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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 26/2023, avverso la sentenza n. 3907/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 25.10.2022 nel giudizio recante RG n. 12435/2014, notificata il 21.11.2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierpaolo Colangelo e Davide Colangelo, giusta mandato in calce all'atto di appello presso il cui studio elettivamente domicilia in Gioia del Colle alla Via Giosuè Carducci n. 143.
-Appellante -
e
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Stefania Capozzi e dall'Avv. Pietro Notarnicola, elettivamente domiciliato presso l'Area Legale del in Gioia del Colle (BA) alla Controparte_1
Piazza Margherita di Savoia n. 10
-Appellato –
e pagina 1 di 9
(P. IVA ), già Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Damato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Margherita di Savoia alla Via Garibaldi n. 29
-Appellato –
nonché
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Schino, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in al C.so Vittorio CP_5
Emanuele, n. 124
-Appellata–
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con atto di citazione del 15.07.2014, notificato il 25-07-2014, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio il e la
[...] Controparte_1 [...]
(già provincia di per domandarne la condanna al Controparte_6 CP_5 risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 12.07.2013. Spiegava meglio che, mentre percorreva con il proprio motociclo la S.P.106, nel territorio di Gioia del Colle, alle ore 21:30 circa, giunto in prossimità dell'incrocio con via Federico II di Svevia, era costretto a svoltare a destra in quanto la S.P.106 risultava bloccata per lavori in corso e a seguire un percorso obbligato con direzione Putignano;
seguendo detto percorso, “si rimetteva sulla S.P- 106” e, dopo aver “superato una rotonda in corso di costruzione a distanza di 100
pagina 2 di 9 mt” impattava contro un blocco di cemento – posto al centro della carreggiata - di circa cm 15x30 e di altezza di 80 cm posto in posizione verticale, che costituiva la base di recinzione che avrebbe dovuto bloccare l'accesso alla strada. Tuttavia, nonostante vi fossero ordinanze sindacali di chiusura del traffico del tratto compreso tra la S.P. 61 per Turi e la via Federico II di Svevia, di fatto non si era data esecuzione alle stesse in quanto vi erano alcune strade (tra cui via Filippo Gisotti e via Michele Iacobellis) che consentivano l'accesso all'area chiusa al traffico. Specificava inoltre che procedeva sul tratto di strada con la massima cautela, a velocità moderata, certamente conforme allo stato dei luoghi, e non poteva sapere che la strada che percorreva fosse interdetta al traffico, né che avrebbe potuto prevedere e vedere l'insidia descritta, in quanto il tratto di strada era scarsamente illuminato e sul luogo non vi era alcuna segnaletica che avvertisse dell'esistenza del pericolo. Riferiva, infine, che a seguito del violento impatto, veniva trasportato presso l'Ospedale di Acquaviva delle Fonti ove gli veniva diagnosticata una “valida contusione gamba destra con ferita lacero contusa” che lo costringeva ad ulteriori visite e controlli. L'attore dunque chiedeva, previo accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 2051 cc o, in via subordinata, ex art. 2043 cc, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 21.664,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito ed alla rifusione delle spese di lite.
1.2 Con comparsa di risposta depositata il 19.12.2014 si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_7 passiva e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
in via subordinata, chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3 Con comparsa di risposta del 23.12.2014 si costituiva in giudizio il
[...]
, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva e nel merito il rigetto della domanda, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia dell' società assicurativa garante dell'ente CP_4 per la responsabilità civile all'epoca del sinistro. pagina 3 di 9 1.4 All'udienza di prima comparizione del 15.07.2015 si costituiva in giudizio la
, che, in via pregiudiziale, chiedeva che venisse dichiarata la Controparte_8 carenza di responsabilità del stante la dedotta Controparte_1 responsabilità della impresa esecutrice dei lavori sul tratto stradale, nonché, nel merito, e nel merito il rigetto della domanda poiché infondata, deducendo l'assenza di insidia. In subordine, chiedeva la riduzione del quantum debeatur in ragione dell'apporto concorsuale dell'attore al sinistro de quo.
1.5 Dichiarata l'interruzione del procedimento, stante la cessazione della Provincia di in data 31-12-2014 ed il subentro della CP_5 Controparte_6
con ricorso notificato il 15.12.2015 l'attore riassumeva il giudizio.
[...]
Istruita la causa con prove orali, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3907/2022 depositata il 25-10-2022 e notificata il 21.11.2022 rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Tribunale rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
(non oggetto di appello incidentale da parte del , ha Controparte_1 CP_1 ritenuto la domanda infondata e sussistente la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato che il sinistro stradale si è verificato nel centro abitato e che l'attore, per questo motivo e per la presenza dei lavori in corso, avrebbe dovuto adottare ulteriore cautela nel percorrere il tratto stradale indicato e avrebbe dovuto essere pienamente in grado di controllare il mezzo, frenando. Ha sostenuto che “il pilastro di cemento contro cui impattò l'attore era ben visibile e che il comportamento incauto tenuto dall'attore abbia integrato il caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causa tra la custodia della cosa e il danno” .Infine, ha ritenuto scarsamente credibili ed intrinsecamente illogiche le dichiarazioni rese dal teste sentito all'udienza del 12.7.2017, Testimone_1 che aveva confermato le circostanze riferite dall'attore e del tutto singolare il fatto che non fossero stati chiamati ad intervenire nell'immediatezza del sinistro i Vigili municipali.
pagina 4 di 9 2.1 Con atto di appello notificato il 20.12.2022 il sig. ha interposto Pt_1 gravame avverso la predetta sentenza, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ammissione di c.t.u. medico legale già richiesta: 1) Accogliere l'appello e riformare, per le ragioni che precedono, l'impugnata sentenza n. 3907/2022 emessa dal Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Manca, depositata il 25-10-2022 e notificata il 21-11-2022 e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, e della in
[...] Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai danni sofferti da Pt_1 in data 12-07-2013 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni appellate al
[...] pagamento in favore dell'appellante ed a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite, della somma di euro 21.664,18 , o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12- 07-2013 sino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante por tempore, al Controparte_6 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.” Con sostanziale unico motivo di gravame il sig. ha lamentato l'erroneità Pt_1 della motivazione della sentenza per aver ritenuto la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa. Per parte appellante, al Pt_1 contrario, nel caso di specie sussiste una responsabilità ex art. 20151 cc concorrente della nella qualità di proprietaria della Controparte_6 strada, per aver disatteso l'obbligo di impedire l'accesso all'area interdetta ove era presente l'insidia che ha causato le lesioni subite dall'attore, e del
[...]
per aver omesso di predisporre idonea segnalazione. Controparte_1
L'appellante ha sottolineato come la rete metallica si trovasse riversata sull'asfalto e che il blocco di cemento che avrebbe dovuto sorreggerla era anch'esso riverso a terra e che, pertanto, la stessa si palesava come un ostacolo imprevisto e imprevedibile nelle circostanze di tempo (di sera, al buio) e di luogo (la stessa rete non era segnalata in alcun modo e la strada non era illuminata). Ha inoltre contestato che le dichiarazioni dei testi escussi fossero scarsamente credibili ed intrinsecamente illogiche pagina 5 di 9 2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.03.2023 si è costituito il che ha concluso preliminarmente per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. dell'appello proposto. In subordine, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per la genericità dei motivi proposti. In ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite.
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.3.2023 si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto dell'appello, con CP_3 vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, ha chiesto di ridurre il quantum debeatur in ragione dell'apporto concorsuale dell'attore all'accadimento del sinistro nonché dei minori danni subiti. In via ulteriormente gradata, ha chiesto di limitare la propria condanna al pagamento della sola somma eccedente la franchigia pattuita in polizza, ovvero, nel caso di condanna al pagamento del danno, e di statuire la restituzione della predetta somma in franchigia da parte dell'assicurato.
2.4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.3.2023 si è costituita la per chiedere il rigetto dell'appello proposto con Controparte_6 vittoria di spese e competenze di lite.
2.5 All'udienza del 12.6.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accoglimento.
Trattandosi di un sinistro avvenuto su una strada provinciale, la SP 106, seppur interessata da lavori, e a causa della presenza di un pilone di cemento al centro della carreggiata, è indubbio che il sinistro si sia verificato a causa di una situazione di pericolo connessa alla struttura della strada: correttamente pertanto il giudice di prime cure ha qualificato la responsabilità dei convenuti pagina 6 di 9 quale responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ha riconosciuto nella condotta del conducente tutti gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Ed invero, secondo costante giurisprudenza quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Si ricorda sul punto ( vedasi documentazione prodotta dalle parti) che con ordinanza della n. 17 del 2013 era stata disposta la chiusura Controparte_7 della S.P. 61 per Turi e per la ex SS 100, attualmente Via Federico II di Svevia e con altra ordinanza sindacale era stata interdetta la circolazione veicolare di Via C. Castellaneta nel tratto compreso tra via F Marchitelli e via F. Gisotti, tratto quest'ultimo percorso dal . Pt_1
Censura l'appellante la ricostruzione effettuata dal Giudice sulla base delle prove testimoniali acquisite, affermando che non sarebbero emersi elementi in grado di affermare che egli avrebbe tenuto un comportamento colposo e che il Tribunale non avrebbe esaminato attentamente le fotografie prodotte poiché non si sarebbe trattato di un pilastro e di un pilone di cemento ma di un pezzo di cemento grigio di forma allungata. Ma come correttamente rilevato dal Giudice, invece, il pilastro di cemento posto al centro della carreggiata alto quasi un metro, e per la sua altezza e collocazione lo rendeva certamente visibile al motociclista che avesse proceduto ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e con i fari del motociclo funzionanti. Del tutto logico e coerente e pienamente condiviso dalla Corte è il ragionamento seguito dal Tribunale nell'affermare che il , dopo aver superato una Pt_1 seconda rotatoria in fase di costruzione, avrebbe dovuto tenere una condotta ancor più cauta, poiché trovandosi su una strada interessata da lavori, circostanza conosciuta dall'attore che la afferma in citazione, asseritamente poco illuminata, poteva secondo l'ordinaria diligenza prevedere che la strada potesse non essere in condizioni usuali ed ottimali.
pagina 7 di 9 La prevedibilità della potenziale situazione di pericolo era dunque facilmente desumibile dal dalla presenza dei lavori in corso sui luoghi di causa. Pt_1
Tale situazione, a prescindere dalla interclusione o meno di una strada, avrebbe dovuto imporgli di percorrere il tratto di strada in questione con la massima cautela, ad una velocità moderata, specie se si consideri che il tratto di strada interessato dai lavori si trovava nel centro cittadino. Inoltre, la circostanza che la strada non fosse sufficientemente illuminata è esclusa dalle risultanze delle prove testimoniali. Anche qui il giudice di prime cure – con ragionamento logico, condiviso dalla Corte e non oggetto di impugnazione – afferma che se il teste seguiva con la propria Tes_1 autovettura il a distanza ravvicinata è logico presumere che i fari della Pt_1 sua automobile potessero illuminare l'intero luogo del sinistro, con un ampiezza del fascio luminoso assai maggiore dello spazio occupato dalla motocicletta del e che, dunque, al momento dell'impatto il pilastro di cemento e la rete Pt_1 metallica potessero essere illuminati dai fari di entrambi i veicoli. Corretta è poi la conclusione in merito all'impossibilità per il di Pt_1 percorrere ulteriori 100 metri di strada, considerata la presenza di piloni di cemento armato che sbarravano la strada né lo stato dei luoghi emergente dai rilievi fotografici può essere smentito dalle dichiarazioni testimoniali di Tes_2
e di .
[...] Testimone_3
Il Giudice ha del resto ritenuto inutilizzabili per la decisione gli ulteriori tredici rilievi fotografici inseriti nel fascicolo di parte attrice ricostruito, aggiungendo che gli stessi, ove utilizzabili, comunque, avrebbero reso ancor più contradditoria la deposizione del teste Tes_1
Infine del tutto generica è la descrizione della condotta del motociclista (non è neppure indicato in citazione quale carreggiata si percorresse e se mantenesse la destra) e la mancata chiamata della Polizia Locale o di altra pubblica autorità nell'immediatezza del fatto è pienamente rilevante, poiché la stessa avrebbe potuto: 1) effettuare tutti i rilevi del caso;
2) verificare le condizioni del motociclo;
3) mettere in sicurezza l'area, considerate la gravità delle lesioni lamentate dal e infine assumere sui luoghi le dichiarazioni dal teste Pt_1
teste tanto “ prezioso” ma neppure indicato in atto di citazione, bensì Tes_1 solo successivamente con le memorie ex art.183 cpc.
pagina 8 di 9 In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
4. L'appellante è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, e liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55- (causa valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi, considerata la semplicità delle questioni).
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3907/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 25.10, notificata il 21.11.2022, proposto da , con atto Parte_1 di citazione notificato in data 20.12.2022, nei confronti del Controparte_1
, di (già
[...] Controparte_3 Controparte_4
e della così provvede:
[...] Controparte_6
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante alla rifusione - in favore delle parti appellate- delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
1) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 26/2023, avverso la sentenza n. 3907/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 25.10.2022 nel giudizio recante RG n. 12435/2014, notificata il 21.11.2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Pierpaolo Colangelo e Davide Colangelo, giusta mandato in calce all'atto di appello presso il cui studio elettivamente domicilia in Gioia del Colle alla Via Giosuè Carducci n. 143.
-Appellante -
e
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Stefania Capozzi e dall'Avv. Pietro Notarnicola, elettivamente domiciliato presso l'Area Legale del in Gioia del Colle (BA) alla Controparte_1
Piazza Margherita di Savoia n. 10
-Appellato –
e pagina 1 di 9
(P. IVA ), già Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Giuseppe Damato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Margherita di Savoia alla Via Garibaldi n. 29
-Appellato –
nonché
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Schino, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in al C.so Vittorio CP_5
Emanuele, n. 124
-Appellata–
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1Con atto di citazione del 15.07.2014, notificato il 25-07-2014, il sig. Pt_1
conveniva in giudizio il e la
[...] Controparte_1 [...]
(già provincia di per domandarne la condanna al Controparte_6 CP_5 risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 12.07.2013. Spiegava meglio che, mentre percorreva con il proprio motociclo la S.P.106, nel territorio di Gioia del Colle, alle ore 21:30 circa, giunto in prossimità dell'incrocio con via Federico II di Svevia, era costretto a svoltare a destra in quanto la S.P.106 risultava bloccata per lavori in corso e a seguire un percorso obbligato con direzione Putignano;
seguendo detto percorso, “si rimetteva sulla S.P- 106” e, dopo aver “superato una rotonda in corso di costruzione a distanza di 100
pagina 2 di 9 mt” impattava contro un blocco di cemento – posto al centro della carreggiata - di circa cm 15x30 e di altezza di 80 cm posto in posizione verticale, che costituiva la base di recinzione che avrebbe dovuto bloccare l'accesso alla strada. Tuttavia, nonostante vi fossero ordinanze sindacali di chiusura del traffico del tratto compreso tra la S.P. 61 per Turi e la via Federico II di Svevia, di fatto non si era data esecuzione alle stesse in quanto vi erano alcune strade (tra cui via Filippo Gisotti e via Michele Iacobellis) che consentivano l'accesso all'area chiusa al traffico. Specificava inoltre che procedeva sul tratto di strada con la massima cautela, a velocità moderata, certamente conforme allo stato dei luoghi, e non poteva sapere che la strada che percorreva fosse interdetta al traffico, né che avrebbe potuto prevedere e vedere l'insidia descritta, in quanto il tratto di strada era scarsamente illuminato e sul luogo non vi era alcuna segnaletica che avvertisse dell'esistenza del pericolo. Riferiva, infine, che a seguito del violento impatto, veniva trasportato presso l'Ospedale di Acquaviva delle Fonti ove gli veniva diagnosticata una “valida contusione gamba destra con ferita lacero contusa” che lo costringeva ad ulteriori visite e controlli. L'attore dunque chiedeva, previo accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 2051 cc o, in via subordinata, ex art. 2043 cc, la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 21.664,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito ed alla rifusione delle spese di lite.
1.2 Con comparsa di risposta depositata il 19.12.2014 si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione Controparte_7 passiva e, nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata;
in via subordinata, chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 c.c.. Con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3 Con comparsa di risposta del 23.12.2014 si costituiva in giudizio il
[...]
, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva e nel merito il rigetto della domanda, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in garanzia dell' società assicurativa garante dell'ente CP_4 per la responsabilità civile all'epoca del sinistro. pagina 3 di 9 1.4 All'udienza di prima comparizione del 15.07.2015 si costituiva in giudizio la
, che, in via pregiudiziale, chiedeva che venisse dichiarata la Controparte_8 carenza di responsabilità del stante la dedotta Controparte_1 responsabilità della impresa esecutrice dei lavori sul tratto stradale, nonché, nel merito, e nel merito il rigetto della domanda poiché infondata, deducendo l'assenza di insidia. In subordine, chiedeva la riduzione del quantum debeatur in ragione dell'apporto concorsuale dell'attore al sinistro de quo.
1.5 Dichiarata l'interruzione del procedimento, stante la cessazione della Provincia di in data 31-12-2014 ed il subentro della CP_5 Controparte_6
con ricorso notificato il 15.12.2015 l'attore riassumeva il giudizio.
[...]
Istruita la causa con prove orali, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3907/2022 depositata il 25-10-2022 e notificata il 21.11.2022 rigettava la domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Tribunale rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
(non oggetto di appello incidentale da parte del , ha Controparte_1 CP_1 ritenuto la domanda infondata e sussistente la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro. In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato che il sinistro stradale si è verificato nel centro abitato e che l'attore, per questo motivo e per la presenza dei lavori in corso, avrebbe dovuto adottare ulteriore cautela nel percorrere il tratto stradale indicato e avrebbe dovuto essere pienamente in grado di controllare il mezzo, frenando. Ha sostenuto che “il pilastro di cemento contro cui impattò l'attore era ben visibile e che il comportamento incauto tenuto dall'attore abbia integrato il caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causa tra la custodia della cosa e il danno” .Infine, ha ritenuto scarsamente credibili ed intrinsecamente illogiche le dichiarazioni rese dal teste sentito all'udienza del 12.7.2017, Testimone_1 che aveva confermato le circostanze riferite dall'attore e del tutto singolare il fatto che non fossero stati chiamati ad intervenire nell'immediatezza del sinistro i Vigili municipali.
pagina 4 di 9 2.1 Con atto di appello notificato il 20.12.2022 il sig. ha interposto Pt_1 gravame avverso la predetta sentenza, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ammissione di c.t.u. medico legale già richiesta: 1) Accogliere l'appello e riformare, per le ragioni che precedono, l'impugnata sentenza n. 3907/2022 emessa dal Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Manca, depositata il 25-10-2022 e notificata il 21-11-2022 e per l'effetto accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità del Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, e della in
[...] Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai danni sofferti da Pt_1 in data 12-07-2013 e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni appellate al
[...] pagamento in favore dell'appellante ed a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite, della somma di euro 21.664,18 , o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12- 07-2013 sino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, e la Controparte_1
in persona del legale rappresentante por tempore, al Controparte_6 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.” Con sostanziale unico motivo di gravame il sig. ha lamentato l'erroneità Pt_1 della motivazione della sentenza per aver ritenuto la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro per cui è causa. Per parte appellante, al Pt_1 contrario, nel caso di specie sussiste una responsabilità ex art. 20151 cc concorrente della nella qualità di proprietaria della Controparte_6 strada, per aver disatteso l'obbligo di impedire l'accesso all'area interdetta ove era presente l'insidia che ha causato le lesioni subite dall'attore, e del
[...]
per aver omesso di predisporre idonea segnalazione. Controparte_1
L'appellante ha sottolineato come la rete metallica si trovasse riversata sull'asfalto e che il blocco di cemento che avrebbe dovuto sorreggerla era anch'esso riverso a terra e che, pertanto, la stessa si palesava come un ostacolo imprevisto e imprevedibile nelle circostanze di tempo (di sera, al buio) e di luogo (la stessa rete non era segnalata in alcun modo e la strada non era illuminata). Ha inoltre contestato che le dichiarazioni dei testi escussi fossero scarsamente credibili ed intrinsecamente illogiche pagina 5 di 9 2.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.03.2023 si è costituito il che ha concluso preliminarmente per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c. dell'appello proposto. In subordine, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c. per la genericità dei motivi proposti. In ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato con conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite.
2.3 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.3.2023 si è costituita la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto dell'appello, con CP_3 vittoria di spese e competenze di lite. In subordine, ha chiesto di ridurre il quantum debeatur in ragione dell'apporto concorsuale dell'attore all'accadimento del sinistro nonché dei minori danni subiti. In via ulteriormente gradata, ha chiesto di limitare la propria condanna al pagamento della sola somma eccedente la franchigia pattuita in polizza, ovvero, nel caso di condanna al pagamento del danno, e di statuire la restituzione della predetta somma in franchigia da parte dell'assicurato.
2.4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.3.2023 si è costituita la per chiedere il rigetto dell'appello proposto con Controparte_6 vittoria di spese e competenze di lite.
2.5 All'udienza del 12.6.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello non merita accoglimento.
Trattandosi di un sinistro avvenuto su una strada provinciale, la SP 106, seppur interessata da lavori, e a causa della presenza di un pilone di cemento al centro della carreggiata, è indubbio che il sinistro si sia verificato a causa di una situazione di pericolo connessa alla struttura della strada: correttamente pertanto il giudice di prime cure ha qualificato la responsabilità dei convenuti pagina 6 di 9 quale responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ha riconosciuto nella condotta del conducente tutti gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Ed invero, secondo costante giurisprudenza quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Si ricorda sul punto ( vedasi documentazione prodotta dalle parti) che con ordinanza della n. 17 del 2013 era stata disposta la chiusura Controparte_7 della S.P. 61 per Turi e per la ex SS 100, attualmente Via Federico II di Svevia e con altra ordinanza sindacale era stata interdetta la circolazione veicolare di Via C. Castellaneta nel tratto compreso tra via F Marchitelli e via F. Gisotti, tratto quest'ultimo percorso dal . Pt_1
Censura l'appellante la ricostruzione effettuata dal Giudice sulla base delle prove testimoniali acquisite, affermando che non sarebbero emersi elementi in grado di affermare che egli avrebbe tenuto un comportamento colposo e che il Tribunale non avrebbe esaminato attentamente le fotografie prodotte poiché non si sarebbe trattato di un pilastro e di un pilone di cemento ma di un pezzo di cemento grigio di forma allungata. Ma come correttamente rilevato dal Giudice, invece, il pilastro di cemento posto al centro della carreggiata alto quasi un metro, e per la sua altezza e collocazione lo rendeva certamente visibile al motociclista che avesse proceduto ad una velocità adeguata allo stato dei luoghi e con i fari del motociclo funzionanti. Del tutto logico e coerente e pienamente condiviso dalla Corte è il ragionamento seguito dal Tribunale nell'affermare che il , dopo aver superato una Pt_1 seconda rotatoria in fase di costruzione, avrebbe dovuto tenere una condotta ancor più cauta, poiché trovandosi su una strada interessata da lavori, circostanza conosciuta dall'attore che la afferma in citazione, asseritamente poco illuminata, poteva secondo l'ordinaria diligenza prevedere che la strada potesse non essere in condizioni usuali ed ottimali.
pagina 7 di 9 La prevedibilità della potenziale situazione di pericolo era dunque facilmente desumibile dal dalla presenza dei lavori in corso sui luoghi di causa. Pt_1
Tale situazione, a prescindere dalla interclusione o meno di una strada, avrebbe dovuto imporgli di percorrere il tratto di strada in questione con la massima cautela, ad una velocità moderata, specie se si consideri che il tratto di strada interessato dai lavori si trovava nel centro cittadino. Inoltre, la circostanza che la strada non fosse sufficientemente illuminata è esclusa dalle risultanze delle prove testimoniali. Anche qui il giudice di prime cure – con ragionamento logico, condiviso dalla Corte e non oggetto di impugnazione – afferma che se il teste seguiva con la propria Tes_1 autovettura il a distanza ravvicinata è logico presumere che i fari della Pt_1 sua automobile potessero illuminare l'intero luogo del sinistro, con un ampiezza del fascio luminoso assai maggiore dello spazio occupato dalla motocicletta del e che, dunque, al momento dell'impatto il pilastro di cemento e la rete Pt_1 metallica potessero essere illuminati dai fari di entrambi i veicoli. Corretta è poi la conclusione in merito all'impossibilità per il di Pt_1 percorrere ulteriori 100 metri di strada, considerata la presenza di piloni di cemento armato che sbarravano la strada né lo stato dei luoghi emergente dai rilievi fotografici può essere smentito dalle dichiarazioni testimoniali di Tes_2
e di .
[...] Testimone_3
Il Giudice ha del resto ritenuto inutilizzabili per la decisione gli ulteriori tredici rilievi fotografici inseriti nel fascicolo di parte attrice ricostruito, aggiungendo che gli stessi, ove utilizzabili, comunque, avrebbero reso ancor più contradditoria la deposizione del teste Tes_1
Infine del tutto generica è la descrizione della condotta del motociclista (non è neppure indicato in citazione quale carreggiata si percorresse e se mantenesse la destra) e la mancata chiamata della Polizia Locale o di altra pubblica autorità nell'immediatezza del fatto è pienamente rilevante, poiché la stessa avrebbe potuto: 1) effettuare tutti i rilevi del caso;
2) verificare le condizioni del motociclo;
3) mettere in sicurezza l'area, considerate la gravità delle lesioni lamentate dal e infine assumere sui luoghi le dichiarazioni dal teste Pt_1
teste tanto “ prezioso” ma neppure indicato in atto di citazione, bensì Tes_1 solo successivamente con le memorie ex art.183 cpc.
pagina 8 di 9 In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della gravata sentenza.
4. L'appellante è tenuto alla rifusione delle spese processuali sopportate dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, e liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55- (causa valore indeterminabile- complessità bassa- valori minimi, considerata la semplicità delle questioni).
5. Per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3907/2022 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 25.10, notificata il 21.11.2022, proposto da , con atto Parte_1 di citazione notificato in data 20.12.2022, nei confronti del Controparte_1
, di (già
[...] Controparte_3 Controparte_4
e della così provvede:
[...] Controparte_6
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) condanna l'appellante alla rifusione - in favore delle parti appellate- delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 4996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A., se dovuta, e C.A.P. come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto integrale d'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Barracchia Dott.ssa Emma Manzionna pagina 9 di 9