Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 686
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore di fatto ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna svista materiale e che la documentazione sia stata esaminata e valutata. La questione dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento per venir meno del suo presupposto giuridico è stata un punto controverso su cui la Corte si è pronunciata, e l'errore dedotto costituisce un errore valutativo, non un errore revocatorio.

  • Rigettato
    Contrasto con altra sentenza ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non configurabile la fattispecie dell'art. 395 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non è contraria a un'altra sentenza avente autorità di cosa giudicata tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 686
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 686
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo