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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa MA Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2020 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccio Biagio (c.f. ), come da procura su C.F._2 foglio separato;
APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Catavello Giancarlo (c.f. ), giusta C.F._3 procura generale alle liti del 12 settembre 2002 a ministero Notaio Dott. Rep. n. Persona_1
362589; APPELLATA
(c.f.: , in persona dei suoi procuratori Controparte_2 P.IVA_2 speciali dott. e rappresentata e difesa dall'Avv. Catavello Controparte_3 Controparte_4
Giancarlo (c.f. ), come da procura speciale allegata alla costituzione in C.F._3 giudizio;
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 09/04/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Su istanza di il Tribunale di SA MA UA RE (con decreto n. Controparte_1
582/2013 del 26.6.2013) ingiungeva a il pagamento della somma di € Parte_1
405.090,18, oltre interessi convenzionali, spese e competenze della procedura monitoria. La pretesa azionata dalla ricorrente aveva ad oggetto i canoni già scaduti, al 5.12.2011, data della dichiarazione di risoluzione per inadempimento, del contratto di leasing n. ND 914435 relativo all'imbarcazione da diporto a motore Apreamare, modello Apreamare 60, codice scafo HIN:IT- APR60C05F606, concluso tra le parti il 30.06.2006.
1 Avverso tale decreto proponeva opposizione il eccependo la violazione degli artt. 633 Pt_1
e 634 c.p.c., per mancanza del requisito della prova scritta, e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni di locazione versati durante la vigenza del contratto per € 700.000,00. Inoltre, l'opponente evidenziava che, in data 21.03.2012, l'imbarcazione era stata restituita alla concedente e che, a tale data, il valore residuo della stessa, tenuto conto dei canoni ancora a scadere, era pari ad € 951.701,42. Secondo il quindi, in forza del contratto oggetto di lite, aveva Pt_1 Controparte_1 complessivamente introitato un importo pari ad € 1.738.681,11 (€ 951,701,41, quale valore residuo della barca al momento della riconsegna + € 786.979,69, quale corrispettivo erogato dall'utilizzatore in costanza del rapporto di locazione finanziaria), sicché, aggiungendo l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, (€ 405.090,18), la concedente si sarebbe trovata complessivamente ad incassare l'importo pari ad € 2.143.771,29 e cioè un importo quasi corrispondente a quello oggetto del contratto di locazione finanziaria, pari ad € 2.159.257,93 (Iva compresa), con l'unica non trascurabile differenza che il bene oggetto di locazione finanziaria non si sarebbe trovato in proprietà dell'utilizzatore come contrattualmente previsto. Il quindi, invocava l'applicazione al leasing traslativo dell'art. 1526 c.c., in tema di Pt_1 vendita con riserva di proprietà, il quale prevede, in caso di risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti ed il riconoscimento al concedente di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale del bene;
secondo l'opponente, inoltre, tale disposizione doveva ritenersi inderogabile e quindi tale da prevalere anche rispetto alle diverse previsioni contrattuali. In conclusione, il chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto e proponeva Pt_1 domanda riconvenzionale per il pagamento dei canoni già corrisposti alla società di leasing. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio della parte opposta, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, intervenuta in giudizio la società
[...]
quale cessionaria del credito oggetto di lite, il Tribunale di S. MA Controparte_5
UA RE, con sentenza n. 3002/2019, pubblicata in data 20.11.2019, rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal che condannava al rimborso Pt_1 delle spese di lite in favore della controparte. In sintesi, il Tribunale affermava che le risultanze degli estratti debitori, muniti della certificazione di conformità alle risultanze dei libri contabili, oltre a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, spiegavano efficacia anche nel successivo giudizio di opposizione, dovendosi presumere la veridicità dei dati contabili in essi contenuti, salvo in presenza di specifiche contestazioni che, nel caso di specie, non erano state avanzate. In ogni caso, il primo Giudice evidenziava che la documentazione prodotta dall'Istituto di credito (tra cui l'estratto conto contemplante il piano di ammortamento ed i canoni versati) comprovava l'erogazione del finanziamento mentre, di contro, il non aveva provveduto a precisare l'ammontare di Pt_1 presunti importi o interessi o comunque accessori addebitati in misura non dovuta ed il periodo di computo di questi.
2 Analogamente, secondo il Giudice di prime cure, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente non trovava nessun riscontro documentale, non essendo mai state prodotte in giudizio le ricevute dei pagamenti di cui il chiedeva la restituzione. Pt_1
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (con atto notificato, in data 23.12.2019, tramite pec) per i motivi di seguito indicati. Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto in nessun conto la circostanza che l'imbarcazione oggetto di leasing era stata debitamente restituita alla , come da “verbale di ritiro imbarcazione” del Controparte_1
21.03.2012. L'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse […]. L'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel prosieguo;
dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto”. Secondo l'appellante, ferma la necessità di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui statuiva la condanna al pagamento di ulteriori importi a favore della concedente, per un totale complessivo di € 405.090,18, oltre interessi convenzionali, spese e competenze, le parti appellate dovevano essere condannate alla restituzione, in suo favore, della somma di € 700.000,00, detratto l'equo compenso, salvo il risarcimento del danno in capo alla concedente, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
2.2. alla luce delle considerazioni esposte, l'appellante, previa restituzione dei canoni già riscossi dalla concedente, prospettava la necessità (all'uopo formulando rituale istanza) che la Corte nominasse un Consulente Tecnico d'Ufficio per valutare il bene al suo effettivo ed attuale valore, riallocandolo sul mercato secondo modalità e criteri di vendita assolutamente trasparenti, nell'interesse di entrambe le parti;
2.3. infine, il allo scopo di accertare se la unità da diporto de quo fosse stata o meno Pt_1 riallocata sul mercato e, in tal caso, quale fosse stato il suo prezzo di vendita, chiedeva di deferire interrogatorio formale ai legali rappresentanti della e della Controparte_1
sulle circostanze specificamente indicate nell'atto di appello. Controparte_2
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
1.Riformare la sentenza n° 3002/2019, pronunciata dalla I sezione civile del Tribunale di SA MA UA RE – giudice dott.ssa Carmela Sorgente – in data 18/11/2019, pubblicata il 20/11/2019, notificata il 29/11/2019.
2. Accertare che sia stato violato e disapplicato l'art. 1526 c.c. dal momento che l'utilizzatore ha restituito il bene e non ha ottenuto, di converso, la restituzione delle rate riscosse, detratto l'equo compenso, salvo il risarcimento del danno in capo alla concedente, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
3. Accertare, alternativamente, l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 72 quater l.fall., con la conseguenza che, essendo intervenuta la restituzione del bene, l'ing. non ha l'obbligo di pagare alcunché. Pt_1
3
4. In via riconvenzionale, laddove si consideri applicabile l'art. 1526 c.c., condannare le parti appellate a corrispondere all'ing. la somma di € 700.000,00, pari ai canoni già versati, detratto l'equo compenso, Pt_1 salvo il risarcimento del danno in capo alla concedente, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
5. Dichiarare, quindi, che l'appellante non deve corrispondere l'importo ingiunto in sede monitoria in quanto, in tal modo, si determinerebbe un indebito arricchimento della concedente, la quale ha la possibilità di rivendere sul mercato un bene, il cui valore supera il milione di €, e beneficiare del ricavato della detta vendita a terzi.
6. In via istruttoria, attesa l'intervenuta restituzione del bene e vista la necessità di evitare illegittime locupletazioni a vantaggio della concedente, nominare Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale, certificato l'effettivo valore dell'unità da diporto a motore “Apreamare 60”, la allochi sul mercato sotto la stretta supervisione dell'onorevole Collegio.
7. Ancora in via istruttoria, laddove residui dubbio circa il fatto che il bene oggetto del leasing potrebbe essere già stato venduto dalla banca, deferire interrogatorio formale ai legali rappresentanti della Controparte_1
e della sui capi sviluppati sub 3. Controparte_2
8. Nel caso in cui, dal detto interrogatorio, dovesse emergere che l'unità da diporto sia già stata alienata a terzi, nel caso in cui il prezzo di vendita ecceda il quantum cui avrebbe avuto diritto la banca, sempre in via riconvenzionale e in applicazione dell'art. 72 quater l.fall, condannare le parti appellate a corrispondere all'ing.
la differenza residua. Parte_1
2. e si sono costituite in giudizio eccependo, Controparte_1 Controparte_2 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. Le appellate, inoltre, prospettano che l'appellante fonda l'intero impianto difensivo sull'assunto che, avendo restituito il bene, troverebbe applicazione l'art. 1526 c.c. o l'art. 72 quater L.F., con conseguente diritto del ad ottenere la restituzione dei ratei già corrisposti;
tuttavia tale Pt_1 assunto sarebbe errato, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da aveva ad Controparte_1 oggetto i soli canoni scaduti e rimasti impagati, e non anche i canoni a scadere e la penale risarcitoria (ferma e impregiudicata ogni ulteriore azione per richiedere le somme ancora dovute). In ogni caso, gli istituti finanziari evidenziano che: a) l'art. 1526 c.c. non si applica al contratto di leasing, che non può essere qualificato come vendita con riserva di proprietà; b) se l'art. 1526 c.c. fosse applicabile, le parti avevano già espressamente pattuito, in deroga a tale previsione, un meccanismo di indennizzo contrattuale che consentiva a CP_1
di trattenere i canoni riscossi;
[...]
c) sempre dato e non concesso che l'art. 1526 c.c. sia applicabile e che non trovi applicazione il meccanismo contrattualmente previsto, avrebbe diritto Controparte_1
a vedersi riconosciuto un equo indennizzo, che tenga conto delle somme versate e che remuneri adeguatamente il capitale impiegato dalla Concedente;
d) controparte non aveva comunque fornito prova del pagamento dei canoni di cui chiedeva la ripetizione. Infine, l'appellata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, ribadiva il diritto di ad ottenere il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'uso della cosa, Controparte_1 oltre che del risarcimento dei danni e tenendo, quindi conto: della remunerazione del godimento del bene;
del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come
4 nuovo;
della circostanza che il bene era rimasto nella disponibilità del fino alla data di Pt_1 restituzione del bene;
del risarcimento del danno dato dalla perdita di remunerazione dell'investimento effettuato dalla società di leasing con riferimento al tasso contrattuale del capitale anticipato per l'acquisto del bene da concedere in leasing, gli interessi pattuiti, il loro eventuale adeguamento periodico secondo l'andamento della valuta di riferimento e il pagamento degli interessi contrattuali di mora da applicare nel caso di ritardato pagamento. All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è, in parte inammissibile e, in parte, infondato per i motivi di seguito indicati. In primo luogo, osserva il Collegio che l'appello è inammissibile nella parte in cui l'appellante insiste per la condanna della controparte alla restituzione dei canoni già pagati. Il infatti, non ha formulato nessuna censura alla parte della sentenza nella quale il Pt_1 primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta, affermando che: “il pagamento asseritamente eseguito in tal misura non trova riscontro documentale, avendo l'opponente prodotto in giudizio i soli atti processuali e non le ricevute di pagamento, con la conseguenza che la spiegata domanda riconvenzionale deve essere rigettata”. Consegue a quanto premesso che deve ormai ritenersi passata in giudicato l'affermazione relativa alla mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle somme di cui il chiede il Pt_1 pagamento a titolo di restituzione dei canoni pagati alla concedente per effetto della risoluzione del contratto di leasing. Quanto, invece, alle somme pretese dalla in relazione ai canoni scaduti e non Controparte_1 pagati fino alla risoluzione del predetto contratto, occorre preliminarmente precisare che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, ai contratti di leasing traslativo, risolti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, come nel caso di specie, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2022, n.10249 e Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n.28546). Come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 2061 del 2021) hanno avuto modo di affermare in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. La restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art. 1526 c.c., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente. Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità, prevista dal comma 2 dell'art. 1526 cit., secondo cui qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta (v. sul punto la citata sentenza delle Sezioni Unite, al punto 4.7.1. della motivazione).
5 È opportuno ricordare, inoltre, che le Sezioni Unite si sono anche soffermate ad esaminare, richiamando i precedenti in argomento, la coerenza o meno di alcune clausole che frequentemente vengono inserite nei contratti di leasing traslativo. Nel caso di specie, premesso che risulta pacifica e non contestata tra le parti la qualificazione del contratto oggetto di lite come leasing traslativo, l'art. 21 delle Condizioni generali di contratto dispone che, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, al Concedente resteranno acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati e ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta;
l'utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. Essa, in sostanza, non dice che il concedente ha diritto di chiedere i canoni e contestualmente anche di ottenere la restituzione del bene, trattenendo gli uni e l'altro. La clausola si limita a disporre che il concedente ha diritto a trattenere i canoni periodici già in precedenza pagati e che l'utilizzatore dovrà corrispondere tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati. D'altra parte, l'art. 1526 c.c. dispone che il venditore (cioè il concedente) "deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa"; ma, appunto, se le ha riscosse, il che (evidentemente) non era avvenuto nel caso in esame. La clausola in esame, quindi, non è, in astratto, affetta da nullità, perché appare conforme alla logica dell'art. 1526 cit.; il compratore (cioè, l'utilizzatore) deve pagare le rate scadute e restituire il bene;
a quel punto, onde evitare l'indebita locupletazione a favore del concedente, l'utilizzatore avrà diritto alla restituzione dei canoni pagati dando in cambio l'equo compenso. La giurisprudenza più recente conferma questa linea di pensiero (si vedano, tra le altre, le ordinanze 30 settembre 2021, n. 26531, 14 ottobre 2021, n. 28022, e 30 marzo 2022, n. 10249). Inoltre, esaminando alla luce dei suddetti principi una clausola contenuta in un contratto di leasing intercorso proprio con la e analoga a quella prevista dal contratto che Controparte_1 regola il presente rapporto, la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 7367 del 14/03/2023, ha osservato che la stessa non riconosce al concedente il diritto di chiedere i canoni e contestualmente anche di ottenere la restituzione del bene, trattenendo gli uni e l'altro, ma si limita a disporre che "il concedente ha diritto a trattenere i canoni periodici già in precedenza pagati e che l'utilizzatore dovrà corrispondere tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati". Nel caso di specie, il predetto art. 21 prevede espressamente anche che “una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni di credito del concedente, l'utilizzatore avrà il diritto a ricevere dal concedente medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo che questi avrà ricevuto dalla vendita di unità di riporto. Resta comunque esclusa la facoltà per l'utilizzatore di eccepire la compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del concedente. Nell'ipotesi in cui la vendita dell'Unità da diporto intervenisse prima dell'integrale soddisfazione di tutte le ragioni di credito del concedente vige il principio che il prezzo imponibile ricavato dalla vendita dell'Unità di riporto dovrà essere imputato con valuta del giorno del relativo incasso da parte il concedente delle ragioni di credito di cui sopra.” Tale previsione risulta assolutamente compatibile con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra indicati. D'altra parte deve ritenersi che la clausola penale in questione non sia iniqua o manifestamente eccessiva ma che al contrario essa attui l'equo contemperamento degli opposti interessi delle parti, in quanto diretta a far conseguire alla concedente soltanto quanto avrebbe ottenuto
6 qualora il contratto fosse stato regolarmente eseguito e giunto a naturale scadenza;
la legittimità di tali clausole è peraltro confermata dalla legge n. 124/2017 che all'art. 1, comma 138 disciplina in termini del tutto analoghi la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore prevedendo che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e che da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene debba essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché delle spese anticipate per il recupero del bene per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”. Come osservato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7527 del 21/03/2024)
“non si tratta di attribuire carattere retroattivo alla nuova disciplina portata dalla L. n. 124 del 2017 ma di applicare l'interpretazione storico-evolutiva secondo cui una determinata fattispecie per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente posto che l'attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'ordinamento abbia disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che pur diffuso nella pratica non era qualificabile quale contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica che, pur riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo quale è quello proprio del formante giurisprudenziale Tale indirizzo è dunque destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite. Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora esauriti e sui quali le Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza”. Peraltro, nel caso di specie, la ha limitato la sua domanda riconvenzionale "ai Controparte_1 soli canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto” e, quindi, secondo le predette condizioni contrattuali, soltanto dopo l'effettivo pagamento delle somme dovute dal in Pt_1 relazione a tale titolo, la società di leasing potrà essere obbligata a pagare all'utilizzatore l'importo ricavato dalla vendita del natante, considerato che, secondo quanto previsto dal predetto art. 21, in ogni caso esclusa la facoltà per l'utilizzatore di eccepire in compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del concedente. Consegue a quanto premesso che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, l'avvenuta restituzione del bene concesso in leasing non determina il venir meno dell'obbligo, contrattualmente previsto, dell'utilizzatore di pagare alla concedente i canoni già scaduti fino al momento della risoluzione del contratto e, quindi, appare corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla CP_1
proprio per il pagamento di detti canoni.
[...]
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le
7 controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 3002/2019, pubblicata dal Tribunale di Controparte_2
SA MA UA RE in data 20.11.2019, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 22.333,00 Controparte_2
(ventiduemilatrecentotrentatre/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 23/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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