Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/03/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10659/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10659 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Caserta, al viale delle Querce n. 20 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Atp Caserta, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della circolare prot. n. 25089 del 06.08.2021, avente ad oggetto “ Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021 ”, nella parte in cui non specifica la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero di partecipare alle procedure di assunzione a tempo determinato dalle GPS;
‐ del D.M. 30 luglio 2021 n. 242, recante “ Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo ”, nella parte in cui non specifica la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero di partecipare alle
procedure di assunzione a tempo indeterminato dalle GPS;
‐ della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “ D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “ Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del
Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della
scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo
Montessori, Pizzigoni, Agazzi ”. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;
‐ della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “ D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi ”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
‐ dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
‐ del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “ Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi ”(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “ La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ”.
‐ dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “ Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo ”, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;
‐ delle graduatorie dell'Ambito Territoriale di Caserta relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia classe di concorso ADAA e ADEE, che unitamente si impugna, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla prima fascia GPS e del decreto dello stesso ATP Caserta con il quale la ricorrente veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi con avviso privo di protocollo, data e firma comparso sul portale istanze on line;
‐ di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe, lamentandosi del conseguente mancato inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche, alle quali la stessa ha chiesto di essere inserita con riserva quale titolare di un titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno conseguito all’estero e, al momento della istanza di inserimento, in attesa di riconoscimento da parte del competente Ministero.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
“a) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, dell’O.M. 60/2020 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.M. 51/2021 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020”. Deduce sul punto la parte ricorrente che l’articolo 1 del D.M. 51/2021 (che ammette l’inserimento nelle GPS dei soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (poi 31 luglio 2021), prevedendo che tale disposizione si applichi anche in relazione “ ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente…”) sulla base del quale l’Amministrazione avrebbe ritenuto la ricorrente non in possesso del requisito per l’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche, si porrebbe in contrasto con il D.L. 73/2021 che nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione dei docenti per l’anno scolastico 2020-2021 che ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei “docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.
Il richiamato D.L. avrebbe sul punto confermato quanto già sancito dalla O.M. n. 60/2020 che all’articolo 7, comma 4, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli “…conseguiti all’estero, ma […] ancora sprovvisti del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente…”, corredati dalla dichiarazione da parte dell’interessato circa l’avvenuta presentazione della “…relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo… ”. Rispetto a tali disposizioni il D.M. 51/2021 avrebbe unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS e non introdotto un nuovo criterio di accesso alle graduatorie, con esclusione dei docenti muniti di titoli in attesa di riconoscimento al 31 luglio.
“b) Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento – Eccesso di potere per contraddittorietà dell’agere amministrativo ”. Si duole parte ricorrente della dedotta disparità di trattamento che sussisterebbe, in tesi, tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall’O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all’inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021. Si lagna altresì della conseguente impossibilità di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell’art. 59 del D.L. 73/2021.
3.Si è costituito il Ministero resistente, deducendo, in rito, con propria memoria l’irricevibilità del ricorso per tardività in quanto parte ricorrente sarebbe stata al corrente “ sin dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del d.m. n. 51/2020) del fatto che non avrebbero potuto presentare l’istanza per l’iscrizione nei suddetti elenchi coloro che, avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero, non avevano ancora ottenuto il riconoscimento entro i termini ivi prescritti”, nonché l’improcedibilità per dedotta omessa impugnazione della graduatoria finale relativa agli elenchi aggiuntivi, l’inammissibilità del ricorso siccome proposto in forma collettiva in assenza dei requisiti necessari alla sua proposizione e per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
4. Alla udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 14 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
6. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni in rito sollevate dall’Avvocatura.
Il ricorso è, infatti, tempestivo, non essendo il D.M. 51/2021 idoneo ex se, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, ad integrare una lesione della sfera giuridica del ricorrente non recando alcuna espressa previsione di non ammissione negli elenchi aggiuntivi dei docenti in attesa di riconoscimento ed anzi richiamando comunque le previsioni di cui all’O.M. 60/2020 che tale ammissione, ancorché con riserva, prevedono.
Né è fondata l’eccezione di improcedibilità pure sollevata dall’Avvocatura in quanto la graduatoria finale per l’ambito territoriale di Caserta risulta espressamente impugnata con il ricorso, comunque tempestivamente proposto rispetto alla sua pubblicazione avvenuta in data 6 agosto 2021. Nè la difesa erariale, nel sollevare l’eccezione, pur essendone onerata, dimostra l’inutile spirare del termine di impugnazione rispetto ad una diversa data di pubblicazione e/o conoscenza della stessa.
Infine non colgono nel segno le ulteriori eccezioni di inammissibilità del gravame pure sollevate dalla difesa erariale in quanto:
-il ricorso è proposto singolarmente dalla ricorrente sicché l’eccezione riferita alla inammissibilità del ricorso collettivo è inconferente;
-il gravame risulta essere stato notificato alla docente-OMISSIS-, qualificabile come controinteressata siccome inserita nelle graduatoria nella quale ambisce ad essere inserita, ancorchè con riserva, la ricorrente e, pertanto, destinata a poter essere incisa nella sua sfera giuridica, quale docente già inserito nelle GPS, in esito all’accoglimento del ricorso idoneo a generare un conflitto sul piano delle chance di assunzione degli iscritti nei citati elenchi.
7. Quanto al merito, va preliminarmente osservato che l’O.M. n. 60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”) all’art. 7, comma 4, lett. e), prevede che “ qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”. Per effetto di tale disposizione è consentita l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e che, pur avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Il D.M. n. 51/2021, adottato in attuazione dell’articolo 10 dell’O.M. n. 60/2020, proprio al fine di disciplinare i criteri di costituzione di soli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, prevede che “possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Quanto al rapporto fra le previsioni dell’O.M. n. 60/2020 e quelle del D.M. 51/2021 sia il giudice di primo grado (v. tra le altre Tar Lazio – Roma, sez. IV bis, n. 5382/2022; da ultimo Tar Lazio – Roma, sez. III bis, n. 12418/2022, che richiama anche la precedente giurisprudenza e da ultimo Tar Lazio Roma,sez. II bis, n. 2318/2025) che il Consiglio di Stato in fase cautelare (Cons. Stato, sez. VI, n. 6462/2021), convengono nel ritenere che la disciplina generale prevista dall’ordinanza ministeriale consenta l’iscrizione con riserva in attesa del riconoscimento e non possa ritenersi derogata dal D.M. 51/2021, che nulla prevede in ordine ai titoli in attesa di riconoscimento, rinviando all’ordinanza ministeriale per quanto in esso non specificamente previsto.
Alla luce di tale lettura del quadro regolatorio della fattispecie, se ne inferisce che la ricorrente, avendo ottenuto un titolo estero in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusa, seppur con riserva, negli elenchi aggiuntivi alle GPS.
Quanto detto con riguardo ai contenuti D.M. n. 51/2021 nella parte in cui all’art. 7 rinvia all’OM n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto produce i suoi rivenienti effetti sull’estromissione della ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame, che pertanto è illegittima.
8.Per le superiori considerazioni, il ricorso va accolto nei termini di cui sopra con i rivenienti effetti sul provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS per l’anno scolastico 2021/2022.
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO