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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/09/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 9/09/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.25), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
CF: E (GIÀ Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) CF , rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Galiano ed Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale del Tintoretto n. 88, giusta delega in atti
- attori
E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Immordino CP_1 C.F._3
Pierangela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Guglielmo Marconi n.
45, giusta delega in atti.
- convenuto
Oggetto: revocazione della sentenza ex art 395 cpc
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri E Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il sig. , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia Codesto ill.mo Giudice A. Accertare le condizioni di cui all'art. 656 e 395 n.1 c.p.c. e il dolo del sig. per le ragioni esposte in fatto e in diritto e per l'effetto revocare il decreto CP_1 ingiuntivo n. 939/2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio iscritto al RG 2634/2018, in conseguenza del Giudizio penale conclusosi con la sentenza della Cassazione, sez 2 Penale pubblicata in data 16 luglio 2024 n. 28552/2024 che, dichiarando inammissibile il ricorso in appello, ha confermato la sentenza della Corte di appello penale di Roma n. 14100/2023 resa nel giudizio iscritto al RG. 4660/2023 con la quale veniva statuito l'insussistenza del contratto di mutuo posto a fondamento della domanda monitoria e la totale estraneità ai fatti del sig. Parte_1
e la responsabilità parziale a titolo di appropriazione indebita del solo sig.
[...] Parte_2
. E per l'effetto dichiarare non dovuta dai sigg.ri e la
[...] Parte_1 Parte_2 somma di € 235.000,00 oltre spese legali richiesta a titolo di rimborso del mutuo da parte del sig.
odierno convenuto. B. Accertare le condizioni di cui all'art. 656 e 395 n.1 c.p.c. e il CP_1 dolo del sig. per le ragioni esposte in fatto e in diritto e per l'effetto revocare il decreto CP_1 ingiuntivo n. 939/2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio iscritto al RG 2634/2018 e la sentenza n. 131/2022 emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. iscritto al RG 1382/2022, in conseguenza del Giudizio penale conclusosi con la sentenza della
Cassazione, sez 2 Penale pubblicata in data 16 luglio 2024 n. 28552/2024 che, dichiarando inammissibile il ricorso in appello, ha confermato la sentenza della Corte di appello penale di
Roma n. 14100/2023 resa nel giudizio iscritto al RG. 4660/2023 con la quale veniva statuito
l'insussistenza del contratto di mutuo posto a fondamento della domanda monitoria e la totale estraneità ai fatti del sig. e dichiarare non dovuta a qualunque titolo la somma di Parte_1
€ 235.000,00 oltre spese legali richiesta nel Decreto ingiuntivo. C. In via gradata e, comunque, in ogni caso, accertare l'insussistenza del credito del sig. della somma di € 235.000,00 a
CP_1 qualunque titolo contrattuale o extracontrattuale nei confronti del sig. e Parte_1 dichiarare inefficace, nullo il decreto ingiuntivo n. 939/2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio monitorio n. 2634/2018 in quando non dovuta la somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo con diritto in capo al sig. a vedersi riconosciuto nei confronti del sig. Parte_1 il diritto alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in ragione e
CP_1 conseguenza del Decreto ingiuntivo n. 939/2018 a seguito delle successive procedure esecutive attivate dal sig. D. In via gradata e in ogni caso accertare l'insussistenza del contratto di
CP_1 mutuo tra il sig. e il sig. e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. di
CP_1 Pt_1 CP_1 richiedere il rimborso delle somme di € 235.000,00, dichiarando l'inefficacia, la nullità del decreto ingiuntivo n. 939/2018 reso nel giudizio monitorio iscritto a questo Tribunale al RG 2634/2018. E.
In tutti i casi, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre CPA e spese generali computate al 15%.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue:
- il sig. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per la restituzione dell'importo di € CP_1
235.000,00 che avrebbe corrisposto mediante due bonifici bancari al sig. , Parte_2 rappresentando di aver corrisposto tale importo a titolo di prestito/mutuo in favore dei sigg.ri e;
Parte_2 Pt_1
- l'esistenza contratto di mutuo, che ha determinato l'emissione del DI n. 939/2018, è una circostanza falsa così come è stato accertato nel procedimento penale promosso dal CP_1 presso il Tribunale di Roma, procedimento in cui è stata accertata anche l'assoluta estraneità del sig. alla vicenda in questione, in particolare, la sentenza emessa dalla Parte_1
Corte di Cassazione penale n. 28552 del 2024 (pubblicata in data 16 luglio 2024) ha confermato che il ha accettato di partecipare ad un investimento ad alto rischio CP_1 proposto solamente da e, per tale ragione, aveva trasferito a quest'ultimo in Parte_2 due tranche la somma di € 235.000,00 affinché questi provvedesse a trasmetterli ad una società estera di proprietà del Sig. che prometteva, a fronte del rischio, un Parte_4 elevato ritorno economico;
- l'investimento, coinvolgendo gli Emirati Arabi, era stato prospettato fin dall'inizio come molto rischioso, pertanto, sia il sig. che il sig. erano ben consapevoli CP_1 Parte_5 dei rischi a fronte della promessa di un elevato ritorno economico;
- il sig. , all'esito dei tre gradi di giudizio penale, è risultato totalmente Parte_1 estraneo all'operazione finanziaria e alla gestione del denaro trasmesso dal sig. al CP_1 sig. la sua unica funzione è stata quella di mettere in collegamento le parti, Parte_2 stante il lungo rapporto di amicizia con il sig. CP_1
- l'insussistenza di un contratto di mutuo tra le parti risulta dagli atti del giudizio penale, infatti, il esperto di mercati finanziari e fiscalista internazionale, ha proposto, dopo CP_1 aver trasmesso il denaro alla società , di sottoscrivere un contratto Controparte_2 di mutuo tra lui e il sig. , richiesta dovuta al fatto che la banca di Hong Kong Parte_2
(dove aveva il conto corrente il sig. aveva chiesto un giustificativo del bonifico;
il CP_1 sig. , sempre su richiesta del sig. aveva accettato di inviare una email Parte_2 CP_1 con la quale dichiarava, nella qualità di legale rappresentante della , di CP_2 impegnarsi a restituire le somme ricevute, rifiutandosi di sottoscrivere un contratto di prestito personale che travalicava i motivi reali per i quali il sig. aveva inviato denaro CP_1 alla società ovvero per effettuare operazioni finanziarie negli Emirati CP_3
Arabi;
- Fallita l'operazione economica sia il sig. sia il sig. hanno visto CP_1 Parte_2 sfumare integralmente l'intero capitale investito, pertanto, a seguito della perdita, il sig.
al fine di recuperare il proprio denaro, ha prospettato falsamente di aver prestato CP_1
235.000,00 euro ai sigg.ri e , pur sapendo che quest'ultimo Parte_2 Parte_1 fosse totalmente estraneo all'affare sottacendo le reali ragioni della consegna di denaro;
- Le reali intenzioni del sono state accertate definitivamente nel giudizio penale CP_1 promosso sempre dal sig. che si è concluso con la sentenza di Cassazione pubblicata CP_1 in data 16 luglio 2024 con l'assoluzione del sig. in quanto estraneo ai fatti Parte_1
e la condanna del sig. al reato di appropriazione indebita per un importo di € Parte_2
154.000,00, è stata esclusa la sussistenza di un prestito e ridotta la somma ritenuta oggetto dell'appropriazione;
- Il Giudizio penale ha confermato che nessun contratto di prestito è stato mai concluso, in quanto è emerso come il sig. abbia partecipato con il sig. , ciascuno CP_1 Parte_2 con i propri soldi, ad un'operazione finanziaria e che questa non sia andata a buon fine, da qui il diritto degli attori ad avanzare la domanda di revocazione ex art. 656 e 395 n.1 cpc del
Decreto ingiuntivo n. 939/2018 del 15.11.2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio monitorio iscritto al RG 2634/2018 e la conseguente sentenza n. 131/2022 resa nel del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. rg n. 1382/2020, in quanto la richiesta è stata proposta sulla base di una colpevole falsa prospettazione della realtà da parte del sig. CP_1 fornita al fine di ottenere ingiustamente il rimborso di un mutuo mai concesso e di una somma mai data al sig. e consegnata al solo sig. affinché Parte_1 Parte_2 quest'ultimo provvedesse ad inviarla ad una società degli Emirati Arabi per finalizzare un investimento.
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata in data 4.10.2024 in cui, in fatto, ha dedotto quanto segue:
- Il decreto ingiuntivo è stato emesso a seguito del ricorso in cui il a esposto che i CP_1
Sig.ri gli avevano richiesto il trasferimento di € 235.000,00 “per un loro Pt_2 investimento di natura riservata e con ritorno certo, garantendone la restituzione maggiorata del 10% annuo entro sei mesi”, pertanto, ha versato, in data 22 maggio 2017, l'importo di €
35.000,00 sul conto corrente intestato a ed, in data 06 giugno 2017, il Parte_2 restante importo di € 200.000,00 sul conto corrente intestato alla società formalmente di diritto inglese , le relative coordinate bancarie erano state Controparte_2 comunicate con e-mail del 31 maggio 2017 dal Dott. ; Parte_1
- vista l'entità della somma prestata, la banca del Dott. aveva richiesto una CP_1 ricognizione scritta del contratto intercorso, pertanto, in data 06 giugno 2017 il Parte_2
ha inviato una e-mail intitolata “Accordo”, con cui testualmente affermava di aver
[...] ricevuto un prestito: “Io sottoscritto - nato a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...] - in nome proprio ed in qualità di legale rappresentante della , con la presente , a conferma degli accordi Controparte_4 verbali già intercorsi, mi impegno a restituire al sig. l'intera somma di CP_1 denaro che da lui mi sia stata versata (in Italia od all'estero) alla data del 13/06/2017 maggiorata del 10%, all'indirizzo e coordinate che lo stesso mi comunicherà, entro la data del 31/12/2017. In fede, e poco dopo è seguita una ulteriore sua e- Parte_3 mail di conferma dell'effettuazione del bonifico di € 200.000,00;
- il primo settembre 2017 i hanno chiesto al i prestare loro ulteriori Pt_2 CP_1 somme di denaro, proposta non accettata, ed al contempo lo rassicuravano circa la restituzione delle € 235.000,00, come confermato dalla mail del 23 ottobre 2017 in cui il
Dott. a chiesto notizie ricordando il termine del 31 dicembre 2017; CP_1
- In prossimità della scadenza, i hanno iniziato ad addurre varie difficoltà, Pt_2 promettendo la restituzione di € 38.500,00 subito e di € 200.000,00 a gennaio 2018, come emerge dalla e-mail del Dott. che in data 16 dicembre 2017 chiedeva di CP_1 mantenere il termine concordato del 31 gennaio 2018, così confermando l'accordo di proroga di un mese sul termine di restituzione;
- nessun importo è mai stato restituito;
- al Decreto ingiuntivo ha proposto opposizione tardiva unicamente Parte_1 opposizione rigettata in quanto dichiarata inammissibile e, successivamente, la mancata impugnazione ha portato al passaggio in giudicato della sentenza;
- n data 24 maggio 2023, ha proposto opposizione ex art. 615 co. 2 Parte_1
c.p.c. al pignoramento immobiliare promosso dal in forza del suddetto titolo, CP_1 adducendo una caducazione successiva per intervenuta confessione giudiziale o stragiudiziale del che avrebbe dimostrato che il debitore esecutato CP_1 Parte_1
non era parte del rapporto negoziale;
[...]
- il G.E., con Ordinanza emessa nel sub-procedimento R.G.E. 86/2022 sub. 1, ha rigettato l'opposizione e a questa pronuncia non è seguito reclamo e/o alcun giudizio di merito per cui è divenuta definitiva. Inoltre, in diritto, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione sia per assenza del dolo revocatorio che per mancato rispetto del termine di cui dall'art. 395 cpc, nonché la nullità della procura rilasciata a corredo dell'atto introduttive per la genericità della stessa. Da ultimo, è stata chiesta la condanna degli attori ex art. 96 co 3 cpc.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito della prima udienza del 8.5.2025, stante la natura documentale della causa e i documenti prodotti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 9/09/2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc, concedendo termine di 10 giorni prima della data della udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 9/09/2025, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
Le domande degli attori sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Come è noto, infatti, l'azione di revocazione per dolo può essere avanzata quando una parte pone in essere artifizi e raggiri contra legem al fine di sviare il convincimento del Tribunale, impedendo la possibilità di accertare la verità ed ostacolando il potere di difesa della controparte.
Quando si promuove un giudizio di revocazione ex art. 395, punto 1 c.p.c., a pena di inammissibilità, l'attore ha l'onere di provare sia il dolo, sia il momento in cui sarebbe stato scoperto, aspetto necessario per valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
Tali principi, applicati al caso di specie, consentono di affermare l'intempestività dell'azione poiché il presente giudizio è stato introdotto oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta dell'asserito dolo, termine assolutamente perentorio.
Infatti, considerata la scansione temporale della vicenda (risalente al 2017), non può sostenersi che il termine della scoperta del dolo possa essere fatto decorrere dalla pubblicazione sentenza penale della Cassazione, intervenuta il 16.7.2024, ma deve essere assolutamente postergato quanto meno alla data del 15.6.2021 (audizione in sede penale del in cui, anche secondo la ricostruzione CP_1 degli attori, sarebbe intervenuta la confessione giudiziale da cui sarebbe emerso il dolo di quest'ultimo, deposizione che, invero, ha fondato anche l'opposizione promossa ex art 615 co 2 cpc al pignoramento immobiliare dal , rigettata dal GE e mai reclamata) o, al più tardi, Parte_1 alla data della sentenza penale di secondo grado del 22 dicembre 2023, in cui viene già cristallizzata la qualificazione giuridica del reato che non è stata modificata dalla corte di Cassazione.
Alla luce del ragionamento appena esposto, quindi, deve ritenersi che l'azione sia inammissibile per decorrenza del termine di cui all'art. 395 c.p.c.
Del pari, deve essere dichiarata inammissibile la domanda subordinata di accertamento negativo del credito per violazione del principio del ne bis in idem. Infatti, esclusa la percorribilità della revocazione per tardività della domanda, la richiesta azione di accertamento negativo del credito trova un indiscutibile ostacolo nelle pronunce intervenute in precedenza, divenute definitive, per cui il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione avente il medesimo oggetto tra le stesse parti: l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nel provvedimento divenuto definitivo, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, non rilevandosi la sussistenza dei presupposto per una condanna ex art 96 co 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da E nei confronti di , Parte_2 Parte_1 CP_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di parte attrice,
- condanna , in solido tra di loro, alla Parte_6 rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida CP_1 complessivamente in € 4.217,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 9.9.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 9/09/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.25), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
CF: E (GIÀ Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) CF , rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Galiano ed Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale del Tintoretto n. 88, giusta delega in atti
- attori
E
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Immordino CP_1 C.F._3
Pierangela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Guglielmo Marconi n.
45, giusta delega in atti.
- convenuto
Oggetto: revocazione della sentenza ex art 395 cpc
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri E Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il sig. , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia Codesto ill.mo Giudice A. Accertare le condizioni di cui all'art. 656 e 395 n.1 c.p.c. e il dolo del sig. per le ragioni esposte in fatto e in diritto e per l'effetto revocare il decreto CP_1 ingiuntivo n. 939/2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio iscritto al RG 2634/2018, in conseguenza del Giudizio penale conclusosi con la sentenza della Cassazione, sez 2 Penale pubblicata in data 16 luglio 2024 n. 28552/2024 che, dichiarando inammissibile il ricorso in appello, ha confermato la sentenza della Corte di appello penale di Roma n. 14100/2023 resa nel giudizio iscritto al RG. 4660/2023 con la quale veniva statuito l'insussistenza del contratto di mutuo posto a fondamento della domanda monitoria e la totale estraneità ai fatti del sig. Parte_1
e la responsabilità parziale a titolo di appropriazione indebita del solo sig.
[...] Parte_2
. E per l'effetto dichiarare non dovuta dai sigg.ri e la
[...] Parte_1 Parte_2 somma di € 235.000,00 oltre spese legali richiesta a titolo di rimborso del mutuo da parte del sig.
odierno convenuto. B. Accertare le condizioni di cui all'art. 656 e 395 n.1 c.p.c. e il CP_1 dolo del sig. per le ragioni esposte in fatto e in diritto e per l'effetto revocare il decreto CP_1 ingiuntivo n. 939/2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio iscritto al RG 2634/2018 e la sentenza n. 131/2022 emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. iscritto al RG 1382/2022, in conseguenza del Giudizio penale conclusosi con la sentenza della
Cassazione, sez 2 Penale pubblicata in data 16 luglio 2024 n. 28552/2024 che, dichiarando inammissibile il ricorso in appello, ha confermato la sentenza della Corte di appello penale di
Roma n. 14100/2023 resa nel giudizio iscritto al RG. 4660/2023 con la quale veniva statuito
l'insussistenza del contratto di mutuo posto a fondamento della domanda monitoria e la totale estraneità ai fatti del sig. e dichiarare non dovuta a qualunque titolo la somma di Parte_1
€ 235.000,00 oltre spese legali richiesta nel Decreto ingiuntivo. C. In via gradata e, comunque, in ogni caso, accertare l'insussistenza del credito del sig. della somma di € 235.000,00 a
CP_1 qualunque titolo contrattuale o extracontrattuale nei confronti del sig. e Parte_1 dichiarare inefficace, nullo il decreto ingiuntivo n. 939/2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio monitorio n. 2634/2018 in quando non dovuta la somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo con diritto in capo al sig. a vedersi riconosciuto nei confronti del sig. Parte_1 il diritto alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in ragione e
CP_1 conseguenza del Decreto ingiuntivo n. 939/2018 a seguito delle successive procedure esecutive attivate dal sig. D. In via gradata e in ogni caso accertare l'insussistenza del contratto di
CP_1 mutuo tra il sig. e il sig. e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. di
CP_1 Pt_1 CP_1 richiedere il rimborso delle somme di € 235.000,00, dichiarando l'inefficacia, la nullità del decreto ingiuntivo n. 939/2018 reso nel giudizio monitorio iscritto a questo Tribunale al RG 2634/2018. E.
In tutti i casi, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre CPA e spese generali computate al 15%.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue:
- il sig. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo per la restituzione dell'importo di € CP_1
235.000,00 che avrebbe corrisposto mediante due bonifici bancari al sig. , Parte_2 rappresentando di aver corrisposto tale importo a titolo di prestito/mutuo in favore dei sigg.ri e;
Parte_2 Pt_1
- l'esistenza contratto di mutuo, che ha determinato l'emissione del DI n. 939/2018, è una circostanza falsa così come è stato accertato nel procedimento penale promosso dal CP_1 presso il Tribunale di Roma, procedimento in cui è stata accertata anche l'assoluta estraneità del sig. alla vicenda in questione, in particolare, la sentenza emessa dalla Parte_1
Corte di Cassazione penale n. 28552 del 2024 (pubblicata in data 16 luglio 2024) ha confermato che il ha accettato di partecipare ad un investimento ad alto rischio CP_1 proposto solamente da e, per tale ragione, aveva trasferito a quest'ultimo in Parte_2 due tranche la somma di € 235.000,00 affinché questi provvedesse a trasmetterli ad una società estera di proprietà del Sig. che prometteva, a fronte del rischio, un Parte_4 elevato ritorno economico;
- l'investimento, coinvolgendo gli Emirati Arabi, era stato prospettato fin dall'inizio come molto rischioso, pertanto, sia il sig. che il sig. erano ben consapevoli CP_1 Parte_5 dei rischi a fronte della promessa di un elevato ritorno economico;
- il sig. , all'esito dei tre gradi di giudizio penale, è risultato totalmente Parte_1 estraneo all'operazione finanziaria e alla gestione del denaro trasmesso dal sig. al CP_1 sig. la sua unica funzione è stata quella di mettere in collegamento le parti, Parte_2 stante il lungo rapporto di amicizia con il sig. CP_1
- l'insussistenza di un contratto di mutuo tra le parti risulta dagli atti del giudizio penale, infatti, il esperto di mercati finanziari e fiscalista internazionale, ha proposto, dopo CP_1 aver trasmesso il denaro alla società , di sottoscrivere un contratto Controparte_2 di mutuo tra lui e il sig. , richiesta dovuta al fatto che la banca di Hong Kong Parte_2
(dove aveva il conto corrente il sig. aveva chiesto un giustificativo del bonifico;
il CP_1 sig. , sempre su richiesta del sig. aveva accettato di inviare una email Parte_2 CP_1 con la quale dichiarava, nella qualità di legale rappresentante della , di CP_2 impegnarsi a restituire le somme ricevute, rifiutandosi di sottoscrivere un contratto di prestito personale che travalicava i motivi reali per i quali il sig. aveva inviato denaro CP_1 alla società ovvero per effettuare operazioni finanziarie negli Emirati CP_3
Arabi;
- Fallita l'operazione economica sia il sig. sia il sig. hanno visto CP_1 Parte_2 sfumare integralmente l'intero capitale investito, pertanto, a seguito della perdita, il sig.
al fine di recuperare il proprio denaro, ha prospettato falsamente di aver prestato CP_1
235.000,00 euro ai sigg.ri e , pur sapendo che quest'ultimo Parte_2 Parte_1 fosse totalmente estraneo all'affare sottacendo le reali ragioni della consegna di denaro;
- Le reali intenzioni del sono state accertate definitivamente nel giudizio penale CP_1 promosso sempre dal sig. che si è concluso con la sentenza di Cassazione pubblicata CP_1 in data 16 luglio 2024 con l'assoluzione del sig. in quanto estraneo ai fatti Parte_1
e la condanna del sig. al reato di appropriazione indebita per un importo di € Parte_2
154.000,00, è stata esclusa la sussistenza di un prestito e ridotta la somma ritenuta oggetto dell'appropriazione;
- Il Giudizio penale ha confermato che nessun contratto di prestito è stato mai concluso, in quanto è emerso come il sig. abbia partecipato con il sig. , ciascuno CP_1 Parte_2 con i propri soldi, ad un'operazione finanziaria e che questa non sia andata a buon fine, da qui il diritto degli attori ad avanzare la domanda di revocazione ex art. 656 e 395 n.1 cpc del
Decreto ingiuntivo n. 939/2018 del 15.11.2018 emesso dal Tribunale di Terni nel giudizio monitorio iscritto al RG 2634/2018 e la conseguente sentenza n. 131/2022 resa nel del giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. rg n. 1382/2020, in quanto la richiesta è stata proposta sulla base di una colpevole falsa prospettazione della realtà da parte del sig. CP_1 fornita al fine di ottenere ingiustamente il rimborso di un mutuo mai concesso e di una somma mai data al sig. e consegnata al solo sig. affinché Parte_1 Parte_2 quest'ultimo provvedesse ad inviarla ad una società degli Emirati Arabi per finalizzare un investimento.
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata in data 4.10.2024 in cui, in fatto, ha dedotto quanto segue:
- Il decreto ingiuntivo è stato emesso a seguito del ricorso in cui il a esposto che i CP_1
Sig.ri gli avevano richiesto il trasferimento di € 235.000,00 “per un loro Pt_2 investimento di natura riservata e con ritorno certo, garantendone la restituzione maggiorata del 10% annuo entro sei mesi”, pertanto, ha versato, in data 22 maggio 2017, l'importo di €
35.000,00 sul conto corrente intestato a ed, in data 06 giugno 2017, il Parte_2 restante importo di € 200.000,00 sul conto corrente intestato alla società formalmente di diritto inglese , le relative coordinate bancarie erano state Controparte_2 comunicate con e-mail del 31 maggio 2017 dal Dott. ; Parte_1
- vista l'entità della somma prestata, la banca del Dott. aveva richiesto una CP_1 ricognizione scritta del contratto intercorso, pertanto, in data 06 giugno 2017 il Parte_2
ha inviato una e-mail intitolata “Accordo”, con cui testualmente affermava di aver
[...] ricevuto un prestito: “Io sottoscritto - nato a [...] il [...] e Parte_3 residente in [...] - in nome proprio ed in qualità di legale rappresentante della , con la presente , a conferma degli accordi Controparte_4 verbali già intercorsi, mi impegno a restituire al sig. l'intera somma di CP_1 denaro che da lui mi sia stata versata (in Italia od all'estero) alla data del 13/06/2017 maggiorata del 10%, all'indirizzo e coordinate che lo stesso mi comunicherà, entro la data del 31/12/2017. In fede, e poco dopo è seguita una ulteriore sua e- Parte_3 mail di conferma dell'effettuazione del bonifico di € 200.000,00;
- il primo settembre 2017 i hanno chiesto al i prestare loro ulteriori Pt_2 CP_1 somme di denaro, proposta non accettata, ed al contempo lo rassicuravano circa la restituzione delle € 235.000,00, come confermato dalla mail del 23 ottobre 2017 in cui il
Dott. a chiesto notizie ricordando il termine del 31 dicembre 2017; CP_1
- In prossimità della scadenza, i hanno iniziato ad addurre varie difficoltà, Pt_2 promettendo la restituzione di € 38.500,00 subito e di € 200.000,00 a gennaio 2018, come emerge dalla e-mail del Dott. che in data 16 dicembre 2017 chiedeva di CP_1 mantenere il termine concordato del 31 gennaio 2018, così confermando l'accordo di proroga di un mese sul termine di restituzione;
- nessun importo è mai stato restituito;
- al Decreto ingiuntivo ha proposto opposizione tardiva unicamente Parte_1 opposizione rigettata in quanto dichiarata inammissibile e, successivamente, la mancata impugnazione ha portato al passaggio in giudicato della sentenza;
- n data 24 maggio 2023, ha proposto opposizione ex art. 615 co. 2 Parte_1
c.p.c. al pignoramento immobiliare promosso dal in forza del suddetto titolo, CP_1 adducendo una caducazione successiva per intervenuta confessione giudiziale o stragiudiziale del che avrebbe dimostrato che il debitore esecutato CP_1 Parte_1
non era parte del rapporto negoziale;
[...]
- il G.E., con Ordinanza emessa nel sub-procedimento R.G.E. 86/2022 sub. 1, ha rigettato l'opposizione e a questa pronuncia non è seguito reclamo e/o alcun giudizio di merito per cui è divenuta definitiva. Inoltre, in diritto, ha eccepito l'inammissibilità dell'azione sia per assenza del dolo revocatorio che per mancato rispetto del termine di cui dall'art. 395 cpc, nonché la nullità della procura rilasciata a corredo dell'atto introduttive per la genericità della stessa. Da ultimo, è stata chiesta la condanna degli attori ex art. 96 co 3 cpc.
Con ordinanza riservata, emessa all'esito della prima udienza del 8.5.2025, stante la natura documentale della causa e i documenti prodotti dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza del 9/09/2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc, concedendo termine di 10 giorni prima della data della udienza per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 9/09/2025, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
Le domande degli attori sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Come è noto, infatti, l'azione di revocazione per dolo può essere avanzata quando una parte pone in essere artifizi e raggiri contra legem al fine di sviare il convincimento del Tribunale, impedendo la possibilità di accertare la verità ed ostacolando il potere di difesa della controparte.
Quando si promuove un giudizio di revocazione ex art. 395, punto 1 c.p.c., a pena di inammissibilità, l'attore ha l'onere di provare sia il dolo, sia il momento in cui sarebbe stato scoperto, aspetto necessario per valutare la tempestività della proposizione dell'impugnazione.
Tali principi, applicati al caso di specie, consentono di affermare l'intempestività dell'azione poiché il presente giudizio è stato introdotto oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta dell'asserito dolo, termine assolutamente perentorio.
Infatti, considerata la scansione temporale della vicenda (risalente al 2017), non può sostenersi che il termine della scoperta del dolo possa essere fatto decorrere dalla pubblicazione sentenza penale della Cassazione, intervenuta il 16.7.2024, ma deve essere assolutamente postergato quanto meno alla data del 15.6.2021 (audizione in sede penale del in cui, anche secondo la ricostruzione CP_1 degli attori, sarebbe intervenuta la confessione giudiziale da cui sarebbe emerso il dolo di quest'ultimo, deposizione che, invero, ha fondato anche l'opposizione promossa ex art 615 co 2 cpc al pignoramento immobiliare dal , rigettata dal GE e mai reclamata) o, al più tardi, Parte_1 alla data della sentenza penale di secondo grado del 22 dicembre 2023, in cui viene già cristallizzata la qualificazione giuridica del reato che non è stata modificata dalla corte di Cassazione.
Alla luce del ragionamento appena esposto, quindi, deve ritenersi che l'azione sia inammissibile per decorrenza del termine di cui all'art. 395 c.p.c.
Del pari, deve essere dichiarata inammissibile la domanda subordinata di accertamento negativo del credito per violazione del principio del ne bis in idem. Infatti, esclusa la percorribilità della revocazione per tardività della domanda, la richiesta azione di accertamento negativo del credito trova un indiscutibile ostacolo nelle pronunce intervenute in precedenza, divenute definitive, per cui il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione avente il medesimo oggetto tra le stesse parti: l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nel provvedimento divenuto definitivo, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale, in base al valore
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in base alla domanda proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia, non rilevandosi la sussistenza dei presupposto per una condanna ex art 96 co 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da E nei confronti di , Parte_2 Parte_1 CP_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di parte attrice,
- condanna , in solido tra di loro, alla Parte_6 rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida CP_1 complessivamente in € 4.217,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 9.9.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)