Decreto cautelare 5 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 14 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Lieggi e Mario Sicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 settembre 2024, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile, avente ad oggetto: “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. Sottocapo di 2^ Classe -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (SA) il -OMISSIS-” presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare - MARISCUOLA - di La Maddalena (SS), a decorrere dal 30 settembre 2024;
- del Decreto del 3 settembre 2024, richiamato nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 settembre 2024 e non comunicato al ricorrente, con cui il Direttore generale della Direzione Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto il transito del Sottocapo di 2^ Classe -OMISSIS- nell’Area Assistenti del personale civile, fascia retributiva F2;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e, segnatamente:
- della bozza di contratto di lavoro per il transito nei ruoli civili del predetto Ministero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2025 il dott. NO LO TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- l’odierna parte ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea invece, in base alla disciplina di settore, all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aree nelle quali, appunto, chiedeva di transitare;
- nell’ambito del relativo procedimento essa impugnava, davanti a questo Tribunale, gli atti meglio indicati in epigrafe, compresa la determinazione con la quale, tra l’altro, la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la sua domanda relativa alla sede di assegnazione, individuandone una diversa e non insistente nella Regione di ‘ultimo servizio’.
2.- Osservato che:
- il ricorrente risulta aver depositato in data 30 settembre 2025 memoria difensiva da cui è dato evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
- in base, dunque, al generale principio del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, dichiarare di avervi perduto interesse, questo Collegio prende atto della suddetta dichiarazione e dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite, eccezionalmente, debbono essere compensate, per la peculiarità della vicenda e la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TT MA, Presidente
NO LO TE, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LO TE | TT MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.