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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12874 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°30037\2025 del ruolo generale lav.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._2
(C.F. rapp.ti e difesi dall'avv.to Persona_1 C.F._3
F. Improta in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Bellomarì
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento in favore del minore in epigrafe indicata del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato ex art.104 co.3 l.n.104\1992 con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda. Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha concluso:” non si ritiene essersi concretizzato quel carico di assistenza diversa da un bambino sano di pari età, di entità tale da concretizzare i requisiti sanitari ex lege n. 18/1980 né quelli di cui all'art. 3, comma 3, della Legge
n. 104/1992.”.
Né può attribuirsi rilevanza alla successiva documentazione prodotta rilevato che nella relazione clinica del 29.9.2025 a firma dell'equipe multidisciplinare del DSM-UOC TSMREE ASL è Pt_3 certificato che “rispetto al follow up precedente risulta in miglioramento il profilo globale di sviluppo rispetto alla valutazione precedente”. Dalla relazione richiamata emerge, dunque, un miglioramento delle condizioni di salute del minore rispetto a quanto già valutato dal c.t.u. della precedente fase con conseguente insussistenza delle variazione peggiorativa che legittima il pure richiesto rinnovo della c.t.u. medico-legale.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
In mancanza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
e condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di a.t.p.
e del presente giudizio liquidate nella somma complessiva di
E.2000,00.
Roma 15.12.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°30037\2025 del ruolo generale lav.
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._2
(C.F. rapp.ti e difesi dall'avv.to Persona_1 C.F._3
F. Improta in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Bellomarì
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.9.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento in favore del minore in epigrafe indicata del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato ex art.104 co.3 l.n.104\1992 con decorrenza dalla domanda, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda. Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione del periziato, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha concluso:” non si ritiene essersi concretizzato quel carico di assistenza diversa da un bambino sano di pari età, di entità tale da concretizzare i requisiti sanitari ex lege n. 18/1980 né quelli di cui all'art. 3, comma 3, della Legge
n. 104/1992.”.
Né può attribuirsi rilevanza alla successiva documentazione prodotta rilevato che nella relazione clinica del 29.9.2025 a firma dell'equipe multidisciplinare del DSM-UOC TSMREE ASL è Pt_3 certificato che “rispetto al follow up precedente risulta in miglioramento il profilo globale di sviluppo rispetto alla valutazione precedente”. Dalla relazione richiamata emerge, dunque, un miglioramento delle condizioni di salute del minore rispetto a quanto già valutato dal c.t.u. della precedente fase con conseguente insussistenza delle variazione peggiorativa che legittima il pure richiesto rinnovo della c.t.u. medico-legale.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
In mancanza di dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
e condanna l'opponente al pagamento delle spese della fase di a.t.p.
e del presente giudizio liquidate nella somma complessiva di
E.2000,00.
Roma 15.12.2025 Il Giudice