Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.