TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 670
TAR
Sentenza breve 9 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata valutazione delle controdeduzioni sulla realizzazione dell'antibagno

    Il Comune non ha considerato le indicazioni tecniche fornite dalla ricorrente in merito alla realizzazione dell'antibagno, limitandosi a un generico richiamo all'articolo del regolamento. La censura è accolta sia per difetto di istruttoria che per violazione dell'art. 19 comma 3 L. 241/1990, poiché l'amministrazione non ha indicato soluzioni alternative o riscontrato quella proposta dalla società.

  • Accolto
    Illegittimità del diniego per carenza e erroneità d'istruttoria riguardo l'uso dei locali seminterrati

    Il Collegio ritiene che la contestazione del Comune sulla comunicazione all'INL per i locali seminterrati non abbia carattere sostanziale e che, in ogni caso, la ricorrente avesse già ottemperato a tale obbligo in precedenza e che i locali seminterrati non fossero adibiti all'attività principale. Pertanto, il diniego è illegittimo per carenza ed erroneità d'istruttoria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 670
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 670
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo