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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16151/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16151/2024
Oggi 22 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per
[...]
l'avv. LITRICO PAOLO. Parte_1
Per nessuno compare. CP_1
L'avv. Litrico precisa le conclusioni richiamando quelle indicate nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 18.9.2024 con rinuncia alla richiesta danni di cui al capo 10 del suddetto ricorso.
Il Giudice dopo breve discussione orale assume la causa a decisione previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16151/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LITRICO PAOLO in Parte_1 C.F._1 forza di procura alle liti del 18.9.2024, elettivamente domiciliato in Torino, Via Caboto n. 36
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione del 22.12.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36, di pagare al Sig. CP_1
, la somma complessiva di € 1.264,92, a titolo di canoni di locazione, oltre Parte_1 interessi di mora dalle singole scadenze al saldo oltre ad € 108,00 per le imposte di registro;
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36 al pagamento degli CP_1 oneri condominiali relativi al riscaldamento per l'importo complessivo di € 651,34 o altra veriore somma accertata e/ o accertanda in corso di causa;
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36 a pagare in favore di CP_1 parte RICORRENTE di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, pari a € 190,32 per spese di avvio ed € 284,00 oltre oneri accessori per onorari;
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36 al pagamento del CP_1 contributo unificato e delle spese forfettarie del presente procedimento, delle spese e degli onorari di mediazione. in ogni caso pagina 2 di 5 - col favore delle spese ed onorari di procedura”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. , depositato in data 19.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio domandando al Tribunale di condannarlo al pagamento di € CP_1
€ 1.264,92, a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, oltre a € 108,00 per le imposte di registro ed € 651,34 per oneri condominiali relativi al riscaldamento, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni arrecati all'interno dell'unità abitativa condotta in locazione per €
3.650,00, oltre iva, detratto quanto corrisposto a titolo di deposito cauzionale.
esponeva (i) di essere proprietario di una unità immobiliare sita nel Parte_1
Comune di Torino, Via Porporati n. 11; (ii) di aver concesso in locazione tale unità immobiliare a con contratto di locazione sottoscritto in data 29.03.2016 e regolarmente CP_1 registrato;
(iii) che detto contratto di locazione prevedeva una durata di anni quattro, dal
1.04.2016 al 31.03.2020, rinnovabili, e un canone locatizio annuo pari a € 4.200,00, da versare in rate mensili anticipate di € 350,00 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, (iv) che il conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte, aveva versato al locatore la somma di €
1.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
(v) che, in data 23.12.2023, rilasciava CP_1 anticipatamente l'immobile, consegnando le chiavi all'Arch. incaricata di Persona_1 gestire le locazioni del sig. ; (vi) che l' Arch. comunicava al locatore Parte_1 Persona_1 la morosità di consistente in € 1.264,92 per canoni di locazione insoluti, € 366,36 CP_1 per spese di riscaldamento, al saldo passivo gestione 2022-2023, nonché della quota del preventivo gestione 2023-2024 limitatamente al periodo dal 15.10.2024 al 31.12.2023 per l'importo di € 284,98; (vii) che a seguito del rilascio il locatore riscontrava diversi danni all'interno della proprietà, quantificabili in € 3.650,00 oltre Iva.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la condanna del pagamento dei canoni di locazione, nonché degli accessori dovuti, nonché la condanna al risarcimento del danno.
All'udienza del 13.01.2025 nessuno compariva per e il Giudice, verificata la rituale CP_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ne dichiarava la contumacia.
A seguito dell'escussione delle prove orali, parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate, rinunciando alla richiesta danni di cui al capo 10 del ricorso.
2. Preliminarmente occorre precisare che il giudizio è procedibile in virtù dell'avveramento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, così come prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (doc. 7).
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto a ottenere il Parte_1 corrispettivo di sei mensilità di canone per mancata comunicazione, sei mesi prima del pagina 3 di 5 rilascio, della disdetta, mediante la produzione del contratto di locazione, stipulato in data
29.03.2016 e registrato in data 1.04.2016 (docc. 1 e 2), da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuo di € 4.200,00 mediante rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre a oneri accessori, salvo conguaglio, nonché la possibilità del conduttore di rilasciare anticipatamente l'immobile, previa comunicazione delle proprie intenzioni con lettera raccomandata da inviare al locatore almeno sei mesi prima della scadenza del rinnovo,
e ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, non costituendosi, non ha dato prova di aver inviato, sei mesi prima del rilascio del bene, la disdetta.
Ne consegue che risulta dovuta la somma di € 1.264,92, pari al residuo dovuto rispetto alle sei mensilità di preavviso, oltre agli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalle singole scadenze al 18.9.2024 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 dalle singole scadenze al saldo.
Parimenti dovuto è l'importo di € 108,00 per l'imposta di registro tenuto conto che la risoluzione è conseguenza del rilascio anticipato dell'immobile da parte del conduttore. Su tale somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 al saldo.
Per quanto concerne la condanna al pagamento di € 366,36 per saldo spese di riscaldamento gestione 2022-2023, nonché della quota del preventivo gestione 2023-2024 limitatamente al periodo dal 15.10.2024 al 31.12.2023 per l'importo di € 284,98, le somme risultano dovute in base alla testimonianza di amministratore pro tempore Testimone_1 dell'immobile, il quale ha dichiarato che le spese di riscaldamento erano state pagate dal locatore che aveva, altresì, pagato la somma di € 284,98 a titolo di spese di gestione.
Sull'importo complessivo di € 651,34 decorrono gli interessi ex art. 184 quarto comma c.c. dal
9.9.2024 al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base alla somma attribuita secondo il D.M. 55/14, scaglione compreso tra € 1.000,01 ed € 5.200,00, valore medio di liquidazione per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria e con la massima riduzione per quella decisionale alla luce dell'attività svolta e così per € 2.127,00 per compensi oltre €
284,00 a titolo di compensi per la mediazione e a € 454,32 a titolo di esborsi del giudizio e della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare in favore di le seguenti somme: CP_1 Parte_1
- € 1.264,92, oltre agli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalle singole scadenze al 18.9.2024 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 dalle singole pagina 4 di 5 scadenze al saldo;
- € 108,00 oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 al saldo;
- € 651,34 decorrono gli interessi ex art. 184 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 al saldo;
CONDANNA a rimborsare in favore di le spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 2.411,00 per compensi oltre a € 454,32 a titolo di esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16151/2024
Oggi 22 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, compare per
[...]
l'avv. LITRICO PAOLO. Parte_1
Per nessuno compare. CP_1
L'avv. Litrico precisa le conclusioni richiamando quelle indicate nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 18.9.2024 con rinuncia alla richiesta danni di cui al capo 10 del suddetto ricorso.
Il Giudice dopo breve discussione orale assume la causa a decisione previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16151/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LITRICO PAOLO in Parte_1 C.F._1 forza di procura alle liti del 18.9.2024, elettivamente domiciliato in Torino, Via Caboto n. 36
ATTORE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione del 22.12.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36, di pagare al Sig. CP_1
, la somma complessiva di € 1.264,92, a titolo di canoni di locazione, oltre Parte_1 interessi di mora dalle singole scadenze al saldo oltre ad € 108,00 per le imposte di registro;
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36 al pagamento degli CP_1 oneri condominiali relativi al riscaldamento per l'importo complessivo di € 651,34 o altra veriore somma accertata e/ o accertanda in corso di causa;
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36 a pagare in favore di CP_1 parte RICORRENTE di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, pari a € 190,32 per spese di avvio ed € 284,00 oltre oneri accessori per onorari;
- condannare il Sig. residente in [...], C.so Novara n. 36 al pagamento del CP_1 contributo unificato e delle spese forfettarie del presente procedimento, delle spese e degli onorari di mediazione. in ogni caso pagina 2 di 5 - col favore delle spese ed onorari di procedura”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. , depositato in data 19.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio domandando al Tribunale di condannarlo al pagamento di € CP_1
€ 1.264,92, a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, oltre a € 108,00 per le imposte di registro ed € 651,34 per oneri condominiali relativi al riscaldamento, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni arrecati all'interno dell'unità abitativa condotta in locazione per €
3.650,00, oltre iva, detratto quanto corrisposto a titolo di deposito cauzionale.
esponeva (i) di essere proprietario di una unità immobiliare sita nel Parte_1
Comune di Torino, Via Porporati n. 11; (ii) di aver concesso in locazione tale unità immobiliare a con contratto di locazione sottoscritto in data 29.03.2016 e regolarmente CP_1 registrato;
(iii) che detto contratto di locazione prevedeva una durata di anni quattro, dal
1.04.2016 al 31.03.2020, rinnovabili, e un canone locatizio annuo pari a € 4.200,00, da versare in rate mensili anticipate di € 350,00 entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, (iv) che il conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte, aveva versato al locatore la somma di €
1.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
(v) che, in data 23.12.2023, rilasciava CP_1 anticipatamente l'immobile, consegnando le chiavi all'Arch. incaricata di Persona_1 gestire le locazioni del sig. ; (vi) che l' Arch. comunicava al locatore Parte_1 Persona_1 la morosità di consistente in € 1.264,92 per canoni di locazione insoluti, € 366,36 CP_1 per spese di riscaldamento, al saldo passivo gestione 2022-2023, nonché della quota del preventivo gestione 2023-2024 limitatamente al periodo dal 15.10.2024 al 31.12.2023 per l'importo di € 284,98; (vii) che a seguito del rilascio il locatore riscontrava diversi danni all'interno della proprietà, quantificabili in € 3.650,00 oltre Iva.
Parte ricorrente concludeva chiedendo la condanna del pagamento dei canoni di locazione, nonché degli accessori dovuti, nonché la condanna al risarcimento del danno.
All'udienza del 13.01.2025 nessuno compariva per e il Giudice, verificata la rituale CP_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ne dichiarava la contumacia.
A seguito dell'escussione delle prove orali, parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate, rinunciando alla richiesta danni di cui al capo 10 del ricorso.
2. Preliminarmente occorre precisare che il giudizio è procedibile in virtù dell'avveramento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, così come prevista dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 (doc. 7).
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto a ottenere il Parte_1 corrispettivo di sei mensilità di canone per mancata comunicazione, sei mesi prima del pagina 3 di 5 rilascio, della disdetta, mediante la produzione del contratto di locazione, stipulato in data
29.03.2016 e registrato in data 1.04.2016 (docc. 1 e 2), da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuo di € 4.200,00 mediante rate mensili di € 350,00 ciascuna, oltre a oneri accessori, salvo conguaglio, nonché la possibilità del conduttore di rilasciare anticipatamente l'immobile, previa comunicazione delle proprie intenzioni con lettera raccomandata da inviare al locatore almeno sei mesi prima della scadenza del rinnovo,
e ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, non costituendosi, non ha dato prova di aver inviato, sei mesi prima del rilascio del bene, la disdetta.
Ne consegue che risulta dovuta la somma di € 1.264,92, pari al residuo dovuto rispetto alle sei mensilità di preavviso, oltre agli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalle singole scadenze al 18.9.2024 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 dalle singole scadenze al saldo.
Parimenti dovuto è l'importo di € 108,00 per l'imposta di registro tenuto conto che la risoluzione è conseguenza del rilascio anticipato dell'immobile da parte del conduttore. Su tale somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 al saldo.
Per quanto concerne la condanna al pagamento di € 366,36 per saldo spese di riscaldamento gestione 2022-2023, nonché della quota del preventivo gestione 2023-2024 limitatamente al periodo dal 15.10.2024 al 31.12.2023 per l'importo di € 284,98, le somme risultano dovute in base alla testimonianza di amministratore pro tempore Testimone_1 dell'immobile, il quale ha dichiarato che le spese di riscaldamento erano state pagate dal locatore che aveva, altresì, pagato la somma di € 284,98 a titolo di spese di gestione.
Sull'importo complessivo di € 651,34 decorrono gli interessi ex art. 184 quarto comma c.c. dal
9.9.2024 al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base alla somma attribuita secondo il D.M. 55/14, scaglione compreso tra € 1.000,01 ed € 5.200,00, valore medio di liquidazione per le fasi introduttiva, di studio e istruttoria e con la massima riduzione per quella decisionale alla luce dell'attività svolta e così per € 2.127,00 per compensi oltre €
284,00 a titolo di compensi per la mediazione e a € 454,32 a titolo di esborsi del giudizio e della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA a pagare in favore di le seguenti somme: CP_1 Parte_1
- € 1.264,92, oltre agli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalle singole scadenze al 18.9.2024 ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 dalle singole pagina 4 di 5 scadenze al saldo;
- € 108,00 oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 al saldo;
- € 651,34 decorrono gli interessi ex art. 184 quarto comma c.c. dal 19.9.2024 al saldo;
CONDANNA a rimborsare in favore di le spese del presente CP_1 Parte_1 giudizio liquidate in € 2.411,00 per compensi oltre a € 454,32 a titolo di esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 5 di 5