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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8478/2025 RG, introdotta da
(NO (FR), 08/01/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIULIANI DANIELA;
(ROMA (RM), 07/05/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GIULIANI DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2008 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: A) Le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
B) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le principali decisioni relative alla sua salute, istruzione e crescita e resterà collocato in modo prevalente presso la mamma;
Parte_1
C) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo desidererà
e sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e con le sue condizioni di salute;
D) Le visite e le frequentazioni e ogni altro aspetto inerente la crescita e l'istruzione del figlio vengono indicate nell'allegato Piano Per_1
Genitoriale sottoscritto dagli istanti e allegato al presente ricorso;
E) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Per_1
versando alla madre l'importo mensile di euro 150,00 (oltre rivalutazione
Istat annuale) entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario /postale sulle coordinate che gli verranno rese note;
F) I genitori contribuiranno ciascuno in misura del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Roma
allegato al presente atto purchè previamente concordate tra i genitori e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
G) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro per la gestione del minore.
H) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
che ne curerà personalmente la richiesta rendendosi fin d'ora il
[...]
Sig. disponibile a fornire ogni informazione utile e necessaria alla CP_1
sua erogazione;
I) Le parti dichiarano infine di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo determinato ogni ulteriore aspetto economico pendente tra di loro e non avendo ulteriori interessi economici pendenti.
J) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore, con espressa previsione che qualunque viaggio all'estero che coinvolga il figlio minore debba essere preventivamente concordato tra i genitori per iscritto con indicazione della mèta,
dell'itinerario di massima, della sistemazione alloggiativa della minore e con possibilità di comunicazione quotidiana tra il minore e l'altro genitore.
Inoltre i genitori concordano che ciascun genitore potrà recarsi in visita al minore mentre è con l'altro genitore in qualunque momento, e comunque ove ve ne fosse la necessità, con spese di viaggio a proprio carico.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/06/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8478/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castrocielo in data 25/06/2000 tra (NO (FR), Parte_1
08/01/1981) e (ROMA (RM), 07/05/1979) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8478/2025 RG, introdotta da
(NO (FR), 08/01/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIULIANI DANIELA;
(ROMA (RM), 07/05/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GIULIANI DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2008 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: A) Le parti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
B) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le principali decisioni relative alla sua salute, istruzione e crescita e resterà collocato in modo prevalente presso la mamma;
Parte_1
C) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo desidererà
e sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici e con le sue condizioni di salute;
D) Le visite e le frequentazioni e ogni altro aspetto inerente la crescita e l'istruzione del figlio vengono indicate nell'allegato Piano Per_1
Genitoriale sottoscritto dagli istanti e allegato al presente ricorso;
E) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Per_1
versando alla madre l'importo mensile di euro 150,00 (oltre rivalutazione
Istat annuale) entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario /postale sulle coordinate che gli verranno rese note;
F) I genitori contribuiranno ciascuno in misura del 50% alle spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Roma
allegato al presente atto purchè previamente concordate tra i genitori e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
G) I genitori si impegnano a collaborare tra di loro per la gestione del minore.
H) L'assegno unico verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
che ne curerà personalmente la richiesta rendendosi fin d'ora il
[...]
Sig. disponibile a fornire ogni informazione utile e necessaria alla CP_1
sua erogazione;
I) Le parti dichiarano infine di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro avendo determinato ogni ulteriore aspetto economico pendente tra di loro e non avendo ulteriori interessi economici pendenti.
J) I genitori prestano il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio del minore, con espressa previsione che qualunque viaggio all'estero che coinvolga il figlio minore debba essere preventivamente concordato tra i genitori per iscritto con indicazione della mèta,
dell'itinerario di massima, della sistemazione alloggiativa della minore e con possibilità di comunicazione quotidiana tra il minore e l'altro genitore.
Inoltre i genitori concordano che ciascun genitore potrà recarsi in visita al minore mentre è con l'altro genitore in qualunque momento, e comunque ove ve ne fosse la necessità, con spese di viaggio a proprio carico.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 25/06/2000, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8478/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castrocielo in data 25/06/2000 tra (NO (FR), Parte_1
08/01/1981) e (ROMA (RM), 07/05/1979) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castrocielo al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi