Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2256 del 2025, proposto da
Società Agricola Reitana S.r.l., AN ER, LU SU, GE LI, AC AR, ER IV, PP GO, ME AR GR, PP MA, UR S.R.L, IO PA, ZI Nicotra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, Regione Siciliana Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Catania, Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, Regione Siciliana Presidenza, Commissario Straordinario Unico per Depurazione e per Coordinamento e Realizzazione di Interventi di Collettamento Fognatura, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Isole dei Ciclopi, Comune di Aci Castello, non costituiti in giudizio;
Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo, Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del Decreto dell’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente n. 227/GAB del 4 agosto 2025, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto denominato “Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale - Loc. San. Girolamo (CT)” in variante allo strumento urbanistico, proposto dal Commissario Straordinario Unico per la depurazione;
- del Parere Istruttorio Conclusivo n. 380/2025 della Commissione Tecnica Specialistica reso nella seduta del 27 giugno 2025 e degli ulteriori atti indicati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa TI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, proprietari di terreni, appartamenti e aziende commerciali ricadenti nel Comune di Acireale a poche decine di metri dal sito in cui è prevista la realizzazione del progetto per cui è causa, hanno impugnato: a) il decreto dell’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente n. 227/GAB del 4 agosto 2025, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, della favorevole Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello - II appropriata) di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006 e del parere favorevole circa la conformità del Piano delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 per il progetto denominato “ Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale - Loc. San. Girolamo (CT) ” in variante allo strumento urbanistico, proposto dal Commissario Straordinario Unico per la depurazione; b) il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 380/2025 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta del 27 giugno 2025; c) il Parere Istruttorio Conclusivo n. 272/2025 della C.T.S. reso nella seduta del 27 maggio 2025; d) il Parere Istruttorio Conclusivo n. 173/2025 della C.T.S. reso nella seduta dell’11 aprile 2025; e) il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 35/2024, reso dalla C.T.S. nella seduta del 02 aprile 2024; f) i verbali delle conferenze di servizi del 31 ottobre 2024 e del 10 febbraio 2025; g) ove occorra, il verbale della conferenza di servizi preliminare del 31 maggio 2019.
L’intervento in questione, che per effetto del D.P.C.M. dell’11 maggio 2020 è stato affidato al Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, scaturisce da una procedura di infrazione comunitaria che ha interessato anche il Comune di Acireale, al pari di altri Comuni che, con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, scaricano in acque recipienti, non considerate “aree sensibili” ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 91/271/CEE, le acque reflue urbane senza sottoporle ad un trattamento conforme a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafi I e III, della medesima Direttiva.
La realizzazione dell’intervento - a servizio dell’agglomerato di Acireale (comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci S. Antonio, Acireale, S. Giovanni La Punta, Trecastagni, Valverde, Viagrande), per una potenzialità complessiva di circa 171.000 A.E. - è prevista all’interno di un’area, estesa per circa 2,50 ha, su una superficie catastale di ettari 3,2921, individuata a sud dell’abitato di Acireale, in località San Girolamo del Comune di Acireale, ad ovest della viabilità comunale S. Pietro Patti ad una distanza di circa 170 m (in linea d’aria) dalla canalizzazione del torrente Lavinaio Platani, alla quota altimetrica di circa 114 m s.l.m. lungo un versante che degrada dolcemente verso est sul Mar Ionio, con pendenza media di circa 2°.
Lo scarico del refluo depurato proveniente dall’impianto di depurazione in località “San Girolamo” è previsto tramite condotta interrata dal sito di impianto fino alla linea di costa e successivamente a mezzo della condotta sottomarina fino al punto di scarico, posto a largo del litorale ionico.
I ricorrenti deducono che la realizzazione del depuratore è progettata all’interno di un’area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, atteso che l’impianto dovrà essere realizzato in zona agricola, in un sito sottoposto a vincolo ambientale, all’interno dell’area C del Parco Archeologico e Paesaggistico dell’Aci, all’interno dell’Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi, a ridottissima distanza da aree Natura 2000, con lo scarico a mare all’interno di un’area di particolare pregio marino.
Quanto agli aspetti rilevanti della vicenda procedimentale, i ricorrenti, richiamandosi al Parere Istruttorio Conclusivo impugnato per una dettagliata ricostruzione della stessa, evidenziano, in sintesi, quanto segue: a) nel corso del procedimento amministrativo incardinato per l’adozione del P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, l’Autorità competente, ai fini della preliminare adozione della V.I.A., ha indetto due conferenze di servizi (in data 31 ottobre 2024 e 10 febbraio 2025), nel corso delle quali sono stati discussi ed esaminati, in particolare, i pareri negativi adottati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle delle Aci, dall’Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi, dal Comune di Acireale e dal Comune di Aci Castello; b) sono state, inoltre, esaminate le numerose criticità che la Commissione Tecnica Specialistica aveva evidenziato con il parere intermedio istruttorio n. 35/2024 e le osservazioni, anch’esse critiche, della Agenzia per la protezione ambientale della Sicilia; c) la Commissione Tecnica Specialistica ha emesso tre pareri istruttori conclusivi (n. 173/2025, n. 272/2025 e n. 380/2025) con l’ultimo dei quali, nonostante gli argomentati pareri negativi delle Amministrazioni pubbliche deputate alla tutela di beni ambientali sensibili, ha affermato che gli impatti ambientali prodotti dal progetto non sono significativi ed ha espresso parere favorevole, sottoposto, però, a diciotto condizioni ambientali; d) con decreto n. 227/GAB del 4 agosto 20205 l’Assessore al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, richiamandosi al parere della C.T.S. e senza alcuna autonoma motivazione, ha adottato la Valutazione d’Impatto Ambientale positiva, comprensiva della VINCA e dell’Autorizzazione di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e di attività di posa in mare di cavi e condotte.
I motivi di gravame sono, in sintesi, i seguenti: a) risultano violate le norme sulla partecipazione alla conferenza di servizi (articoli 14, comma 4, e 14-ter della legge n. 241/1990; articoli 19 e 19-bis della legge regionale 7/2019; art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006), con conseguente difetto di istruttoria, in quanto – circostanza pacifica e non contestata – l’Area Marina Protetta Isole dei Ciclopi non è stata convocata per la seconda conferenza di servizi tenutasi il 10 febbraio 2025 ed ha richiesto una nuova convocazione della conferenza di servizi che l’Autorità procedente ha negato; b) la violazione è rilevante atteso che l’Area Marina Protetta ha espresso nella prima conferenza di servizi un parere negativo nel quale ha fatto rilevare: - l’inadeguatezza dello studio correntometrico; - la mancanza nel progetto di vasche di accumulo per il caso di malfunzionamento; - la necessità di interrare a mare la condotta di scarico ad una profondità maggiore e con uno sbocco finale più distante dalla spiaggia; - l’inserimento di due ulteriori sezioni dell’impianto; c) l’Area Marina Protetta avrebbe potuto fornire ulteriori contributi al procedimento, anche nell’intesse del proponente che avrebbe potuto accogliere ulteriori osservazioni (come ha fatto con quella relativa all’inserimento delle sezioni di denitrificazione e defosfotazione, che il proponente si è impegnato a realizzare in futuro); d) inoltre, dopo la chiusura della conferenza di servizi l’Autorità procedente ha autorizzato il deposito di altra documentazione e di relazioni tecniche che non sono mai state visionate dalle Amministrazioni né discusse (in particolare, sono stati prodotti, il 12 febbraio 2025, nuove relazioni sulle emissioni odorigene e, il 13 febbraio 2025, i riscontri alle osservazioni di A.R.P.A., il piano di monitoraggio ambientale e la relazione idraulica; il parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica è pervenuto solo il 28 marzo 2025; ulteriore documentazione per ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in riscontro alle osservazioni dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia è stata depositata dal proponente rispettivamente in data 20 marzo 2025 e 10 aprile 2025); e) sussiste anche il vizio di motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto, nonostante gli intervenuti pareri negativi nell’ambito del procedimento per il rilascio del P.A.U.R., la C.T.S. ha omesso di riconsiderare una diversa localizzazione del depuratore, limitandosi a constatare che nella conferenza di servizi preliminare tenutasi nel mese di maggio 2019 sarebbe stata decisa (con il consenso degli enti partecipanti) l’attuale ubicazione; f) i provvedimenti impugnati violano le prescrizioni di tutela che riguardano l’area in esame, in quanto non sono assolutamente idonei a superare i pareri negativi espressi dal Parco Archeologico e dalla Soprintendenza di Catania, i quali hanno osservato che l’impianto di depurazione è progettato: - all’interno dell’area C del Parco, il cui regolamento, all’art. 20, vieta la realizzazione di impianti industriali e che trattano rifiuti e consente solo la costruzione di ciò che si armonizza con il contesto rurale; - all’interno di un’area sottoposta al livello 2 di tutela paesaggistica, nella quale è consentita la realizzazione di soli fabbricati rurali, mentre il depuratore non si armonizza con il contesto paesaggistico (al riguardo, deve ritenersi, infatti, che il depuratore è un impianto industriale, per le sue caratteristiche, natura e dimensioni, e che le piantumazioni di alberi indicate dal proponente non sono sufficienti ad escludere la visibilità di un impianto di dimensioni enormi, che è tale da deturpare l’ambiente, la visuale e il paesaggio); g) neppure sono state indicate idonee motivazioni per superare il parere negativo espresso dall’Area Marina Protetta, la quale ha rilevato che: - il progetto è privo delle sezioni di denitrificazione e defosfotazione e ciò impedisce ai reflui immessi in mare di raggiungere elevati livelli di sicurezza dal punto di vista chimico e microbiologico; - il progetto non prevede alcun idoneo accorgimento per fare fronte all’ipotesi di fermo impianto, soprattutto se prolungato; - la mancanza, ad esempio, di vasche di accumulo di adeguate dimensioni costringerà a riversare in mare le acque di fognatura senza alcuna preventiva depurazione, con gravissimo danno per l’ambiente marino; - il proponente non ha previsto uno studio correntometrico adeguato, perché non ha preso in considerazione le correnti prevalenti che agiscono sul tratto di mare interessato; - il canale che versa i reflui a mare non raggiunge la profondità adeguata e si ferma ad una distanza troppo vicina alla spiaggia; h) in particolare, l’Amministrazione procedente ha ritenuto di potere adottare la V.I.A. senza imporre al proponente l’inserimento delle due sezione aggiuntive dell’impianto (pur ritenute necessarie) indicate dall’Area Marina Protetta ed ha ritenuto trascurabile l’impatto ambientale che, invece, lo stesso proponente aveva deciso di “calmierare” come richiesto dall’Area Marina Protetta, con conseguente contraddittorietà del giudizio espresso; i) i provvedimento impugnati, inoltre, trascurano di considerare le ulteriori criticità evidenziate dall’Area Marina Protetta; l) il P.I.C. impugnato conclude nel senso che “ alcune criticità espresse dalla CTS nel Parere Istruttorio Intermedio n. 35/2024 del 02.04.2024 non sono state chiarite, ma si ritiene che le stesse possano essere superate attraverso le condizioni per l’applicazione ”; m) è palese la contraddittorietà ed illogicità della motivazione espressa dalla C.T.S., in quanto se le criticità non sono state nemmeno chiarite non si comprende come potrebbero essere superate mediante l’applicazione delle condizioni ambientali; n) l’illegittimità dei provvedimenti impugnati risiede anche nel fatto che sono state introdotte nel parere istruttorio conclusivo condizioni ambientali allo scopo di rinviare la rilevazione degli impatti ambientali e la loro valutazione, in violazione di quanto stabilito dall’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, il quale, nell’ammettere prescrizioni che sono espressamente qualificate come “ condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto ”, nonché finalizzate a “ evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi ”, fa riferimento a prescrizioni eventuali e accessorie che devono attenere alla fase di esecuzione del progetto e non riguardare aspetti che avrebbero dovuto essere valutati e risolti in sede di V.I.A. (cfr. T.A.R. Firenze, sentenza n. 791/2019); o) risulta violato l’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 essendo stato omesso da parte del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica il necessario parere in ordine alla variante che si determinerebbe in caso di approvazione definitiva del progetto ed adozione della V.I.A. e del P.A.U.R.; p) va eccepita l’incompetenza della C.T.S. ad esprimere il giudizio di bilanciamento, tipico della V.I.A., fra entità degli impatti ambientali e vantaggi socio-economici dell’opera da realizzare, perché tale bilanciamento è di competenza dell’organo politico, che nel caso di specie si è limitato ad un mero richiamo - privo di valore - allo svolgimento dell’istruttoria e al parere della C.T.S.; q) il giudizio tecnico espresso dalla C.T.S. va censurato per contraddittorietà, irragionevolezza, difetto d’istruttoria anche in merito ai seguenti ulteriori aspetti: - ritenuta compatibilità dell’opera con il PAI, nonostante una parte della condotta di scarico ricada in area a pericolosità idraulica P3; - assimilabilità dell’opera agli impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas), unica tipologia di impianti consentita all’interno della zona di riserva Timpa (Zona B); - assenza di adeguata ponderazione degli effetti del riversamento delle acque meteoriche nel torrente Lavinaio Platani.
Il Comune di Acireale si è costituito in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
L’Amministrazione regionale intimata, nel resistere al ricorso, ha depositato il parere con il quale la C.T.S., al fine di rispondere alle censure sollevate dai ricorrenti, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) sono infondate le censure di difetto di istruttoria, in quanto il P.I.C. ha considerato che il progetto della condotta è stato effettuato a regola della normale prassi di progettazione di condotte di dispersione di reflui sottomarine e verificata in termini tabellari a norma della legge regionale n. 27 del 1986, considerando sia la portata media che la portata nel giorno di massimo consumo e due scenari correntometrici corrispondenti a una corrente in direzione perpendicolare alla costa e una tangenziale alla stessa; b) inoltre, il giudizio positivo espresso tiene conto del “Modello idrodinamico ambientale dell’esercizio della condotta di scarico sottomarina” presentato dal proponente, che simula la circolazione idraulica e la propagazione del liquame e dei suoi costituenti per un intero anno solare, i cui risultati consentono di confermare le ipotesi e i criteri di dimensionamento utilizzati per la progettazione dell’opera di scarico; c) la mancata convocazione dell’Area Marina Protetta alla seconda conferenza di servizi, dipesa unicamente da un disservizio tecnico, non appare tale da inficiare la legittimità dell’intero procedimento poiché il principio di partecipazione non va inteso in senso meramente formalistico e, nel caso di specie, l’Area Marina Protetta ha pienamente partecipato all’istruttoria, presenziando alla prima conferenza di servizi ed esprimendo un parere negativo dettagliato e ampiamente argomentato, che è stato ritualmente acquisito agli atti, esaminato e ponderato dalla C.T.S. nel parere conclusivo; d) peraltro, risulta che il suddetto parere negativo al progetto era condizionato all’implementazione del progetto stesso per il raggiungimento di standard di depurazione e sicurezza adeguati, implementazione che con nota prot. n. 1240 del 7 febbraio 2025 la struttura commissariale si è impegnata, comunque, a realizzare, “ aggiungendo le sezioni di denitrificazione e defosfatazione, così da rendere il refluo utilizzabile ai fini agricoli e altresì incrementando il processo depurativo come richiesto dall’AMP Isole Ciclopi e dal Comune di Acireale ”; e) circa la documentazione depositata post-conferenza, si trattava di integrazioni e chiarimenti tecnici (riscontri ad ARPA, relazioni su emissioni) richiesti proprio nel corso delle sedute collegiali o comunque necessari a completare il quadro istruttorio, e, in ossequio ai principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa, va ritenuto che il contraddittorio procedimentale sia pienamente garantito quando la documentazione sopravvenuta non alteri le linee essenziali del progetto, ma si limiti a fornire approfondimenti su aspetti già noti e discussi; f) la C.T.S. non ha negato in astratto la possibilità di riconsiderare una scelta localizzativa, ma ha correttamente ponderato tale opzione nel contesto specifico, con valutazione tecnico-discrezionale incensurabile in questa sede se non per palese illogicità; g) la C.T.S. ha motivatamente ritenuto che un impianto di depurazione di reflui civili, opera di pubblica utilità tecnologica, non rientri nella nozione di “ impianto industriale ” vietato dall’art. 20 del regolamento del Parco, dovendosi distinguere un’attività produttiva da un servizio pubblico essenziale, secondo un giudizio che è espressione della discrezionalità tecnica dell’organo e che non appare manifestamente illogico; h) anche il giudizio sulla compatibilità paesaggistica è espressione di un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per vizi macroscopici di illogicità o travisamento dei fatti, non dimostrati nel caso di specie; i) contrariamente a quanto asserito, le criticità sollevate dall’Area Marina Protetta sono state attentamente esaminate, ritenendo gli impatti ambientali non significativi tenuto conto delle misure previste nello Studio Impatto Ambientale e delle Condizioni Ambientali riportate nella parte dispositiva del Parere; l) le prescrizioni ambientali sono conformi al disposto dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 in quanto in concreto esse presuppongono che la valutazione degli impatti sia già avvenuta e che l’impatto sia stato ritenuto accettabile “a patto che” vengano adottate determinate e puntuali misure in fase esecutiva; m) nel procedimento di P.A.U.R. ex art. 27-bis la valutazione di compatibilità urbanistica è assorbita nel provvedimento unico finale e l’approvazione del progetto costituisce essa stessa variante allo strumento urbanistico; n) la motivazione per relationem del decreto di V.I.A. al parere reso dall’organo consultivo tecnico è pienamente legittima in quanto il parere della C.T.S. rappresenta l’atto di sintesi dell’intera istruttoria tecnica, condotta da un organo a composizione multidisciplinare, deputato per legge a ponderare e bilanciare tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, incluse le posizioni critiche e i pareri negativi espressi da altre amministrazioni; o) infine, le critiche sulle modalità con cui la C.T.S. ha superato alcune questioni tecniche (pericolosità idraulica, qualificazione della condotta, invarianza idraulica) si risolvono in un inammissibile tentativo di sindacare il merito di valutazioni tecniche opinabili, operate dall’organo competente sulla base di studi specialistici e di un’attenta istruttoria.
Con memoria in data 24 gennaio 2026 i ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, quanto alla positiva verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione proposta dai ricorrenti, proprietari di immobili o gestori di aziende commerciali localizzati nelle immediate vicinanze del sito di ubicazione dell’impianto (come risulta dalla allegata documentazione), il Collegio si richiama alla consolidata giurisprudenza secondo cui, “ nella materia ambientale, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico — artistico, garantiti dall'art. 9 comma 2, Cost., viene in rilievo il bene primario della salute, garantito dall'art. 32 Cost. come « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione; conseguentemente, ai fini della sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire risulta sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dal sito prescelto per l'ubicazione di una struttura avente potenzialità inquinanti e/o degradanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/07/2022, n.4518). D’altra parte, "la tutela dell'ambiente si connota infatti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e dei coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403). In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della dimostrazione dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254: cfr. anche sez. V, n. 5193 del 16 settembre 2011)", di conseguenza "ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della "vicinitas" ... rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante della legittimazione e dell'interesse a ricorrere" (cfr., C.d.S., Sez. IV, n. 4639 del 7.6.2022) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 22 agosto 2025, n. 15715).
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso inerente alla violazione del modulo procedimentale della conferenza di servizi, che si riverbera, con effetti vizianti, sul contenuto sostanziale del Parere Istruttorio Conclusivo impugnato e, in via conseguenziale, sul decreto di V.I.A. che lo ha recepito, parimenti gravato con il presente ricorso.
Nell’ambito del procedimento per cui è causa, finalizzato all’emissione del P.A.U.R., l’Amministrazione procedente ha convocato la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006, secondo cui, “ Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ”.
L’art. 14-ter della legge n. 241/1990, a sua volta, prevede lo svolgimento della conferenza di servizi simultanea, ossia con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti, nella quale “ ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ”, e all’esito della quale “ l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ”.
Il Consorzio Isola dei Ciclopi, in qualità di ente gestore dell’Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi, ha partecipato alla prima riunione della conferenza di servizi in data 31 ottobre 2024 e in vista della stessa riunione ha reso il sopra indicato parere negativo (n. 827 in data 23 settembre 2024) per il rilascio della autorizzazione unica regionale, con il quale, “ essendo emersa con chiarezza l’alta probabilità di una incidenza negativa sulla Zona Speciale di Conservazione della rete europea natura 2000 ZSC ITA070028. Si evidenzia che: 1) Il depuratore non è progettato per raggiungere i più alti standard di disinquinamento, pur essendo destinato ad interferire con un’area naturale protetta internazionale. 2) Lo scarico a regime del depuratore è destinato ad avvenire in un corpo idrico superficiale senza raggiungere i livelli di depurazione di legge, né dal punto di vista chimico né dal punto di vista microbiologico. 3) I motivi per il collocamento della condotta di scarico e del diffusore del depuratore in un’area e ad una profondità non compatibili con le misure di conservazione della ZSC ITA070028 non sono stati in alcun modo giustificati con dati scientifici. 4) Le misure di sicurezza in caso di malfunzionamento non sono neanche state considerate, prevedendo lo scarico di fognatura cruda direttamente in mare, con gravissimo danno potenziale agli habitat, alle biocenosi, all’economia della pesca ed all’economia turistica. 5) La collocazione e la natura dello scarico, se il progetto non verrà modificato per il raggiungimento dei migliori standard, produrranno, con alta probabilità la condanna della regione Siciliana nell’ambito della Procedura di Infrazione comunitaria 2015/2163: “Messa in mora complementare per obiettivi e misure di conservazione della rete natura 2000”, per la inadeguatezza dei piani di gestione e protezione delle aree ZSC ” (cfr. P.I.C. n. 380/2025, pag. 24).
Dal medesimo P.I.C. impugnato (pag. 33) risulta che con nota acquisita al prot. DRA n. 75831 del 28 ottobre 2024 il proponente ha trasmesso il riscontro alla nota dell’Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi e le deduzioni del progettista, i quali, successivamente alla prima conferenza di servizi (con prot. DRA n. 77321 del 5 novembre 2024), sono stati comunicati alla Commissione Tecnica Specialistica.
L’Amministrazione procedente ha, poi, provveduto all’aggiornamento dei lavori con la convocazione di una seconda riunione della conferenza dei servizi, che si è svolta in data 10 febbraio 2025 ed alla quale, tuttavia, il Consorzio Isola dei Ciclopi non ha partecipato, essendone stata omessa la convocazione a causa di un disservizio tecnico.
In vista della seconda riunione, il proponente ha trasmesso la nota acquisita al prot. DRA n. 7542 dell’8 febbraio 2025, avente come oggetto “ Verbale di CdS del 31.10.2024. Pareri. Osservazioni ”, nella quale ha controdedotto in merito alle osservazioni e ai pareri espressi nell’ambito della prima riunione della conferenza in data 31 ottobre 2024, tra l’altro osservando che, “ Preso atto che i trattamenti aggiuntivi, richiesti nel parere dell’AMP Isole dei Ciclopi, saranno assolutamente inseriti nel progetto, per quel che riguarda i pareri negativi espressi dal Parco Archeologico Valle delle Aci, dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania e dal Comune di Acireale, si ricorda alle SS.LL., partecipanti alla odierna CdS (10.02.2025), come ai sensi dell’art.38, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, occorre che sia individuato, in alternativa, un altro sito su cui poter realizzare l’I.D. in oggetto ”.
Nel corso della seconda riunione, il RUP ha dichiarato che “ Con la succitata nota prot. n. 1240 del 07/02/2025 la Struttura Commissariale si impegna, al fine del superamento del parere condizionato della AMP Isola dei Ciclopi e del Comune di Acireale, ad incrementare il processo depurativo aggiungendo le sezioni di denitrificazione e defosfatazione, così da rendere il refluo utilizzabile ai fini agricoli e altresì incrementando il processo depurativo come richiesto dall’AMP Isole Ciclopi e dal Comune di Acireale ”.
Il Consorzio Isola dei Ciclopi, pretermesso nell’ambito dei lavori conclusivi della conferenza di servizi che ha portato all’adozione della V.I.A., ha richiesto espressamente una nuova convocazione della conferenza medesima (cfr. P.I.C., pag. 39: “ VISTA la nota dell’AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI" prot. n. 127 del 13.02.2025, acquisita al prot. DRA n. 9199 del 17/02/2025, di comunicazione messa in mora per mancata notifica convocazioni; ”) ma la Commissione Tecnica Specialistica, in sede di espressione del parere conclusivo, ha ritenuto che non era stata lesa l’effettiva partecipazione di tale ente e che il contributo dell’Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi era stato in precedenza acquisito e adeguatamente vagliato.
Non risulta, dalla sequenza procedimentale ricostruita in seno al P.I.C. impugnato, che l’Area Marina Protetta Isola dei Ciclopi abbia avuto modo, successivamente alla prima seduta della conferenza di servizi, di esprimersi sugli aspetti di propria competenza, in particolare avuto riguardo al fatto che il proponente, con nota acquisita al prot. DRA n. 75831 del 28 ottobre 2024, aveva reso specifiche deduzioni in merito al parere negativo dell’ente di gestione e, con nota acquisita al prot. DRA n. 7542 dell’8 febbraio 2025, aveva, altresì, controdedotto in merito alle osservazioni e ai pareri espressi nell’ambito della prima riunione della conferenza in data 31 ottobre 2024.
Deve ritenersi, dunque, che la mancata convocazione del Consorzio Isola dei Ciclopi alla conferenza di servizi, lungi dal costituire omissione di un mero adempimento formale, abbia nella sostanza leso la competenza e l’esercizio delle attribuzioni proprie di tale ente di tutela, impedendogli di esaminare e di prendere posizione sui riscontri, deduzioni tecniche ed osservazioni del proponente relativi al parere sfavorevole reso dall’ente medesimo nell’ambito della prima riunione della conferenza di servizi, o, comunque, di ulteriormente esprimersi in merito agli aspetti critici in precedenza evidenziati.
Il mancato coinvolgimento dell’Amministrazione preposta alla tutela del sito speciale di conservazione in esame integra un vizio procedurale tale da rendere illegittimo il provvedimento conclusivamente emesso dalla Commissione Tecnica Specialistica senza l’acquisizione della posizione (definitiva) dell’ente di tutela.
Invero, i profili inerenti all’adeguatezza degli standard di depurazione dell’impianto in progetto costituiscono aspetti certamente essenziali ai fini dell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale del depuratore, tant’è che gli stessi sono stati oggetto di discussione e confronto anche nell’ambito della seconda riunione della conferenza di servizi, senza, tuttavia, il necessario coinvolgimento dell’ente che aveva espresso in merito il proprio dissenso motivato nella precedente seduta della conferenza.
Peraltro, la circostanza che l’impugnato Parere Istruttorio Conclusivo abbia ritenuto, allo stato, non necessaria l’implementazione delle due sezioni aggiuntive dell’impianto richiesta dall’Area Marina Protetta - rinviandola (anche per l’assenza della occorrente copertura finanziaria nel quadro economico dell’intervento) ad una futura integrazione progettuale, da sottoporre a nuova valutazione di compatibilità ambientale - non consente di ritenere, di fatto, superabile il difetto di istruttoria che è conseguito alla mancata partecipazione alla conferenza dei servizi di una delle Amministrazioni competenti e interessate per il rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.
Va, inoltre, rilevato che, dopo la chiusura dei lavori della seconda riunione, sono state acquisite diverse integrazioni istruttorie da parte del proponente nonché il parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – Servizio 3, prot. n. 4949 del 26 marzo 2025 (prot. DRA n. 18886 del 28 marzo 2025), nonostante detto Ufficio fosse stato invitato ad esprimere il parere di competenza “ in sede di prossima conferenza di servizi ” (cfr. verbale di chiusura della prima conferenza di servizi istruttoria in data 31 ottobre 2024).
Risulta, in particolare, che in data 12 e 13 febbraio 2025 il proponente ha depositato documentazione quale la relazione tecnica sulle emissioni odorigene, la relazione idraulica revisionata e la relazione tecnica aggiornata sulla condotta di scarico nel tratto a mare.
È stata anche acquisita la nota del proponente prot. n. 11129 del 20 marzo 2025 (prot. DRA n. 17169 del 20 marzo 2025) relativa all’integrazione documentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Risulta, inoltre, la trasmissione da parte del proponente della documentazione acquisita con nota prot. DRA n. 23131 in data 10 aprile 2025, comprendente il riscontro alla nota dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia n. 7003 del 4 marzo 2025, nota di riscontro del progettista e relazione idraulica revisionata.
In data 11 aprile 2025 è stato emesso dalla Commissione Tecnica Specialistica il Parere Istruttorio conclusivo n. 173/2025 e successivamente la Commissione ha avuto notizia della ulteriore documentazione trasmessa dal proponente con prot. DRA n. 23131 del 10 aprile 2025 (tra cui la relazione idraulica revisionata in riscontro alle richieste della Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia).
Quindi, la Commissione, “ alla luce delle ultime integrazioni ”, ha emesso dapprima il P.I.C. n. 272/2025 in data 27 maggio 2025 e, poi, il P.I.C. n. 380/2025 in data 27 giugno 2025, oggetto d’impugnazione.
In effetti, non risulta che su tali integrazioni istruttorie e sopravvenienze documentali, successive alla seconda e ultima riunione della conferenza di servizi, in considerazione delle quali la Commissione ha emesso l’ulteriore (e definitivo) Parere Istruttorio Conclusivo in sostituzione di quelli precedentemente espressi, vi sia stata un’interlocuzione con tutte le Amministrazioni interessate, tantomeno con le modalità stabilite dell’art. 27-bis, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006.
Al riguardo, deve osservarsi che il modulo procedimentale delineato dalla normativa sopra richiamata non costituisce soltanto uno strumento di semplificazione dell’azione amministrativa ma è preordinato al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico affidato alla cura dell’Amministrazione procedente e delle altre Amministrazioni coinvolte, realizzando un “ meccanismo decisionale in grado di ottimizzare e ponderare al meglio le decisioni amministrative attraverso il confronto aperto e costruttivo di tutti gli interessi pubblici variamente rappresentati dalle amministrazioni che vi prendono parte ” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2025, n. 1067).
Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare, “ la conferenza di servizi (ai sensi dell’articolo 208 d.lgs. 152 del 2006 o, più in generale, ai sensi degli articoli 14 e seg. della legge 241 del 1990) rappresenta un modulo procedimentale di confronto e di semplificazione, e tale sua funzione implica che tutti i documenti, i pareri e i supplementi istruttori utili e determinanti ai fini della decisione siano acquisiti prima della chiusura della stessa, proprio al fine di assicurare una piena partecipazione di tutte le autorità e di tutti soggetti coinvolti, al fine di consentire a ciascuno di esprimere il proprio parere con piena consapevolezza e nella completezza della istruttoria (cfr. Tar Brescia sentenza 737 del 2014); ciò in quanto la funzione della conferenza di servizi risiede proprio nel confronto delle diverse posizioni, al fine di pervenire ad una determinazione finale che tenga conto di tutti i fatti e di tutte le considerazioni emerse nel corso della procedura (Tar Lazio sentenza 7963 del 2020); … l’Amministrazione procedente può decidere, motivando, anche solo sulla base di posizioni prevalenti, ma non può chiudere la conferenza e continuare una interlocuzione solo con alcuni dei soggetti coinvolti, indirizzando così sul piano procedimentale l’esito della decisione finale; - la conferenza di servizi, inoltre, è un modulo dinamico, nel senso che le Amministrazioni coinvolte, prima della sua chiusura, possono modificare i loro rilievi e finanche modificare le proprie opinioni sulla base di fatti, documenti o circostanze sopravvenute nel corso della istruttoria (Tar Lazio, sentenza 7963 del 2020); e tutto ciò postula quindi che i soggetti coinvolti siano posti in condizione di pronunciarsi su tutte tali sopravvenienze ” (T.A.R. Pescara, Sez. I, 30 luglio 2022, n. 326).
Nel caso di specie risulta che la documentazione integrativa presentata dal proponente e il parere del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica sulla conformità urbanistica dell’intervento sono stati acquisiti una volta che la conferenza di servizi si era ormai conclusa; trattandosi di documentazione e di pareri certamente rilevanti ai fini della decisione finale, il provvedimento conclusivo deve ritenersi viziato in quanto adottato senza la ponderazione contestuale di tutti gli interessi pubblici che la legge impone di valutare, con frustrazione della ratio sottesa all’istituto della conferenza di servizi.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del Parere Istruttorio Conclusivo n. 380/2025 della Commissione Tecnica Specialistica reso nella seduta del 27 giugno 2025, nonché, in via conseguenziale, del decreto di V.I.A. dell’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente n. 227/GAB del 4 agosto 2025, che ad esso di richiama nelle motivazioni, con conseguente obbligo dell’Amministrazione procedente di riconvocare la conferenza di servizi e di acquisire le determinazioni dei soggetti originariamente partecipanti e di quelli illegittimamente pretermessi anche sui pareri e sulla documentazione integrativa pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori della conferenza di servizi.
Va, invece, ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione di atti privi di effetti giuridici, in quanto sostituiti dal provvedimento in questa sede annullato (quali i Pareri Istruttori Conclusivi n. 272/2025 e n. 173/2025) nonché di atti a valenza endo-procedimentale (Parere Istruttorio Intermedio, verbali delle conferenze di servizi).
In ordine alle ulteriori censure formulate in ricorso – fermo restando il necessario riesercizio del potere amministrativo in conseguenza dell’annullamento degli atti impugnati – il Collegio osserva anzitutto, in via generale, che il giudizio di valutazione ambientale, in quanto finalizzato alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, presentando profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall’Amministrazione quando non siano manifestamente illogiche e incongrue (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575).
Detto apprezzamento discrezionale è, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, o quando risulti evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2017, n.1392).
Tanto premesso, le censure formulate dai ricorrenti concernono aspetti connotati da elevata discrezionalità anche tecnica, per i quali emerge dalle ampie motivazioni del Parere Istruttorio Conclusivo un’adeguata e ponderata valutazione, non censurabile nel merito da parte del giudice in assenza di vizi manifesti di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà.
Non sussiste, in particolare, il lamentato difetto di motivazione del parere impugnato in merito ad una diversa localizzazione dell’impianto, avendo la Commissione Tecnica Specialistica espressamente esaminato il profilo della localizzazione delle opere di progetto e le ragioni che hanno supportato la scelta della soluzione progettuale proposta, aderendo e rimandando alla prospettazione del proponente e alle valutazioni dallo stesso condotte sulle possibili soluzioni alternative (cfr. P.I.C., pag. 58 e ss.).
I ricorrenti censurano, inoltre, il parere impugnato in quanto ritenuto inidoneo a superare il dissenso espresso dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci nonché dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.
In particolare, il Parco ha espresso parere negativo sulla base del regolamento del Parco recante modalità d’uso vincoli e divieti, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 27 agosto 2021, che per la zona “C” di interesse archeologico e paesaggistico pone tra i divieti non suscettibili di deroga l’installazione di strutture costituenti notevole ingombro visuale, la realizzazione di impianti industriali, di discariche o di qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, e prescrive che le strutture da edificare siano compatibili con l’immagine del paesaggio agrario consolidato e con le caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali.
Anche la Soprintendenza, relativamente agli aspetti paesaggistici, si è pronunciata negativamente in merito all’ubicazione del depuratore in quanto localizzato in area sottoposta a tutela nel Piano Paesaggistico della provincia di Catania con livello di tutela 2, all’interno del perimetro del Parco archeologico di Catania e delle Aci.
In ordine a tali aspetti, la Commissione Tecnica Specialistica ha aderito alle controdeduzioni del proponente, il quale ha rilevato che in base all’art. 20 del regolamento citato “ non è fatto divieto della realizzazione di un impianto di depurazione che tratta reflui civili e non trova alcun supporto identificare l’impianto di depurazione a un impianto industriale o di smaltimento rifiuti, attività queste a cui è fatto divieto la realizzazione ”.
Il giudizio espresso non appare inficiato da irragionevolezza, al riguardo dovendosi considerare che: - viene in rilievo un impianto di depurazione delle acque reflue urbane, disciplinato dalla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 (artt. 53-176), non anche un impianto di smaltimento di rifiuti, disciplinato dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo; - invero, scarichi e rifiuti sono, “ nel sistema legislativo, concetti diversi, disciplinati da norme diverse e specifiche ” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5857) e gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane trovano nell’ambito della normativa richiamata una considerazione distinta rispetto agli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. l’art. 126, relativo all’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e l’art. 110, che disciplina in senso restrittivo il trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, presupponendo la distinzione normativa tra tali tipologie di impianti); - la nozione di impianto industriale, ai fini della valutazione di impatto ambientale, risulta dall’art. 5, comma 1, lettera i-quater), del decreto legislativo n. 152/2006, secondo cui per “installazione” si intende una unità tecnica permanente in cui sono svolte “ una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria… ”, e dal citato allegato VIII, che, con riferimento alla gestione dei rifiuti, esclude espressamente le “ attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza ”.
In merito al divieto di installazione di strutture costituenti notevole ingombro visuale, la Commissione Tecnica Specialistica, con valutazione discrezionale che appare insindacabile secondo i criteri sopra richiamati in via generale, ha espressamente considerato e ritenuto che: - “ da quanto è possibile apprezzare dal rendering con fotosimulazioni, prodotto dal proponente su richiesta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, l’opera risulta difficilmente visibile dalle differenti prospettive, sia perché progettata parzialmente interrata con una parte emergente di circa 3 m dal piano campagna sia per la schermatura a mezzo di barriera alberata ”; - “ grazie alle suddette mitigazioni, l’impianto di depurazione in esame risulta ben inserito nel contesto e il relativo impatto paesaggistico si ritiene non significativo ”.
Con riferimento alle censure che involgono il dissenso espresso dall’Area Marina Protetta, salvi in ogni caso i limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa dei quali si è detto, va rilevato che all’accoglimento del ricorso per i riscontrati vizi procedimentali consegue la regressione del procedimento e la necessità che detto ente di tutela, il cui coinvolgimento non è stato garantito in sede di conferenza di servizi, sia chiamato ad esprimere il proprio parere definitivo in merito ai profili sopra indicati (con conseguente preclusione del sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.).
Non sono suscettibili di sindacato neppure gli ulteriori aspetti individuati in ricorso – rispetto ai quali non sono stati adeguatamente evidenziati, né si rilevano, profili di abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza del giudizio tecnico espresso dalla Commissione Specialistica – afferenti alla ritenuta compatibilità dell’intervento con il P.A.I. (in relazione alla quale, peraltro, la Commissione ha espressamente prescritto che, “ per l’interferenza degli interventi di progetto con le aree identificate dal PAI e dal PGRA Sicilia come aree a pericolosità idraulica P3, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità da parte dell’Autorità di Bacino ”), all’assimilabilità dell’opera agli impianti di distribuzione a rete consentiti all’interno della zona di riserva Timpa e alla valutazione degli effetti del riversamento delle acque meteoriche nel torrente Lavinaio Platani.
I ricorrenti deducono, poi, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto nel parere istruttorio conclusivo sono state inserite condizioni ambientali allo scopo di rinviare la rilevazione degli impatti ambientali e la loro valutazione, in violazione di quanto stabilito dall’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006.
Il comma 4 della richiamata disposizione consente che nel provvedimento di V.I.A. siano indicate eventuali e motivate condizioni ambientali riguardanti, tra l’altro: - le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; - le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; - le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi.
La giurisprudenza ha precisato che “ le prescrizioni devono attenere o a “condizioni” per la realizzazione e l’esercizio del progetto (unitamente ad eventuali misure di mitigazione e compensazione), ovvero alle misure per il monitoraggio, il cui scopo è di “identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti”, allo scopo di “adottare le opportune misure correttive”… In entrambi i casi, deve trattarsi, come rilevato dal TAR, di “azioni” già definite, e quindi tali da non richiedere ulteriori valutazioni ambientali, e non già dell’individuazione e/o dello sviluppo di ulteriori soluzioni progettuali ” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).
Le prescrizioni ambientali, in particolare, non possono rinviare a fasi successive la definizione di elementi progettuali fondamentali o la valutazione degli impatti principali.
Nel caso di specie, le condizioni prescritte nel provvedimento di V.I.A., censurate dai ricorrenti, appaiono ammissibili in quanto attengono a: a) aspetti di dettaglio che non minano l’adeguatezza della valutazione degli impatti già svolta (così le condizioni n. 2 e n. 3 connesse alle emissioni atmosferiche e di rumori, che fanno riferimento a due immobili per i quali va individuata la destinazione d’uso, presumibilmente, il n. 1 costituito da un rudere e il n. 2 da un complesso la cui legittimità urbanistica è stata messa in discussione dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 44949 del 29 ottobre 2024, in quanto edificato “ in adiacenza all’area di sedime (fascia di rispetto di 0 metri), nella considerazione che l’area del futuro impianto di depurazione in località San Girolamo risulta individuata già da molti anni (CdS del 31/05/2019), mentre il succitato complesso 2 sembrerebbe, dalla visione di immagini satellitari storiche, di recente costruzione (2022). ”; la condizione n. 5, che riguarda l’aggiornamento del già valutato Piano di Manutenzione con riferimento a singole e specifiche componenti dell’impianto; la condizione n. 7, in quanto risulta la valutazione dei tipi di rifiuti - indicati, con i relativi codici, dal proponente – di cui si prevede la produzione nella fase di cantiere e di esercizio dell’impianto, cfr. P.I.C. pag. 78 e ss.); b) misure volte a prevenire o a ridurre potenziali impatti ambientali già valutati sulla base della soluzione progettuale proposta (così la condizione n. 4, cfr. P.I.C. pag. 115, la condizione n. 8 e la n. 12); c) prescrizioni che rilevano nella fase di esecuzione del progetto (così la condizione n. 6); d) misure di mitigazione o di compensazione che fanno riferimento ad azioni già definite in sede progettuale (così le condizioni n. 17 e 18).
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 per essere stato omesso da parte del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica il necessario parere in ordine alla variante che si determinerebbe in caso di approvazione definitiva del progetto e di adozione della V.I.A. e del P.A.U.R., va osservato che il provvedimento di V.I.A., impugnato nel presente processo, è atto giuridicamente e funzionalmente distinto dal provvedimento autorizzatorio unico, non ancora emanato, di cui all’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, il cui comma 7 stabilisce che “ La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto ”.
È nella successiva fase procedimentale che si conclude con l’adozione del P.A.U.R. che possono essere definiti i profili urbanistici in senso stretto, in quanto, ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, tale provvedimento autorizzatorio deve dare atto esplicitamente degli aspetti di compatibilità urbanistica e, ove occorra, della necessità di una variante allo strumento urbanistico, la quale deve essere oggetto di motivazione espressa (cfr. comma 7 ter : “ Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto ”).
In coerenza con il quadro normativo, pertanto, la Commissione Tecnica Specialistica ha “ valutato che, ai fini dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRG, il proponente dovrà acquisire il provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico, secondo quanto previsto dalle norme vigenti ”.
Infine, va disattesa la censura formulata in ricorso avverso il decreto dell’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per essersi l’organo politico “ limitato ad un mero richiamo - privo di valore - allo svolgimento dell’istruttoria e al parere della C.T.S. ”.
Invero, può ritenersi legittima l’emanazione di un provvedimento di V.I.A. in adesione agli esiti dell’attività istruttoria condotta da un organo tecnico altamente qualificato, come quello in esame - appositamente istituito “ per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ”, ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015 - per il cui recepimento da parte dell’Amministrazione Regionale non si richiede necessariamente una nuova istruttoria né uno specifico onere motivazionale.
In particolare, questo Tribunale ha già avuto occasione di precisare “ che la motivazione per relationem si confaccia anche ai procedimenti in materia ambientale è un dato acquisito da tempo in giurisprudenza, per la quale l’adeguatezza della motivazione del provvedimento decisorio reso dall’organo “politico” deve essere valutata non in astratto, ma con diretto ed immediato riferimento alla natura dell’atto e alla corrispondenza fra la determinazione adottata e le acquisizioni istruttorie compiute, essendo ammissibile, con riferimento a tali atti, anche una motivazione “per relationem”, in cui le ragioni della scelta operata possono ricavarsi dagli atti della serie procedimentale che hanno preceduto il provvedimento finale e che sono stati dallo stesso richiamati (in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/01/2006, n.129, resa in materia di procedimenti di competenza statale ma i cui principi sono esportabili anche nell’ambito dei procedimenti di competenza regionale) ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 6 febbraio 2025, n. 485; cfr., in senso conforme, Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 430, la quale ha, altresì, evidenziato che “ Per costante indirizzo giurisprudenziale, la motivazione per relationem è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale, specialmente allorquando il provvedimento amministrativo è preceduto da atti istruttori, da pareri o costituisce espressione sintetica di concrete valutazioni operate da organi altamente qualificati, nell’ambito di appositi subprocedimenti tecnici; essa assume, poi, connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze di atti presupposti e dal complesso dell’istruttoria, mentre richiede una espressione più diffusa ed approfondita solo nel caso in cui si discosti da quelle risultanze (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 30 maggio 2022, n. 540; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 3 maggio 2021, n. 2952) ”).
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e del limitato accoglimento dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il Parere Istruttorio Conclusivo n. 380/2025 della Commissione Tecnica Specialistica reso nella seduta del 27 giugno 2025, nonché, in via conseguenziale, il decreto di V.I.A. dell’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente n. 227/GAB del 4 agosto 2025; 2) dichiara inammissibile l’impugnazione degli ulteriori atti indicati in ricorso; 3) compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA LI, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
TI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI CO | DA LI |
IL SEGRETARIO