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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2024, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice istruttore dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 154/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad
oggetto: azione di ripetizione indebito pagamento vertente
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t., , Parte_1 Parte_2
e , elettivamente domiciliati in Avellino presso lo Parte_3 Parte_4
studio dell'avv. Christian Cecere (come da indirizzo pec in atti) unitamente all'avv. Carlo Scorza
(con indirizzo pec in atti) del Foro di Salerno, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTORI-
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'indirizzo di posta elettronica in atti dell'avv. Edoardo Volino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
-CONVENUTO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i riassunzione, ritualmente notificato, gli attori riassumevano il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di VE (che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio ed indicato come competente, in via alternativa, il Tribunale di Avellino, quello di Modena e quello di Napoli) convenivano in giudizio la Controparte_2
innanzi al Tribunale di Avellino al fine di ottenerne pronuncia di accertamento degli indebiti
[...]
addebiti effettuati sul conto corrente intestato alla società Parte_1
atteso che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società si erano
[...]
costituiti fideiussori e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
A tal fine, gli attori rilevavano che la società era titolare di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, acceso presso la filiale di Paternopoli contraddistinto con il n. 530 e CP_1
che alla data del 31.12.16 presentava un saldo negativo pari a € 18.759,15; -che la convenuta in forza di clausole contrattuali nulle per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1347 c.c. e 1375
c.c., nonché della legge 108/96 aveva illegittimamente addebitato sul c/c somme non dovute, come emergeva dal ricalcolo econometrico del saldo allegato all'atto di citazione sulla scorta delle risultanze degli estratti conto, scalari e fogli di competenze dal I trimestre del 1989 al IV trimestre del 2016 parimenti allegati.
La convenuta si costituiva ritualmente nel giudizio riassunto, rilevando la genericità ed CP_1
infondatezza delle contestazioni contenute nell'atto di citazione ed eccependo: l'improcedibilità
della domanda, atteso lo svolgimento della mediazione innanzi a organismo di un luogo diverso da quello del giudice competente;
-l'infondatezza nel merito della domanda;
-la prescrizione del diritto alla restituzione delle presunte somme indebitamente addebitate, da determinarsi in considerazione del mancato deposito del contratto di affidamento. Sulla scorta di siffatte eccezioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta, disponeva CTU contabile al fine di procedere alla ricostruzione contabile del rapporto bancario controverso.
Indi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondate per i motivi che si passano ad illustrare. In via preliminare vanno effettuate alcune precisazioni in merito all'onere della prova gravante sulle parti del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda del CP_1
secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori CP_1
spettanze dell'attore, quest'ultimo e gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. civ. 26 maggio 2021, n. 14428; Cass. civ. 12 giugno
2020, n. 11294; Cass. civ. 13 novembre 2019, n. 33099; Cass. civ. 28 novembre 2018, n. 30822).
Incombe sull'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito, hanno continuato i giudici di legittimità, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (cfr. Cass. 2555/23).
Non sfugge al Giudicante che la giurisprudenza di legittimità afferma, con principio oramai consolidato, come il correntista che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto. Tale onere va ravvisato nel caso in cui sia pacifica la conclusione per iscritto del contratto.
Qualora invece l'allegazione attorea riguardi la conclusione del contratto non in forma scritta
(verbis tantum o per facta concludentia) e la banca contrasti tale allegazione sostenendo la valida conclusione del negozio in forma scritta, allora "non può gravarsi il correntista attore in giudizio
della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta
di darne positivo riscontro" (cfr. Cass. 6480/2021 e molte altre).
Ebbene, riesaminati gli atti di causa, alla luce dei principi fin qui esposti, giova evidenziare che gli attori non hanno tempestivamente dedotto la stipulazione di un contratto orale (nonostante l'inapplicabilità ratione temporis dell'obbligo di forma scritta desumibile dal TUB), ma si sono limitati a dedurre la mancanza in atti del contratto scritto, dolendosi della mancata pattuizione per iscritto di singole clausole (in violazione dell'obbligo di forma scritta ad substantiam relativamente a singole clausole), ma non dell'intero contratto.
Tale deduzione è stata modificata soltanto nella comparsa conclusionale, ove gli attori fanno riferimento alla mancata stipulazione del contratto di apertura del c/c e dei contratti di apertura di credito.
Tuttavia, tale deduzioni ed eccezioni, oramai tardive ed inammissibili, appaiono anche equivoche in quanto contrastati con le richieste, avanzate ex art. 119 co. IV TUB, che sono state relative a tutti i documenti dei rapporti bancari in lite ed, in particolare, anche ai contratti bancari.
Inoltre, gli attori non hanno indicato la data di stipulazione del contratto e mai fatto cenno
Contr all'inapplicabilità ratione temporis dell'obbligo di forma scritta desumibile dal e, quindi,
all'eventualità che il contratto fosse orale.,
Conseguentemente anche il CTU ha fatto costante riferimento alla mancata allegazione dei contratti bancari, ma giammai di un contratto concluso nel corso del giudizio, pur avendo la convenuta eccepito la genericità delle allegazioni contenute in citazione ed evidenziato fin dalla costituzione in giudizio che sarebbe stato onere degli attori depositare il contratto, attesa la deduzione dell'avvenuta stipulazione dello stesso.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, va escluso che gli attori abbiano assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda sugli stessi gravante.
La mancata produzione del contratto da parte degli attori impedisce qualsivoglia accertamento sul contenuto dello stesso e sulla conseguente legittimità delle varie clausole contrattuali oggetto di contestazione per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1347 c.c. e 1375 c.c.. Né sussiste un obbligo della Banca di conservare il contratto oltre il termine di 10 anni previsto dal c.c. per le scritture contabili e, quindi, la possibilità di invertire l'onere della prova a carico della Banca, come pare sottintendere il CTU per omessa risposta all'istanza ex art. 119 TUB.
Infondate appaiono, poi, le contestazioni relative all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996, tenuto conto che il primo estratto conto risale al 2.2.1989. In punto di diritto giova osservare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la
sentenza 24675 del 19.10.17 hanno escluso che possa avere rilievo la c.d. usura sopravvenuta.
Gli infatti, hanno osservato che “è privo di fondamento la tesi della illiceità della Parte_5
pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla
soglia dell'usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del
pagamento degli interessi stessi”.
A tale conclusione, la Corte perviene, facendo applicazione dei principi sottesi alle norme
applicabili in materia: il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p. mentre le altre
disposizioni contenute nella Legge 108/96 non formulano tale divieto ma si limitano a
prevedere un meccanismo di determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi sono
considerati sempre usurai, a mente appunto dell'art. 644 c.p. cui fa implicitamente
riferimento l'art. 2 della legge citata che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurai”.Tale limite è fissato dall'art. 644 c.p.. Sarebbe pertanto
impossibile – conclude la Cassazione – operare la qualificazione di un tasso come usuraio
senza fare applicazione dell'art. 644 c.p. considerando, ai fini della sua applicazione – così
come impone la norma di interpretazione autentica (D.L. 394/2000) – il momento in cui gli
interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In definitiva, la grave carenza probatoria connessa al mancato deposito dei contratti costituisce un ostacolo all'accertamento richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, che presuppone, non solo la verifica dei dati contabili, ma anche l'esame e verifica del contenuto del contratto.
Infine, per completezza espositiva, giova evidenziare, in senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte che la mancata contestazione degli addebiti oggetto di domanda nel corso di un così lungo rapporto contrattuale, nonostante il regolare invio degli estratti conto (circostanza tempestivamente dedotta e non contestata, desumibile dalla documentazione versata in atti), rende contraria a buona fede una contestazione così ampia quale quella formulata con l'atto di citazione sulla scorta della deduzione di una mera mancanza “allo stato” del contratto (cfr. Cass. S.U.
898/2018). Per i motivi esposti, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite vengono compensate, atteso che risultano applicati principi giurisprudenziali successivi all'iscrizione della causa al ruolo.
Le spese di CTU sono poste a carico degli attori, parti soccombenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di CTU a carico degli attori.
Avellino il 15.5.24
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice istruttore dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 154/2020 del Ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad
oggetto: azione di ripetizione indebito pagamento vertente
TRA
in persona del leg. rapp.te p.t., , Parte_1 Parte_2
e , elettivamente domiciliati in Avellino presso lo Parte_3 Parte_4
studio dell'avv. Christian Cecere (come da indirizzo pec in atti) unitamente all'avv. Carlo Scorza
(con indirizzo pec in atti) del Foro di Salerno, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione
-ATTORI-
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'indirizzo di posta elettronica in atti dell'avv. Edoardo Volino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
-CONVENUTO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i riassunzione, ritualmente notificato, gli attori riassumevano il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di VE (che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio ed indicato come competente, in via alternativa, il Tribunale di Avellino, quello di Modena e quello di Napoli) convenivano in giudizio la Controparte_2
innanzi al Tribunale di Avellino al fine di ottenerne pronuncia di accertamento degli indebiti
[...]
addebiti effettuati sul conto corrente intestato alla società Parte_1
atteso che a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società si erano
[...]
costituiti fideiussori e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
A tal fine, gli attori rilevavano che la società era titolare di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, acceso presso la filiale di Paternopoli contraddistinto con il n. 530 e CP_1
che alla data del 31.12.16 presentava un saldo negativo pari a € 18.759,15; -che la convenuta in forza di clausole contrattuali nulle per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1347 c.c. e 1375
c.c., nonché della legge 108/96 aveva illegittimamente addebitato sul c/c somme non dovute, come emergeva dal ricalcolo econometrico del saldo allegato all'atto di citazione sulla scorta delle risultanze degli estratti conto, scalari e fogli di competenze dal I trimestre del 1989 al IV trimestre del 2016 parimenti allegati.
La convenuta si costituiva ritualmente nel giudizio riassunto, rilevando la genericità ed CP_1
infondatezza delle contestazioni contenute nell'atto di citazione ed eccependo: l'improcedibilità
della domanda, atteso lo svolgimento della mediazione innanzi a organismo di un luogo diverso da quello del giudice competente;
-l'infondatezza nel merito della domanda;
-la prescrizione del diritto alla restituzione delle presunte somme indebitamente addebitate, da determinarsi in considerazione del mancato deposito del contratto di affidamento. Sulla scorta di siffatte eccezioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta, disponeva CTU contabile al fine di procedere alla ricostruzione contabile del rapporto bancario controverso.
Indi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondate per i motivi che si passano ad illustrare. In via preliminare vanno effettuate alcune precisazioni in merito all'onere della prova gravante sulle parti del giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda del CP_1
secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori CP_1
spettanze dell'attore, quest'ultimo e gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. civ. 26 maggio 2021, n. 14428; Cass. civ. 12 giugno
2020, n. 11294; Cass. civ. 13 novembre 2019, n. 33099; Cass. civ. 28 novembre 2018, n. 30822).
Incombe sull'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito, hanno continuato i giudici di legittimità, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (cfr. Cass. 2555/23).
Non sfugge al Giudicante che la giurisprudenza di legittimità afferma, con principio oramai consolidato, come il correntista che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto. Tale onere va ravvisato nel caso in cui sia pacifica la conclusione per iscritto del contratto.
Qualora invece l'allegazione attorea riguardi la conclusione del contratto non in forma scritta
(verbis tantum o per facta concludentia) e la banca contrasti tale allegazione sostenendo la valida conclusione del negozio in forma scritta, allora "non può gravarsi il correntista attore in giudizio
della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta
di darne positivo riscontro" (cfr. Cass. 6480/2021 e molte altre).
Ebbene, riesaminati gli atti di causa, alla luce dei principi fin qui esposti, giova evidenziare che gli attori non hanno tempestivamente dedotto la stipulazione di un contratto orale (nonostante l'inapplicabilità ratione temporis dell'obbligo di forma scritta desumibile dal TUB), ma si sono limitati a dedurre la mancanza in atti del contratto scritto, dolendosi della mancata pattuizione per iscritto di singole clausole (in violazione dell'obbligo di forma scritta ad substantiam relativamente a singole clausole), ma non dell'intero contratto.
Tale deduzione è stata modificata soltanto nella comparsa conclusionale, ove gli attori fanno riferimento alla mancata stipulazione del contratto di apertura del c/c e dei contratti di apertura di credito.
Tuttavia, tale deduzioni ed eccezioni, oramai tardive ed inammissibili, appaiono anche equivoche in quanto contrastati con le richieste, avanzate ex art. 119 co. IV TUB, che sono state relative a tutti i documenti dei rapporti bancari in lite ed, in particolare, anche ai contratti bancari.
Inoltre, gli attori non hanno indicato la data di stipulazione del contratto e mai fatto cenno
Contr all'inapplicabilità ratione temporis dell'obbligo di forma scritta desumibile dal e, quindi,
all'eventualità che il contratto fosse orale.,
Conseguentemente anche il CTU ha fatto costante riferimento alla mancata allegazione dei contratti bancari, ma giammai di un contratto concluso nel corso del giudizio, pur avendo la convenuta eccepito la genericità delle allegazioni contenute in citazione ed evidenziato fin dalla costituzione in giudizio che sarebbe stato onere degli attori depositare il contratto, attesa la deduzione dell'avvenuta stipulazione dello stesso.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, va escluso che gli attori abbiano assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda sugli stessi gravante.
La mancata produzione del contratto da parte degli attori impedisce qualsivoglia accertamento sul contenuto dello stesso e sulla conseguente legittimità delle varie clausole contrattuali oggetto di contestazione per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1347 c.c. e 1375 c.c.. Né sussiste un obbligo della Banca di conservare il contratto oltre il termine di 10 anni previsto dal c.c. per le scritture contabili e, quindi, la possibilità di invertire l'onere della prova a carico della Banca, come pare sottintendere il CTU per omessa risposta all'istanza ex art. 119 TUB.
Infondate appaiono, poi, le contestazioni relative all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996, tenuto conto che il primo estratto conto risale al 2.2.1989. In punto di diritto giova osservare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la
sentenza 24675 del 19.10.17 hanno escluso che possa avere rilievo la c.d. usura sopravvenuta.
Gli infatti, hanno osservato che “è privo di fondamento la tesi della illiceità della Parte_5
pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla
soglia dell'usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del
pagamento degli interessi stessi”.
A tale conclusione, la Corte perviene, facendo applicazione dei principi sottesi alle norme
applicabili in materia: il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p. mentre le altre
disposizioni contenute nella Legge 108/96 non formulano tale divieto ma si limitano a
prevedere un meccanismo di determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi sono
considerati sempre usurai, a mente appunto dell'art. 644 c.p. cui fa implicitamente
riferimento l'art. 2 della legge citata che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurai”.Tale limite è fissato dall'art. 644 c.p.. Sarebbe pertanto
impossibile – conclude la Cassazione – operare la qualificazione di un tasso come usuraio
senza fare applicazione dell'art. 644 c.p. considerando, ai fini della sua applicazione – così
come impone la norma di interpretazione autentica (D.L. 394/2000) – il momento in cui gli
interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In definitiva, la grave carenza probatoria connessa al mancato deposito dei contratti costituisce un ostacolo all'accertamento richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, che presuppone, non solo la verifica dei dati contabili, ma anche l'esame e verifica del contenuto del contratto.
Infine, per completezza espositiva, giova evidenziare, in senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte che la mancata contestazione degli addebiti oggetto di domanda nel corso di un così lungo rapporto contrattuale, nonostante il regolare invio degli estratti conto (circostanza tempestivamente dedotta e non contestata, desumibile dalla documentazione versata in atti), rende contraria a buona fede una contestazione così ampia quale quella formulata con l'atto di citazione sulla scorta della deduzione di una mera mancanza “allo stato” del contratto (cfr. Cass. S.U.
898/2018). Per i motivi esposti, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite vengono compensate, atteso che risultano applicati principi giurisprudenziali successivi all'iscrizione della causa al ruolo.
Le spese di CTU sono poste a carico degli attori, parti soccombenti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese di CTU a carico degli attori.
Avellino il 15.5.24
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.