Sentenza 3 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 03/01/2023, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2022, proposto da
Carlo Abbruzzese, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Struttura Unica di Liquidazione Comunità Montane Calabresi, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1232/2020, n. Rg. 3435/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza in data 21 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione intimata del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1232/2020, n. Rg. 3435/2020, emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza in data 21 ottobre 2020, in forza del quale la Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità montane Calabresi è stata condannata a pagare all’Avv. Carlo Abbruzzese la somma di € 5.813,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché le spese e competenze del monitorio, liquidate in complessivi euro 595,50 di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CAP sui diritti e l’onorario come per legge;
- la Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità montane Calabresi, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Premesso altresì che:
- in sede di udienza camerale il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità della domanda per tardività del deposito e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza “ tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ”;
- il termine per il deposito del ricorso resta quindi fissato in quindici giorni dall’avvenuta notifica, ossia nella metà del termine di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a.;
- nella fattispecie la notifica del ricorso alla Struttura Unica di Liquidazione delle Comunità montane Calabresi si è perfezionata il 2 maggio 2022 e il ricorso è stato depositato in Segreteria il 24 maggio 2022 e, pertanto, tale deposito risulta eseguito oltre il perentorio termine dimidiato di giorni prescritto dal combinato disposto degli artt. 87, comma 3 e 45, comma 1 c.p.a.;
Ritenuto che:
- il ricorso è quindi irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.;
- nulla è dovuto per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO