Articolo 3 della Legge 26 novembre 1993, n. 483
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 dicembre 1993
Art. 3. 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.
2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.
3. Tale netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrispondera' un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.
4. Con decreto del Ministro del tesoro e' determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1993