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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3544/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Balzola (AL) il 27/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2012.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 27/08/2014, , ancora minore. Per_2
Con sentenza n. 410 del 25/09/2023 il Tribunale di Vercelli pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti;
veniva stabilito che il padre avrebbe versato la somma di euro 300,00 mensili cadauno per il mantenimento dei figli, che avrebbe potuto incontrare un fine settimana alternativamente, sette giorni durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive.
Dal momento che ora il sig. si è trasferito in Spagna, le parti hanno raggiunto un Parte_1 accordo per modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio in punto affidamento dei figli.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 410 del 25/09/2023 di questo Tribunale, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre. Il padre potrà tenerli con sé due giorni durante la settimana, un fine settimana alternativamente, sette giorni durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive,
pagina 2 di 3 salvo diversi accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e dei desideri dei medesimi;
2. DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3. CONFERMA le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 410 del 25/09/2023 di questo Tribunale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3544/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/04/1967 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni del loro divorzio.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Balzola (AL) il 27/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte I, Anno 2012.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 27/08/2014, , ancora minore. Per_2
Con sentenza n. 410 del 25/09/2023 il Tribunale di Vercelli pronunciava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti;
veniva stabilito che il padre avrebbe versato la somma di euro 300,00 mensili cadauno per il mantenimento dei figli, che avrebbe potuto incontrare un fine settimana alternativamente, sette giorni durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive.
Dal momento che ora il sig. si è trasferito in Spagna, le parti hanno raggiunto un Parte_1 accordo per modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio in punto affidamento dei figli.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, qui riportate nel dispositivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 410 del 25/09/2023 di questo Tribunale, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre. Il padre potrà tenerli con sé due giorni durante la settimana, un fine settimana alternativamente, sette giorni durante il periodo natalizio, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive,
pagina 2 di 3 salvo diversi accordi tra le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e dei desideri dei medesimi;
2. DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3. CONFERMA le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 410 del 25/09/2023 di questo Tribunale.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3