Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2026, proposto dalla società Cavaliere Naddeo Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Brescia Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva: del provvedimento prot. n. 4695 reso in data 11.03.26, a firma del Responsabile del Settore Ambiente, SUAP e Innovazione, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tute-late ad insegna “Deli Coast” con sede in Amalfi in Piazza dei Dogi 2, avviata con scia prot. n. 1928 del 02.02.2026, nonché la rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti; ove occorra della nota istruttoria prot. n. 2479 del 09.02.26 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il gravame con il quale la Società ha impugnato il “ Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ai sensi e per l'effetto dell'art. 19 comma 3 della L. 241/90 ” e contestuale diniego di SCIA e SCA presentate dalla stessa ricorrente per lavori riguardanti l’attività denominata “ Deli Coast ” operante in Amalfi alla Piazza dei Dogi n. 2.
1.1 A fondamento del diniego il Comune ha rilevato che “ dall’istruttoria è emersa l'insussistenza dei requisiti oggettivi (concernenti la struttura in cui insediare l'avvianda attività), prescritti per il regolare esercizio della stessa ” e in particolare che “ 1. nel rilevare che la SCA è stata presentata solo in data 16.02.2026, dopo che questo Settore ne ha fatto espressamente richiesta, ad oggi la stessa non è efficace nei termini di cui al comma 6 dell'art. 24 del Dpr 380/201 e s.m.i., ovvero dei commi 3 e 6bis dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2. in merito all'assenza di antibagno occorre menzionare l'art. 57 del regolamento comunale di igiene e sanità, ad oggetto "Servizi igienici dei locali pubblici" il quale stabilisce che: "Tutti i locali pubblici, alberghi, ristoranti, locande, dormitori, caffè, bar, teatri, cinematografi debbono essere provvisti di servizi igienici adeguati alla capienza dei locali ed al numero dei piani di servizio. Detti locali igienici sanitari debbono essere separati da un locale di anti servizio dai rimanenti ambienti e debbono rispondere ai requisiti di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, e successive modifiche." Non può pertanto ammettersi l'assenza dell'antibagno, essendo lo stesso esplicitamente richiesto dal regolamento comunale; 3. per quanto concerne la deroga per l'utilizzo dei locali siti al piano sottostrada occorre citare l'art. 65 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ad oggetto "Locali sotterranei e seminterrati”, i cui comma 2 e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 203 del 2024 e stabiliscono che “In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. “Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.” A riguardo non trova corrispondenza il chiarire, come fatto con nota prot. 3071 del 17.02.2026, che “il locale sito al piano sottostrada non è destinato ad alcuna attività lavorativa"; infatti non solo il locale al piano sotto-strada è rappresentato nei grafici presentati a corredo della SCIA, ma in esso risultano collocate attrezzature utili e funzionali allo svolgimento dell'attività, tanto che il medesimo locale è opportunamente rappresentato anche nell'elaborato layout delle attrezzature. E’ evidente pertanto che, seppure in maniera non continuativa, tale locale risulta funzionale a quello principale dell'attività, e sicuramente è utilizzato per l'attività lavorativa da svolgersi”.
2. Nell’atto introduttivo parte ricorrente ha invece contestato tutti i rilievi svolti dal Comune veicolando i motivi di ricorso così rubricati “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 6 d.p.r. 380/01 e 19 comma 3 e 6 bis, l. 241/1990, art. 57 R.I.S. - eccesso di potere: difetto di motivazione; II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 6 del d.p.r. 380/01 – 2 bis e 19 comma 3 e 6 bis l. 241/1990 - 65 comma 2 e 3 del d.lgs. n. 81/08 - art. 57 r.i.s.. carenza assoluta di istruttoria - erroneità della motivazione - illogicità manifesta-contrasto con precedenti provvedimenti amministrativi”.
2.1 In via di estrema sintesi le contestazioni si sono appuntate sul difetto d’istruttoria e sull’erroneità della stessa: l’Amministrazione avrebbe erroneamente rilevato l’appartenenza al locale commerciale del piano interrato; inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal Comune, la stessa ricorrente ha allegato che avrebbe depositato tutta la documentazione necessaria attestante la sussistenza dei presupposti per la formazione del titolo mediante SCIA.
3. Il Comune, pur se regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3.1 All’odierna udienza, sentita la parte come da verbale in atti, il ricorso è stato posto in decisione, dopo aver dato avviso alla stessa parte presente della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
5. In primo luogo viene in rilievo seguendo l’ordine espositivo del provvedimento e del ricorso, la realizzazione dell’antibagno; in proposito rileva il Collegio che mediante la comunicazione del 17.2.2026 n. prot. 3071, nel riscontrare la nota comunale, la Società indicava la realizzazione di pannelli divisori al fine di dare esecuzione alle modifiche richieste dal Comune. Rispetto a detta circostanza il Comune, nel proprio riscontro, si è limitato al richiamo all’art. 57 delle NTA che prevede la presenza dell’antibagno nei locali commerciali, senza dare alcun rilievo alle indicazioni fornite dalla ricorrente e dettagliate nella relazione tecnica prodotta unitamente al riscontro.
5.1 Ciò posto la censura è da accogliere sia sotto il profilo del difetto di istruttoria lamentato che per la pur censurata violazione dell’art. 19 comma 3 L. n. 241/1990.
Sotto il primo profilo, difatti, a fronte delle allegazioni, anche tecniche, aggiunte in fase procedimentale dalla ricorrente, il Comune non risulta abbia svolto alcuna considerazione, limitandosi al già indicato e generico richiamo all’art. 57 delle NTA pur a fronte delle opere eseguite per ottemperare alle correlate prescrizioni. Sul punto le affermazioni appena svolte risultano vieppiù supportate dalla giurisprudenza secondo cui “ È illegittimo l'annullamento della SCIA in variante alla SCIA …adottato senza alcuna valutazione delle controdeduzioni inviate in fase endoprocedimentale dal ricorrente...” ( T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1/02/2023, n. 734)
5.2 Quanto alla lamentata violazione dell’art. 19 comma 3, la norma dispone che “ Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente l’am-ministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata ”. Nel caso in esame il Comune, pur avendo la Società fornito la già descritta soluzione tecnica alternativa, né l’ha specificamente riscontrata, né ha indicato possibili soluzioni realizzative in alternativa.
6. Viene dunque in rilievo l’ultima delle contestazioni mosse dal Comune, relativa alla mancata dichiarazione prevista dal comma 3 dell’art. 65, D.Lgs. 81/2008 in base al quale “il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione” e che “i locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione”.
Sul punto parte ricorrente ha dedotto innanzitutto l’incompetenza del Comune a sollevare il rilievo, trattandosi di atto di competenza dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Detta doglianza sarebbe risultata dirimente rispetto alla disamina del motivo in caso di accoglimento.
Tuttavia rileva il Collegio che la tipologia di contestazione mossa dal Comune non ha assunto carattere sostanziale, nel qual caso avrebbe implicato la sua incompetenza, essendosi invece limitato l’Ente a verificare la carenza della comunicazione da trasmettere all’INL a proposito della compatibilità dei locali del sottosuolo rispetto a un utilizzo esclusivamente accessorio rispetto all’attività lavorativa (spogliatoio, bagno dipendenti) e non per l’espletamento della stessa.
6.1 La doglianza va dunque scrutinata e accolta nel merito.
6.1.1 In primo luogo osserva il Collegio che, come sottolineato dalla ricorrente senza essere smentita dal Comune che nemmeno si è costituito in giudizio, la predetta comunicazione neppure sarebbe stata specificamente dovuta nel procedimento di SCIA in questione, in quanto non si trattava di un inizio di attività; inoltre risulta incontroverso che la modifica prevista con l’attuale SCIA non avesse alcun rilievo rispetto al locale seminterrato e dunque ai locali rispetto alle quali il Comune ha sollevato la specifica contestazione ora in esame. In proposito la ricorrente ha rammentato e documentato, inoltre, che, difatti, aveva già trasmesso la prefata comunicazione al momento della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività (SCIA prot. n. 14152 del 23/07/2024 e SCA prot. n. 10390 del 28.05.24). E in quel caso, né l’ASL, né il Comune né l’INL avevano eccepito nulla. Del resto, come poi sottolineato sia in sede procedimentale che nel ricorso, i locali al piano seminterrato non sono adibiti all’esercizio dell’attività.
Rispetto a questa considerazione, come rilevato dalla ricorrente, il diniego va in parte qua ritenuto illegittimo per carenza ed erroneità d’istruttoria, avendo il Comune errato nell’indicare la rilevanza delle opere eseguite nel piano seminterrato in assenza di una effettiva valutazione sul punto e in contestuale presenza sia della pregressa SCIA che delle pertinenti dichiarazioni e allegazioni della stessa ricorrente, rese in sede procedimentale e non controverse.
7. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto. Del resto, a fronte della documentazione depositata in atti, parte ricorrente ha per parte sua assolto all’onere probatorio di allegazione su di essa gravante, in forza del principio dispositivo con metodo acquisitivo che caratterizza l’istruttoria processuale nel giudizio amministrativo. Per converso, la mancata costituzione in giudizio del Comune, pur non assumendo valore confessorio, quantomeno ha reso incontroverse le circostanze di fatto affermate in sede procedimentale ed allegate in sede di giudizio.
8. Il singolare andamento fattuale della vicenda e la definizione del giudizio già nella sua fase cautelare conducono a disporre, comunque, la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, dichiarando consolidati gli effetti della SCIA prot. n. 1928 presentata in data del 02.02.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RA Zoppo, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO