Ordinanza cautelare 19 febbraio 2021
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/04/2025, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2021, proposto da Gestione Turismo S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa prot. GSEWEB/P20200530837 del 7 novembre 2020, recante rigetto della richiesta di incentivo relativa all'intervento di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling ;
nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società Gestione Turismo S.r.l.s. (di seguito anche “G) ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. prot. GSEWEB/P20200530837 del 7 novembre 2020, con cui è stata rigettata la richiesta di incentivo presentata dalla stessa GT relativamente ad un intervento di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling , nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e/o connessi anche a carattere infraprocedimentale.
2. Le fasi del procedimento, a quanto risulta in atti, possono essere sintetizzati come segue:
- in data 28 febbraio 2020 GT ha presentato al GSE, tramite Portaltermico, una richiesta di concessione di incentivi per un intervento avente ad oggetto l’installazione di un impianto solare termico, anche abbinato a sistemi di solar cooling , relativo ad una superficie solare lorda di 49,90 mq, su di un immobile sito in Roccaraso (AQ) di 2.082,0 mq, per un importo netto dell’incentivo atteso pari ad euro 17.805,20. In detta sede la ricorrente ha dichiarato che l’intervento è terminato in data 14 gennaio 2020;
- con comunicazione del 24 aprile 2020 il GSE ha chiesto alla ricorrente integrazioni e chiarimenti in ordine, tra l’altro: i) alla data di fine lavori; ii) ad alcune incongruenze riscontrate nei dati contabili e nelle fatture prodotte con riguardo all’intervento;
- in data 15 maggio 2020 la ricorrente ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni;
- con preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della legge n. 241/90, del 25 maggio 2020 il GSE ha segnalato a GT la persistenza di criticità in ordine ad alcune fatture e alla data di conclusione dell’intervento, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del DM 2016;
- con nota di riscontro del 29 maggio 2020 la ricorrente ha fornito chiarimenti ex art. 10 bis della legge n. 241/90;
- con il gravato provvedimento del 27 novembre 2020 il GSE, a fronte del mancato superamento dei rilievi svolti in sede procedimentale, ha rigettato la richiesta di incentivi per l’intervento di causa, evidenziando che “ dall’analisi della documentazione pervenuta in data 29.05.2020 è emerso che, non sono state fornite informazioni e/o elementi sufficienti atti a superare i motivi di cui al provvedimento GSE del 25.05.2020 (prot. GSEWEB/P20200253645) e richiamati in premessa. In particolare, l’ulteriore documentazione trasmessa non è idonea in quanto: - non sono stati forniti elementi sufficienti per poter ritenere rispettate le disposizioni temporali dell’art. 6 comma 3 del Decreto; in particolare, non sono forniti elementi oggettivi ed esaustivi atti a stabilire in modo inequivocabile che il nuovo impianto solare installato nell’edificio oggetto dell’intervento non sia entrato in funzione fino alla data di conclusione dell’intervento individuata nel Portaltermico e nella documentazione inviata; non sono forniti elementi oggettivi ed esaustivi atti a stabilire che la voci di spesa relative alla fattura n.ro 20/2020 rientrino nel novero delle voci di spesa ammissibili per l’intervento oggetto di richiesta di concessione dell’incentivo; le date di pagamento dei bonifici relativi alla fattura n.ro 98/2018 risultano essere distanti temporalmente più di novanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento dichiarata sul Portale e non possono pertanto essere considerate come date di effettuazione dell’ultimo pagamento valide per il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole Applicative; si rileva la presenza di due bonifici effettuati per il pagamento della fattura n.ro 19/2020, il primo con data di emissione 28/02/2020 e di importo pari a 2.540,00 euro ed il secondo con data di emissione 28/02/2020 di importo pari a 1.499,00 euro; con riferimento agli aspetti sopra riportati non è stata data evidenza dell’avvenuto annullamento del bonifico di importo pari a 2.540,00 euro o della restituzione della predetta somma in favore del Soggetto Responsabile; conseguentemente, sulla base della sola documentazione allegata, la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile risulta pari a 17.030,00 euro, importo diverso dalla quota complementare calcolata sulla base delle fatture inviate e dell’incentivo netto spettante, che e supera le spettanze del fornitore derivanti dalle suddette fatture, con ciò comportando l’impossibilità di verificare l’entità delle spese ammissibili di cui all’art. 5 del Decreto. Tutto ciò premesso e considerato, il GSE COMUNICA che la richiesta di incentivo non è accolta ”.
3. Avverso il provvedimento di rigetto gravato la ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, così articolato: violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/90: violazione del divieto di aggravio del procedimento amministrativo; violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 e di tutti gli istituti di partecipazione procedimentale, delle finalità di deflazione processuale e del principio di leale collaborazione tra pa e cittadini; violazione ed errata applicazione dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 28/2011, e dell'art. 7 del d. lgs. n. 102/2014, del d.m. 16/2/2016 e delle regole applicative, del d.m. 22/01/2008, n. 37 e del dpr 445/2000; violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; violazione ed errata applicazione degli artt. 97 Cost.; eccesso di potere declinato in diverse figure sintomatiche.
4. In particolare, sostiene la ricorrente che il GSE non avrebbe tenuto conto delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte in sede partecipativa, così incorrendo in una violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e in un difetto di motivazione e di istruttoria di cui all’art. 3 della medesima legge; il GSE sarebbe incorso anche in una violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 241/90 e del sotteso divieto di aggravamento del procedimento, avendo introdotto per la prima volta nel provvedimento finale profili ostativi mai contestati nel corso del procedimento in ordine al fatto che l’impianto “ non sia entrato in funzione fino alla data di conclusione dell’intervento ” (piuttosto che alla mancata dimostrazione della data di conclusione dell’intervento contestata nel corso del procedimento). In ordine a quest’ultimo profilo, deduce la ricorrente di aver allegato la dichiarazione di conformità dell’impianto del 14 gennaio 2020, quale elemento oggettivo atto a dimostrare il termine di conclusione dell’intervento, e sufficiente a comprovare il rispetto della prescrizione di cui all’art. 6, comma 3, del DM 2016, posto che la domanda di accesso agli incentivi è stata presentata in data 28 febbraio 2020, dunque ampiamente entro i 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, e che prima del rilascio di detta dichiarazione da parte della ditta installatrice l’impianto non avrebbe potuto, per legge, entrare in funzione.
Quanto alla fattura n. 20/2020 (sostituzione sonda a pozzetto, di euro 55,00), afferma la ricorrente che il GSE avrebbe escluso la riconducibilità di dette spese tra le voci ammissibili per l’intervento oggetto di richiesta di concessione dell’incentivo nonostante i chiarimenti forniti circa la riscontrata necessità, in sede di realizzazione dell’impianto, non già di sostituire un componente avariato, quanto piuttosto di aggiungere un’ulteriore sonda (S3) nel circuito per evitare il surriscaldamento dell’impianto.
Il provvedimento di rigetto risulterebbe illegittimo pure con riguardo a quanto ivi affermato in ordine alle date di pagamento dei bonifici relativi alla fattura n. 98/2018, “ distanti temporalmente più di novanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento ”, posto che l’ultimo pagamento sarebbe, in realtà, avvenuto in data 28 febbraio 2020 con la citata fattura n. 20/2020, e dunque entro il termine di 90 giorni di cui all’art 6, comma 3, del DM 2016. I bonifici corrispondenti alla fattura n. 19/2020 sarebbero poi stati frutto di un mero errore materiale, cui sarebbe seguita la restituzione dell’importo di euro 2540,00.
Unitamente all’annullamento degli atti gravati, la ricorrente ha formulato istanza istruttoria e richiesta di verificazione.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze con atto di mera forma.
6. Si è costituito in giudizio pure il GSE, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento de quo , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
7. Con ordinanza di questo Tribunale n. 1044/2021, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2764/2021, l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente è stata respinta.
8. In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate memorie e repliche.
9. All’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va respinto.
11. Sul piano procedimentale, rileva il Collegio che, per giurisprudenza ormai consolidata, l’onere dell’Amministrazione di valutare le osservazioni, purché pertinenti, svolte dal privato coinvolto nel procedimento, “ non impone nel provvedimento finale la puntuale ed analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso ” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, n. 116/2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6613/2019; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4103/2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 2026/2019).
12. In ogni caso, “ La sola circostanza che la motivazione del preavviso di rigetto non sia stata riprodotta nel provvedimento finale non vizia quest'ultimo se la decisione finale è assolutamente coerente con le ragioni di rigetto preannunciate nel preavviso, e ciò in quanto la violazione del principio di corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento conclusivo si ha nella fattispecie in cui le ragioni espresse nel primo siano incompatibili o del tutto difformi da quelle poste a fondamento del secondo (Cons. Stato, Sez. V, n. 3744 del 4.6.2019) ”. (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9988/2023). Ed ancora “ non si richiede un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9852/2023).
13. Tanto considerato, la censura con cui la ricorrente sostiene che il GSE avrebbe introdotto nel provvedimento finale un nuovo motivo ostativo, nel senso che in sede di rigetto avrebbe “ corretto il tiro ” rispetto a quanto contestato negli atti endoprocedimentali, non risulta condivisibile, trattandosi, a ben vedere, della medesima questione; il GSE, nelle varie fasi procedimentali, ha infatti evidenziato a GT la necessità di provare in modo certo la data di conclusione dell’intervento di installazione dell’impianto, data prima della quale l’impianto non avrebbe potuto entrare in funzione. Sul punto non si riscontra, dunque, la dedotta violazione degli istituti partecipativi di cui alla legge n. 241/90, avendo GT avuto modo di interloquire con il GSE su detta criticità nel corso del procedimento e avendo il GSE, in sede di provvedimento finale, dato congruamente conto, conformemente anche a quanto previsto dal paragrafo 2.6 delle c.d. Regole Applicative del DM 2016, delle ragioni per le quali non ha ritenuto superate le criticità riscontrate in ordine alla data di conclusione dell’intervento.
14. Con ulteriori doglianze la ricorrente sostiene poi la congruità della documentazione contabile allegata alla domanda. In particolare, le spese di sostituzione della sonda a pozzetto, di cui alla fattura 20/2020, rientrerebbero, a suo dire, nel novero delle spese ammissibili ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM 2016, trattandosi in realtà di spese di installazione di una nuova sonda e non già di spese di sostituzione di un componente avariato.
15. L’argomento non risulta convincente.
16. Viene in rilievo al riguardo l’art. 6, comma 3, del DM 2016, il quale stabilisce che la domanda di accesso agli incentivi deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento dichiarata dalla richiedente nella scheda di domanda pubblicata dal GSE nel Portaltermico, data che a sua volta non deve superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
17. Nel caso di specie, nessuno dei documenti forniti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, come correttamente rilevato dal GSE nel provvedimento impugnato e in sede difensiva e come anticipato da questo Tar in sede cautelare, è in grado di dimostrare l’osservanza da parte della ricorrente dei termini procedurali richiesti dall’art. 6, comma 3, del DM 2016.
18. Rilevano in proposito (i) le date di pagamento dei bonifici relativi alla fattura n. 98/2018, i quali sono distanti temporalmente più di 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento dichiarata dalla ricorrente nel Portaltermico (14 gennaio 2020) (ii) il doppio bonifico relativo alla fattura n. 19 del 26 febbraio 2020, per un importo di euro 2.540 e di euro 1.499, e la carente documentazione sulla restituzione della somma al soggetto responsabile, che non consentono di ricondurre le spese effettuate tra quelle ammissibili ai sensi del DM 2016; (iii) l’ultima fattura prodotta dalla ricorrente (n. 20 del 26 febbraio 2020, doc. 17 allegato al ricorso), di importo minimo rispetto al prezzo dell’intervento, e la nota integrativa rilasciata dalla ditta installatrice in sede di osservazioni, le quali non consentono di evincere chiaramente, attesa la dicitura riportata nella fattura (“sostituzione”), che si trattasse effettivamente – come sostiene la ricorrente - di un intervento di installazione di una sonda aggiuntiva e non già, invece, come evidenzia il GSE, di un intervento di sostituzione di un componente avariato. Ritiene dunque il Collegio che il GSE abbia ragionevolmente considerato detta fattura come non riconducibile tra le voci di spesa ammissibili per l’intervento di causa e dunque non valida ai fini dell’accertamento del rispetto da parte di GT del menzionato termine di 90 giorni.
19. Tanto considerato e posto che il provvedimento di rigetto oggetto del presente giudizio si inserisce evidentemente nella categoria degli atti plurimotivati, ne consegue che la rilevata infondatezza del motivo relativo al rispetto dei termini procedurali previsti dal citato art. 6, comma 3, del DM 2016 determina l’inammissibilità per carenza di interesse delle censure proposte avverso le ulteriori argomentazioni motivazionali (relative in particolare alla dimostrazione della data di conclusione dell’intervento) (ex plurimis, Cons. Stato, Sez IV, n. 8094/2024), posto che “ In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice ” (Cons. Stato, Sez. II, n. 2373/2025).
20. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
21. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO