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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1675.
(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
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- 1. Appalto: le cause di estinzionehttps://www.studiocataldi.it/ · 218.98871
[…] Se il contratto si scioglie per la morte dell'appaltatore, il committente è comunque tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili, potendo anche richiedere, previo versamento di una congrua indennità, la consegna dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno (art. 1675 c.c.). […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 14/07/2023, n. 2314Provvedimento: […] Il contratto d'appalto stipulato dalle parti, dunque, difetterebbe di un elemento essenziale con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1675 c.c., il corrispettivo andrebbe determinato facendo riferimento alle tariffe esistenti, agli usi o, in mancanza, dal giudice. […]Leggi di più...
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- art. 2761 c.c.·
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