TRIB
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/02/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE di MACERATA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico;
letti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.; richiamate le note sostitutive di udienza depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 826/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Valentina Romagnoli e Andrea Netti, come da incarico in atti
ATTORE
E
AVV. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Giovanna Matteucci, come da investitura prodotta.
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola, come da incarico in atti.
TERZA CHIAMATA
FATTO E DIRITTO
La domanda principale di responsabilità professionale, intentata da Parte_1 nei confronti dell'avv. non può trovare accoglimento se non nei Controparte_1
ristretti limiti che seguono.
Penetrando in medias res, val bene premettere che nella responsabilità professionale dell'avvocato ove, invece, la giurisprudenza esige che il cliente dimostri nel caso specifico, sia pure in termini probabilistici, quale sarebbe stato l'esito del giudizio allorché fosse stata tenuta la condotta omessa o diligente del professionista.
Di vero, nell'ambito delle obbligazioni di diligenza professionale, e in particolare in quelle del sanitario e - per quanto rilevi nella presente sede - dell'avvocato, è possibile distinguere l'interesse “presupposto” (ad es. guarigione dalla malattia o vittoria della causa) che, benché non dedotto in obbligazione, è comune alle parti e rileva al livello della causa del contratto, dall'interesse “strumentale” alla prestazione richiesta. La 1 violazione delle leges artis nell'esecuzione della prestazione “strumentale” richiesta al debitore potrebbe non essere causa dell'evento dannoso il quale potrebbe prodursi per ragioni diverse dall'inadempimento.
Per tale ragione, diversamente da quanto accade nelle obbligazioni di dare o fare non professionale in cui l'evento dannoso coincide con l'inadempimento, il creditore è tenuto a provare che la condotta del professionista (e non altro) sia stata la causa dell'evento dannoso.
Si rievoca così la distinzione tra obbligazioni di mezzi (ora denominate obbligazioni di diligenza professionale) e di risultato esplicitamente affermata soprattutto con riferimento alla responsabilità dell'avvocato (per l'attuale orientamento della S.C. le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, nel giudizio di responsabilità del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione la parametro della diligenza fissato ex art. 1176 comma 2 cod. civ. che è quello della diligenza di media attenzione e preparazione cfr. Cass. 7 novembre 2019, n. 28629; Cass. 28 settembre
2019 n. 23449; Cass. 29 settembre 2017 n. 22849; Cass. 22 marzo 2017 n. 7309; Cass.
14 febbraio 2017 n. 3765; Cass. 16 febbraio 2016 n. 2954; Cass. 5 agosto 2013 n.
18612; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 18 luglio 2002 n. 10454; Cass. 8 agosto
2000 n. 1043; nella giurisprudenza di merito v. ad es. Trib. Milano 3 settembre 2019 n.
7957 Trib. Trapani 28 agosto 2019; Trib. Brescia 10 gennaio 2019; Trib Sassari 27 febbraio 2018; Trib. Milano 11 settembre 2017; Trib. Roma 11 aprile 2016 e Trib.
Trento 29 marzo 2016).
Se così, il professionista non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, né può desumersi l'inadempimento dal mancato raggiungimento del risultato sperato cfr.
Cass. 22 febbraio 2021 n. 4655 in mot.; Cass. 10 giugno 2016 n. 11906; Cass. 20 maggio 2015 n. 10289.
Per affermare la responsabilità dell'avvocato, il creditore cliente dovrà provare la diversa difesa che il professionista avrebbe dovuto adottare dalla quale sarebbero conseguiti vantaggi al cliente (Cass. n. 4655/2021 e Cass. 11 agosto 2005 n. 16846) tenendo comunque conto del fatto l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o
2 imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n.
4655/2021 cit. e Cass. 10 giugno 2016 n. 11906).
Tuttavia, ed è questo l'aspetto che nella presente controversia merita di essere opportunamente messo a fuoco, anche un accertamento dell'inadempimento dell'avvocato non determina una sua responsabilità risarcitoria tutte le volte in cui difetti la prova del nesso di causalità (cd. materiale o di fatto) gravante sul cliente tra la condotta inadempiente e il danno lamentato (cfr. Cass. n. 4655/2021 cit.; Cass. 6 luglio
2020 n. 13873 del 2020 e Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638).
In definitiva, il nesso eziologico (ancorché unitario e relativo alla dimensione del danno risarcibile) non è assorbito nell'inadempimento, quando anche conclamato come nel caso in esame, e va comunque provato dal danneggiato.
Svolte queste premesse e seguendo l'ordine di doglianze calate dal si deve Pt_1
anzitutto apprezzare, in punto al sopra enunciato nesso di causalità materiale (quello cioè intercorrente tra la violazione della obbligazione di facere professionale e l'evento di danno costituito dalla privazione della libertà conculcata da una sentenza di condanna), se la presenza in udienza dell'attuale parte convenuta, l'avv. quale CP_1 procuratore designato dall'attore mercé atto di investitura del 10 settembre 2013 (atto che peraltro prevedeva la possibilità di un sostituto) e, più esattamente, se la adozione da parte di questi (ove non assente) -in occasione della celebrazione delle udienze- di una diligenza parametrata al canone del professionista medio ex art. 1176 comma II,
c.c., avrebbe potuto o meno provocare un diverso segno del giudizio. In tesi, maggiormente favorevole all'istante rispetto a quello in concreto conseguito, essendo stato difeso da un sostituto ex art. 97, comma IV., c.p.p. (all'indirizzo del quale ultimo, pur continuativamente presente per plurime successive udienze, il non ha Pt_1
ritenuto di muovere alcun addebito, e anzi avendogli regolamento pagato il dovuto, con ciò dunque unilateralmente escludendone la relativa condotta dai fattori eziologicamente in grado di incidere sul segno del decisum e della sua entità).
Qui giunti, è il caso di precisare, dal momento che ha costituito pur esso elemento di disputa tra le parti, che l'evento di danno lamentato dall'attore (muovendo dal quale risalire alla condotta imperita del relativo procuratore per valutare il nesso di causalità di fatto, e dal quale discendere per apprezzare quello detto di causalità giuridica) consiste nella condanna, (riportata con sentenza del 27 giugno 2019, divenuta
3 irrevocabile in data 11 novembre, stesso anno) stabilente una pena detentiva (nel suo minimo: due anni, in assenza di applicazione di attenuanti, stanti i precedenti penali dell'attore) e pecuniaria (euro 700,00) per un titolo di reato costituito dalla ricettazione in concorso con due coimputati, secondo l'addentellato testuale degli artt. 110 e 648
c.p..
Questo emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione che lo riguarda, benché tanto lo stesso procuratore del (avv. Giulianelli) in sede di istanza ex Pt_1
art. 47-ter ord. pen. rivolta al competente Tribunale di sorveglianza quanto il Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 14 giugno 2021 abbiano erroneamente ritenuto l'odierno attore imputato e condannato anche ai sensi dell'art. 640 c.p.c.
Così progressivamente dimensionato il tema di lite, vi è che in senso contrario all'assunto del ridetto depongono i seguenti rilievi. Pt_1
Che la presenza in aula del procuratore incaricato (o, una volta meglio impostato il problema: la vigile presenza di un procuratore di media diligenza) avrebbe comportato
(o dovuto comportare, come sostenuto) la mancata prestazione dell'assenso in vista della acquisizione dei verbali di sommarie informazioni, non avrebbe inciso sull'esito del giudizio appare inferenza che si vale dei seguenti elementi di giudizio.
Anzitutto, anche in assenza di uno specifico conducente plesso allegatorio e per giunta nella carenza di mai offerti elementi di prova a suo supporto, non si ravvisa la ragione in forza della quale l'avv. ove presente ed espletante i relativi compiti con CP_1
mediana dilegenza, avrebbe dovuto compiere (in difformità peraltro rispetto a quella compiuta dai procuratori non sostituiti delle altre parti [con capi di imputazione ancor più gravi], procuratori che si prestano qui ad essere assunti in guisa di professionisti introiettanti il modello medio di agere diligente -avuto riguardo alla concretezza della situazione data-) una scelta contraria alla acquisizione delle copie dei verbali di sommarie informazioni.
Di vero, l'inesattezza della critica rivolta in proposito dal si rivela Pt_1
ulteriormente ove solo si consideri che il propalato sacramentato e raccolto nei verbali in questione, sì come proveniente dai direttori ( e delle filiali della Per_1 Per_2
banca negoziatrice ed emittente dei titoli, non contiene alcun riferimento al nome dell'odierno attore. Onde, la ricezione nel materiale dibattimentale dei verbali contenenti i loro ricordi non ha né direttamente né indirettamente (almeno, il Pt_1
non ha specificato alcunché di pertinente circa la utilitas correlata ad una opposta
4 strategia processuale) nuociuto alla posizione processuale dell'imputato ex art. 648
c.p.c. (il solo capo di imputazione, lo si rammemora, riguardante l'attore).
In linea con queste premesse, serve aggiungere che, quale conseguenza della in tesi manifestata contrarietà alla acquisizione dei verbali resi dalle appena menzionate persone, anche una loro eventuale escussione quali testimoni, su istanza ab imis o successivamente svolta dal procuratore del - escussione peraltro aperta alle Pt_1
insidie dello scandaglio della parte requirente - ben difficilmente, secondo una no del tutto imprevedibile scenario processuale, avrebbe potuto assumere valenza scagionante
(o riduttiva, in punto di dosimetria della pena) in favore dell'attore (non si può in alcun modo asserirlo, né l'attore si è peritato di addurre seri elementi di giudizio in tal senso).
È altamente verosimile ritenere che gli ipotetici rispondenti, a eventuali (e, in questa sede non meglio specificate) domande rivolte dalla difesa a tanto interessata, non avrebbero potuto che riferire di non conoscere il e il suo ruolo nella vicenda. Di Pt_1 qui, la tendenziale irrilevanza, almeno in confronto all'attore, (dell'omissione) dell'atto istruttorio di cui si tratta.
Dipoi, se, come osservato dallo stesso nessuno tra i loquentes neutrali sentiti Pt_1
dal giudice penale ha, nel relativo esame, esposto fatti o circostanze in grado di destabilizzare la presunzione di non colpevolezza giuocante a suo favore, perde progressivamente consistenza il rimprovero della inerzia del convenuto. In termini ancor più chiari, se nessuno dei parlanti ha proferito all'indirizzo dell'imputato Pt_1
elementi utili ad una sua colpevolizzazione, non si coglie in qual modo mai la presenza vigile del patrocinante avrebbe avuto modo, sia pur attraverso domande pertinenti e incalzanti, di perorare quella posizione dell'assistito che la voce dei parlanti non era in grado di concretamente minare.
Da questo punto di vista, appare affatto evidente l'errore in cui è incorso in questa sede il quello di addebitare al professionista (nella specie, legale) il mancato Pt_1
raggiungimento di un risultato utile o sperato;
trascurando del tutto, anche a tacere del profilo inerente alla indimostratezza del rapporto di causalità, che, trattandosi di obbligazioni di diligenza, il risultato utile (l'esonero da qualsiasi forma di responsabilità
o anche un trattamento sanzionatorio levior) non è ammissibilmente suscettibile di essere condotto in obligatione, a pena di nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di patrocinio.
Neppure può fondatamente ritenersi, per far immediato ritorno al versante del discorso implicato dal rapporto di causalità materiale, che una condotta perita del convenuto
5 avrebbe evitato che il giudice, sulla scorta delle lacune del materiale documentale e delle asserite irregolarità nella escussione testimoniale, avrebbe potuto significativamente incidere sul segno del decisum, sino a ribaltarlo o a destabilizzarne gli esiti in vista di un futuro giudizio di impugnazione.
Esaminando in maniera asettica la linea difensiva impostata dal danneggiato, è sua ferma opinione quella per cui il giudizio penale che si è chiuso (anche) con la sua condanna costituisca il precipitato di una conduzione afflitta da patologie riconducibili, in ultima analisi, al soggetto che, prima di ogni altro, avrebbe avuto il compito di assicurare il rispetto delle sue regole basilari, ossia il giudice;
laddove il compito del procuratore (in particolare, quello da lui nominato), secondo la linea difensiva in commento, si sarebbe dovuto compendiare nell'impedire o nel far in modo - si noti: seduta stante - che il magistrato non incappasse nelle pur vistose violazioni di legge che il dalla prospettiva ex post, ha avuto agevole modo di cogliere. Pt_1
Muovendo da questa premessa, ed essendosi trattenuto -è il caso di osservare parenteticamente- dall'intentare un giudizio responsabilistico nei confronti dell'estensore del dictum penale, ha l'odierno istante, è bene rimarcarlo, promosso una domanda in direzione del suo legale d'un tempo (non anche del sostituto ex art. 97, comma IV, c.p.p.), sull'assunto che il compito di questi (vale a riferire, di un procuratore appositamente investito della relativa difesa) consistesse, soprattutto a fronte di un quadro testimoniale da lui ritenuto senza meno (come già indicato) del tutto rassicurante perché non foriero di preoccupanti elementi di giudizio a suo sfavore (e quantunque consimile, virtualmente favorevole situazione fosse stata in concreto attinta nella absentia dell'avv. , nell'evitare che il giudice potesse cadere in quella CP_1
che, a voler prestar credito alle allegazioni dello stesso dovrebbe essere Pt_1
classificata come una forma di negligenza grave del magistrato.
Il senso di questi rilievi viene accrescendosi ove si rammemori che, secondo la medesima intonazione, ha il lamentato che la sentenza recante anche la sua Pt_1
condanna è stata la risultante di una ulteriore e non meno grave svista del magistrato, il quale avrebbe acquisito copie dei verbali di perquisizione e sequestro ex artt. 247 e 250
c.p.p.; ciò che pur non sarebbe vietato - giunge a riconoscere il condannato -; Pt_1
sennonché, nel ciò fare, quel soglio avrebbe finito per illegalmente acquisire anche le ad esse allegate dichiarazioni autoindizianti sì come rese dal medesimo (v. verbale Pt_1
del 10 luglio 2013).
6 Da questa specola, dunque, e di riflesso, affiorerebbe un ulteriore motivo di censura nella condotta dell'assente avv. che, a voler seguire il discorso condotto sul CP_1 punto dalla difesa dell'attore, avrebbe egli dovuto, anzitutto con la sua presenza, in qualche modo impedire che, fino al momento di ritirarsi in camera di consiglio, il giudicante si liberasse del peso condizionante di tali dichiarazioni, espungendole dal fascicolo dibattimentale o almeno rammemorare al tribunale i principi regolatori della acquisizione del materiale documentale. Nel mentre, già con la sua assenza, il convenuto (e così pure, da quel che risulta, i benché presenti procuratori degli altri imputati, non tutti sostituiti dalla occasionale difesa ex art. 97, comma IV, c.p.p.) si è astenuto dal ciò fare;
per tal via innescando e propiziando i presupposti di una condanna.
Orbene, che, come espressamente ritenuto dall'attore (v. ricorso, folii 12°, ultimo cpv., e
15°), il giudice monocratico si sia persuaso della colpevolezza del proprio e Pt_1
solo in grazia del contenuto delle dichiarazioni da costui rese nel summentovato verbale del 10 luglio 2013, e del tutto illegittimamente utilizzate, è illazione che non trova pieno e immediato conforto nella lettura della sentenza;
dalla quale affiora, al postutto, che il tribunale penale ha ricostruito i passaggi delle indagini penali quali affioranti dai verbali di sequestro legittimamente acquisiti al materiale di causa. In altri termini, che il abbia reso dichiarazioni nel corso delle indagini è circostanza che affiora dagli Pt_1
atti legittimamente acquisiti (senza che la materiale acquisizione del verbale di sequestro significhi utilizzazione delle dichiarazioni che vi sono materialmente incistate e che peraltro non è possibile materialmente disgiungere dal resto della chartula) e dalla escussione del maresciallo Onde, che il Tribunale, per condannare il Tes_1
danneggiato odierno, abbia fatto leva sul contenuto di tali dichiarazioni resta una supposizione dell'attore.
Del resto, quand'anche il Tribunale avesse effettivamente commesso una simile dedotta scorrettezza sfiorante i limiti della grave negligenza (non denunciata, a quel che risulta, neppure dai presenti procuratori dei coimputati, né in sede di udienza né successivamente: il solo risulta avere promosso appello e solo in Controparte_3
relazione alla consapevolezza del reato presupposto, cfr. provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della esecuzione, del 18 febbraio 2020), stante la sua addotta gravità, non si vede in qual modo possa essere fatta dipendere, in nesso di diretta derivazione causalistica, dalla (diversa condotta, ossia la) omissione ascritta all'odierno convenuto.
7 Una non dissimile notazione può essere addotta anche correlativamente alle modalità di conduzione dell'esame del testimone il già ricordato maresciallo investito di Tes_2
compiti investigativi. Ebbene, è opinione del il che il soglio penale, nel Pt_1
riprovevole silenzio del convenuto - che, ove presente e vigile, avrebbe senz'altro dovuto e all'istante rappresentare al giudice i relativi doveri, segnalandogli la palese scorrettezza della relativa sua condotta -, avrebbe permesso al narrante di rendere dichiarazioni in assoluto vietate dal codice di rito sì come riportanti de relato parole asseritamente rese dall'imputato che, in fine, il giudice penale avrebbe impiegato per la decisione di condanna del Pt_1
Sennonché, dall'esame della parte motiva della sentenza non si trae alcun elemento per asserire che il giudicante abbia formato il suo convincimento su queste basi.
Non solo. Ancor più a monte, dalla lettura del verbale della udienza del 30 novembre
2017 (di cui conviene riportare immediatamente più sotto un estratto), emerge che, a fronte del tentativo del qualificato dichiarante di riportare dichiarazioni degli indagati, il giudice lo ha prontamente fermato.
8 Raccogliendo questi elementi, nel senso di escludere che la pur reiterata diserzione delle udienze da parte dell'odierno convenuto (con abbinata sua sostituzione ex art. 97, comma IV., c.p.p.) possa aver ragionevolmente giuocato, con riferimento al nesso di causalità materiale, un ruolo più probabile che non in punto al senso della decisione di condanna e/o di relativa dosimetria, è possibile sintetizzare quel che segue: i) anche a tacere del rilievo che neppure nella presente sede l'attore ha indicato con precisione su quali temi di indagine o fatti il avrebbe dovuto sollecitare la memoria dei CP_1
dichiaranti non ascoltati su suo impulso (né tantomeno ha specificato quali potenziali testimoni il ha trascurato di citare), la omessa formulazione di domande ai CP_1
testimoni presenti non ha avuto un ruolo determinante, atteso che, come affermato dallo stesso (v., in part., ricorso ai folii 11° e 15°), nessuno di quelli uditi si è reso Pt_1
autore di dichiarazioni a suo sfavore;
ii) la acquisizione dei verbali di sequestro è del tutto legittima (il fatto che nel corpo del verbale fosse organicamente inserita la dichiarazione del già detto - con consequenziale sua materiale non separabilità Pt_1
- non si traduce, come non si è tradotto, nella loro automatica utilizzazione o valorizzazione in sede decisoria;
e comunque, ciò è addebito che non riguarda direttamente il come non può riguardare altro procuratore pur presente e CP_1 vigile); iii), nonostante la assenza dell'avv. e del tutto indipendentemente da CP_1
questa, le testimonianze sono state acquisite nella piena osservanza delle disposizioni in materia di capacità (art. 195 c.p.p.); iv) che sia avvenuta o meno nella assenza del convenuto, la acquisizione dei verbali di sommarie informazioni di e Per_1 Per_2
per ammissione dello stesso attore e comunque obbiettivamente, non ha sortito l'effetto di aggravare la sua situazione processuale;
come ragionevolmente non l'avrebbe fatto la loro audizione;
v) l'esame della sentenza condannatoria permette di riferire che essa costituisce il prodotto della valutazione ad opera del magistrato penale di elementi di giudizio legittimamente acquisiti e, a tutto concedere, anche (e soprattutto) in ipotesi
(come quelle poste in notevole enfasi dal di macroscopica violazione delle Pt_1
regole processuali presidianti la purezza del materiale istruttorio, la gravità della
9 condotta giudiziale in questa sede censurata allontanerebbe ancor di più la rilevanza causalistica del contegno di mera inerzia del convenuto.
Quanto precede esclude anche la plausibilità di un appello in senso favorevole al avendo questi apoditticamente addebitato al suo legale (non al suo sostituto, in Pt_1
capo al quale neppure vanno esclusi doveri di informazione) anche la omessa comunicazione della sentenza;
sì che dalla omessa comunicazione dell'esito del giudizio
(del cui esordio, si rileva incidenter, peraltro il era senz'altro al corrente, senza Pt_1
interessarsi dei relativi sviluppi e del suo esito: non vi è alcuna prova di ciò) egli assume la perdita secca della possibilità di una assoluzione (di omessa possibilità di valersi della prescrizione l'attore non è giunto a lamentarsi in sede di ricorso) o di una mitigazione della pena detentiva riportata in prime cure.
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 17974/2020), la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Non si trascuri, al riguardo, che la pena in concreto irrogata rappresenta il minimo edittale e che la mancata concessione delle attenuanti ha trovato la sua esplicitata (e dall'attore non destabilizzata) motivazione nei precedenti penali riportati dal Pt_1
Quanto alla asseritamente perduta possibilità di accedere utilmente ai riti alternativi
(applicazione della pena su richiesta e rito abbreviato), non ritiene il tribunale che, anche sulla scorta di quanto sin qui venuto dicendo, dalla inerzia del convenuto possa discendere l'effetto deleterio lamentato dal Pt_1
Anzitutto, è bene non trascurare la circostanza che tanto l'avviso di chiusura delle indagini del 15 gennaio 2014 (art. 415-bis c.p.p.) quanto il decreto di citazione diretta a giudizio del 15 dicembre 2014 (art. 552 c.p.p.) sono stati personalmente notificati al in veste, rispettivamente, di indagato e di imputato, che non ha mai Pt_1
espressamente e seriamente negato di averli ricevuti.
Orbene, non è stato neppur solo dedotto da parte dell'attore che fosse sua precisa intenzione valersi di uno dei riti alternativi (della possibilità di accedere ai quali veniva notiziato, anzitutto, attraverso i suddetti atti) e che, ciononostante, pur avendo egli espressamente e in concreto richiesto all'avv. di accedervi, questi, per inerzia, CP_1
abbia impedito al suo cliente di definire il giudizio mediante una piattaforma processuale alternativa a quella ordinaria.
10 Di vero, asserire che, mercé atto del 10 settembre 2013, il ebbe a rilasciare Pt_1
senz'altro al relativo procuratore, tra gli altri poteri, anche quello di inoltrare richiesta di attivazione di uno dei riti alternativi ora in discorso, non assume piena rilevanza ai fini per cui ora è lite, in assenza cioè di pertinenti elementi di giudizio che consentano di accalarare che, quantunque investito del detto potere, l'avv. sia rimasto inerte, CP_1
al cospetto di una concretamente svolta richiesta del suo cliente circa la loro attivazione
(richiesta che il si ripete, quantunque reso pienamente edotto dei suoi diritti Pt_1
attraverso la notificazione degli atti ex art. 415 bis c.p.p. e 552 c.p.p., non ha neppur solo allegato di aver in concreto manifestato all'avv. . CP_1
Per quanto quel che si è venuto sin qui sostenendo, in punto alla carente dimostrazione di un nesso di causalità cd. di fatto, appaia dirimente, è appena il caso di aggiungere che, con la eccezione di cui si dirà, neppure appare integrata la causalità giuridica tra l'evento di danno lamentato e la congerie di danni patrimoniali e alla salute dei quali il ha chiesto l'integrale ristoro. Pt_1
Emerge anzi l'idea che questi, in violazione del canone di cui all'art. 1227 c.c., abbia consapevolmente aggravato le conseguenze dell'inadempimento altrui, quando non creato i presupposti per lucrare in sede giudiziale un indebito vantaggio.
Al riguardo, basterà considerare, con riferimento al danno da lucro cessante causalmente correlato dall'attore alla impossibilità di evitare, grazie ai riti alternativi, la revoca della licenza commerciale, che, a fronte di un ordine di esecuzione che lo ha attinto in data 9 gennaio 2020, egli - manifestando uno spirito di iniziativa anche imprenditoriale sub specie di costituzione di una compagine societaria che appare in dissintonia con le risultanze della certificazione medica del 4 luglio 2022, a firma del dott. sì come attestante un “DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ANSIA E Per_3
UMORE DEPRESSO MISTI Cronico medio-grave complicato” (forme maiuscolate in origine) - ha in data 16 giugno 2020 costituito la Controparte_4
Ha anche avuto cura di addurre il non irrilevante successo commerciale della iniziativa
(v, inter alia, fatture pro forma spiccate in direzione di una estesa platea di apparenti clienti).
Il che attesta, anche sul versante reddituale, che egli non deve essere stato oltremodo penalizzato dalla vicenda per cui è lite, chè non ne ha frustrato le ambizioni economico- imprenditoriali, se è vero che, dopo la costituzione della società avvenuta il 16 giugno
2020 (atto di nascita che dunque segue la adozione della sentenza di condanna e anche l'ordine della relativa esecuzione notificatogli il 9 gennaio 2020, e almeno fino alla data
11 dell'11 gennaio 2023 (che, si osservi, corrisponde al momento in cui il è stato Pt_1
attinto dalla mera comunicazione di avvio del procedimento di revoca, laddove, della revoca non vi è traccia documentale), dunque, in un così dilatato tornante temporale, egli, nonostante tutto, ha di fatto avuto modo (come asserito) di esercitare, in forma unipersonale e diretta, una fiorente attività; per giunta senza che per questo esercizio sine titulo sia stato sanzionato (di ciò, come della revoca in concreto della licenza, non vi è dimostrazione). Del resto, neppure può sostenersi seriamente che questa sia la sua unica (e da quel che risulta, non definitivamente perduta) fonte di entrate, dal momento che, come è venuto emergendo ex actis (v., al riguardo, anche ma non solo la copia del verbale di perquisizione del 10 luglio 2013, senz'altro utilizzabile in questa sede ai fini or ora in disamina), egli svolgeva la professione di ragioniere;
attività dal cui espletamento non vi è fondato motivo (neppur credibilmente dedotto) per assumere che la vicenda incoltagli (e proprio essa) lo abbia costretto a decampare.
Quel che precede dunque consente, sempre nella prospettiva (della prova della esistenza) del danno conseguenza, di escludere che possa aver concretamente inciso, in particolare sul piano della sua integrità psicofisica (salute mentale), l'inadempimento oggettivo del Senza trascurare, a ulteriore dimostrazione di una non del tutto CP_1
alterata o stravolta agenda esistenziale, che il ha trovato modo di partecipare, in Pt_1
data 29 agosto 2021, al matrimonio della figlia, in veste di organizzatore del banchetto nuziale, e nella qualità di titolare della unipersonale (qualità spesa CP_4
espressamente nella prontamente accolta istanza del 22 luglio 2021, rivolta al magistrato di sorveglianza).
Serve soggiungere che la rilevante flessione del tono dell'umore prontamente registrata nei referti medici prodotti, non sembra tenere adeguatamente in cale (almeno ciò non risulta dall'anamnesi riportate nelle perizie mediche) il ruolo che sulle colà descritte condizioni del possano aver avuto i precedenti penali di cui al casellario Pt_1
giudiziale (accadimenti dei quali i professionisti interpellati non hanno sentito il bisogno di scandagliare le conseguenze e il loro manifestarsi).
Può, piuttosto, trovare accoglimento la domanda di ristoro del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale (nocumento la cui autonomia dal danno biologico costituisce ormai una indiscutibile acquisizione del giudice di legittimità).
Come noto, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità del risarcimento del danno in menzione anche nelle ipotesi in cui esso derivi dalla violazione (di taluni rilevanti interessi dedotti a presupposto) del contratto.
12 Più precisamente, non appare sufficiente un qualsivoglia interesse non patrimoniale: esso va riferito (o deve attenere) ad un quid di più elevato rilievo (che la Cassazione identifica nei diritti inviolabili dell'individuo) al quale, per una sorta di meccanismo necessitato, il sistema delle regole sul risarcimento del danno (contrattuale) deve adeguarsi, consentendone, in caso di lesione, la piena risarcibilità. Alla categoria degli interessi in esame può essere senz'altro ascritto quello derivante dal contratto di patrocinio con cui un cliente affida al procuratore appositamente scelto (e che ha accettato l'incarico) di assicurargli la difesa anzitutto della relativa libertà personale
(libertà che costituisce l'interesse cd. presupposto del contratto di patrocinio penale;
laddove la osservanza delle regole di diligenza, in rapporto alla cui trasgressione apprezzare la esistenza o meno del nesso di causalità materiale, rappresenta l'oggetto dell'interesse cd. strumentale posto a base della obbligazione).
Orbene, il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso (Cass., 27.3.2018, n. 7513, § 5.10).
Danno morale è dunque la sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale). Costituendo il danno morale un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003).
Tanto venuto precisando, avuto riguardo alla reiterata, ingiustificata diserzione delle udienze (il convenuto non ha neppur solo convincentemente dedotto le ragioni che gli avrebbero impedito di compiere atti difensivi, di informazione e di consiglio, e al contempo scusato una tale negligenza), per l'un lato e, per l'altro, alla relativa gravità delle conseguenze che ne è derivata, e da valutare sia in rapporto al profilo del Pt_1
(nel cui trascorso esistenziale è già presente traccia di plurimi reati contro il patrimonio) sia in relazione alla contenuta incidenza sulle relazioni interpersonali (si è già detto che
13 egli ha trovato modo di aprire formalmente una nuova attività dopo e nonostante la condanna, che tale attività a detta dello stesso attore è stata feconda di entrate e quindi di occasioni di incontri e relazioni non solo a curvatura meramente patrimoniale con terzi), alla circostanza che lo stesso attore non ha esibito un particolare interesse alle sorti del giudizio del quale era consapevolmente imputato (resta taciuta la ragione per la quale non ha avvertito la esigenza di chiedere notizie in punto al suo svolgimento: non ha neppur solo dedotto di essersi a tanto attivato), anche nell'ottica di una valutazione equitativa ex art. 1226, appare congruo liquida euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass. Civ.,
95/2910).
Nessuna ulteriore voce di danno merita ristoro, sia in assenza, come reiteratamente venuto dicendo, della prova di nesso causale oltre che in ragione del carattere francamente frustraneo ed ingiustificato di talune spese, sotto forma di costi per difese tecniche compiute in evidente e conclamata carenza di presupposti (e dunque in violazione dei doveri gravanti sul creditore ex art. 1227 c.c.), oltre che eccedentarie (le ridondanti e, in rapporto al tipo di danno in concreto liquidato, non giustificate spese per perizie mediche).
Venendo ora al piano dei rapporti tra il convenuto e la relativa compagnia di assicurazione, ricorrono i presupposti di operatività della polizza assicurativa cd. “a richiesta fatta” e quindi per la condanna della assicurazione a tenere indenne l'assicurato, relativamente alla posta risarcitoria di cui si tratta.
Procedendo con andatura ordinata, vi è che non è seriamente disputabile (né comunque la compagnia assicuratrice ha dedotto specificamente – e tantomeno offerto di provare – alcunché al riguardo) che la richiesta di risarcimento del si situa Pt_1
cronologicamente non prima della missiva del 23 novembre 2020, con la quale si addebita al la omessa presentazione dell'appello avverso la sentenza. Ne viene CP_1
la infondatezza della tardività della denuncia di sinistro (v. art.
5.5 delle condizioni di polizza, pag. 38, doc. n. 2 della compagnia).
Ora, stando all'art.
5.4 delle condizioni di polizza per “Sinistro/Caso assicurativo si intende [quello] insorto e quindi verificato nel momento in cui l' , la Parte_2 controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge”. Sicchè, se dalla prospettiva del terzo, la violazione addebitata al professionista si sostanzia nella omessa
14 presentazione dell'appello avverso la sentenza del 27 giugno 2019, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione in data 11 novembre 2019, è a questo ultimo momento (o al postutto al 27 giugno 2019) che può farsi risalire la violazione delle norme o l'inadempimento. Se si tiene conto che i) il periodo di polizza è compreso tra il
3 agosto 2020 e il 3 agosto 2021; ii) la retroattività è stata pattuita come “illimitata”;
iii) la denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione rimonta al già ricordato 23 dicembre 2020 (v. art. 5.5, terzo periodo), risultano integrati gli estremi contrattuali per la copertura assicurativa.
Quanto alla dedotta scopertura del tipo di danno sopraindicato, val bene rappresentare quanto segue.
Il “Glossario valido per la sola Garanzia Responsabilità Professionale Civile”, dopo la enunciazione delle seguenti voci:
ha cura di specificare che per
è possibile desumere che le quante volte, in caso di condanna dell'assicurato al Pt_3
risarcimento del danno in favore del terzo, le condizioni di assicurazione hanno inteso far gravare sull'assicurato talune “perdite patrimoniali”, da porre definitivamente e in via esclusiva a carico del patrimonio dell'assicurato (perché prive di copertura
15 assicurativa), ciò è stato espressamente previsto (v. le forme enfatizzate in neretto, tra le quali non traspare il danno morale, con funzione delimitativa e specificativa della portata delle esclusioni, a portata evidentemente generica, di cui all'art. 1.2, n. 15)).
Deve infine trovare applicazione la franchigia di euro 500,00, come espressamente eccepito dalla compagnia di assicurazione e risultante dalla polizza assicurativa (doc. n.
1, fascicolo della compagnia).
Ne viene che la chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto in relazione a quanto questi dimostrerà di aver corrisposto in favore dell'attore, in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese.
In considerazione del complessivo segno del giudizio, definito con il rigetto della gran parte delle pretese calate dall'attore, le spese inerenti ai rapporti tra questi e il CP_1
possono essere compensate per la metà, e per la restante parte seguono la parziale soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come in dispositivo, già operata la compensazione, a carico della parte convenuta, fermo l'obbligo di loro rifusione a carico della chiamata, come in dispositivo.
Sono infatti da porre a carico della compagnia di assicurazione, le spese legali di soccombenza, cioè quelle che l'assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice, in quanto costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e pertanto gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale (Cass. civ., 22.12.1995, n. 13088).
Vanno poste integralmente a carico della compagnia di assicurazione anche le spese di resistenza, liquidate come in dispositivo, rientranti nel genus delle spese di salvataggio
(art. 1914 cod. civ.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore.
La assicurazione deve essere infine condannata, in base al criterio della soccombenza, anche al pagamento delle spese inerenti alla chiamata in causa del terzo, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato: queste non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 826 del
16 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda intentata da , condanna il Parte_1
convenuto, avv. al pagamento, in favore del primo, della somma Controparte_1 di euro 10.000,00 all'attualità, oltre interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 tenere indenne il convenuto in relazione all'importo, previo diffalco della somma di euro 500,00, che quest'ultimo dimostrerà di aver corrisposto in favore dell'attore, in esecuzione del capo che precede e di quello che immediatamente segue;
3. condanna l'avv. al pagamento, in favore dell'attore, delle spese Controparte_1
di lite, che quantifica in euro 2.000,00 per compensi, ed euro 545,00 per esborsi, nonché rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_2 CP_1
delle spese di lite da questi sostenute per la relativa difesa nei confronti della
[...]
parte attrice, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA, come per legge;
5. condanna la al pagamento in favore dell'avv. Controparte_2 CP_1
delle spese di lite da questi sostenute relativamente alla chiamata in garanzia,
[...]
che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 12 febbraio 2024
Il Giudice
17
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico;
letti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.; richiamate le note sostitutive di udienza depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 826/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Valentina Romagnoli e Andrea Netti, come da incarico in atti
ATTORE
E
AVV. nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Giovanna Matteucci, come da investitura prodotta.
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola, come da incarico in atti.
TERZA CHIAMATA
FATTO E DIRITTO
La domanda principale di responsabilità professionale, intentata da Parte_1 nei confronti dell'avv. non può trovare accoglimento se non nei Controparte_1
ristretti limiti che seguono.
Penetrando in medias res, val bene premettere che nella responsabilità professionale dell'avvocato ove, invece, la giurisprudenza esige che il cliente dimostri nel caso specifico, sia pure in termini probabilistici, quale sarebbe stato l'esito del giudizio allorché fosse stata tenuta la condotta omessa o diligente del professionista.
Di vero, nell'ambito delle obbligazioni di diligenza professionale, e in particolare in quelle del sanitario e - per quanto rilevi nella presente sede - dell'avvocato, è possibile distinguere l'interesse “presupposto” (ad es. guarigione dalla malattia o vittoria della causa) che, benché non dedotto in obbligazione, è comune alle parti e rileva al livello della causa del contratto, dall'interesse “strumentale” alla prestazione richiesta. La 1 violazione delle leges artis nell'esecuzione della prestazione “strumentale” richiesta al debitore potrebbe non essere causa dell'evento dannoso il quale potrebbe prodursi per ragioni diverse dall'inadempimento.
Per tale ragione, diversamente da quanto accade nelle obbligazioni di dare o fare non professionale in cui l'evento dannoso coincide con l'inadempimento, il creditore è tenuto a provare che la condotta del professionista (e non altro) sia stata la causa dell'evento dannoso.
Si rievoca così la distinzione tra obbligazioni di mezzi (ora denominate obbligazioni di diligenza professionale) e di risultato esplicitamente affermata soprattutto con riferimento alla responsabilità dell'avvocato (per l'attuale orientamento della S.C. le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, nel giudizio di responsabilità del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione la parametro della diligenza fissato ex art. 1176 comma 2 cod. civ. che è quello della diligenza di media attenzione e preparazione cfr. Cass. 7 novembre 2019, n. 28629; Cass. 28 settembre
2019 n. 23449; Cass. 29 settembre 2017 n. 22849; Cass. 22 marzo 2017 n. 7309; Cass.
14 febbraio 2017 n. 3765; Cass. 16 febbraio 2016 n. 2954; Cass. 5 agosto 2013 n.
18612; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 18 luglio 2002 n. 10454; Cass. 8 agosto
2000 n. 1043; nella giurisprudenza di merito v. ad es. Trib. Milano 3 settembre 2019 n.
7957 Trib. Trapani 28 agosto 2019; Trib. Brescia 10 gennaio 2019; Trib Sassari 27 febbraio 2018; Trib. Milano 11 settembre 2017; Trib. Roma 11 aprile 2016 e Trib.
Trento 29 marzo 2016).
Se così, il professionista non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, né può desumersi l'inadempimento dal mancato raggiungimento del risultato sperato cfr.
Cass. 22 febbraio 2021 n. 4655 in mot.; Cass. 10 giugno 2016 n. 11906; Cass. 20 maggio 2015 n. 10289.
Per affermare la responsabilità dell'avvocato, il creditore cliente dovrà provare la diversa difesa che il professionista avrebbe dovuto adottare dalla quale sarebbero conseguiti vantaggi al cliente (Cass. n. 4655/2021 e Cass. 11 agosto 2005 n. 16846) tenendo comunque conto del fatto l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o
2 imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n.
4655/2021 cit. e Cass. 10 giugno 2016 n. 11906).
Tuttavia, ed è questo l'aspetto che nella presente controversia merita di essere opportunamente messo a fuoco, anche un accertamento dell'inadempimento dell'avvocato non determina una sua responsabilità risarcitoria tutte le volte in cui difetti la prova del nesso di causalità (cd. materiale o di fatto) gravante sul cliente tra la condotta inadempiente e il danno lamentato (cfr. Cass. n. 4655/2021 cit.; Cass. 6 luglio
2020 n. 13873 del 2020 e Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638).
In definitiva, il nesso eziologico (ancorché unitario e relativo alla dimensione del danno risarcibile) non è assorbito nell'inadempimento, quando anche conclamato come nel caso in esame, e va comunque provato dal danneggiato.
Svolte queste premesse e seguendo l'ordine di doglianze calate dal si deve Pt_1
anzitutto apprezzare, in punto al sopra enunciato nesso di causalità materiale (quello cioè intercorrente tra la violazione della obbligazione di facere professionale e l'evento di danno costituito dalla privazione della libertà conculcata da una sentenza di condanna), se la presenza in udienza dell'attuale parte convenuta, l'avv. quale CP_1 procuratore designato dall'attore mercé atto di investitura del 10 settembre 2013 (atto che peraltro prevedeva la possibilità di un sostituto) e, più esattamente, se la adozione da parte di questi (ove non assente) -in occasione della celebrazione delle udienze- di una diligenza parametrata al canone del professionista medio ex art. 1176 comma II,
c.c., avrebbe potuto o meno provocare un diverso segno del giudizio. In tesi, maggiormente favorevole all'istante rispetto a quello in concreto conseguito, essendo stato difeso da un sostituto ex art. 97, comma IV., c.p.p. (all'indirizzo del quale ultimo, pur continuativamente presente per plurime successive udienze, il non ha Pt_1
ritenuto di muovere alcun addebito, e anzi avendogli regolamento pagato il dovuto, con ciò dunque unilateralmente escludendone la relativa condotta dai fattori eziologicamente in grado di incidere sul segno del decisum e della sua entità).
Qui giunti, è il caso di precisare, dal momento che ha costituito pur esso elemento di disputa tra le parti, che l'evento di danno lamentato dall'attore (muovendo dal quale risalire alla condotta imperita del relativo procuratore per valutare il nesso di causalità di fatto, e dal quale discendere per apprezzare quello detto di causalità giuridica) consiste nella condanna, (riportata con sentenza del 27 giugno 2019, divenuta
3 irrevocabile in data 11 novembre, stesso anno) stabilente una pena detentiva (nel suo minimo: due anni, in assenza di applicazione di attenuanti, stanti i precedenti penali dell'attore) e pecuniaria (euro 700,00) per un titolo di reato costituito dalla ricettazione in concorso con due coimputati, secondo l'addentellato testuale degli artt. 110 e 648
c.p..
Questo emerge chiaramente dalla lettura del capo di imputazione che lo riguarda, benché tanto lo stesso procuratore del (avv. Giulianelli) in sede di istanza ex Pt_1
art. 47-ter ord. pen. rivolta al competente Tribunale di sorveglianza quanto il Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 14 giugno 2021 abbiano erroneamente ritenuto l'odierno attore imputato e condannato anche ai sensi dell'art. 640 c.p.c.
Così progressivamente dimensionato il tema di lite, vi è che in senso contrario all'assunto del ridetto depongono i seguenti rilievi. Pt_1
Che la presenza in aula del procuratore incaricato (o, una volta meglio impostato il problema: la vigile presenza di un procuratore di media diligenza) avrebbe comportato
(o dovuto comportare, come sostenuto) la mancata prestazione dell'assenso in vista della acquisizione dei verbali di sommarie informazioni, non avrebbe inciso sull'esito del giudizio appare inferenza che si vale dei seguenti elementi di giudizio.
Anzitutto, anche in assenza di uno specifico conducente plesso allegatorio e per giunta nella carenza di mai offerti elementi di prova a suo supporto, non si ravvisa la ragione in forza della quale l'avv. ove presente ed espletante i relativi compiti con CP_1
mediana dilegenza, avrebbe dovuto compiere (in difformità peraltro rispetto a quella compiuta dai procuratori non sostituiti delle altre parti [con capi di imputazione ancor più gravi], procuratori che si prestano qui ad essere assunti in guisa di professionisti introiettanti il modello medio di agere diligente -avuto riguardo alla concretezza della situazione data-) una scelta contraria alla acquisizione delle copie dei verbali di sommarie informazioni.
Di vero, l'inesattezza della critica rivolta in proposito dal si rivela Pt_1
ulteriormente ove solo si consideri che il propalato sacramentato e raccolto nei verbali in questione, sì come proveniente dai direttori ( e delle filiali della Per_1 Per_2
banca negoziatrice ed emittente dei titoli, non contiene alcun riferimento al nome dell'odierno attore. Onde, la ricezione nel materiale dibattimentale dei verbali contenenti i loro ricordi non ha né direttamente né indirettamente (almeno, il Pt_1
non ha specificato alcunché di pertinente circa la utilitas correlata ad una opposta
4 strategia processuale) nuociuto alla posizione processuale dell'imputato ex art. 648
c.p.c. (il solo capo di imputazione, lo si rammemora, riguardante l'attore).
In linea con queste premesse, serve aggiungere che, quale conseguenza della in tesi manifestata contrarietà alla acquisizione dei verbali resi dalle appena menzionate persone, anche una loro eventuale escussione quali testimoni, su istanza ab imis o successivamente svolta dal procuratore del - escussione peraltro aperta alle Pt_1
insidie dello scandaglio della parte requirente - ben difficilmente, secondo una no del tutto imprevedibile scenario processuale, avrebbe potuto assumere valenza scagionante
(o riduttiva, in punto di dosimetria della pena) in favore dell'attore (non si può in alcun modo asserirlo, né l'attore si è peritato di addurre seri elementi di giudizio in tal senso).
È altamente verosimile ritenere che gli ipotetici rispondenti, a eventuali (e, in questa sede non meglio specificate) domande rivolte dalla difesa a tanto interessata, non avrebbero potuto che riferire di non conoscere il e il suo ruolo nella vicenda. Di Pt_1 qui, la tendenziale irrilevanza, almeno in confronto all'attore, (dell'omissione) dell'atto istruttorio di cui si tratta.
Dipoi, se, come osservato dallo stesso nessuno tra i loquentes neutrali sentiti Pt_1
dal giudice penale ha, nel relativo esame, esposto fatti o circostanze in grado di destabilizzare la presunzione di non colpevolezza giuocante a suo favore, perde progressivamente consistenza il rimprovero della inerzia del convenuto. In termini ancor più chiari, se nessuno dei parlanti ha proferito all'indirizzo dell'imputato Pt_1
elementi utili ad una sua colpevolizzazione, non si coglie in qual modo mai la presenza vigile del patrocinante avrebbe avuto modo, sia pur attraverso domande pertinenti e incalzanti, di perorare quella posizione dell'assistito che la voce dei parlanti non era in grado di concretamente minare.
Da questo punto di vista, appare affatto evidente l'errore in cui è incorso in questa sede il quello di addebitare al professionista (nella specie, legale) il mancato Pt_1
raggiungimento di un risultato utile o sperato;
trascurando del tutto, anche a tacere del profilo inerente alla indimostratezza del rapporto di causalità, che, trattandosi di obbligazioni di diligenza, il risultato utile (l'esonero da qualsiasi forma di responsabilità
o anche un trattamento sanzionatorio levior) non è ammissibilmente suscettibile di essere condotto in obligatione, a pena di nullità per illiceità dell'oggetto del contratto di patrocinio.
Neppure può fondatamente ritenersi, per far immediato ritorno al versante del discorso implicato dal rapporto di causalità materiale, che una condotta perita del convenuto
5 avrebbe evitato che il giudice, sulla scorta delle lacune del materiale documentale e delle asserite irregolarità nella escussione testimoniale, avrebbe potuto significativamente incidere sul segno del decisum, sino a ribaltarlo o a destabilizzarne gli esiti in vista di un futuro giudizio di impugnazione.
Esaminando in maniera asettica la linea difensiva impostata dal danneggiato, è sua ferma opinione quella per cui il giudizio penale che si è chiuso (anche) con la sua condanna costituisca il precipitato di una conduzione afflitta da patologie riconducibili, in ultima analisi, al soggetto che, prima di ogni altro, avrebbe avuto il compito di assicurare il rispetto delle sue regole basilari, ossia il giudice;
laddove il compito del procuratore (in particolare, quello da lui nominato), secondo la linea difensiva in commento, si sarebbe dovuto compendiare nell'impedire o nel far in modo - si noti: seduta stante - che il magistrato non incappasse nelle pur vistose violazioni di legge che il dalla prospettiva ex post, ha avuto agevole modo di cogliere. Pt_1
Muovendo da questa premessa, ed essendosi trattenuto -è il caso di osservare parenteticamente- dall'intentare un giudizio responsabilistico nei confronti dell'estensore del dictum penale, ha l'odierno istante, è bene rimarcarlo, promosso una domanda in direzione del suo legale d'un tempo (non anche del sostituto ex art. 97, comma IV, c.p.p.), sull'assunto che il compito di questi (vale a riferire, di un procuratore appositamente investito della relativa difesa) consistesse, soprattutto a fronte di un quadro testimoniale da lui ritenuto senza meno (come già indicato) del tutto rassicurante perché non foriero di preoccupanti elementi di giudizio a suo sfavore (e quantunque consimile, virtualmente favorevole situazione fosse stata in concreto attinta nella absentia dell'avv. , nell'evitare che il giudice potesse cadere in quella CP_1
che, a voler prestar credito alle allegazioni dello stesso dovrebbe essere Pt_1
classificata come una forma di negligenza grave del magistrato.
Il senso di questi rilievi viene accrescendosi ove si rammemori che, secondo la medesima intonazione, ha il lamentato che la sentenza recante anche la sua Pt_1
condanna è stata la risultante di una ulteriore e non meno grave svista del magistrato, il quale avrebbe acquisito copie dei verbali di perquisizione e sequestro ex artt. 247 e 250
c.p.p.; ciò che pur non sarebbe vietato - giunge a riconoscere il condannato -; Pt_1
sennonché, nel ciò fare, quel soglio avrebbe finito per illegalmente acquisire anche le ad esse allegate dichiarazioni autoindizianti sì come rese dal medesimo (v. verbale Pt_1
del 10 luglio 2013).
6 Da questa specola, dunque, e di riflesso, affiorerebbe un ulteriore motivo di censura nella condotta dell'assente avv. che, a voler seguire il discorso condotto sul CP_1 punto dalla difesa dell'attore, avrebbe egli dovuto, anzitutto con la sua presenza, in qualche modo impedire che, fino al momento di ritirarsi in camera di consiglio, il giudicante si liberasse del peso condizionante di tali dichiarazioni, espungendole dal fascicolo dibattimentale o almeno rammemorare al tribunale i principi regolatori della acquisizione del materiale documentale. Nel mentre, già con la sua assenza, il convenuto (e così pure, da quel che risulta, i benché presenti procuratori degli altri imputati, non tutti sostituiti dalla occasionale difesa ex art. 97, comma IV, c.p.p.) si è astenuto dal ciò fare;
per tal via innescando e propiziando i presupposti di una condanna.
Orbene, che, come espressamente ritenuto dall'attore (v. ricorso, folii 12°, ultimo cpv., e
15°), il giudice monocratico si sia persuaso della colpevolezza del proprio e Pt_1
solo in grazia del contenuto delle dichiarazioni da costui rese nel summentovato verbale del 10 luglio 2013, e del tutto illegittimamente utilizzate, è illazione che non trova pieno e immediato conforto nella lettura della sentenza;
dalla quale affiora, al postutto, che il tribunale penale ha ricostruito i passaggi delle indagini penali quali affioranti dai verbali di sequestro legittimamente acquisiti al materiale di causa. In altri termini, che il abbia reso dichiarazioni nel corso delle indagini è circostanza che affiora dagli Pt_1
atti legittimamente acquisiti (senza che la materiale acquisizione del verbale di sequestro significhi utilizzazione delle dichiarazioni che vi sono materialmente incistate e che peraltro non è possibile materialmente disgiungere dal resto della chartula) e dalla escussione del maresciallo Onde, che il Tribunale, per condannare il Tes_1
danneggiato odierno, abbia fatto leva sul contenuto di tali dichiarazioni resta una supposizione dell'attore.
Del resto, quand'anche il Tribunale avesse effettivamente commesso una simile dedotta scorrettezza sfiorante i limiti della grave negligenza (non denunciata, a quel che risulta, neppure dai presenti procuratori dei coimputati, né in sede di udienza né successivamente: il solo risulta avere promosso appello e solo in Controparte_3
relazione alla consapevolezza del reato presupposto, cfr. provvedimento di rigetto della istanza di sospensione della esecuzione, del 18 febbraio 2020), stante la sua addotta gravità, non si vede in qual modo possa essere fatta dipendere, in nesso di diretta derivazione causalistica, dalla (diversa condotta, ossia la) omissione ascritta all'odierno convenuto.
7 Una non dissimile notazione può essere addotta anche correlativamente alle modalità di conduzione dell'esame del testimone il già ricordato maresciallo investito di Tes_2
compiti investigativi. Ebbene, è opinione del il che il soglio penale, nel Pt_1
riprovevole silenzio del convenuto - che, ove presente e vigile, avrebbe senz'altro dovuto e all'istante rappresentare al giudice i relativi doveri, segnalandogli la palese scorrettezza della relativa sua condotta -, avrebbe permesso al narrante di rendere dichiarazioni in assoluto vietate dal codice di rito sì come riportanti de relato parole asseritamente rese dall'imputato che, in fine, il giudice penale avrebbe impiegato per la decisione di condanna del Pt_1
Sennonché, dall'esame della parte motiva della sentenza non si trae alcun elemento per asserire che il giudicante abbia formato il suo convincimento su queste basi.
Non solo. Ancor più a monte, dalla lettura del verbale della udienza del 30 novembre
2017 (di cui conviene riportare immediatamente più sotto un estratto), emerge che, a fronte del tentativo del qualificato dichiarante di riportare dichiarazioni degli indagati, il giudice lo ha prontamente fermato.
8 Raccogliendo questi elementi, nel senso di escludere che la pur reiterata diserzione delle udienze da parte dell'odierno convenuto (con abbinata sua sostituzione ex art. 97, comma IV., c.p.p.) possa aver ragionevolmente giuocato, con riferimento al nesso di causalità materiale, un ruolo più probabile che non in punto al senso della decisione di condanna e/o di relativa dosimetria, è possibile sintetizzare quel che segue: i) anche a tacere del rilievo che neppure nella presente sede l'attore ha indicato con precisione su quali temi di indagine o fatti il avrebbe dovuto sollecitare la memoria dei CP_1
dichiaranti non ascoltati su suo impulso (né tantomeno ha specificato quali potenziali testimoni il ha trascurato di citare), la omessa formulazione di domande ai CP_1
testimoni presenti non ha avuto un ruolo determinante, atteso che, come affermato dallo stesso (v., in part., ricorso ai folii 11° e 15°), nessuno di quelli uditi si è reso Pt_1
autore di dichiarazioni a suo sfavore;
ii) la acquisizione dei verbali di sequestro è del tutto legittima (il fatto che nel corpo del verbale fosse organicamente inserita la dichiarazione del già detto - con consequenziale sua materiale non separabilità Pt_1
- non si traduce, come non si è tradotto, nella loro automatica utilizzazione o valorizzazione in sede decisoria;
e comunque, ciò è addebito che non riguarda direttamente il come non può riguardare altro procuratore pur presente e CP_1 vigile); iii), nonostante la assenza dell'avv. e del tutto indipendentemente da CP_1
questa, le testimonianze sono state acquisite nella piena osservanza delle disposizioni in materia di capacità (art. 195 c.p.p.); iv) che sia avvenuta o meno nella assenza del convenuto, la acquisizione dei verbali di sommarie informazioni di e Per_1 Per_2
per ammissione dello stesso attore e comunque obbiettivamente, non ha sortito l'effetto di aggravare la sua situazione processuale;
come ragionevolmente non l'avrebbe fatto la loro audizione;
v) l'esame della sentenza condannatoria permette di riferire che essa costituisce il prodotto della valutazione ad opera del magistrato penale di elementi di giudizio legittimamente acquisiti e, a tutto concedere, anche (e soprattutto) in ipotesi
(come quelle poste in notevole enfasi dal di macroscopica violazione delle Pt_1
regole processuali presidianti la purezza del materiale istruttorio, la gravità della
9 condotta giudiziale in questa sede censurata allontanerebbe ancor di più la rilevanza causalistica del contegno di mera inerzia del convenuto.
Quanto precede esclude anche la plausibilità di un appello in senso favorevole al avendo questi apoditticamente addebitato al suo legale (non al suo sostituto, in Pt_1
capo al quale neppure vanno esclusi doveri di informazione) anche la omessa comunicazione della sentenza;
sì che dalla omessa comunicazione dell'esito del giudizio
(del cui esordio, si rileva incidenter, peraltro il era senz'altro al corrente, senza Pt_1
interessarsi dei relativi sviluppi e del suo esito: non vi è alcuna prova di ciò) egli assume la perdita secca della possibilità di una assoluzione (di omessa possibilità di valersi della prescrizione l'attore non è giunto a lamentarsi in sede di ricorso) o di una mitigazione della pena detentiva riportata in prime cure.
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 17974/2020), la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Non si trascuri, al riguardo, che la pena in concreto irrogata rappresenta il minimo edittale e che la mancata concessione delle attenuanti ha trovato la sua esplicitata (e dall'attore non destabilizzata) motivazione nei precedenti penali riportati dal Pt_1
Quanto alla asseritamente perduta possibilità di accedere utilmente ai riti alternativi
(applicazione della pena su richiesta e rito abbreviato), non ritiene il tribunale che, anche sulla scorta di quanto sin qui venuto dicendo, dalla inerzia del convenuto possa discendere l'effetto deleterio lamentato dal Pt_1
Anzitutto, è bene non trascurare la circostanza che tanto l'avviso di chiusura delle indagini del 15 gennaio 2014 (art. 415-bis c.p.p.) quanto il decreto di citazione diretta a giudizio del 15 dicembre 2014 (art. 552 c.p.p.) sono stati personalmente notificati al in veste, rispettivamente, di indagato e di imputato, che non ha mai Pt_1
espressamente e seriamente negato di averli ricevuti.
Orbene, non è stato neppur solo dedotto da parte dell'attore che fosse sua precisa intenzione valersi di uno dei riti alternativi (della possibilità di accedere ai quali veniva notiziato, anzitutto, attraverso i suddetti atti) e che, ciononostante, pur avendo egli espressamente e in concreto richiesto all'avv. di accedervi, questi, per inerzia, CP_1
abbia impedito al suo cliente di definire il giudizio mediante una piattaforma processuale alternativa a quella ordinaria.
10 Di vero, asserire che, mercé atto del 10 settembre 2013, il ebbe a rilasciare Pt_1
senz'altro al relativo procuratore, tra gli altri poteri, anche quello di inoltrare richiesta di attivazione di uno dei riti alternativi ora in discorso, non assume piena rilevanza ai fini per cui ora è lite, in assenza cioè di pertinenti elementi di giudizio che consentano di accalarare che, quantunque investito del detto potere, l'avv. sia rimasto inerte, CP_1
al cospetto di una concretamente svolta richiesta del suo cliente circa la loro attivazione
(richiesta che il si ripete, quantunque reso pienamente edotto dei suoi diritti Pt_1
attraverso la notificazione degli atti ex art. 415 bis c.p.p. e 552 c.p.p., non ha neppur solo allegato di aver in concreto manifestato all'avv. . CP_1
Per quanto quel che si è venuto sin qui sostenendo, in punto alla carente dimostrazione di un nesso di causalità cd. di fatto, appaia dirimente, è appena il caso di aggiungere che, con la eccezione di cui si dirà, neppure appare integrata la causalità giuridica tra l'evento di danno lamentato e la congerie di danni patrimoniali e alla salute dei quali il ha chiesto l'integrale ristoro. Pt_1
Emerge anzi l'idea che questi, in violazione del canone di cui all'art. 1227 c.c., abbia consapevolmente aggravato le conseguenze dell'inadempimento altrui, quando non creato i presupposti per lucrare in sede giudiziale un indebito vantaggio.
Al riguardo, basterà considerare, con riferimento al danno da lucro cessante causalmente correlato dall'attore alla impossibilità di evitare, grazie ai riti alternativi, la revoca della licenza commerciale, che, a fronte di un ordine di esecuzione che lo ha attinto in data 9 gennaio 2020, egli - manifestando uno spirito di iniziativa anche imprenditoriale sub specie di costituzione di una compagine societaria che appare in dissintonia con le risultanze della certificazione medica del 4 luglio 2022, a firma del dott. sì come attestante un “DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ANSIA E Per_3
UMORE DEPRESSO MISTI Cronico medio-grave complicato” (forme maiuscolate in origine) - ha in data 16 giugno 2020 costituito la Controparte_4
Ha anche avuto cura di addurre il non irrilevante successo commerciale della iniziativa
(v, inter alia, fatture pro forma spiccate in direzione di una estesa platea di apparenti clienti).
Il che attesta, anche sul versante reddituale, che egli non deve essere stato oltremodo penalizzato dalla vicenda per cui è lite, chè non ne ha frustrato le ambizioni economico- imprenditoriali, se è vero che, dopo la costituzione della società avvenuta il 16 giugno
2020 (atto di nascita che dunque segue la adozione della sentenza di condanna e anche l'ordine della relativa esecuzione notificatogli il 9 gennaio 2020, e almeno fino alla data
11 dell'11 gennaio 2023 (che, si osservi, corrisponde al momento in cui il è stato Pt_1
attinto dalla mera comunicazione di avvio del procedimento di revoca, laddove, della revoca non vi è traccia documentale), dunque, in un così dilatato tornante temporale, egli, nonostante tutto, ha di fatto avuto modo (come asserito) di esercitare, in forma unipersonale e diretta, una fiorente attività; per giunta senza che per questo esercizio sine titulo sia stato sanzionato (di ciò, come della revoca in concreto della licenza, non vi è dimostrazione). Del resto, neppure può sostenersi seriamente che questa sia la sua unica (e da quel che risulta, non definitivamente perduta) fonte di entrate, dal momento che, come è venuto emergendo ex actis (v., al riguardo, anche ma non solo la copia del verbale di perquisizione del 10 luglio 2013, senz'altro utilizzabile in questa sede ai fini or ora in disamina), egli svolgeva la professione di ragioniere;
attività dal cui espletamento non vi è fondato motivo (neppur credibilmente dedotto) per assumere che la vicenda incoltagli (e proprio essa) lo abbia costretto a decampare.
Quel che precede dunque consente, sempre nella prospettiva (della prova della esistenza) del danno conseguenza, di escludere che possa aver concretamente inciso, in particolare sul piano della sua integrità psicofisica (salute mentale), l'inadempimento oggettivo del Senza trascurare, a ulteriore dimostrazione di una non del tutto CP_1
alterata o stravolta agenda esistenziale, che il ha trovato modo di partecipare, in Pt_1
data 29 agosto 2021, al matrimonio della figlia, in veste di organizzatore del banchetto nuziale, e nella qualità di titolare della unipersonale (qualità spesa CP_4
espressamente nella prontamente accolta istanza del 22 luglio 2021, rivolta al magistrato di sorveglianza).
Serve soggiungere che la rilevante flessione del tono dell'umore prontamente registrata nei referti medici prodotti, non sembra tenere adeguatamente in cale (almeno ciò non risulta dall'anamnesi riportate nelle perizie mediche) il ruolo che sulle colà descritte condizioni del possano aver avuto i precedenti penali di cui al casellario Pt_1
giudiziale (accadimenti dei quali i professionisti interpellati non hanno sentito il bisogno di scandagliare le conseguenze e il loro manifestarsi).
Può, piuttosto, trovare accoglimento la domanda di ristoro del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale (nocumento la cui autonomia dal danno biologico costituisce ormai una indiscutibile acquisizione del giudice di legittimità).
Come noto, la Suprema Corte ha ammesso la possibilità del risarcimento del danno in menzione anche nelle ipotesi in cui esso derivi dalla violazione (di taluni rilevanti interessi dedotti a presupposto) del contratto.
12 Più precisamente, non appare sufficiente un qualsivoglia interesse non patrimoniale: esso va riferito (o deve attenere) ad un quid di più elevato rilievo (che la Cassazione identifica nei diritti inviolabili dell'individuo) al quale, per una sorta di meccanismo necessitato, il sistema delle regole sul risarcimento del danno (contrattuale) deve adeguarsi, consentendone, in caso di lesione, la piena risarcibilità. Alla categoria degli interessi in esame può essere senz'altro ascritto quello derivante dal contratto di patrocinio con cui un cliente affida al procuratore appositamente scelto (e che ha accettato l'incarico) di assicurargli la difesa anzitutto della relativa libertà personale
(libertà che costituisce l'interesse cd. presupposto del contratto di patrocinio penale;
laddove la osservanza delle regole di diligenza, in rapporto alla cui trasgressione apprezzare la esistenza o meno del nesso di causalità materiale, rappresenta l'oggetto dell'interesse cd. strumentale posto a base della obbligazione).
Orbene, il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso (Cass., 27.3.2018, n. 7513, § 5.10).
Danno morale è dunque la sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale). Costituendo il danno morale un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003).
Tanto venuto precisando, avuto riguardo alla reiterata, ingiustificata diserzione delle udienze (il convenuto non ha neppur solo convincentemente dedotto le ragioni che gli avrebbero impedito di compiere atti difensivi, di informazione e di consiglio, e al contempo scusato una tale negligenza), per l'un lato e, per l'altro, alla relativa gravità delle conseguenze che ne è derivata, e da valutare sia in rapporto al profilo del Pt_1
(nel cui trascorso esistenziale è già presente traccia di plurimi reati contro il patrimonio) sia in relazione alla contenuta incidenza sulle relazioni interpersonali (si è già detto che
13 egli ha trovato modo di aprire formalmente una nuova attività dopo e nonostante la condanna, che tale attività a detta dello stesso attore è stata feconda di entrate e quindi di occasioni di incontri e relazioni non solo a curvatura meramente patrimoniale con terzi), alla circostanza che lo stesso attore non ha esibito un particolare interesse alle sorti del giudizio del quale era consapevolmente imputato (resta taciuta la ragione per la quale non ha avvertito la esigenza di chiedere notizie in punto al suo svolgimento: non ha neppur solo dedotto di essersi a tanto attivato), anche nell'ottica di una valutazione equitativa ex art. 1226, appare congruo liquida euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, essendo consentito, nell'ambito di una valutazione equitativa, inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria senza necessità di precisare le singole componenti (Cass. Civ.,
95/2910).
Nessuna ulteriore voce di danno merita ristoro, sia in assenza, come reiteratamente venuto dicendo, della prova di nesso causale oltre che in ragione del carattere francamente frustraneo ed ingiustificato di talune spese, sotto forma di costi per difese tecniche compiute in evidente e conclamata carenza di presupposti (e dunque in violazione dei doveri gravanti sul creditore ex art. 1227 c.c.), oltre che eccedentarie (le ridondanti e, in rapporto al tipo di danno in concreto liquidato, non giustificate spese per perizie mediche).
Venendo ora al piano dei rapporti tra il convenuto e la relativa compagnia di assicurazione, ricorrono i presupposti di operatività della polizza assicurativa cd. “a richiesta fatta” e quindi per la condanna della assicurazione a tenere indenne l'assicurato, relativamente alla posta risarcitoria di cui si tratta.
Procedendo con andatura ordinata, vi è che non è seriamente disputabile (né comunque la compagnia assicuratrice ha dedotto specificamente – e tantomeno offerto di provare – alcunché al riguardo) che la richiesta di risarcimento del si situa Pt_1
cronologicamente non prima della missiva del 23 novembre 2020, con la quale si addebita al la omessa presentazione dell'appello avverso la sentenza. Ne viene CP_1
la infondatezza della tardività della denuncia di sinistro (v. art.
5.5 delle condizioni di polizza, pag. 38, doc. n. 2 della compagnia).
Ora, stando all'art.
5.4 delle condizioni di polizza per “Sinistro/Caso assicurativo si intende [quello] insorto e quindi verificato nel momento in cui l' , la Parte_2 controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge”. Sicchè, se dalla prospettiva del terzo, la violazione addebitata al professionista si sostanzia nella omessa
14 presentazione dell'appello avverso la sentenza del 27 giugno 2019, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione in data 11 novembre 2019, è a questo ultimo momento (o al postutto al 27 giugno 2019) che può farsi risalire la violazione delle norme o l'inadempimento. Se si tiene conto che i) il periodo di polizza è compreso tra il
3 agosto 2020 e il 3 agosto 2021; ii) la retroattività è stata pattuita come “illimitata”;
iii) la denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione rimonta al già ricordato 23 dicembre 2020 (v. art. 5.5, terzo periodo), risultano integrati gli estremi contrattuali per la copertura assicurativa.
Quanto alla dedotta scopertura del tipo di danno sopraindicato, val bene rappresentare quanto segue.
Il “Glossario valido per la sola Garanzia Responsabilità Professionale Civile”, dopo la enunciazione delle seguenti voci:
ha cura di specificare che per
è possibile desumere che le quante volte, in caso di condanna dell'assicurato al Pt_3
risarcimento del danno in favore del terzo, le condizioni di assicurazione hanno inteso far gravare sull'assicurato talune “perdite patrimoniali”, da porre definitivamente e in via esclusiva a carico del patrimonio dell'assicurato (perché prive di copertura
15 assicurativa), ciò è stato espressamente previsto (v. le forme enfatizzate in neretto, tra le quali non traspare il danno morale, con funzione delimitativa e specificativa della portata delle esclusioni, a portata evidentemente generica, di cui all'art. 1.2, n. 15)).
Deve infine trovare applicazione la franchigia di euro 500,00, come espressamente eccepito dalla compagnia di assicurazione e risultante dalla polizza assicurativa (doc. n.
1, fascicolo della compagnia).
Ne viene che la chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto in relazione a quanto questi dimostrerà di aver corrisposto in favore dell'attore, in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese.
In considerazione del complessivo segno del giudizio, definito con il rigetto della gran parte delle pretese calate dall'attore, le spese inerenti ai rapporti tra questi e il CP_1
possono essere compensate per la metà, e per la restante parte seguono la parziale soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come in dispositivo, già operata la compensazione, a carico della parte convenuta, fermo l'obbligo di loro rifusione a carico della chiamata, come in dispositivo.
Sono infatti da porre a carico della compagnia di assicurazione, le spese legali di soccombenza, cioè quelle che l'assicurato è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice, in quanto costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e pertanto gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale (Cass. civ., 22.12.1995, n. 13088).
Vanno poste integralmente a carico della compagnia di assicurazione anche le spese di resistenza, liquidate come in dispositivo, rientranti nel genus delle spese di salvataggio
(art. 1914 cod. civ.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore.
La assicurazione deve essere infine condannata, in base al criterio della soccombenza, anche al pagamento delle spese inerenti alla chiamata in causa del terzo, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato: queste non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 826 del
16 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda intentata da , condanna il Parte_1
convenuto, avv. al pagamento, in favore del primo, della somma Controparte_1 di euro 10.000,00 all'attualità, oltre interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 tenere indenne il convenuto in relazione all'importo, previo diffalco della somma di euro 500,00, che quest'ultimo dimostrerà di aver corrisposto in favore dell'attore, in esecuzione del capo che precede e di quello che immediatamente segue;
3. condanna l'avv. al pagamento, in favore dell'attore, delle spese Controparte_1
di lite, che quantifica in euro 2.000,00 per compensi, ed euro 545,00 per esborsi, nonché rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
4. condanna la al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_2 CP_1
delle spese di lite da questi sostenute per la relativa difesa nei confronti della
[...]
parte attrice, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA, come per legge;
5. condanna la al pagamento in favore dell'avv. Controparte_2 CP_1
delle spese di lite da questi sostenute relativamente alla chiamata in garanzia,
[...]
che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Macerata, 12 febbraio 2024
Il Giudice
17