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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2286/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 463/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66488173815-3 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66488173812-0 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento notificatigli da Roma
IT:
avviso di accertamento n. 66488173815-3 notificato in data 18.10.2024, di € 6.093,00, per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) del Tributo TEFA n. 112401434672, periodo d'imposta 2018 –
2023, relativo agli immobili posti in Roma, Indirizzo_1 - Cat. 17- Artig. Tipo: falegname, fabbro ecc.
avviso di accertamento n. 66488173812-0, notificato in data 18.10.2024, di € 1.536,00, per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) del Tributo TEFA n. 112401434671, periodo d'imposta 2022 –
2023, relativo agli immobili posti in Roma, Indirizzo_2 - Cat. 17- Artig. Tipo: falegname, fabbro ecc.
A fondamento del ricorso ha posto i seguenti motivi:
Assenza di prova dell'invio delle bollette relative ai tributi.
A suo dire l'ente prima di iscrive a ruolo l'imposta deve procedere a notificare avvisi bonari (le bollette).
°°°
Con seguentemente eccepisce la prescrizione dei Tributi Richiesti
Sostiene che i tributi per il 2018 e il primo semestre del 2019 sono prescritti trattandosi di prescrizione quinquennale.
°°°
Lamenta poi l'inagibilità di alcuni immobili (per provare lo stato di fatiscenza produce documentazione fotografica)
°°°
Deduce la erronea Quantificazione delle Superfici e la mancata riduzione dell'imposta al 50% come – a suo dire – previsto per le falegnamerie.
Roma IT non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO, MANCATO INVIO DI BOLLETTE DI PAGAMENTO (AVVISO
BONARIO) NON E' FONDATO IN QUANTO NON E' PREVISTO DALLA NORMATIVA, L'ENTE PUO'
DIRETTAMENTE NOTIFICARE AVVISO DI ACCERTAMENTO.
IN QUESTO SENSO è LA GIURISPRUDENZA DI MERITO MA ANCHE LA CASSAZIONE HA AVUTO
MODO DI ESPRIMERSI IN TAL SENSO (cfr.,CASSAZIONE 7339/2021
“Il richiamo non appare tuttavia pertinente atteso che, nella fattispecie, vengono in considerazione soltanto atti cd. atipici - avviso di pagamento e sollecito di pagamento – diversi da quelli specificamente indicati dall'art. 19 d. lgs. n. 546/1992, estranei alla sequenza procedimentale tipizzata dell'accertamento e della riscossione del tributo
(Cass. 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass.,
29 aprile 2025, n. 11303). Nella giurisprudenza di merito cfr.,CGT secondo grado Lazio
Sentenza n. 6325/2025
Questo Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla sentenza della Commissione tributaria regionale per la Liguria, 14 gennaio 2021, n. 32 la quale ha affermato quanto segue. < del regolamento comunale, se il contribuente non riceve l'avviso di pagamento TARI deve comunque attivarsi presso il gestore del servizio provvedendo al suo versamento entro le scadenze previste;
in caso contrario, sono legittime le sanzioni irrogate per mancato pagamento del tributo>>.
CGT primo grado Roma
Sentenza n. 14434/2025
Del resto, la l. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 161- 170, per l'accertamento e riscossione dei tributi locali al comma 161 stabilisce che “per omesse/infedeli dichiarazioni o omessi/parziali versamenti, il Comune notifica al contribuente un avviso di accertamento motivato (…)”; la normativa in altri termini non prevede che l'avviso di accertamento sia preceduto da un avviso bonario, pertanto anche tale contestazione va integralmente rigettata.
CGT primo grado Roma
Sentenza n. 12849/2025
In ogni caso, anche la mancata notifica dell'avviso bonario di pagamento non inficia la validità dell'avviso di accertamento esecutivo, atteso che la Ta.Ri., imposizione volta a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini alcuna nullità.
Quanto ai restanti motivi si osserva quanto segue.
In mancanza di atti interruttivi la pretesa è prescritta per l'anno 2018, per gli altri no. Il Collegio non ritiene che possa essere escluso il presupposto impositivo.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Dichiara prescritto il tributo relativo all'annualità 2018 contenuto nell'avviso di accertamento n. 66488173815-3; riduce le superfici imponibili degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento come segue: per l'immgli immobili siti in Indirizzo_1
, Roma, la superficie imponibile è ridotta da 82 mq a 46,4 mq.; per l'immobile sito in Indirizzo_2
, Roma, la superficie imponibile è ridotta da 61 mq a 40,8 mq.; respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 463/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66488173815-3 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66488173812-0 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento notificatigli da Roma
IT:
avviso di accertamento n. 66488173815-3 notificato in data 18.10.2024, di € 6.093,00, per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) del Tributo TEFA n. 112401434672, periodo d'imposta 2018 –
2023, relativo agli immobili posti in Roma, Indirizzo_1 - Cat. 17- Artig. Tipo: falegname, fabbro ecc.
avviso di accertamento n. 66488173812-0, notificato in data 18.10.2024, di € 1.536,00, per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) del Tributo TEFA n. 112401434671, periodo d'imposta 2022 –
2023, relativo agli immobili posti in Roma, Indirizzo_2 - Cat. 17- Artig. Tipo: falegname, fabbro ecc.
A fondamento del ricorso ha posto i seguenti motivi:
Assenza di prova dell'invio delle bollette relative ai tributi.
A suo dire l'ente prima di iscrive a ruolo l'imposta deve procedere a notificare avvisi bonari (le bollette).
°°°
Con seguentemente eccepisce la prescrizione dei Tributi Richiesti
Sostiene che i tributi per il 2018 e il primo semestre del 2019 sono prescritti trattandosi di prescrizione quinquennale.
°°°
Lamenta poi l'inagibilità di alcuni immobili (per provare lo stato di fatiscenza produce documentazione fotografica)
°°°
Deduce la erronea Quantificazione delle Superfici e la mancata riduzione dell'imposta al 50% come – a suo dire – previsto per le falegnamerie.
Roma IT non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO, MANCATO INVIO DI BOLLETTE DI PAGAMENTO (AVVISO
BONARIO) NON E' FONDATO IN QUANTO NON E' PREVISTO DALLA NORMATIVA, L'ENTE PUO'
DIRETTAMENTE NOTIFICARE AVVISO DI ACCERTAMENTO.
IN QUESTO SENSO è LA GIURISPRUDENZA DI MERITO MA ANCHE LA CASSAZIONE HA AVUTO
MODO DI ESPRIMERSI IN TAL SENSO (cfr.,CASSAZIONE 7339/2021
“Il richiamo non appare tuttavia pertinente atteso che, nella fattispecie, vengono in considerazione soltanto atti cd. atipici - avviso di pagamento e sollecito di pagamento – diversi da quelli specificamente indicati dall'art. 19 d. lgs. n. 546/1992, estranei alla sequenza procedimentale tipizzata dell'accertamento e della riscossione del tributo
(Cass. 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass.,
29 aprile 2025, n. 11303). Nella giurisprudenza di merito cfr.,CGT secondo grado Lazio
Sentenza n. 6325/2025
Questo Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla sentenza della Commissione tributaria regionale per la Liguria, 14 gennaio 2021, n. 32 la quale ha affermato quanto segue. < del regolamento comunale, se il contribuente non riceve l'avviso di pagamento TARI deve comunque attivarsi presso il gestore del servizio provvedendo al suo versamento entro le scadenze previste;
in caso contrario, sono legittime le sanzioni irrogate per mancato pagamento del tributo>>.
CGT primo grado Roma
Sentenza n. 14434/2025
Del resto, la l. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 161- 170, per l'accertamento e riscossione dei tributi locali al comma 161 stabilisce che “per omesse/infedeli dichiarazioni o omessi/parziali versamenti, il Comune notifica al contribuente un avviso di accertamento motivato (…)”; la normativa in altri termini non prevede che l'avviso di accertamento sia preceduto da un avviso bonario, pertanto anche tale contestazione va integralmente rigettata.
CGT primo grado Roma
Sentenza n. 12849/2025
In ogni caso, anche la mancata notifica dell'avviso bonario di pagamento non inficia la validità dell'avviso di accertamento esecutivo, atteso che la Ta.Ri., imposizione volta a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini alcuna nullità.
Quanto ai restanti motivi si osserva quanto segue.
In mancanza di atti interruttivi la pretesa è prescritta per l'anno 2018, per gli altri no. Il Collegio non ritiene che possa essere escluso il presupposto impositivo.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 Dichiara prescritto il tributo relativo all'annualità 2018 contenuto nell'avviso di accertamento n. 66488173815-3; riduce le superfici imponibili degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento come segue: per l'immgli immobili siti in Indirizzo_1
, Roma, la superficie imponibile è ridotta da 82 mq a 46,4 mq.; per l'immobile sito in Indirizzo_2
, Roma, la superficie imponibile è ridotta da 61 mq a 40,8 mq.; respinge il ricorso nel resto;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 21.1.2026 Il Presidente