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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1307/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11347/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti Nr.15 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 611/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'Avviso di accertamento TA.RI. - nr. 107020 datato 31/03/2025 ascritto al protocollo n. 0032129 del 31/03/2025 e notificato il 08/04/2025 dell'importo complessivo di euro 2.238,00 per non aver il contribuente corrisposto gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 con riguardo all'immobile ubicato in Località_1 alla Indirizzo_1.
Parte ricorrente ha ritenuto che non fossero dovuti gli interessi e le sanzioni assumendo a sostegno di tale tesi che ai fini di una legittima irrogazione della sanzione e per la configurabilità degli interessi per ritardato pagamento fosse necessario che il contribuente sia stato preventivamente informato della certezza delle somme dovute e del termine entro cui versare.
Ha quindi eccepito che non erano mai stati notificati e/o recapitati i documenti con cui vengono indicati i prospetti di liquidazione del tributo segnatamente: documento n.17080 del 30/07/2020 per l'anno 2020; documento n.10091 del 24/03/2021 per l'anno 2021; documento n.12520 del 08/06/2022 per l'anno 2022 e documento n.12124 del 23/05/2023 per l'anno 2023, riportati per relationem nell'avviso di accertamento e in cui sono indicate tra l'altro le somme dovute e i termini entro cui versarle.
Il Comune di Anzio costituendosi ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non contesta il proprio obbligo di corrispondere la TARI. Ritiene invece di essere esente dall'obbligo di corrispondere gli importi richiesti a titolo di interessi e sanzioni per non aver ricevuto gli avvisi bonari. Sostiene, quindi la sussistenza di un proprio ritardo incolpevole assumendo, in sostanza, il proprio diritto di non corrispondere le somme - dovute fin dall'anno 2020 - non avendo il Comune mai richiesto il loro pagamento.
Ciò premesso, è noto che la TARI ha sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
Il suindicato quadro normativo, sostanzialmente omogeneo a quello che connotava la disciplina della TARSU, ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARI rimane correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato.
E' a questo punto da ricordare che l'articolo 1 Comma 688 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 24 giugno 2014 688, prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali) e che sono i Comuni a dover stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. La stessa legge prevede che e' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
E' infine previsto, per quanto rileva in questa sede che, a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
Alla luce delle previsioni richiamate è escluso che l'esigibilità del credito tributario - dovuto a fronte dell'espletamento, fin dall'anno 2020, del servizio di smaltimento dei rifiuti - sia subordinato alla effettiva ricezione di un avviso dovendo invece il contribuente provvedere al pagamento degli importi - quantificabili sulla base delle tariffe vigenti - entro i termini stabiliti dalla normativa primaria e dagli Enti locali, eventualmente attivandosi al fine di adempiere al proprio dovere di partecipare agli oneri affrontati dal Comune a fronte del servizio pubblico pacificamente reso anche in suo favore.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.800,00.
Il Giudice
(RE PO)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11347/2025 depositato il 29/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti Nr.15 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 107020 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 611/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'Avviso di accertamento TA.RI. - nr. 107020 datato 31/03/2025 ascritto al protocollo n. 0032129 del 31/03/2025 e notificato il 08/04/2025 dell'importo complessivo di euro 2.238,00 per non aver il contribuente corrisposto gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023 con riguardo all'immobile ubicato in Località_1 alla Indirizzo_1.
Parte ricorrente ha ritenuto che non fossero dovuti gli interessi e le sanzioni assumendo a sostegno di tale tesi che ai fini di una legittima irrogazione della sanzione e per la configurabilità degli interessi per ritardato pagamento fosse necessario che il contribuente sia stato preventivamente informato della certezza delle somme dovute e del termine entro cui versare.
Ha quindi eccepito che non erano mai stati notificati e/o recapitati i documenti con cui vengono indicati i prospetti di liquidazione del tributo segnatamente: documento n.17080 del 30/07/2020 per l'anno 2020; documento n.10091 del 24/03/2021 per l'anno 2021; documento n.12520 del 08/06/2022 per l'anno 2022 e documento n.12124 del 23/05/2023 per l'anno 2023, riportati per relationem nell'avviso di accertamento e in cui sono indicate tra l'altro le somme dovute e i termini entro cui versarle.
Il Comune di Anzio costituendosi ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente non contesta il proprio obbligo di corrispondere la TARI. Ritiene invece di essere esente dall'obbligo di corrispondere gli importi richiesti a titolo di interessi e sanzioni per non aver ricevuto gli avvisi bonari. Sostiene, quindi la sussistenza di un proprio ritardo incolpevole assumendo, in sostanza, il proprio diritto di non corrispondere le somme - dovute fin dall'anno 2020 - non avendo il Comune mai richiesto il loro pagamento.
Ciò premesso, è noto che la TARI ha sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.
Il suindicato quadro normativo, sostanzialmente omogeneo a quello che connotava la disciplina della TARSU, ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARI rimane correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato.
E' a questo punto da ricordare che l'articolo 1 Comma 688 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 24 giugno 2014 688, prevede che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali) e che sono i Comuni a dover stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. La stessa legge prevede che e' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
E' infine previsto, per quanto rileva in questa sede che, a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
Alla luce delle previsioni richiamate è escluso che l'esigibilità del credito tributario - dovuto a fronte dell'espletamento, fin dall'anno 2020, del servizio di smaltimento dei rifiuti - sia subordinato alla effettiva ricezione di un avviso dovendo invece il contribuente provvedere al pagamento degli importi - quantificabili sulla base delle tariffe vigenti - entro i termini stabiliti dalla normativa primaria e dagli Enti locali, eventualmente attivandosi al fine di adempiere al proprio dovere di partecipare agli oneri affrontati dal Comune a fronte del servizio pubblico pacificamente reso anche in suo favore.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.800,00.
Il Giudice
(RE PO)