anno 2023 non sono dovuti.
La domanda va, pertanto, accolta e, per l'effetto, va dichiarata la illegittimità della intera pretesa contributiva previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla opposizione ad avviso di addebito proposta da , con ricorso depositato in data 25.09.2024, Parte_1 nei confronti dell' e della S.C.C.I. s.p.a., così provvede: CP_1
1) accoglie la opposizione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato;
CP_
2) condanna l e la Scci spa, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi Euro 6.580,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
Milano, 11.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale d'udienza del 11.06.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Ballabio;
Parte_1
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della CP_1
“ di cartolarizzazione dei crediti , rappresentati e difesi dall'Avv. C. CP_2 Controparte_3
Santanoceto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 25.09.2024 il conviene in giudizio l Parte_1 formulando le seguenti conclusioni: “ accogliere la presente opposizione all'avviso di addebito n. 368 2024 00065950 92 000 notificato il 21.08.2024 perché illegittimo, infondato in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto dichiarare nullo e\o annullare perché illegittimo e\o inefficace il predetto avviso ed in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto all' dal sig. per le somme richieste con l'avviso predetto e qui CP_1 Parte_1 prodotto e impugnato ed ogni caso dichiarare prescritte le somme richieste dall' per i CP_1 motivi specificati in atti;
nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento, anche parziale, delle pretese creditorie dell' , compensare quest'ultime con i pagamenti CP_1 effettuati dal ricorrente così come risultanti in corso di causa”, con vittoria di spese.
Con il ricorso il ricorrente, titolare dell'omonima impresa individuale con iscrizione all'albo artigiani, rileva di svolgere attività di lavorazione di materiali in metallo, sia nel campo della carpenteria che nell'esecuzione di opere da fabbro;
che in data 1.12.2006 ha costituito un'impresa familiare ex art. 230 bis c.c. con il padre nato in [...] Persona_1
1.02.1942, il quale dal 1.02.1987 era in pensione ( pensione ex Inpdap); che l'istante ha CP_ effettuato tutte le comunicazioni all' in relazione alla posizione del padre, collaboratore familiare e soggetto pensionato ultra sessantacinquenne con decorrenza dal 1.01.2007 e contestale richiesta di riduzione contributiva al 50%, la quale è stata approvata dall'
[...]
; che il ricorrente ha versato i contributi personali al 100% e quelli relativi al CP_4
padre e collaboratore familiare al 50% in ragione della riduzione contributiva prevista per i soggetti pensionati ultrasessantacinquenni;
che nel 2022 l'attività lavorativa di Persona_1
cessata, sicché in data in data 18.10.2022 il ricorrente ha presentato domanda
[...]
di cancellazione del collaboratore familiare cancellazione Persona_1 perfezionata a far tempo dal 30.09.2022 (cfr. doc. 12 e doc.13 del fascicolo dell'istante). CP_ Si costituivano in giudizio l e la Scci s.p.a., rilevando l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione.L'opposizione è fondata e va accolta.
CP_
1.L' nella memoria di costituzione precisa che il collaboratore familiare non aveva diritto alla riduzione contributiva del 50% e, pertanto, richiede il pagamento di contributi con riferimento alla posizione del collaboratore familiare dal 2007 al 2022 e con riferimento al ricorrente in relazione all'anno 2023. In via preliminare va rilevato che, anche considerando la sospensione derivante dalla normativa covid, è maturata la prescrizione quinquennale con riferimento al periodo dal marzo 2007 sino all'agosto 2018, dal momento che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica dell'avviso di addebito perfezionata in data
21.08.2024.
2. Venendo al merito della domanda, l'art. 59, comma 15, della legge nr. 449 del 1997 prevede, nel contesto di una disposizione di aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' , che “ … per i CP_1 lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni di età il CP_1
contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”. La prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni
CP_ dell' e con più di 65 anni, senza distinzione di regime pensionistico. Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione “e” disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario. La previsione di “riduzione” del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri. ( Cfr. per un caso identico le argomentazioni condivisibili della sentenza della Cassazione n. 3270 del 9.02.2025).
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 36/2022, confermando la sentenza del
Tribunale di Milano, ha affermato in modo condivisibile che, con il riconoscimento della riduzione contributiva in oggetto, “il legislatore abbia voluto agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, «alleggerendo» gli oneri sugli stessi gravanti. La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo. E' invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest'ultima voce” (cfr. in tal senso anche il precedente della Corte di Appello di Milano n. 117/2019). CP_ Per tali ragioni non appaiono condivisibili le argomentazioni dell secondo cui il collaboratore familiare , essendo titolare di una pensione Persona_1
contributiva, non aveva diritto ad alcuna riduzione contributiva. La pretesa contributiva relativa al collaboratore familiare appare dunque anche nel merito illegittima.
Considerato che
la posizione previdenziale del collaboratore citato è stata cancellata a far tempo dal
30.09.2022, si può ben affermare che la pretesa contributiva dell è Controparte_4
illegittima a far tempo dal 2007 sino al 31.12.2022.
3. Con riferimento all'anno 2023, va osservato che dalla lettura della comparsa di costituzione ed elle note depositate dagli opposti non si comprendono le causali della
CP_ pretesa contributiva, in quanto in un primo momento la difesa dell deduce che la richiesta riguarda la posizione del ricorrente e dei collaboratori senza specificare i nominativi di tali collaboratori, mentre in un successivo passaggio nella parte finale delle note rileva che i contributo ingiunti dell'anno 2023 riguardano la sola posizione del ricorrente.
Considerato che parte ricorrente ha sempre dedotto di aver pagato gli importi reclamati CP_ dall' previdenziale, l ( ossia il soggetto sul quale grava l'onere di allegazione e di CP_4
prova) non ha chiarito i soggetti cui i contributi si riferiscono e, soprattutto, se la pretesa presuppone una omissione totale o parziale di pagamento d parte del ricorrente, il quale ha CP_ sempre dichiarato di aver pagato sempre gli importi reclamati dall con i bollettini.
Per tali ragioni, anche gli importi richiesti per l'anno 2023 non sono dovuti.
La domanda va, pertanto, accolta e, per l'effetto, va dichiarata la illegittimità della intera pretesa contributiva previdenziale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla opposizione ad avviso di addebito proposta da , con ricorso depositato in data 25.09.2024, Parte_1 nei confronti dell' e della S.C.C.I. s.p.a., così provvede: CP_1
1) accoglie la opposizione e, per l'effetto, dichiara la illegittimità della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato;
CP_
2) condanna l e la Scci spa, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in complessivi Euro 6.580,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
Milano, 11.06.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)