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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. SC RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 496 R.G. dell'anno 2020 tra
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Di Tragliatella n. 55, e la Sig.ra nata Roma il 23 maggio 1958, c.f. Parte_2
, residente in [...], entrambe C.F._2 elettivamente domiciliate in Roma, Via Ulpiano n. 29, presso lo Studio dell'Avv. Alfonso Galdi
(C.F.:
) che le rappresenta e difende in forza in mandato in calce all'atto C.F._3 introduttivo
- ATTRICI
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Monte Maiella n. 1/B, c.f. elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._4 atto in Bracciano (RM) Via Principe di Napoli 23 presso lo studio dell'avv. Silvia Mongardini ( c.f.
) che la rappresenta e difende in forza di delega in calce alla comparsa di C.F._5 risposta
- CONVENUTA –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per le attrici: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1) disporre la chiusura o autorizzare le Sigg.re e a recedere dal rapporto di conto corrente, Pt_1 Parte_2 cointestato tra loro e con la controparte, Sig.ra in essere presso la Banca Nazionale del Controparte_1
Lavoro, Filiale di NG BA, distinto dal n° 6412/22819, assegnando a ciascuna una quota pari a un terzo della somma ivi depositata;
2) Rigettare perché infondata la domanda di controparte volta ad ottenere quote di insussistenti canoni di locazione
e, per i motivi in narrativa, condannare la Sig.ra a corrispondere alle sorelle e Controparte_1 Pt_1 la complessiva somma di € 3.462,92 a titolo di partecipazione pro quota alle spese di Parte_2 manutenzione dei beni in comunione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione;
3) disporre lo scioglimento della comunione immobiliare ereditaria in essere tra le sunnominate parti, come descritta in atti e nella relazione di perizia depositata all'esito dell'espletata CTU;
4) per l'effetto, procedere all'assegnazione a ciascuna delle comparenti di uno dei lotti (con relativi conguagli) individuati in seno alla relazione di perizia resa dalla CTU (pagg. 54 e 55). Rispetto a detta ripartizione, la
Sig.ra esprime preferenza per il lotto A e la Sig.ra per il lotto B;
Parte_2 Parte_1
5) in via subordinata, disporre l'assegnazione mediante sorteggio a ciascuna delle parti di uno dei lotti (con relativi conguagli), individuati dalla CTU;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per la convenuta:
1) rigettare la domanda delle ricorrenti oggetto del ricorso introduttivo disponendo lo scioglimento della comunione afferente il saldo attivo di cui al conto corrente n. 6412/22819 BNL Agenzia Controparte_2 autorizzando la chiusura del medesimo previo accredito delle somme a ciascuna delle eredi contitolari riconoscendo alla resistente la quota pari a 2/3 ed alle ricorrenti la quota pari ad 1/6 ciascuna del saldo attivo al momento della pronunzia del provvedimento.
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente: accertata tramite CTU la consistenza dell'intero patrimonio ereditario in capo al de cuius sig. dichiarare lo scioglimento della comunione Persona_1 ereditaria sui beni indicati in comparsa, ad eccezione dei beni per i quali all'udienza del 22.03.2023 si è rinunciato alla domanda di divisione in quanto evidenziate irregolarità urbanistico edilizie, disporre la divisione secondo il progetto proposto dalla CTU, con attribuzione dei beni secondo le quote ereditarie tenuto conto della maggior quota spettante alla signora quale erede legittima della signora Controparte_1 Persona_2 riconoscere alla signora la quota parte del canone di locazione sino ad oggi riscosso per intero Controparte_1 dalle ricorrenti.
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3) Disporre la trascrizione della emananda sentenza.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Le Sigg.re e hanno depositato in data 6 febbraio 2020 un ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 702 bis c.p.c. con il quale hanno chiesto accertarsi e dichiararsi lo scioglimento della comunione in essere con la sorella avente per oggetto le somme depositate Controparte_1 nel conto corrente cointestato acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di NG
BA, distinto dal n° 6412/22819 , e, per l'effetto, autorizzarsi l'Istituto Bancario gestore alla chiusura dello stesso con l'accredito a ciascuna delle tre contitolari della somma pari ad un terzo del saldo attivo al momento della pronunzia del provvedimento.
La Sig.ra dopo aver ricevuto la notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 provvedimento di fissazione udienza, e pur non opponendosi allo scioglimento della comunione afferente il saldo attivo del conto corrente n. 6412/22819, chiedeva che la somma ivi depositata fosse divisa con l'attribuzione a se dei 2/3 dell'intero, lasciando alle sorelle il residuo, pari ad 1/6 dell'intero per ciascuna. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale nei confronti delle sorelle e chiedendo, previo mutamento del rito, di includere nello scioglimento anche i Pt_1 Parte_2 beni immobili ereditati dalle tre sorelle dal proprio padre premorto, Sig. Infine, Persona_1 assumendo che uno degli immobili in comproprietà fosse locato a terzi, chiedeva anche la corresponsione della quota parte del canone di locazione, asseritamente riscosso per intero dalle sorelle.
Con provvedimento del 5 maggio 2021, veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, con la concessione dei termini per il deposito delle note istruttorie ex art. 183 , sesto comma, c.p.c.
All'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c. veniva ammessa e disposta una CTU finalizzata all'accertamento della consistenza e del valore degli immobili costituenti l'asse ereditario indiviso, alla predisposizione di un progetto di divisione e all'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
In data 17 gennaio 2024, veniva conferito l'incarico all'Ing. che lo accettava e Persona_3 procedeva a dare avvio alle operazioni peritali, rilevando, in primis, la presenza nel compendio di immobili non conformi alle vigenti normative urbanistiche.
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Le parti, preso atto, hanno chiesto congiuntamente di escludere detti immobili dalla valutazione e le operazioni peritali sono proseguite limitatamente a quelli urbanisticamente conformi.
In data 17 febbraio 2025 l'Ing. depositava la relazione di perizia contenente la descrizione Per_3
e la stima del valore dei beni oggetto di divisione.
Il successivo 24 febbraio 2025 detto elaborato veniva integrato dalla stessa consulente con il deposito di un progetto di divisione sulla base di tre lotti di beni, resi equivalenti per valore mediante l'indicazione di conguagli in denaro.
Successivamente le parti chiedevano rinvii dell'udienza per la precisazione delle conclusioni stante l'esperimento di un tentativo di composizione stragiudiziale della vertenza, poi fallito, e veniva, quindi, fissata l'udienza cartolare del 21 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del successivo giorno 23, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione del doppio termine ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
La causa, anche a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha ad oggetto lo scioglimento comunione ereditaria dei beni appartenuti in vita alla signora Persona_2 deceduta in data 3 luglio 2003 lasciando quali eredi legittimi il coniuge sig. e la figlia, Persona_1 signora convenuta in questo giudizio e lo scioglimento della comunione Controparte_1 ereditaria sui beni appartenuti in vita al sig. deceduto in data 07.04.2007 lasciando Persona_1 come eredi legittime, per la quota di 1/3 ciascuna, le tre figlie: le attrici Parte_1 Parte_2 avute da un primo matrimonio con la signora con la signora , e la convenuta
[...] Per_4 avuta, come si è visto, dal secondo matrimonio con la signora Controparte_1 [...]
Per_2
Dell'asse ereditario facevano parte i seguenti beni immobili:
1. Locale Artigianale sito in NG S. Via Anguillarese n. 51, Foglio 14 particella 97, sub. 502,
C/3 mq 81;
2. Appartamento sito in NG S. n. 51, Foglio 14, particella 97 sub. 503, A/7 mq 128;
3. Magazzino sito in NG S. Via Anguillarese 51 Foglio 14 particella 97 sub 504, C/2 mq
103;
4. Porzione area libera mq 400 su originari mq 1010 sita in NG S. 51, Foglio 14 particella
97, area urbana,
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Immobili 1.2.3.4. intestati ad per 5/12, per 5/12 ed per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
2/12.
5. Opificio sito in NG S. Loc. Piana della Mola s.n.c. , Foglio 9 particella 339 sub. 4,8,12,
D/10
Immobile intestato ad , , per la quota di 1/3 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
6. Opificio sito in NG BA Via della Mainella Località Galera, Foglio 17 particella 739 sub. 4,8 ( locale agricolo)
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
7. Terreno di mq 15.746 sito in NG S. Località Monte Maiale Foglio 4, particella 241, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
8. Terreno mq 783 sito in NG BA Località Costa della Mola Foglio 8, particella 1249, vigneto ( terreno ex agricolo ora area verde G).
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
9. Terreno di mq 45 sito in NG S. località Costa della Mola Foglio 8 particella1253, vigneto
( terreno ex agricolo ora zona F sottozona area verde G)
Immobile intestato ad , per la quota di 1/15 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
10. Terreno mq 220 sito in NG S. località Costa della Mola, Foglio 8 particella 1256, orto ( terreno ex agricolo ora zona G sottozona G1)
Immobile intestato ad , Annesi per la quota di 1/15 ciascuna. Controparte_3 CP_1
11. Terreno mq 1360, sito in Anguilla S. Località Costa della Mola, Foglio 8 particella 1258, seminativo arborato.
Immobile intestato ad Annesi , per la quota di 1/15 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
12. Terreno mq 1.130 sito in NG S. Località Costa della Mola, Foglio 8 particella 1261 seminativo arborato ( terreno ex agricolo ora zona F, sottozona area verde G)
Immobile intestato ad , Annesi per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 CP_1
13. Terreno mq 5.310 sito in Anguilla S. località piana della Mola Foglio 9, particella
341,seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
14. Terreno mq 8.920 sito in Anguilla S. Località Galera Via della Mainella snc , Foglio 12 particella 31, seminativo.
Immobile intestato ad Annesi , per la quota di 1/12 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
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15. Terreno mq 8.920 sito in NG S. Località Galera Via della Mainella snc, Foglio 12 particella 31, seminativo.
Immobile intestato ad Annesi , per la quota di 1/12 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
16. Terreno di mq 4.481 sito in NG S. Località Galera via della Mainella snc, Foglio 17 particella 400, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
17. Terreno mq 2.306 sito in NG S. località Galera via della Mainella s.n.c. Foglio 17, particella 405, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
18. Terreno mq 1136 sito in NG S. località Galera via della Mainella snc ,Foglio 17 particella 409, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 2/4ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
19. Terreno mq 9.774 sito in NG S. Località Piana della Mola snc, Foglio 9 particella 330, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/4 ciascuna e ad Controparte_3 Controparte_1 per la quota di 2/4 .
20. Terreno mq 26 sito in NG S. Località Piana della Mola Foglio 9 particella 331.
Seminativo.
Immobile intestato ad ed , per la quota di 13/48 ciascuna e ad Parte_1 Parte_2 CP_1 per la quota di 22/48.
[...]
Le parti hanno concordemente chiesto lo scioglimento della comunione con esclusione dell'immobile che presenta abusi edilizi.
La parte convenuta ha chiesto l'attribuzione della somma corrispondente ad 1/3 del canone di locazione relativo all'appartamento sito in NG BA Via Anguillarese n. 51.
Le vicende relative ai conti correnti sui quali sono state versate le somme provenienti dall'asse ereditario del sig. e della sig.ra rispetto al quale le attrici rivendicano CP_1 Persona_2
l'attribuzione di una quota paritaria tra le tre eredi mentre la convenuta rivendica l'assegnazione a suo favore dei due terzi sarà esaminata di seguito al paragrafo sub 5.
3. Scioglimento della comunione sui beni immobili
Preliminarmente deve considerarsi che le parti hanno rinunciato allo scioglimento della comunione avente ad oggetto immobili che presentano abusi edilizi.
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La CTU ha in primo luogo individuato i beni oggetto della divisione siti nel Comune di
NG BA elencandoli come segue:
Lotto n.1: Foglio 14 - Particella: 97 - Subalterno: 503
Lotto n.2: Foglio:14 - Particella: 97 - Subalterno: 504
Lotto n.3: Foglio:14 - Particella: 97 - Subalterno: 502
Lotto n.4: Foglio: 14 - Particella: 3 – non alienabile
Lotto n.5: Foglio:
4 - Particella: 241
Lotto n.6: Foglio:
8 - Particella: 1249-1253-1256
Lotto n.7: Foglio: 12 - Particella: 31
Lotto n.8: Foglio:
9 - Particella: 330-331
Lotto n.9: Foglio:
8 - Particella: 1258-1261
Lotto n.10: Foglio:
9 - Particella: 341
Lotto n.11: Foglio: 17 - Particella: 400-405-409
Successivamente li ha suddivisi in tre lotti.
I lotti sono stati così indicati dal CTU, con la specificazione dei relativi conguagli:
LOTTO A = Lotti: 2 + 5 + 6 +11 =125.000,00 €
LOTTO B = Lotti: 3 + 7 + 8 + 9 + 10= 123.000,00 €
C = Lotto 1 = 170.000,00 € Pt_3
L'assegnatario del lotto C dovrà quindi corrispondere:
- 14.333,00 € all'assegnatario del lotto A
- 16.333,00 € all'assegnatario del lotto B.
Le indicazioni formulate dalle parti, in particolare con la preferenza per il lotto B da parte dell'attrice e della convenuta precludono l'attribuzione diretta Parte_1 Controparte_1 dei lotti alle stesse se non con riguardo al lotto A che può attribuirsi a che ne ha Parte_2 fatto richiesta senza contestazione da parte delle comproprietarie.
Il lotto B ed il lotto C dovranno invece essere attribuiti mediante sorteggio.
La causa dovrà, quindi, essere rimessa sul ruolo per l'effettuazione del sorteggio ai fini dell'attribuzione dei lotti B e C.
4. Rimborso dei frutti civili dell'immobile in comproprietà.
La parte convenuta ha chiesto l'attribuzione della somma pari ad 1/3 della quota del canone di locazione relativo all'appartamento sito in NG BA Via Anguillarese n. 51 sul
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presupposto che ed sono state “da sempre” le uniche ad avere la Parte_1 Parte_2 disponibilità dell'immobile sito in NG BA Via Anguillarese n. 51 e che a far data dal
01.11.2014 lo avevano concesso in locazione al canone mensile di euro 800,00 fino al 30.10.2016 per complessive euro 19.200,00 e di euro 550,00 mensili a far data dal 01.11.2017 fino ad oggi riscuotendo i canoni di locazione senza versare alcunché alla signora Controparte_1 eccezion fatta per la somma di euro 1.920,00 riconosciutale in sede di procedura di mediazione instaurata ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria.
Deve premettersi che occorre distinguere tra le somme incassate per la locazione del bene rientrante nell'asse ereditario e l'eventuale occupazione esclusiva dello stesso.
La domanda formulata dalla parte convenuta aveva ad oggetto unicamente il “riconoscimento” alla stessa convenuta “della quota parte del canone di locazione sino ad oggi riscosso per intero dalle ricorrenti”.
Non è dubbio che il ricavato della locazione rientri nell'attivo ereditario mentre le spese di manutenzione del bene rientrino tra i debiti ereditari.
Di conseguenza deve considerarsi nell'asse ereditario la somma di euro 19.200, di questa la somma di euro 17.280 sono state incassate dalle attrici e la somma di euro 1.920,00 è stata incassata dalla convenuta.
Quanto al successivo contratto di locazione per la somma di euro 550,00 mensili, prodotto dalla convenuta, deve considerarsi che non vi è prova che dopo la stipula dello stesso il conduttore abbia provveduto al pagamento dei canoni di locazione né vi è prova che siano stati incassati dalle attrici.
Infatti la sola stipula del contratto di locazione non è sufficiente a provare l'incasso dei canoni che può essere dimostrato con prove documentali (ricevute, estratti conto, corrispondenza) che, nel caso in esame non sono state fornite né se ne è richiesta l'assunzione.
La parte attrice ha dato, invece, prova documentale delle spese per sostenute a favore dell'asse ereditario che ammontano ad euro 3.462,92.
Complessivamente quindi le attrici hanno incassato la somma di euro 19.200 che doveva essere divisa tra le eredi (euro 6.400 ciascuna) ed hanno effettuato spese per la somma di euro 3.462,92 che doveva anch'essa essere suddivisa tra le eredi (euro 1154,31 ciascuna); alla convenuta è stata versata la somma di euro 1.920, cosicchè le spetta una somma residua di euro 3.325,69, pari ad euro 1.662,85 per ciascuna delle attrici.
5. Le somme depositate sul c/c BNL n. 6412/22819
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La parte attrice introducendo il giudizio ha chiesto lo scioglimento della comunione sull'attivo del conto corrente cointestato alle tre sorelle Annesi in essere presso la Filiale BNL di NG
BA deducendo che tale comunione non ha natura di comunione ereditaria in quanto il conto corrente è stato acceso congiuntamente dalle tre sorelle dopo la morte del padre.
La parte convenuta non si è opposta allo scioglimento della comunione ma ha chiesto l'attribuzione della quota pari a 2/3 del saldo attivo al momento della pronunzia del provvedimento lasciando alle attrici la quota pari ad 1/6 ciascuna.
La convenuta ha dedotto quanto segue:
a) I coniugi e erano cointestatari di un conto corrente presso la Persona_1 Persona_2
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di NG BA, c/c n. 14169 e di un deposito titoli (
n. 414938) con estratto conto al 30.09.2002:
B.T.P. € 21.000,00
BNL € 24.000,00
BNL € 100.000,00
E cosi complessivamente vi erano investiti € 145.000,00.
b) La signora è deceduta in data 03.07.2003 e nella dichiarazione di successione Persona_2 non venivano inserire le somme di denaro depositate (seppur in comunione con il marito) presso il suddetto conto corrente n. 14619.
c) In data 14.07.2003 il sig. apriva un nuovo conto corrente presso l' agenzia BNL Persona_1 di NG BA, c/c n. 22067 conferendo la delega congiunta alle tre figlie, Parte_1 ed Parte_2 Controparte_1
d) Su quel conto si provvedeva al trasferimento delle somme depositate sul conto cointestato con la moglie ( il n. 14169) e di cui sia ai titoli in scadenza e precisamente: Persona_2
euro 5.410,00 mediante versamento di assegni bancari in data 24.07.2003;
euro 13.000,00 mediante giroconto da c/c 14619/6385 in data 15.07.2003;
euro 21.000,00 mediante giroconto da c/c 14619;
euro 2.581,00 a titolo di accredito di cedole dividendi e premi dei titoli obbligazionari.
e) In data 24.04.2007, successivamente al decesso del sig. avvenuto in data Persona_5
07.04.2007, su richiesta della signora l'agenzia BNL provvedeva a svincolare il Parte_4 deposito titoli azionari n. 6300414938 intestato ai signori e ed Persona_5 Persona_2 ancora in essere presso il conto corrente 14169 chiedendo l'accredito del controvalore pari ad euro 100.000,00 sul c/c n. 22067 intestato al de cuius sig. . Persona_5
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f) Al momento del decesso del sig. in data 07.04.2007 sui conti correnti a lui intestati Persona_5 risultavano depositate le seguenti somme:
c/c n. 14619 ( intestato anche a ) € 569,84; Persona_2
c/c n. 22067 ( intestato al de cuius) € 15.416,33; oltre ovviamente ai depositi azionari. (ALL. 8)
g) Sempre in data 24.04.2007 le sorelle ed provvedevano ad Pt_1 Parte_2 Controparte_1 aprire un nuovo conto corrente presso la medesima agenzia BNL, c/c n. 22819 ove vi venivano trasferite le somme depositate presso il c/c intestato al loro defunto padre sig. e Persona_1 provenienti dal c/c 14169 cointestato con la defunta moglie e precisamente: Persona_2
- in data 24.04.2007 euro 15.000,00 mediante giroconto;
- in data 30.04.2007 euro 105.000,00 mediante giroconto;
- in data 07.05.2007 euro 20.642 mediante riscatto polizza vita BNL.
h) In data 19.10.2009 la signora prelevava dal medesimo conto corrente la Parte_2 somma di euro 5.000,00 mediante assegno bancario n. 2157 571 392-02.
i) Alla data del 26.02.2020 il saldo del c/c n. 22819 , oggetto del presente giudizio, è pari ad euro
127.051,45.
l) La signora acconsentì all'apertura del nuovo conto corrente ed al Controparte_1 trasferimento del denaro proveniente dai c/c intestati ai suoi genitori, esclusivamente perché le fu assicurato dalle sorelle che si sarebbe tenuto conto della maggiore quota alla quale la medesima aveva diritto in forza della successione alla madre signora Persona_6
m) nello scioglimento della comunione ereditaria deve tenersi conto dei maggior diritti rivendicati dalla signora in forza della successione legittima alla propria madre Controparte_1 Persona_2
pertanto la quota alla medesima spettante è pari a 2/3 del saldo attivo del c/c indicato.
[...]
La parte attrice ha eccepito che quanto dedotto e prodotto dalla controparte nella propria comparsa non vale comunque a superare la presunzione di legge ex art. 1298 c.c., in base alla quale, in mancanza di diversa prova, il conto corrente ed il relativo saldo sono attribuiti in egual misura a tutti i contestatari.
Le attrici hanno contestato la ricostruzione effettuata dalla convenuta affermando che le somme esistenti sul conto corrente provenivano unicamente dall'asse ereditario del padre e Persona_1 dovevano essere divise in maniera paritaria. In ogni caso affermavano che non sono comprensibili i conteggi in base ai quali la convenuta ha ritenuto di aver diritto a due terzi del saldo deposito del conto corrente in oggetto.
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Preliminarmente deve osservarsi che dato il tempo trascorso dai fatti (la signora
[...]
è deceduta in data 03.07.2003, il sig. è deceduto in data 07.04.2007, il Per_2 Persona_5 conto corrente oggetto di causa n. 22819 è stato acceso il 24.4.2007) non è possibile alcuna ricostruzione del rapporto di conto corrente (essendo obbligati gli istituti di credito a conservare la documentazione solo per un decennio) se non sulla base della documentazione in atti ed è quindi superfluo disporre una CTU che avrebbe ad oggetto solo i documenti versati in atti dalla parte convenuta
Da tale documentazione risultano unicamente le seguenti circostanze:
a) nella dichiarazione di successione di non erano state inserire le somme di Persona_2 denaro depositate presso il conto corrente n. 14619 (cfr. allegato 2 alla comparsa di risposta);
b) al momento del decesso del sig. in data 07.04.2007 sui conti correnti a lui intestati Persona_5 risultavano depositate le seguenti somme (cfr. allegato 4 alla comparsa di risposta):
c/c n. 14619 (intestato anche a ) € 569,84; Persona_2
c/c n. 22067 (intestato al de cuius) € 15.416,33
c) le somme relative al deposito titoli n. 6300414938 cointestato a e Persona_2 CP_4 pari ad euro 100.000 erano state versate, dopo la morte di entrambi, sul conto cointestato
[...] oggetto di causa (cfr. allegato 6 alla comparsa di risposta).
Vi è, quindi, la prova in atti che parte delle somme versate sul conto corrente oggetto di causa provenivano dalla eredità di (in particolare le somme ancora esistenti sul c/c n. Persona_2
14619 pari ad € 569,84 e le somme relative al deposito titoli n. 6300414938 cointestato a e pari ad euro 100.000); eredi di erano il marito Persona_2 CP_4 Persona_2
e la sua unica figlia dato che e CP_4 Persona_7 Parte_1 Parte_2 erano figlie di avute dal precedente matrimonio con la signora . Persona_1 Per_4
Quindi la somma di euro 100.569,84 era relativa al conto corrente e al conto titoli cointestato di e;
nell'asse ereditario di quest'ultima rientrava la somma di euro Persona_1 Persona_2
50.284,92 che doveva essere ripartita tra il marito e la figlia di Persona_1 Persona_7 conseguenza la somma di euro 25.142,46 versata sul conto cointestato è riferibile alla sola convenuta.
Nell'asse ereditario del Sig. rientrava la metà delle somme relative al conto corrente Persona_1 cointestato e al conto deposito titoli cointestato pari ad euro 50.284,92, e la somma di euro
25.142,46 che costituiva il 50% dell'asse ereditario di . Persona_2
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Poiché al momento della proposizione della domanda vi erano sul conto corrente euro
127.063,64, deve ritenersi che spettava alla convenuta la somma di euro 25.142,46 oltre alla quota residua di 1/3 di euro 101.921,18 e quindi la somma complessiva di euro 59.116,19 pari al
46,52% delle somme allora esistenti sul conto, mentre a ciascuna delle attrici spetta la quota del
26,74% delle somme allora esistenti sul conto. Non essendovi elementi per determinare l'ammontare attuale delle somme versate sul conto deve procedersi alla attribuzione delle stesse sulla base di tali percentuali.
6. Spese
Poiché la presente sentenza ha natura di pronuncia definitiva sulla controversia nonostante la rimessione sul ruolo per procedere al sorteggio devono liquidarsi le spese del giudizio.
Quelle relative alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, ad eccezione di quelle relative alla divisione dei beni ereditari, devono essere poste a carico della parte attrice, soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 52.001,00 – 260.000), tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
Le spese della divisione immobiliare, comprensive della CTU, devono compensarsi tra le parti non essendovi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 496 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) dispone lo scioglimento della comunione tra le Sigg.re e Parte_1 Parte_2 [...] come segue: CP_1
1) assegna ad i seguenti beni immobili siti nel Comune di NG BA Parte_2 rientranti nel lotto A definito dalla CTU:
Lotto n.2: Foglio:14 - Particella: 97 - Subalterno: 504
Lotto n.5: Foglio:
4 - Particella: 241
Lotto n.6: Foglio:
8 - Particella: 1249-1253-1256
Lotto n.11: Foglio: 17 - Particella: 400-405-409 con diritto di ottenere dall'assegnataria del lotto C la somma di euro 14.333,00;
12 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2) dispone l'assegnazione mediante sorteggio a e dei beni Parte_1 Controparte_1 immobili siti nel Comune di NG BA rientranti nei lotti B ( Lotto n.3: Foglio:14 -
Particella: 97 - Subalterno: 502; Lotto n.7: Foglio: 12 - Particella: 31; Lotto n.8: Foglio: 9 -
Particella: 330-331; Lotto n.9: Foglio:
8 - Particella: 1258-1261; Lotto n.10: Foglio:
9 - Particella:
341 con diritto di ottenere dall'assegnataria del lotto C la somma di euro 16.333,00) e C definiti dal CTU (Lotto n.1: Foglio 14 - Particella: 97 - Subalterno: 503 con obbligo di versare all'assegnatario del lotto A la somma di euro 14.333,00 e all'assegnatario del lotto B la somma di euro 16.333,00);
3) ordina la chiusura del rapporto di conto corrente cointestato a Parte_1 Parte_2
e in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di NG Controparte_1
BA, distinto dal n° 6412/22819, con assegnazione ad del 46,52% delle Controparte_1 somme depositate ed a e del 26,74% ciascuno delle somme Parte_1 Parte_2 depositate;
b) rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti;
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per procedere al sorteggio;
d) ordina la trascrizione della presente sentenza e della ordinanza da emettersi all'esito del sorteggio attributiva dei lotti B e C;
5) condanna e in solido al pagamento delle sostenute da Parte_1 Parte_2 quest'ultima pese del giudizio relative alla domanda riconvenzionale formulata da CP_1 he si liquidano in complessivi euro 14.103 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
[...]
6) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di divisione comprensive della CTU.
Civitavecchia 3 ottobre 2025
Il Giudice
SC RI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. SC RI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 496 R.G. dell'anno 2020 tra
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Di Tragliatella n. 55, e la Sig.ra nata Roma il 23 maggio 1958, c.f. Parte_2
, residente in [...], entrambe C.F._2 elettivamente domiciliate in Roma, Via Ulpiano n. 29, presso lo Studio dell'Avv. Alfonso Galdi
(C.F.:
) che le rappresenta e difende in forza in mandato in calce all'atto C.F._3 introduttivo
- ATTRICI
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Monte Maiella n. 1/B, c.f. elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._4 atto in Bracciano (RM) Via Principe di Napoli 23 presso lo studio dell'avv. Silvia Mongardini ( c.f.
) che la rappresenta e difende in forza di delega in calce alla comparsa di C.F._5 risposta
- CONVENUTA –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per le attrici: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1) disporre la chiusura o autorizzare le Sigg.re e a recedere dal rapporto di conto corrente, Pt_1 Parte_2 cointestato tra loro e con la controparte, Sig.ra in essere presso la Banca Nazionale del Controparte_1
Lavoro, Filiale di NG BA, distinto dal n° 6412/22819, assegnando a ciascuna una quota pari a un terzo della somma ivi depositata;
2) Rigettare perché infondata la domanda di controparte volta ad ottenere quote di insussistenti canoni di locazione
e, per i motivi in narrativa, condannare la Sig.ra a corrispondere alle sorelle e Controparte_1 Pt_1 la complessiva somma di € 3.462,92 a titolo di partecipazione pro quota alle spese di Parte_2 manutenzione dei beni in comunione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, comunque maggiorata di interessi e rivalutazione;
3) disporre lo scioglimento della comunione immobiliare ereditaria in essere tra le sunnominate parti, come descritta in atti e nella relazione di perizia depositata all'esito dell'espletata CTU;
4) per l'effetto, procedere all'assegnazione a ciascuna delle comparenti di uno dei lotti (con relativi conguagli) individuati in seno alla relazione di perizia resa dalla CTU (pagg. 54 e 55). Rispetto a detta ripartizione, la
Sig.ra esprime preferenza per il lotto A e la Sig.ra per il lotto B;
Parte_2 Parte_1
5) in via subordinata, disporre l'assegnazione mediante sorteggio a ciascuna delle parti di uno dei lotti (con relativi conguagli), individuati dalla CTU;
6) con vittoria di spese, competenze e onorari.
Per la convenuta:
1) rigettare la domanda delle ricorrenti oggetto del ricorso introduttivo disponendo lo scioglimento della comunione afferente il saldo attivo di cui al conto corrente n. 6412/22819 BNL Agenzia Controparte_2 autorizzando la chiusura del medesimo previo accredito delle somme a ciascuna delle eredi contitolari riconoscendo alla resistente la quota pari a 2/3 ed alle ricorrenti la quota pari ad 1/6 ciascuna del saldo attivo al momento della pronunzia del provvedimento.
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente: accertata tramite CTU la consistenza dell'intero patrimonio ereditario in capo al de cuius sig. dichiarare lo scioglimento della comunione Persona_1 ereditaria sui beni indicati in comparsa, ad eccezione dei beni per i quali all'udienza del 22.03.2023 si è rinunciato alla domanda di divisione in quanto evidenziate irregolarità urbanistico edilizie, disporre la divisione secondo il progetto proposto dalla CTU, con attribuzione dei beni secondo le quote ereditarie tenuto conto della maggior quota spettante alla signora quale erede legittima della signora Controparte_1 Persona_2 riconoscere alla signora la quota parte del canone di locazione sino ad oggi riscosso per intero Controparte_1 dalle ricorrenti.
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3) Disporre la trascrizione della emananda sentenza.
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Le Sigg.re e hanno depositato in data 6 febbraio 2020 un ricorso Parte_1 Parte_2 ex art. 702 bis c.p.c. con il quale hanno chiesto accertarsi e dichiararsi lo scioglimento della comunione in essere con la sorella avente per oggetto le somme depositate Controparte_1 nel conto corrente cointestato acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di NG
BA, distinto dal n° 6412/22819 , e, per l'effetto, autorizzarsi l'Istituto Bancario gestore alla chiusura dello stesso con l'accredito a ciascuna delle tre contitolari della somma pari ad un terzo del saldo attivo al momento della pronunzia del provvedimento.
La Sig.ra dopo aver ricevuto la notifica del ricorso e del pedissequo Controparte_1 provvedimento di fissazione udienza, e pur non opponendosi allo scioglimento della comunione afferente il saldo attivo del conto corrente n. 6412/22819, chiedeva che la somma ivi depositata fosse divisa con l'attribuzione a se dei 2/3 dell'intero, lasciando alle sorelle il residuo, pari ad 1/6 dell'intero per ciascuna. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale nei confronti delle sorelle e chiedendo, previo mutamento del rito, di includere nello scioglimento anche i Pt_1 Parte_2 beni immobili ereditati dalle tre sorelle dal proprio padre premorto, Sig. Infine, Persona_1 assumendo che uno degli immobili in comproprietà fosse locato a terzi, chiedeva anche la corresponsione della quota parte del canone di locazione, asseritamente riscosso per intero dalle sorelle.
Con provvedimento del 5 maggio 2021, veniva disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, con la concessione dei termini per il deposito delle note istruttorie ex art. 183 , sesto comma, c.p.c.
All'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c. veniva ammessa e disposta una CTU finalizzata all'accertamento della consistenza e del valore degli immobili costituenti l'asse ereditario indiviso, alla predisposizione di un progetto di divisione e all'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
In data 17 gennaio 2024, veniva conferito l'incarico all'Ing. che lo accettava e Persona_3 procedeva a dare avvio alle operazioni peritali, rilevando, in primis, la presenza nel compendio di immobili non conformi alle vigenti normative urbanistiche.
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Le parti, preso atto, hanno chiesto congiuntamente di escludere detti immobili dalla valutazione e le operazioni peritali sono proseguite limitatamente a quelli urbanisticamente conformi.
In data 17 febbraio 2025 l'Ing. depositava la relazione di perizia contenente la descrizione Per_3
e la stima del valore dei beni oggetto di divisione.
Il successivo 24 febbraio 2025 detto elaborato veniva integrato dalla stessa consulente con il deposito di un progetto di divisione sulla base di tre lotti di beni, resi equivalenti per valore mediante l'indicazione di conguagli in denaro.
Successivamente le parti chiedevano rinvii dell'udienza per la precisazione delle conclusioni stante l'esperimento di un tentativo di composizione stragiudiziale della vertenza, poi fallito, e veniva, quindi, fissata l'udienza cartolare del 21 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con provvedimento del successivo giorno 23, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione del doppio termine ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
La causa, anche a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha ad oggetto lo scioglimento comunione ereditaria dei beni appartenuti in vita alla signora Persona_2 deceduta in data 3 luglio 2003 lasciando quali eredi legittimi il coniuge sig. e la figlia, Persona_1 signora convenuta in questo giudizio e lo scioglimento della comunione Controparte_1 ereditaria sui beni appartenuti in vita al sig. deceduto in data 07.04.2007 lasciando Persona_1 come eredi legittime, per la quota di 1/3 ciascuna, le tre figlie: le attrici Parte_1 Parte_2 avute da un primo matrimonio con la signora con la signora , e la convenuta
[...] Per_4 avuta, come si è visto, dal secondo matrimonio con la signora Controparte_1 [...]
Per_2
Dell'asse ereditario facevano parte i seguenti beni immobili:
1. Locale Artigianale sito in NG S. Via Anguillarese n. 51, Foglio 14 particella 97, sub. 502,
C/3 mq 81;
2. Appartamento sito in NG S. n. 51, Foglio 14, particella 97 sub. 503, A/7 mq 128;
3. Magazzino sito in NG S. Via Anguillarese 51 Foglio 14 particella 97 sub 504, C/2 mq
103;
4. Porzione area libera mq 400 su originari mq 1010 sita in NG S. 51, Foglio 14 particella
97, area urbana,
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Immobili 1.2.3.4. intestati ad per 5/12, per 5/12 ed per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
2/12.
5. Opificio sito in NG S. Loc. Piana della Mola s.n.c. , Foglio 9 particella 339 sub. 4,8,12,
D/10
Immobile intestato ad , , per la quota di 1/3 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
6. Opificio sito in NG BA Via della Mainella Località Galera, Foglio 17 particella 739 sub. 4,8 ( locale agricolo)
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
7. Terreno di mq 15.746 sito in NG S. Località Monte Maiale Foglio 4, particella 241, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
8. Terreno mq 783 sito in NG BA Località Costa della Mola Foglio 8, particella 1249, vigneto ( terreno ex agricolo ora area verde G).
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
9. Terreno di mq 45 sito in NG S. località Costa della Mola Foglio 8 particella1253, vigneto
( terreno ex agricolo ora zona F sottozona area verde G)
Immobile intestato ad , per la quota di 1/15 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
10. Terreno mq 220 sito in NG S. località Costa della Mola, Foglio 8 particella 1256, orto ( terreno ex agricolo ora zona G sottozona G1)
Immobile intestato ad , Annesi per la quota di 1/15 ciascuna. Controparte_3 CP_1
11. Terreno mq 1360, sito in Anguilla S. Località Costa della Mola, Foglio 8 particella 1258, seminativo arborato.
Immobile intestato ad Annesi , per la quota di 1/15 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
12. Terreno mq 1.130 sito in NG S. Località Costa della Mola, Foglio 8 particella 1261 seminativo arborato ( terreno ex agricolo ora zona F, sottozona area verde G)
Immobile intestato ad , Annesi per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 CP_1
13. Terreno mq 5.310 sito in Anguilla S. località piana della Mola Foglio 9, particella
341,seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
14. Terreno mq 8.920 sito in Anguilla S. Località Galera Via della Mainella snc , Foglio 12 particella 31, seminativo.
Immobile intestato ad Annesi , per la quota di 1/12 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
5 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
15. Terreno mq 8.920 sito in NG S. Località Galera Via della Mainella snc, Foglio 12 particella 31, seminativo.
Immobile intestato ad Annesi , per la quota di 1/12 ciascuna. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
16. Terreno di mq 4.481 sito in NG S. Località Galera via della Mainella snc, Foglio 17 particella 400, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
17. Terreno mq 2.306 sito in NG S. località Galera via della Mainella s.n.c. Foglio 17, particella 405, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/3 ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
18. Terreno mq 1136 sito in NG S. località Galera via della Mainella snc ,Foglio 17 particella 409, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 2/4ciascuna. Controparte_3 Controparte_1
19. Terreno mq 9.774 sito in NG S. Località Piana della Mola snc, Foglio 9 particella 330, seminativo.
Immobile intestato ad , per la quota di 1/4 ciascuna e ad Controparte_3 Controparte_1 per la quota di 2/4 .
20. Terreno mq 26 sito in NG S. Località Piana della Mola Foglio 9 particella 331.
Seminativo.
Immobile intestato ad ed , per la quota di 13/48 ciascuna e ad Parte_1 Parte_2 CP_1 per la quota di 22/48.
[...]
Le parti hanno concordemente chiesto lo scioglimento della comunione con esclusione dell'immobile che presenta abusi edilizi.
La parte convenuta ha chiesto l'attribuzione della somma corrispondente ad 1/3 del canone di locazione relativo all'appartamento sito in NG BA Via Anguillarese n. 51.
Le vicende relative ai conti correnti sui quali sono state versate le somme provenienti dall'asse ereditario del sig. e della sig.ra rispetto al quale le attrici rivendicano CP_1 Persona_2
l'attribuzione di una quota paritaria tra le tre eredi mentre la convenuta rivendica l'assegnazione a suo favore dei due terzi sarà esaminata di seguito al paragrafo sub 5.
3. Scioglimento della comunione sui beni immobili
Preliminarmente deve considerarsi che le parti hanno rinunciato allo scioglimento della comunione avente ad oggetto immobili che presentano abusi edilizi.
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La CTU ha in primo luogo individuato i beni oggetto della divisione siti nel Comune di
NG BA elencandoli come segue:
Lotto n.1: Foglio 14 - Particella: 97 - Subalterno: 503
Lotto n.2: Foglio:14 - Particella: 97 - Subalterno: 504
Lotto n.3: Foglio:14 - Particella: 97 - Subalterno: 502
Lotto n.4: Foglio: 14 - Particella: 3 – non alienabile
Lotto n.5: Foglio:
4 - Particella: 241
Lotto n.6: Foglio:
8 - Particella: 1249-1253-1256
Lotto n.7: Foglio: 12 - Particella: 31
Lotto n.8: Foglio:
9 - Particella: 330-331
Lotto n.9: Foglio:
8 - Particella: 1258-1261
Lotto n.10: Foglio:
9 - Particella: 341
Lotto n.11: Foglio: 17 - Particella: 400-405-409
Successivamente li ha suddivisi in tre lotti.
I lotti sono stati così indicati dal CTU, con la specificazione dei relativi conguagli:
LOTTO A = Lotti: 2 + 5 + 6 +11 =125.000,00 €
LOTTO B = Lotti: 3 + 7 + 8 + 9 + 10= 123.000,00 €
C = Lotto 1 = 170.000,00 € Pt_3
L'assegnatario del lotto C dovrà quindi corrispondere:
- 14.333,00 € all'assegnatario del lotto A
- 16.333,00 € all'assegnatario del lotto B.
Le indicazioni formulate dalle parti, in particolare con la preferenza per il lotto B da parte dell'attrice e della convenuta precludono l'attribuzione diretta Parte_1 Controparte_1 dei lotti alle stesse se non con riguardo al lotto A che può attribuirsi a che ne ha Parte_2 fatto richiesta senza contestazione da parte delle comproprietarie.
Il lotto B ed il lotto C dovranno invece essere attribuiti mediante sorteggio.
La causa dovrà, quindi, essere rimessa sul ruolo per l'effettuazione del sorteggio ai fini dell'attribuzione dei lotti B e C.
4. Rimborso dei frutti civili dell'immobile in comproprietà.
La parte convenuta ha chiesto l'attribuzione della somma pari ad 1/3 della quota del canone di locazione relativo all'appartamento sito in NG BA Via Anguillarese n. 51 sul
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presupposto che ed sono state “da sempre” le uniche ad avere la Parte_1 Parte_2 disponibilità dell'immobile sito in NG BA Via Anguillarese n. 51 e che a far data dal
01.11.2014 lo avevano concesso in locazione al canone mensile di euro 800,00 fino al 30.10.2016 per complessive euro 19.200,00 e di euro 550,00 mensili a far data dal 01.11.2017 fino ad oggi riscuotendo i canoni di locazione senza versare alcunché alla signora Controparte_1 eccezion fatta per la somma di euro 1.920,00 riconosciutale in sede di procedura di mediazione instaurata ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria.
Deve premettersi che occorre distinguere tra le somme incassate per la locazione del bene rientrante nell'asse ereditario e l'eventuale occupazione esclusiva dello stesso.
La domanda formulata dalla parte convenuta aveva ad oggetto unicamente il “riconoscimento” alla stessa convenuta “della quota parte del canone di locazione sino ad oggi riscosso per intero dalle ricorrenti”.
Non è dubbio che il ricavato della locazione rientri nell'attivo ereditario mentre le spese di manutenzione del bene rientrino tra i debiti ereditari.
Di conseguenza deve considerarsi nell'asse ereditario la somma di euro 19.200, di questa la somma di euro 17.280 sono state incassate dalle attrici e la somma di euro 1.920,00 è stata incassata dalla convenuta.
Quanto al successivo contratto di locazione per la somma di euro 550,00 mensili, prodotto dalla convenuta, deve considerarsi che non vi è prova che dopo la stipula dello stesso il conduttore abbia provveduto al pagamento dei canoni di locazione né vi è prova che siano stati incassati dalle attrici.
Infatti la sola stipula del contratto di locazione non è sufficiente a provare l'incasso dei canoni che può essere dimostrato con prove documentali (ricevute, estratti conto, corrispondenza) che, nel caso in esame non sono state fornite né se ne è richiesta l'assunzione.
La parte attrice ha dato, invece, prova documentale delle spese per sostenute a favore dell'asse ereditario che ammontano ad euro 3.462,92.
Complessivamente quindi le attrici hanno incassato la somma di euro 19.200 che doveva essere divisa tra le eredi (euro 6.400 ciascuna) ed hanno effettuato spese per la somma di euro 3.462,92 che doveva anch'essa essere suddivisa tra le eredi (euro 1154,31 ciascuna); alla convenuta è stata versata la somma di euro 1.920, cosicchè le spetta una somma residua di euro 3.325,69, pari ad euro 1.662,85 per ciascuna delle attrici.
5. Le somme depositate sul c/c BNL n. 6412/22819
8 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La parte attrice introducendo il giudizio ha chiesto lo scioglimento della comunione sull'attivo del conto corrente cointestato alle tre sorelle Annesi in essere presso la Filiale BNL di NG
BA deducendo che tale comunione non ha natura di comunione ereditaria in quanto il conto corrente è stato acceso congiuntamente dalle tre sorelle dopo la morte del padre.
La parte convenuta non si è opposta allo scioglimento della comunione ma ha chiesto l'attribuzione della quota pari a 2/3 del saldo attivo al momento della pronunzia del provvedimento lasciando alle attrici la quota pari ad 1/6 ciascuna.
La convenuta ha dedotto quanto segue:
a) I coniugi e erano cointestatari di un conto corrente presso la Persona_1 Persona_2
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di NG BA, c/c n. 14169 e di un deposito titoli (
n. 414938) con estratto conto al 30.09.2002:
B.T.P. € 21.000,00
BNL € 24.000,00
BNL € 100.000,00
E cosi complessivamente vi erano investiti € 145.000,00.
b) La signora è deceduta in data 03.07.2003 e nella dichiarazione di successione Persona_2 non venivano inserire le somme di denaro depositate (seppur in comunione con il marito) presso il suddetto conto corrente n. 14619.
c) In data 14.07.2003 il sig. apriva un nuovo conto corrente presso l' agenzia BNL Persona_1 di NG BA, c/c n. 22067 conferendo la delega congiunta alle tre figlie, Parte_1 ed Parte_2 Controparte_1
d) Su quel conto si provvedeva al trasferimento delle somme depositate sul conto cointestato con la moglie ( il n. 14169) e di cui sia ai titoli in scadenza e precisamente: Persona_2
euro 5.410,00 mediante versamento di assegni bancari in data 24.07.2003;
euro 13.000,00 mediante giroconto da c/c 14619/6385 in data 15.07.2003;
euro 21.000,00 mediante giroconto da c/c 14619;
euro 2.581,00 a titolo di accredito di cedole dividendi e premi dei titoli obbligazionari.
e) In data 24.04.2007, successivamente al decesso del sig. avvenuto in data Persona_5
07.04.2007, su richiesta della signora l'agenzia BNL provvedeva a svincolare il Parte_4 deposito titoli azionari n. 6300414938 intestato ai signori e ed Persona_5 Persona_2 ancora in essere presso il conto corrente 14169 chiedendo l'accredito del controvalore pari ad euro 100.000,00 sul c/c n. 22067 intestato al de cuius sig. . Persona_5
9 di 13 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
f) Al momento del decesso del sig. in data 07.04.2007 sui conti correnti a lui intestati Persona_5 risultavano depositate le seguenti somme:
c/c n. 14619 ( intestato anche a ) € 569,84; Persona_2
c/c n. 22067 ( intestato al de cuius) € 15.416,33; oltre ovviamente ai depositi azionari. (ALL. 8)
g) Sempre in data 24.04.2007 le sorelle ed provvedevano ad Pt_1 Parte_2 Controparte_1 aprire un nuovo conto corrente presso la medesima agenzia BNL, c/c n. 22819 ove vi venivano trasferite le somme depositate presso il c/c intestato al loro defunto padre sig. e Persona_1 provenienti dal c/c 14169 cointestato con la defunta moglie e precisamente: Persona_2
- in data 24.04.2007 euro 15.000,00 mediante giroconto;
- in data 30.04.2007 euro 105.000,00 mediante giroconto;
- in data 07.05.2007 euro 20.642 mediante riscatto polizza vita BNL.
h) In data 19.10.2009 la signora prelevava dal medesimo conto corrente la Parte_2 somma di euro 5.000,00 mediante assegno bancario n. 2157 571 392-02.
i) Alla data del 26.02.2020 il saldo del c/c n. 22819 , oggetto del presente giudizio, è pari ad euro
127.051,45.
l) La signora acconsentì all'apertura del nuovo conto corrente ed al Controparte_1 trasferimento del denaro proveniente dai c/c intestati ai suoi genitori, esclusivamente perché le fu assicurato dalle sorelle che si sarebbe tenuto conto della maggiore quota alla quale la medesima aveva diritto in forza della successione alla madre signora Persona_6
m) nello scioglimento della comunione ereditaria deve tenersi conto dei maggior diritti rivendicati dalla signora in forza della successione legittima alla propria madre Controparte_1 Persona_2
pertanto la quota alla medesima spettante è pari a 2/3 del saldo attivo del c/c indicato.
[...]
La parte attrice ha eccepito che quanto dedotto e prodotto dalla controparte nella propria comparsa non vale comunque a superare la presunzione di legge ex art. 1298 c.c., in base alla quale, in mancanza di diversa prova, il conto corrente ed il relativo saldo sono attribuiti in egual misura a tutti i contestatari.
Le attrici hanno contestato la ricostruzione effettuata dalla convenuta affermando che le somme esistenti sul conto corrente provenivano unicamente dall'asse ereditario del padre e Persona_1 dovevano essere divise in maniera paritaria. In ogni caso affermavano che non sono comprensibili i conteggi in base ai quali la convenuta ha ritenuto di aver diritto a due terzi del saldo deposito del conto corrente in oggetto.
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Preliminarmente deve osservarsi che dato il tempo trascorso dai fatti (la signora
[...]
è deceduta in data 03.07.2003, il sig. è deceduto in data 07.04.2007, il Per_2 Persona_5 conto corrente oggetto di causa n. 22819 è stato acceso il 24.4.2007) non è possibile alcuna ricostruzione del rapporto di conto corrente (essendo obbligati gli istituti di credito a conservare la documentazione solo per un decennio) se non sulla base della documentazione in atti ed è quindi superfluo disporre una CTU che avrebbe ad oggetto solo i documenti versati in atti dalla parte convenuta
Da tale documentazione risultano unicamente le seguenti circostanze:
a) nella dichiarazione di successione di non erano state inserire le somme di Persona_2 denaro depositate presso il conto corrente n. 14619 (cfr. allegato 2 alla comparsa di risposta);
b) al momento del decesso del sig. in data 07.04.2007 sui conti correnti a lui intestati Persona_5 risultavano depositate le seguenti somme (cfr. allegato 4 alla comparsa di risposta):
c/c n. 14619 (intestato anche a ) € 569,84; Persona_2
c/c n. 22067 (intestato al de cuius) € 15.416,33
c) le somme relative al deposito titoli n. 6300414938 cointestato a e Persona_2 CP_4 pari ad euro 100.000 erano state versate, dopo la morte di entrambi, sul conto cointestato
[...] oggetto di causa (cfr. allegato 6 alla comparsa di risposta).
Vi è, quindi, la prova in atti che parte delle somme versate sul conto corrente oggetto di causa provenivano dalla eredità di (in particolare le somme ancora esistenti sul c/c n. Persona_2
14619 pari ad € 569,84 e le somme relative al deposito titoli n. 6300414938 cointestato a e pari ad euro 100.000); eredi di erano il marito Persona_2 CP_4 Persona_2
e la sua unica figlia dato che e CP_4 Persona_7 Parte_1 Parte_2 erano figlie di avute dal precedente matrimonio con la signora . Persona_1 Per_4
Quindi la somma di euro 100.569,84 era relativa al conto corrente e al conto titoli cointestato di e;
nell'asse ereditario di quest'ultima rientrava la somma di euro Persona_1 Persona_2
50.284,92 che doveva essere ripartita tra il marito e la figlia di Persona_1 Persona_7 conseguenza la somma di euro 25.142,46 versata sul conto cointestato è riferibile alla sola convenuta.
Nell'asse ereditario del Sig. rientrava la metà delle somme relative al conto corrente Persona_1 cointestato e al conto deposito titoli cointestato pari ad euro 50.284,92, e la somma di euro
25.142,46 che costituiva il 50% dell'asse ereditario di . Persona_2
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Poiché al momento della proposizione della domanda vi erano sul conto corrente euro
127.063,64, deve ritenersi che spettava alla convenuta la somma di euro 25.142,46 oltre alla quota residua di 1/3 di euro 101.921,18 e quindi la somma complessiva di euro 59.116,19 pari al
46,52% delle somme allora esistenti sul conto, mentre a ciascuna delle attrici spetta la quota del
26,74% delle somme allora esistenti sul conto. Non essendovi elementi per determinare l'ammontare attuale delle somme versate sul conto deve procedersi alla attribuzione delle stesse sulla base di tali percentuali.
6. Spese
Poiché la presente sentenza ha natura di pronuncia definitiva sulla controversia nonostante la rimessione sul ruolo per procedere al sorteggio devono liquidarsi le spese del giudizio.
Quelle relative alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, ad eccezione di quelle relative alla divisione dei beni ereditari, devono essere poste a carico della parte attrice, soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (parametro euro 52.001,00 – 260.000), tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché del numero delle parti e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
Le spese della divisione immobiliare, comprensive della CTU, devono compensarsi tra le parti non essendovi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 496 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) dispone lo scioglimento della comunione tra le Sigg.re e Parte_1 Parte_2 [...] come segue: CP_1
1) assegna ad i seguenti beni immobili siti nel Comune di NG BA Parte_2 rientranti nel lotto A definito dalla CTU:
Lotto n.2: Foglio:14 - Particella: 97 - Subalterno: 504
Lotto n.5: Foglio:
4 - Particella: 241
Lotto n.6: Foglio:
8 - Particella: 1249-1253-1256
Lotto n.11: Foglio: 17 - Particella: 400-405-409 con diritto di ottenere dall'assegnataria del lotto C la somma di euro 14.333,00;
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2) dispone l'assegnazione mediante sorteggio a e dei beni Parte_1 Controparte_1 immobili siti nel Comune di NG BA rientranti nei lotti B ( Lotto n.3: Foglio:14 -
Particella: 97 - Subalterno: 502; Lotto n.7: Foglio: 12 - Particella: 31; Lotto n.8: Foglio: 9 -
Particella: 330-331; Lotto n.9: Foglio:
8 - Particella: 1258-1261; Lotto n.10: Foglio:
9 - Particella:
341 con diritto di ottenere dall'assegnataria del lotto C la somma di euro 16.333,00) e C definiti dal CTU (Lotto n.1: Foglio 14 - Particella: 97 - Subalterno: 503 con obbligo di versare all'assegnatario del lotto A la somma di euro 14.333,00 e all'assegnatario del lotto B la somma di euro 16.333,00);
3) ordina la chiusura del rapporto di conto corrente cointestato a Parte_1 Parte_2
e in essere presso la Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di NG Controparte_1
BA, distinto dal n° 6412/22819, con assegnazione ad del 46,52% delle Controparte_1 somme depositate ed a e del 26,74% ciascuno delle somme Parte_1 Parte_2 depositate;
b) rigetta ogni altra domanda formulata dalle parti;
c) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per procedere al sorteggio;
d) ordina la trascrizione della presente sentenza e della ordinanza da emettersi all'esito del sorteggio attributiva dei lotti B e C;
5) condanna e in solido al pagamento delle sostenute da Parte_1 Parte_2 quest'ultima pese del giudizio relative alla domanda riconvenzionale formulata da CP_1 he si liquidano in complessivi euro 14.103 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
[...]
6) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di divisione comprensive della CTU.
Civitavecchia 3 ottobre 2025
Il Giudice
SC RI
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