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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6032/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl Rappresentante Legale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Rappresentante Legale - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 Rappresentante Legale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
13 e pubblicata il 23/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20140382088460000041060 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2274/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della società Ricorrente 1 SRL insiste come in atti.
Resistente: ATI-Municipia SPA: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 243/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Con sentenza n. 6340/2024, depositata il 23.08.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 6340/2024 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c..
La Società ricorrente rileva che in data 25 ottobre 2023 - cioè venti giorni liberi prima della udienza di appello del 15 novembre 2023 - aveva depositato la sentenza d'annullamento dell'avviso di liquidazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) del Comune di Catania, emessa da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia per l'annualità 2011, e che nel caso specifico quest'avviso di liquidazione (2011) costituiva il sottostante titolo esecutivo su cui si reggeva l'intimazione di pagamento n.
20140382088460000041060 oggetto di impugnazione;
di conseguenza, dal punto di vista sostanziale e processuale, l'ente di riscossione non aveva più alcuna legittimazione processuale ed interesse a stare in giudizio poiché giuridicamente era oramai sprovvisto di un valido titolo esecutivo.
Al riguardo, in data successiva il Comune di Catania emetteva un "provvedimento di sgravio e discarico per l'anno 2011" annualità che qui interessa (ed anche per i due anni successivi, 2012 e 2013), notificandolo nel contempo alla Società appellante ed a Municipia SpA - ATI.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è l'effetto di un errore di fatto risultante dal mancato esame degli atti o documenti della causa, in particolare, la sentenza d'annullamento (n. 6949/2021) di quella appellata di 1° grado (n. 243/2019) che, perciò, ha espunto l'avviso di liquidazione del Comune di Catania, titolare dell'asserito credito per Tarsu 2011, emessa da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, integralmente sostitutiva di quella impugnata (cfr. n. 6949/2021) sui cui, invece, poggia l'errato convincimento dei Decidenti giudici che non l'hanno esaminata e presa a riferimento. Pertanto, siamo in una situazione di incontrovertibile errore di fatto commesso dai Giudici tributari di codesta Corte che si sono fermati soltanto a valutare la sentenza annullata di primo grado, inerente l'atto sotteso, della Commissione Tributaria Provinciale etnea (che aveva accolto parzialmente l'impugnazione riducendo la tassa del 30%), ignorando l'efficacia della sentenza d'appello del successivo grado (C.T.R./
C.G.T. di 2° grado della Sicilia), favorevole alla Società appellante che aveva cancellato il debito e, quindi, espunto il titolo esecutivo in possesso del Concessionario (ATI-Municipia SpA).
Questo errore di fatto è rilevabile in quanto la decisione è stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e nel contempo in quanto è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità era stata ormai positivamente stabilita, e - tanto nell'uno quanto nell'altro caso - il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Inoltre, il caso in esame rientra anche nella fattispecie dell'art. 395, 1° comma, n. 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è contraria a quella allegata il 25 ottobre 2023 che assume fra le parti autorità di cosa giudicata, e non risulta che i Giudici si siano mai pronunciati con qualche eccezione. L'erroneo travisamento dei fatti da parte di codesta Corte di seconde cure chiamata a decidere sulla legittimità dell'intimazione di pagamento dell'Esattore, oltre a comportare un erroneo rigetto dell'appello per erroneo esame di una sentenza della C.T.P. travolta da un altro giudizio, e, perciò, inesistente, ha indotto i giudici tributari a pervenire all'ulteriore convincimento erroneo che la Società abbia agito in modo temerario, condannandola al pagamento delle spese processuali di euro 3.000,00. Pertanto, la Ricorrente 1 s.r.l. chiede la revoca della sentenza n. 6340/2024 e la condanna di ATI-Municipia S.p.A. (concessionaria del Comune) al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, con responsabilità aggravata per il contegno processuale assunto anche in considerazione del fatto che non può ritenersi che essa non fosse a conoscenza dello sgravio e del discarico eseguito nel
2023 dal Comune di Catania relativamente alla Tarsu 2011, notificato ad entrambe le parti.
ATI-Municipia S.p.A., ritualmente citata, in questo giudizio non si è costituita.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 il difensore della Ricorrente_1 S.r.l. insiste come in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile non essendo nella fattispecie in esame configurabile il dedotto errore revocatorio.
Come affermato dalla Corte di legittimità, "l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali”. (Cass., Sez. 6 1, Ord. n. 2236 del 26/01/2022).-
Nel caso in esame non vi è stata alcuna svista materiale e la documentazione prodotta è stata esaminata e valutata dalla Corte di Giustizia di secondo grado che ha pronunciato la sentenza oggetto di revocazione. In realtà, la questione dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento per il venir meno del suo presupposto giuridico, costituito dall'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Catania, è stata prospettata dalla Società nel ricorso in appello sotto un diverso profilo, e cioè quello della perdita di validità giuridica "a seguito dell'effetto sostitutivo della Sentenza della Ctp etnea di parziale accoglimento con riduzione del 30% della Tassa". Solo nelle note conclusive depositate in data 4.11.2023 la Società ha contestato la legittimazione processuale del Concessionario della riscossione ed a tal fine ha fatto riferimento ad "una sentenza emessa da un'altra sezione della stessa Corte territoriale" che aveva
"espunto giuridicamente" l'avviso di pagamento della AR (sentenza depositata il 25.10.2023).
In ogni caso, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'annullamento (parziale in primo grado e totale in secondo grado) dell'avviso di liquidazione è stato un punto controverso su cui questa Corte di Giustizia Tributaria si è pronunciata con la sentenza n. 6340/2024. In sostanza la Società ricorrente ha dedotto un errore valutativo che poteva essere oggetto solo di ricorso per cassazione.
Parimenti, non è configurabile la fattispecie dell'art. 395 comma 1 n. 5 c.p.c., e cioè il contrasto con altra precedente sentenza "avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".
Sulla base di quanto esposto, la sentenza impugnata non può essere revocata.
Poiché ATI-Municipia S.p.A., sebbene ritualmente citata, in questo giudizio non si è costituita, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Ricorrente _1 Srl avverso la sentenza n. 6340/2024. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025. Il Presidente estensore dr. Tommaso
AN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 6032/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl Rappresentante Legale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Rappresentante Legale - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 Rappresentante Legale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
13 e pubblicata il 23/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20140382088460000041060 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2274/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore della società Ricorrente 1 SRL insiste come in atti.
Resistente: ATI-Municipia SPA: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 243/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Con sentenza n. 6340/2024, depositata il 23.08.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite.
Avverso la sentenza n. 6340/2024 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c..
La Società ricorrente rileva che in data 25 ottobre 2023 - cioè venti giorni liberi prima della udienza di appello del 15 novembre 2023 - aveva depositato la sentenza d'annullamento dell'avviso di liquidazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) del Comune di Catania, emessa da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia per l'annualità 2011, e che nel caso specifico quest'avviso di liquidazione (2011) costituiva il sottostante titolo esecutivo su cui si reggeva l'intimazione di pagamento n.
20140382088460000041060 oggetto di impugnazione;
di conseguenza, dal punto di vista sostanziale e processuale, l'ente di riscossione non aveva più alcuna legittimazione processuale ed interesse a stare in giudizio poiché giuridicamente era oramai sprovvisto di un valido titolo esecutivo.
Al riguardo, in data successiva il Comune di Catania emetteva un "provvedimento di sgravio e discarico per l'anno 2011" annualità che qui interessa (ed anche per i due anni successivi, 2012 e 2013), notificandolo nel contempo alla Società appellante ed a Municipia SpA - ATI.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è l'effetto di un errore di fatto risultante dal mancato esame degli atti o documenti della causa, in particolare, la sentenza d'annullamento (n. 6949/2021) di quella appellata di 1° grado (n. 243/2019) che, perciò, ha espunto l'avviso di liquidazione del Comune di Catania, titolare dell'asserito credito per Tarsu 2011, emessa da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, integralmente sostitutiva di quella impugnata (cfr. n. 6949/2021) sui cui, invece, poggia l'errato convincimento dei Decidenti giudici che non l'hanno esaminata e presa a riferimento. Pertanto, siamo in una situazione di incontrovertibile errore di fatto commesso dai Giudici tributari di codesta Corte che si sono fermati soltanto a valutare la sentenza annullata di primo grado, inerente l'atto sotteso, della Commissione Tributaria Provinciale etnea (che aveva accolto parzialmente l'impugnazione riducendo la tassa del 30%), ignorando l'efficacia della sentenza d'appello del successivo grado (C.T.R./
C.G.T. di 2° grado della Sicilia), favorevole alla Società appellante che aveva cancellato il debito e, quindi, espunto il titolo esecutivo in possesso del Concessionario (ATI-Municipia SpA).
Questo errore di fatto è rilevabile in quanto la decisione è stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, e nel contempo in quanto è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità era stata ormai positivamente stabilita, e - tanto nell'uno quanto nell'altro caso - il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
Inoltre, il caso in esame rientra anche nella fattispecie dell'art. 395, 1° comma, n. 5 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è contraria a quella allegata il 25 ottobre 2023 che assume fra le parti autorità di cosa giudicata, e non risulta che i Giudici si siano mai pronunciati con qualche eccezione. L'erroneo travisamento dei fatti da parte di codesta Corte di seconde cure chiamata a decidere sulla legittimità dell'intimazione di pagamento dell'Esattore, oltre a comportare un erroneo rigetto dell'appello per erroneo esame di una sentenza della C.T.P. travolta da un altro giudizio, e, perciò, inesistente, ha indotto i giudici tributari a pervenire all'ulteriore convincimento erroneo che la Società abbia agito in modo temerario, condannandola al pagamento delle spese processuali di euro 3.000,00. Pertanto, la Ricorrente 1 s.r.l. chiede la revoca della sentenza n. 6340/2024 e la condanna di ATI-Municipia S.p.A. (concessionaria del Comune) al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, con responsabilità aggravata per il contegno processuale assunto anche in considerazione del fatto che non può ritenersi che essa non fosse a conoscenza dello sgravio e del discarico eseguito nel
2023 dal Comune di Catania relativamente alla Tarsu 2011, notificato ad entrambe le parti.
ATI-Municipia S.p.A., ritualmente citata, in questo giudizio non si è costituita.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 il difensore della Ricorrente_1 S.r.l. insiste come in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile non essendo nella fattispecie in esame configurabile il dedotto errore revocatorio.
Come affermato dalla Corte di legittimità, "l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali”. (Cass., Sez. 6 1, Ord. n. 2236 del 26/01/2022).-
Nel caso in esame non vi è stata alcuna svista materiale e la documentazione prodotta è stata esaminata e valutata dalla Corte di Giustizia di secondo grado che ha pronunciato la sentenza oggetto di revocazione. In realtà, la questione dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento per il venir meno del suo presupposto giuridico, costituito dall'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Catania, è stata prospettata dalla Società nel ricorso in appello sotto un diverso profilo, e cioè quello della perdita di validità giuridica "a seguito dell'effetto sostitutivo della Sentenza della Ctp etnea di parziale accoglimento con riduzione del 30% della Tassa". Solo nelle note conclusive depositate in data 4.11.2023 la Società ha contestato la legittimazione processuale del Concessionario della riscossione ed a tal fine ha fatto riferimento ad "una sentenza emessa da un'altra sezione della stessa Corte territoriale" che aveva
"espunto giuridicamente" l'avviso di pagamento della AR (sentenza depositata il 25.10.2023).
In ogni caso, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'annullamento (parziale in primo grado e totale in secondo grado) dell'avviso di liquidazione è stato un punto controverso su cui questa Corte di Giustizia Tributaria si è pronunciata con la sentenza n. 6340/2024. In sostanza la Società ricorrente ha dedotto un errore valutativo che poteva essere oggetto solo di ricorso per cassazione.
Parimenti, non è configurabile la fattispecie dell'art. 395 comma 1 n. 5 c.p.c., e cioè il contrasto con altra precedente sentenza "avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione".
Sulla base di quanto esposto, la sentenza impugnata non può essere revocata.
Poiché ATI-Municipia S.p.A., sebbene ritualmente citata, in questo giudizio non si è costituita, nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Ricorrente _1 Srl avverso la sentenza n. 6340/2024. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025. Il Presidente estensore dr. Tommaso
AN