TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1693 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1693 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. VALORI SARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. VALORI SARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.09.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 13.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con alcune precisazioni relative all'avvenuto adempimento delle condizioni di cui al punto 3) del ricorso - ad eccezione dell'ultimo pagamento, in scadenza al 20.12.2025- siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Rapporti patrimoniali tra i coniugi:
a) rinuncia ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente indipendenti come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso;
b) per quanto concerne la casa familiare di cui in premessa in comproprietà indivisa tra i coniugi in ragione del 50%, la quota del 50% di proprietà della IG.ra verrà intestata al IG. che si accollerà Pt_1 Pt_2 contestualmente l'intera quota il residuo mutuo garantito da ipoteca sull'immobile suddetto con conseguente liberazione della IG.ra da ogni obbligo relativo al mutuo ed alla gestione dell'immobile Pt_1
(si allega comunicazione a mezzo mail trasmessa dall'Istituto di credito al IG. in data Pt_2
25.9.2024 (All. 10).
Tale pattuizione tra i coniugi, che s'impegnano ad effettuare l'atto notarile immediatamente a seguito dell'emissione della sentenza di separazione, con relative spese a carico del solo sig. è Parte_2 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
c) dato l'investimento iniziale effettuato dalla IG.ra per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, il sig. Pt_1
i obbliga a versare in favore della stessa, che accetta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa Pt_2 economica nascente dal matrimonio e/o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e ad ogni rapporto esistente tra i coniugi, la somma onnicomprensiva di euro 23.500,00 così suddivisa:
- euro 12.500,00 tramite assegno circolare intestato alla IG.ra che le verrà consegnato dinnanzi al Pt_1
Notaio al momento della sottoscrizione del rogito per la compravendita di cui al Punto b), con contestuale atto di accollo liberatorio del mutuo;
- euro 11.000,00 in quattro (4) rate così ripartite: euro 2.750,00 entro il giorno 20.02.2025, euro 2.750,00 entro il giorno 20.06.2025, euro 2.750,00 entro il giorno 20.10.2025 ed euro 2.750,00 entro il 20.12.25.
Le rate dovranno essere versate sul C/C della signora tramite bonifico bancario all'IBAN Parte_1
[...]; d) i beni personali ed alcuni mobili della IG. sono stati già prelevati dall'abitazione e la stessa dichiara Pt_1 di non aver più nulla da pretendere e nulla le è ulteriormente dovuto;
2) la IG.ra , entro 30 giorni dal rogito, si obbliga a trasferire la propria residenza;
Pt_1
3) i coniugi dichiarano che le spese della procedura e le spese legali della presente fase di divorzio saranno suddivise ugualmente tra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 39 Parte I Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1693 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. VALORI SARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. VALORI SARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.09.2017, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 13.11.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con alcune precisazioni relative all'avvenuto adempimento delle condizioni di cui al punto 3) del ricorso - ad eccezione dell'ultimo pagamento, in scadenza al 20.12.2025- siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Rapporti patrimoniali tra i coniugi:
a) rinuncia ad ogni reciproco assegno di mantenimento, in quanto entrambi economicamente indipendenti come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso;
b) per quanto concerne la casa familiare di cui in premessa in comproprietà indivisa tra i coniugi in ragione del 50%, la quota del 50% di proprietà della IG.ra verrà intestata al IG. che si accollerà Pt_1 Pt_2 contestualmente l'intera quota il residuo mutuo garantito da ipoteca sull'immobile suddetto con conseguente liberazione della IG.ra da ogni obbligo relativo al mutuo ed alla gestione dell'immobile Pt_1
(si allega comunicazione a mezzo mail trasmessa dall'Istituto di credito al IG. in data Pt_2
25.9.2024 (All. 10).
Tale pattuizione tra i coniugi, che s'impegnano ad effettuare l'atto notarile immediatamente a seguito dell'emissione della sentenza di separazione, con relative spese a carico del solo sig. è Parte_2 elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
c) dato l'investimento iniziale effettuato dalla IG.ra per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, il sig. Pt_1
i obbliga a versare in favore della stessa, che accetta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa Pt_2 economica nascente dal matrimonio e/o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e ad ogni rapporto esistente tra i coniugi, la somma onnicomprensiva di euro 23.500,00 così suddivisa:
- euro 12.500,00 tramite assegno circolare intestato alla IG.ra che le verrà consegnato dinnanzi al Pt_1
Notaio al momento della sottoscrizione del rogito per la compravendita di cui al Punto b), con contestuale atto di accollo liberatorio del mutuo;
- euro 11.000,00 in quattro (4) rate così ripartite: euro 2.750,00 entro il giorno 20.02.2025, euro 2.750,00 entro il giorno 20.06.2025, euro 2.750,00 entro il giorno 20.10.2025 ed euro 2.750,00 entro il 20.12.25.
Le rate dovranno essere versate sul C/C della signora tramite bonifico bancario all'IBAN Parte_1
[...]; d) i beni personali ed alcuni mobili della IG. sono stati già prelevati dall'abitazione e la stessa dichiara Pt_1 di non aver più nulla da pretendere e nulla le è ulteriormente dovuto;
2) la IG.ra , entro 30 giorni dal rogito, si obbliga a trasferire la propria residenza;
Pt_1
3) i coniugi dichiarano che le spese della procedura e le spese legali della presente fase di divorzio saranno suddivise ugualmente tra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 39 Parte I Anno 2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi