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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
297/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza dell'11.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi da remoto,
l'avv. Roberto Mete per parti ricorrenti e l'avv. Ezio Moro per parte resistente.
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione dei procuratori di parte sopra indicati collegati da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, i difensori sopra indicati impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Roberto Mete si oppone alla eccezione di prescrizione di parte avversa, insiste per le istanze istruttorie formulate in tutti gli atti acquisiti, richiamandosi agli atti medesimi e all'allegato a verbale e alle note conclusive.
L'avv. Ezio Moro si richiama alla memoria di costituzione e alle note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, dando atto che, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente e dando lettura del verbale di udienza;
all'esito della camera di consiglio, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 297/23
Promossa da:
(C.F. ), ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
, (C.F. ), (C.F. C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_15 C.F._15 Parte_16
), , (C.F. ), (C.F. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._18 Parte_19 C.F._19 dall'avv. Mery Mete e dall'avv. Roberto Mete
-ricorrenti- contro
(p.iva ) con sede in Tavagnacco, via Marconi n. Controparte_1 P.IVA_1
81/C, in presona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio
Moro, NC Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Gregorio Malta, Sebastiano Saitta,
-resistente-
oggetto: pagamento premio di produzione sulle seguenti conclusioni di parte , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, : Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
come da ricorso (“In Via Principale di Merito: 1) Accertata e dichiarata la validità ed efficacia a tutt'oggi del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata operanti nella Provincia di NE (C.I.P.) dd. 15/01/2009, condannare la società
[...]
al pagamento del premio di produzione ad oggi maturato dai singoli ricorrenti Controparte_1 dall'anno 2013 all'anno 2019, secondo gli importi indicati in narrativa, salva diversa somma, anche maggiore, che emergerà e sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con regolarizzazione fiscale e contributiva e, altresì In particolare: Euro 3329,00; IV NE: Euro 1959,00; NC AT: Euro Parte_1
2442,00; AB PA AL LE : Euro 1794,00; CA PP: Euro 2451,00; Parte_6
Euro 2289,00; : Euro 1513,00; : Euro 2234,00;
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
: Euro 3088,00; Euro 3182,00; : Euro 2284,00; Pt_9 Parte_10 Parte_11 Pt_13
[... : Euro 2256,00; Euro 2540,00; : Euro 1536,00; OS : Euro Parte_15 Parte_17 Pt_19
1262,00; : Euro 1124.65; Euro 252,62; Euro Parte_12 Parte_14 Parte_18
1998,20; Euro 1216,42; 2) Accertata e dichiarata la validità ed efficacia a tutt'oggi Email_1
del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di NE (C.I.P.) dd. 15/01/2009, condannare la società Controparte_1
previo espletamento di opportuna CTU, al pagamento del premio di produzione ad oggi
[...]
maturato dai singoli ricorrenti dall'anno 2020 ad oggi sensi degli articoli 10 del CCNL di categoria e
24 del suddetto Contratto Integrativo Provinciale. 3) Accertata e dichiarata la validità ed efficacia a tutt'oggi del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata operanti nella Provincia di NE ( dd. 15/01/2009, condannare la società Pt_20 [...]
al pagamento del premio di produzione ad oggi maturato dai singoli ricorrenti per tutti Controparte_1 gli anni a venire, successivi all'anno 2023, ai sensi degli articoli 10 del CCNL di categoria e 24 del suddetto Contratto Integrativo Provinciale. 4) In ogni caso: Condannarsi la convenuta, per quanto di ragione, a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge ex artt.429 e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a risarcire il maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c., qualificabile nella rivalutazione e negli interessi. 3)Con vittoria di spese, competenze, onorari. In Via Istruttoria : A) Senza che ciò implichi l'inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di causa di seguito capitolate premesso la locuzione “ vero che “: 1) “ Lavoro come Guardia Particolare Giurata dall'anno 2008, prima in Italpol Sr.l. e, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte di detta società, con la società – filiale di NE “ Si Parte_21 indica a teste . 2) “ Dal momento dell'assunzione ed ancora oggi, ho sempre ricevuto Testimone_1 in busta paga il versamento del premio di produzione.” Si indica a teste il NO . 3) Testimone_1
“ Confermo il contenuto del cedolino paga a me intestato relativo alla mensilità di aprile 2020 da cui si evince il versamento del premio di risultato che mi viene oggi esibito”. Si indica a teste il NO
. 4) “ Lavoro come Guardia Particolare Giurata dall'anno con la società Testimone_1 [...]
– filiale di NE”. Si indica a teste il NO . 5) “ Dal momento Parte_21 Testimone_2 dell'assunzione ed ancora oggi, ho sempre ricevuto in busta paga il versamento del premio di produzione.” Si indica a teste il NO .. 6) “ Confermo il contenuto dei cedolini paga Testimone_2
a me intestati relativi alle mensilità di marzo 2019, marzo 2020, marzo 2021 e marzo 2022 da cui si evince il versamento del premio di risultato che mi vengono oggi esibite”. Si indica a teste il NO
. 7) “ In ragione della mia esperienza quale rappresentante sindacale Fisascat- CISL, in Testimone_2
più occasioni negli ultimi dieci anni, sono intervenuto in rappresentanza delle guardie particolari giurate, nei confronti degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di NE, affinchè provvedessero al pagamento del premio di produzione. Si indica a teste il sindacalista Tes_3
della CISL – Fisascat. 8) “Confermo che il Contratto Integrativo Provinciale che mi viene sottoposto in visione , è tutt'ora in vigore nel territorio ragione per cui il premio di produzione costituisce un importo che le società di vigilanza devono versare .” Si indica a teste il sindacalista Tes_3 della CISL – Fisascat e dell'UGL. 9) “La società , la società Testimone_2 Parte_21
, operanti nella provincia di NE, a tutt'oggi riconoscono e liquidano il premio di Parte_22
produzione ai propri dipendenti. Si indica a teste il sindacalista della CISL – Fisascat e Tes_3
dell'UGL. 10) “Confermo di aver redatto io personalmente i conteggi del premio di Testimone_2
produzione degli odierni ricorrenti che mi vengono sottoposti oggi in visione quale allegato n. 4) e che gli stessi venivano da me redatti previa visione dei cedolini paga messi a disposizione dei dipendenti dall'anno 2013 all'anno 2015.”. Si indica quale teste la ragioniera contabile Tes_4
11) “ Confermo di aver redatto io personalmente i conteggi del premio di produzione degli
[...]
odierni ricorrenti che mi vengono sottoposti oggi in visione quale allegato n. 6 -7), e che gli stessi venivano da me redatti previa visione dei cedolini paga messi a disposizione dei dipendenti dall'anno
2016 all'anno 2019 ”. Si indica quale teste il consulente del lavoro Si chiede che tutti i Tes_5
testimoni sopra indicati vengano sentiti anche a prova contraria, sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi e con ogni più ampia riserva in merito ad ulteriori capitolazioni e produzioni all'esito dell'esame delle difese avversarie. B) Si chiede che codesto Giudice voglia autorizzare l'acquisizione a campione ex articolo 210 c.p.c. dei cedolini paga emessi dalle società di vigilanza – Filiale di NE con sede a NE in Via Iacopo Linussio n. 4 e Parte_21
– Filiale di NE con sede a Feletto Umberto in Via Lombardia n. 4, dall'anno 2013 Parte_23
ad oggi al fine di verificare la liquidazione del premio di produzione ai propri dipendenti. C) Si chiede che codesto Giudice voglia disporre l'acquisizione ex articolo 210 c.p.c. delle ricevute di ritorno delle raccomandate inviate nell'anno 2016 dai ricorrenti in relazione alla richiesta di pagamento del premio di produzione con riferimento agli anni dal 2013 al 2015 in ragione dei calcoli effettuati dalla ragioniera D) Nell'ipotesi di disconoscimento da parte della convenuta dei conteggi Testimone_4 così come documentati, si richiede sin d'ora che il Giudice disponga idonea C.T.U. al fine di quantificare gli importi retributivi richiesti ed il relativo calcolo ai fini della regolarizzazione contributiva e fiscale. A tal fine voglia questo Giudice acquisire ex articolo 210 c.p.c tutte le buste paga dei ricorrenti comprese tra l'anno 2013 all'anno 2015. D) Si chiede l'interrogatorio formale di legale rappresentante della società sulle seguenti circostanze: 1) Gli odierni Testimone_6 CP_2 ricorrenti facevano pervenire, nell'anno 2016, all'attenzione della società lettera di CP_2
contestazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento del premio di produzione relativamente al periodo compreso tra il 213 ed il 2015, i cui importi corrispondevano ai conteggi che mi vengono ora mostrati (Cfr. all.4). 2) La società rispondeva a tutti i ricorrenti in merito alla richiesta di CP_2
cui al punto 1) inviando loro le raccomandate quali quelle che mi vengono ora sottoposte in visione e che sono a mia firma”) e allegato a verbale e note conclusive.
Cont RP VI NO : come da ricorso (“In via preliminare: accertare e dichiarare per i motivi esposti la parziale prescrizione delle domande avversarie. Nel merito: respingere, od in ogni caso dichiarare inammissibili, tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria: - ammettersi (senza inversione dell'onere probatorio), prova per testi contraria sulle circostanze dedotte da controparte, ove ritenute ammissibili, e diretta sulle circostanze di cui in narrativa, depurate da eventuali elementi valutativi e/o negativi, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute da “Vero che”. - Ci si oppone a qualsiasi richiesta di esibizione, nonché alla
CTU in quanto irrituale, inammissibile e volta a sopperire alle lacune probatorie di cui al ricorso. Si indicano a testi: ; c/o c/o CSA Tes_7 Testimone_8 Controparte_1 Testimone_9
srl”) e note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.04.23 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, convenivano in giudizio
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
per vedere accolte le conclusioni sopra epigrafate. Controparte_1
In particolare, i ricorrenti allegavano che:
• erano o erano stati dipendenti della società Controparte_1
• l'attività lavorativa delle Guardie Particolari Giurate era disciplinata, da un lato, dal CCNL dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata;
• il CCNL di categoria in vigore con riferimento alla vigilanza privata era quello relativo al biennio 2013-2016; in particolare, detta contrattazione collettiva nazionale era stata stipulata l'08/04/2013 con scadenza prevista il 31/12/2015, il cui articolo 143, in tema di “decorrenza
e durata” disponeva che “esso si intende rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato dalle parti”;
• dall'altro, il rapporto di lavoro delle guardie giurate era disciplinato dal Contratto Integrativo
Provinciale di Lavoro (C.I.P.) per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella
Provincia di NE sottoscritto in data 15 gennaio 2009, ancora in vigore;
• che in base all'articolo 24 di detto Contratto Integrativo Provinciale: “le parti, con riferimento al punto L) dell'articolo 10 del CCNL dd. 06/12/06 con esplicito richiamo al protocollo dd.
23.07,93, convengono di istituire per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per tutto il personale, un premio annuale lordo totalmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili al personale dipendente. Le parti stesse individuano nella presenza collettiva al lavoro il parametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di produzione, così come previsto dallo stesso punto L) del sopra citato articolo 10) del CCNL di categoria”;
• in particolare, l'articolo 10 del CCNL di categoria, lettera l) prevedeva espressamente, all'interno di un elenco tassativo quali materie demandate alla “Contrattazione Integrativa”,
“il premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità
e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore”;
• il terzo comma dell'articolo 24 sopra citato proseguiva indicando i criteri di valutazione delle giornate lavorative ai fini dell'applicazione di suddetto beneficio economico citando testualmente: “sarà presa in considerazione unicamente l'effettiva presenza al lavoro con riferimento al numero teorico di giornate di lavoro normali lavorabili, contrattualmente previste”; • proprio in ragione di dette previsioni normative i consulenti del lavoro - prima il Revisore
Contabile Rag. e, successivamente, il consulente del lavoro - Testimone_4 Tes_5
avevano redatto i propri calcoli per definire l'ammontare del premio di produzione spettante alle Guardie Particolari Giurate relativamente ad un determinato arco temporale;
• in particolare, considerato che l'erogazione del premio di produzione veniva interrotto nell'anno 2012, il Revisore Contabile si era occupato di calcolare Testimone_4
l'ammontare del premio di produzione nel periodo compreso dal 2013 al 2015, calcolo redatto sull'analisi delle buste paga dei ricorrenti di quel periodo;
• nell'anno 2016, ognuno dei ricorrenti aveva contestato all'azienda con lettera raccomandata l'omesso versamento delle somme di loro spettanza interrompendo, pertanto, il termine di prescrizione relativamente a detto periodo;
• la risposta della società che era stata inviata ad ognuna delle Controparte_1
Guardie Particolari Giurate odierne ricorrenti in formato “standard” alle pretese delle guardie particolari giurate, negava il riconoscimento alla liquidazione del premio di produzione, richiamandosi all'articolo 24 del Contratto Integrativo Provinciale di riferimento, sottoscritto in data 15 gennaio 2009 e, nello specifico, argomentava quanto segue: “le parti…con riferimento ….Convengono per gli anni 2009, 2010, 2011, e 2012, per tutto il personale, un premio annuale lordo... In funzione a quanto sopra il premio era da ritenersi fondato esclusivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e come tale è stato regolarmente erogato come previsto dal C.I.P. stesso”;
• erano stati forniti alla società resistente degli esempi esterni aventi ad oggetto altre realtà aziendali territoriali operanti nel settore della vigilanza privata che, contrariamente a quanto asserito da controparte, applicando le disposizioni del medesimo Contratto Integrativo
Provinciale, avevano sempre provveduto a liquidare il Premio di Produzione;
• detti tentativi non erano andati a buon fine, ragione per cui nel corso dell'anno 2020, gli odierni ricorrenti, ritenendo ancora efficace il Contratto Integrativo Provinciale, mai disdettato e rinnovatosi automaticamente di anno in anno, si erano rivolti nuovamente ad altro consulente del lavoro, , al fine di calcolare, per contestarlo all'azienda, Tes_5 Parte_24
l'ammontare del Premio di Produzione relativamente al periodo compreso dal 2016 al 2019 compreso, onde poter sempre interrompere il termine di prescrizione quinquennale;
• anche il Consulente Del Lavoro , aveva redatto una valutazione tecnica, in cui Tes_5
erano state esplicate le argomentazioni alla base dei calcoli da costui effettuati per ognuno dei ricorrenti;
i calcoli erano stati redatti in ragione delle buste paga dei lavoratori relativi al periodo compreso tra il 2016 ed il 2019 e il consulente del lavoro aveva confermato Tes_5
e ripreso i conteggi redatti dalla ragioniera sino all'anno 2015; Tes_4
• era seguito ulteriore riscontro negativo da parte della Corpo Vigili Notturni CP_1
Quindi, i ricorrenti affermavano che il CCNL di categoria in vigore con riferimento alla vigilanza privata era quello relativo al biennio 2013-2015 il quale all'art. 143 prevedeva, in tema di “decorrenza
e durata” che “esso si intende rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato dalle parti” e che di fatto, pur essendo aperto ormai da anni un tavolo delle trattative, non si era ancora giunti ad un vero e proprio rinnovo.
Pertanto, i ricorrenti richiamavano l'art. 10 comma 1 del CCNL di categoria che ammetteva la
Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o
Provinciali) delle parti stipulanti il Contratto Collettivo anche per il “premio di produzione” e l'art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale Del lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di NE che disciplinava il cosiddetto Premio di Risultato riconoscendo, con espresso richiamo all'articolo 10, lettera l) del CCNL di categoria, per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 per tutto il personale, un premio annuale lordo variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende.
I ricorrenti sottolineavano, in particolare, che il C.I.P. all'art. 26, stabiliva che: “Il presente C.I.P. stipulato in NE il 15 gennaio 2009, salvo le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01/01/2009 e scadrà il 31/12/2012 sia per la parte normativa che per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti
a mezzo di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del CCNL. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi prima della scadenza stessa. Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore fino al rinnovo.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle singole unità produttive esistenti sui territori della Provincia”.
Quindi, secondo i ricorrenti, l'art. 26 prevedeva una clausola di ultrattività del Contratto Integrativo
Provinciale con la conseguenza che lo stesso era ancora pienamente efficace tra le parti rinnovandosi di anno in anno successivamente al 31/12/2015 e non essendo intervenuta alcuna formale disdetta dello stesso da alcuna delle parti, derivandone che la disciplina del premio di produzione di cui all'art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale aveva continuato a produrre i suoi effetti, successivamente alla data di scadenza del predetto contratto (appunto il 31/12/2013) e successivamente alla scadenza del CCNL di categoria che, all'articolo 10, riconosceva efficacia alla contrattazione integrativa in tema di premio di produzione. Poiché in entrambi i contratti era prevista una clausola di ultrattività, i ricorrenti sostenevano di aver diritto al riconoscimento del premio di produzione analogamente a quanto da sempre facevano altre società di vigilanza privata del territorio.
Quanto ai conteggi, i ricorrenti allegavano che il consulente del lavoro del rag. , aveva Tes_5 distinto due archi temporali specifici, quello compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2015, e, il secondo, tra l'anno 2016 all'anno 2019 compreso, applicando l'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale e, in particolare, la tipologia contrattuale di cui alla lettera A) – ( 5+1), con orario giornaliero di 6 ore e
30 minuti, avendo, quindi, calcolato il premio tenendo conto sia della quota A), ovvero del premio aziendale, sia della quota B) ovvero del premio individuale, rilevando eventuali giorni di assenza per malattia e/o altre assenze non rientranti nell'ambito di applicazione del calcolo, così come previsto dall'art. 24 del CCNL di categoria.
Costituitasi in causa, , invece, eccepiva l'avvenuta prescrizione Controparte_1
quinquennale delle differenze retributive richieste da controparte e, comunque, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa - dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti in pendenza di trattative - era istruita documentalmente.
Quindi, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.03.25.
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Il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia
(“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ancora, si precisa che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante, Cass. 32807/23,
Cass. 11458/2018, Cass. 363/2019).
Ciò premesso, osserva il Giudice come sia incontestato tra le parti che:
i rapporti di lavoro dei ricorrenti con la convenuta sono disciplinati dal CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari – sezione servizi fiduciari (cfr. doc. 2 di parti ricorrenti) e anche dal CIP di NE
(cfr. doc. 3 di parti ricorrenti); l'azienda convenuta ha erogato il premio di cui al CIP sino all'anno
2012 e, invece, successivamente l'azienda ha cessato l'erogazione del premio.
E', poi, provato documentalmente che con comunicazione del 24 maggio 2023 le OOSS territoriali sottoscrittrici del CIP di NE hanno richiesto all'azienda un incontro al fine di “valutare possibili soluzioni volte a mitigare le difficoltà economiche per le lavoratrici ed i lavoratori di codesta spettabile Azienda legate al perdurante mancato rinnovo del CCNL di settore ed aggravate del fatto che anche il Contratto Integrativo Provinciale è scaduto da anni e che il premio previsto per gli anni
2009 - 2012 non è stato, di conseguenza, più erogato” (cfr. doc. 3 di parte resistente).
Ebbene, all'art. 24 CIP NE si legge: “Premio di risultato. Le parti, con riferimento al punto L) dell'art. 10 del C.C.N.L. 6 dicembre 2006 e con esplicito richiamo al protocollo 23.7.1993, convengono di istituire per gli anni, 2009, 2010, 2011 e 2012, per tutto il personale, un premio annuale lordo totalmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili al personale dipendente. Le parti stesse individuano nella presenza collettiva al lavoro il parametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di produzione, così come previsto dallo stesso punto L) del sopra citato art. 10. In ragione di quanto sopra, le parti dichiarano che ai fini del presente articolo sarà presa in considerazione unicamente
l'effettiva presenza al lavoro con riferimento al numero teorico di giornate di lavoro normale lavorabili, contrattualmente previste, e dunque:
1. per il sistema 5+-1 giornate n. 259, (cosi date 365
- 61 riposi -20 permessi - 25 ferie), 2. per il sistema 6+1+1 giornate n. 251 (così date 365 - 91 riposi/permessi - 23 ferie), • 3. per il sistema 5+2 giornate n. 227 (così date 365 - 104 riposi -12 permessi - 22 ferie), 4. impiegati amministrativi per il sistema 5+-2 giornate n. 219 ( così date 365 -
104 riposi - 9 permessi - 22 ferie e 11 festività) quindi con esclusione del numero di giornate contrattualmente previste per i riposi, i permessi e le ferie ancorché lavorati. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti 1-4 devono intendersi convenzionalmente utili ai fini del calcolo del numero delle giornate di effettiva presenza per il premio anche le assenze nelle giornate di lavoro normale contrattuale dovute ad astensione obbligatoria per maternità, permessi per donatori di sangue, ricoveri ospedalieri in reparto, infortuni sul lavoro superiori a 10 giorni consecutivi e derivanti da un unico certificato, permessi sindacali e ferie pregresse. Nessun premio, neppure quello individuale, sarà dovuto nel caso in cui non si raggiungesse l'obiettivo indicato nel premio di risultato aziendale, come sotto strutturato: •PREMIO AZIENDALE: QUOTA A. A partire dal 2009 con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, verrà corrisposto, al solo personale in forza a tale data, un premio annuo per un importo lordo di Euro 120,00
(centoventi/00) per gli anni 2009, 2010 e 2011 2012, in caso di mantenimento di una media aziendale di assenteismo, con riferimento ad ogni anno di competenza, pari o inferiore al 10% calcolato sulla base del numero di giornate di lavoro convenzionalmente previsto per anno. •PREMIO
INDIVIDUALE: QUOTA B. L'erogazione è subordinata al raggiungimento degli obbiettivi del premio aziendale negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Il premio individuale competerà ai soli lavoratori in forza alla data del 28/29 febbraio, che abbiano compiuto per intero l'anno di calendario di competenza (01/01/xx - 31/12/××), e abbiano lavorato nelle giornate previste e considerate convenzionalmente utili ai fini in questione. Agli stessi verrà corrisposto, in aggiunta al premio aziendale, per ciascuna delle giornate indicate nel seguente prospetto in funzione dei diversi sistemi di orario, un premio giornaliero secondo i distinti valori rispettivamente Indicati per dette giornate nel prospetto seguente…….”.
L'art. 24 del CIP di NE è, quindi, chiaro nello stabile che il premio di risultato è stato istituito esclusivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, essendo stata, tra l'altro, tale limitazione temporale ripetuta per ben tre volte nel testo della disposizione sopra riportata.
Peraltro, è opportuno sottolineare che il premio di produzione non è un elemento fisso della retribuzione e che è stato disciplinato a livello collettivo come totalmente variabile nell'an e nel quantum e, quindi, come solo eventuale.
La lettura, poi, dell'art. 26 del CIP di NE non solo non conduce, a parere del Giudice, ad una conclusione diversa da quella che precede, ma anzi la rafforza.
Nell'art. 26 del CIP di NE, infatti, si legge “Vigenza contrattuale. Il presente C.I.P., stipulato in
NE il 15 gennaio 2009, salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli Istituti dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01/01/2009 e scadrà il 31/12/2012 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 Luglio
1993. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 10 del vigente C.C.N.L. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi prima della scadenza stessa. Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore fino al rinnovo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle singole unità produttive esistenti sui territori della Provincia”.
L'art. 26 del CIP di NE, pertanto, fa espressamente salva la diversa decorrenza stabilita per il premio di risultato prevista dall'art. 24 e già sopra riportata e pertanto, considerato che in tale articolo sono stati espressamente indicati gli anni nei quali le aziende avrebbero dovuto erogare il premio, è da escludersi che la proroga del CIP possa determinare automaticamente anche la proroga del premio per gli anni successivi al 2012.
Se le parti sociali avessero voluto che valesse la proroga del premio per gli anni successivi al 2012 non avrebbero espressamente indicato gli anni per cui era stato istituto il premio (2009 – 2012), ma avrebbero semplicemente pattuito di istituire un premio di risultato, senza null'altro specificare.
Una diversa interpretazione, da un lato, renderebbe inutile la specificazione temporale contenuta nell'art. 24 del CIP di NE e, per altro verso, sarebbe contraria alla previsione di cui all'art. 26 del
CIP di NE laddove quest'ultima disposizione fa salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti previste dai vari articoli del testo CIP di NE medesimo.
Del resto, la limitazione del lasso temporale di erogazione del premio prevista all'art. 24 pare avere proprio lo scopo di evitare che la proroga del CIP per difetto di disdetta comportasse automaticamente l'erogazione del premio anche per gli anni successivi al 2012.
E che questo fosse l'intento delle parti negoziali risulta confermato dalla comunicazione del 24.05.23 con cui le stesse organizzazioni territoriali firmatarie del CIP avevano richiesto un incontro alla società resistente sul presupposto che il premio di cui all'art 24 CIP “….previsto per gli anni 2009 -
2012 non è stato, di conseguenza, più erogato…” (cfr. doc. 3 di parte resistente).
Per tutto quanto sopra detto, l'interpretazione sopra riportata pare al Giudicante soddisfare non solo il primo canone di interpretazione dei contratti collettivi che è quello letterale (cfr. Cass. 16928/22,
4832/2016, 5595/2014, 17033/2012, 10106/2000, 5935/98) - e che si ritiene sufficiente, nel caso concreto, data la chiarezza del testo e non emergendo indici esterni di una diversa volontà dei contraenti - ma anche i criteri logico, teleologico e sistematico, assumendo particolare valore quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.
Pur nell'assorbenza delle considerazioni che precedono, non può, infine, non rilevarsi come all'accoglimento delle domande attoree sarebbe stato di ostacolo il difetto delle relative allegazioni.
Invero, l'importo del premio di cui all'art. 24 del CIP è stato disciplinato come variabile ed è stato strutturato in una “quota A” ed una “quota B”, laddove la quota A è stata legata al “mantenimento di una media aziendale di assenteismo, con riferimento ad ogni anno di competenza, pari od inferiore al 10%”, mentre la quota B è stata legata all'effettiva presenza al lavoro di ciascun dipendente.
Nel ricorso introduttivo, tuttavia, nulla è stato allegato quanto al verificarsi, per ogni anno richiesto, della condizione prevista per la maturazione della quota A del premio (assenteismo aziendale inferiore al 10%), né quanto all'effettiva presenza al lavoro, per ciascun anno e per ciascun dipendente, necessaria per determinare l'importo della quota B.
L'evidenziato difetto delle allegazioni non può ritenersi superato nemmeno dal richiamo ai documenti prodotti da parti ricorrenti, atteso il principio giurisprudenziale secondo cui “…..l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale … verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c…..” (cfr. Cass. 19774/23, 2174/21,
31704/19).
In difetto di compiute allegazioni, non sarebbe stato, quindi, possibile per il Giudice neppure disporre, anche a mezzo di eventuale CTU, degli ampi poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. (cfr. 30218/17,
Cass. 3130/11, 3191/06 e 9060/03, 5422/02).
Da ultimo, ritiene il Giudice che sussistano i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, attesa la mancanza di precedenti specifici ed il margine di valutazione insito nella interpretazione del CCNL e del CIP di NE.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
NE, 11.03.25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza dell'11.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi da remoto,
l'avv. Roberto Mete per parti ricorrenti e l'avv. Ezio Moro per parte resistente.
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione dei procuratori di parte sopra indicati collegati da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, i difensori sopra indicati impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Roberto Mete si oppone alla eccezione di prescrizione di parte avversa, insiste per le istanze istruttorie formulate in tutti gli atti acquisiti, richiamandosi agli atti medesimi e all'allegato a verbale e alle note conclusive.
L'avv. Ezio Moro si richiama alla memoria di costituzione e alle note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, dando atto che, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente e dando lettura del verbale di udienza;
all'esito della camera di consiglio, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 297/23
Promossa da:
(C.F. ), ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (C.F. ), (C.F. C.F._10 Parte_11 C.F._11 Parte_12
, (C.F. ), (C.F. C.F._12 Parte_13 C.F._13 Parte_14
), (C.F. ), (C.F. C.F._14 Parte_15 C.F._15 Parte_16
), , (C.F. ), (C.F. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._18 Parte_19 C.F._19 dall'avv. Mery Mete e dall'avv. Roberto Mete
-ricorrenti- contro
(p.iva ) con sede in Tavagnacco, via Marconi n. Controparte_1 P.IVA_1
81/C, in presona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio
Moro, NC Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Gregorio Malta, Sebastiano Saitta,
-resistente-
oggetto: pagamento premio di produzione sulle seguenti conclusioni di parte , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, : Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
come da ricorso (“In Via Principale di Merito: 1) Accertata e dichiarata la validità ed efficacia a tutt'oggi del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata operanti nella Provincia di NE (C.I.P.) dd. 15/01/2009, condannare la società
[...]
al pagamento del premio di produzione ad oggi maturato dai singoli ricorrenti Controparte_1 dall'anno 2013 all'anno 2019, secondo gli importi indicati in narrativa, salva diversa somma, anche maggiore, che emergerà e sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con regolarizzazione fiscale e contributiva e, altresì In particolare: Euro 3329,00; IV NE: Euro 1959,00; NC AT: Euro Parte_1
2442,00; AB PA AL LE : Euro 1794,00; CA PP: Euro 2451,00; Parte_6
Euro 2289,00; : Euro 1513,00; : Euro 2234,00;
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
: Euro 3088,00; Euro 3182,00; : Euro 2284,00; Pt_9 Parte_10 Parte_11 Pt_13
[... : Euro 2256,00; Euro 2540,00; : Euro 1536,00; OS : Euro Parte_15 Parte_17 Pt_19
1262,00; : Euro 1124.65; Euro 252,62; Euro Parte_12 Parte_14 Parte_18
1998,20; Euro 1216,42; 2) Accertata e dichiarata la validità ed efficacia a tutt'oggi Email_1
del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di NE (C.I.P.) dd. 15/01/2009, condannare la società Controparte_1
previo espletamento di opportuna CTU, al pagamento del premio di produzione ad oggi
[...]
maturato dai singoli ricorrenti dall'anno 2020 ad oggi sensi degli articoli 10 del CCNL di categoria e
24 del suddetto Contratto Integrativo Provinciale. 3) Accertata e dichiarata la validità ed efficacia a tutt'oggi del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata operanti nella Provincia di NE ( dd. 15/01/2009, condannare la società Pt_20 [...]
al pagamento del premio di produzione ad oggi maturato dai singoli ricorrenti per tutti Controparte_1 gli anni a venire, successivi all'anno 2023, ai sensi degli articoli 10 del CCNL di categoria e 24 del suddetto Contratto Integrativo Provinciale. 4) In ogni caso: Condannarsi la convenuta, per quanto di ragione, a corrispondere sugli importi comunque risultanti dovuti, la rivalutazione e gli interessi di legge ex artt.429 e 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo, ovvero a risarcire il maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c., qualificabile nella rivalutazione e negli interessi. 3)Con vittoria di spese, competenze, onorari. In Via Istruttoria : A) Senza che ciò implichi l'inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di causa di seguito capitolate premesso la locuzione “ vero che “: 1) “ Lavoro come Guardia Particolare Giurata dall'anno 2008, prima in Italpol Sr.l. e, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte di detta società, con la società – filiale di NE “ Si Parte_21 indica a teste . 2) “ Dal momento dell'assunzione ed ancora oggi, ho sempre ricevuto Testimone_1 in busta paga il versamento del premio di produzione.” Si indica a teste il NO . 3) Testimone_1
“ Confermo il contenuto del cedolino paga a me intestato relativo alla mensilità di aprile 2020 da cui si evince il versamento del premio di risultato che mi viene oggi esibito”. Si indica a teste il NO
. 4) “ Lavoro come Guardia Particolare Giurata dall'anno con la società Testimone_1 [...]
– filiale di NE”. Si indica a teste il NO . 5) “ Dal momento Parte_21 Testimone_2 dell'assunzione ed ancora oggi, ho sempre ricevuto in busta paga il versamento del premio di produzione.” Si indica a teste il NO .. 6) “ Confermo il contenuto dei cedolini paga Testimone_2
a me intestati relativi alle mensilità di marzo 2019, marzo 2020, marzo 2021 e marzo 2022 da cui si evince il versamento del premio di risultato che mi vengono oggi esibite”. Si indica a teste il NO
. 7) “ In ragione della mia esperienza quale rappresentante sindacale Fisascat- CISL, in Testimone_2
più occasioni negli ultimi dieci anni, sono intervenuto in rappresentanza delle guardie particolari giurate, nei confronti degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di NE, affinchè provvedessero al pagamento del premio di produzione. Si indica a teste il sindacalista Tes_3
della CISL – Fisascat. 8) “Confermo che il Contratto Integrativo Provinciale che mi viene sottoposto in visione , è tutt'ora in vigore nel territorio ragione per cui il premio di produzione costituisce un importo che le società di vigilanza devono versare .” Si indica a teste il sindacalista Tes_3 della CISL – Fisascat e dell'UGL. 9) “La società , la società Testimone_2 Parte_21
, operanti nella provincia di NE, a tutt'oggi riconoscono e liquidano il premio di Parte_22
produzione ai propri dipendenti. Si indica a teste il sindacalista della CISL – Fisascat e Tes_3
dell'UGL. 10) “Confermo di aver redatto io personalmente i conteggi del premio di Testimone_2
produzione degli odierni ricorrenti che mi vengono sottoposti oggi in visione quale allegato n. 4) e che gli stessi venivano da me redatti previa visione dei cedolini paga messi a disposizione dei dipendenti dall'anno 2013 all'anno 2015.”. Si indica quale teste la ragioniera contabile Tes_4
11) “ Confermo di aver redatto io personalmente i conteggi del premio di produzione degli
[...]
odierni ricorrenti che mi vengono sottoposti oggi in visione quale allegato n. 6 -7), e che gli stessi venivano da me redatti previa visione dei cedolini paga messi a disposizione dei dipendenti dall'anno
2016 all'anno 2019 ”. Si indica quale teste il consulente del lavoro Si chiede che tutti i Tes_5
testimoni sopra indicati vengano sentiti anche a prova contraria, sui capitoli di controparte che saranno eventualmente ammessi e con ogni più ampia riserva in merito ad ulteriori capitolazioni e produzioni all'esito dell'esame delle difese avversarie. B) Si chiede che codesto Giudice voglia autorizzare l'acquisizione a campione ex articolo 210 c.p.c. dei cedolini paga emessi dalle società di vigilanza – Filiale di NE con sede a NE in Via Iacopo Linussio n. 4 e Parte_21
– Filiale di NE con sede a Feletto Umberto in Via Lombardia n. 4, dall'anno 2013 Parte_23
ad oggi al fine di verificare la liquidazione del premio di produzione ai propri dipendenti. C) Si chiede che codesto Giudice voglia disporre l'acquisizione ex articolo 210 c.p.c. delle ricevute di ritorno delle raccomandate inviate nell'anno 2016 dai ricorrenti in relazione alla richiesta di pagamento del premio di produzione con riferimento agli anni dal 2013 al 2015 in ragione dei calcoli effettuati dalla ragioniera D) Nell'ipotesi di disconoscimento da parte della convenuta dei conteggi Testimone_4 così come documentati, si richiede sin d'ora che il Giudice disponga idonea C.T.U. al fine di quantificare gli importi retributivi richiesti ed il relativo calcolo ai fini della regolarizzazione contributiva e fiscale. A tal fine voglia questo Giudice acquisire ex articolo 210 c.p.c tutte le buste paga dei ricorrenti comprese tra l'anno 2013 all'anno 2015. D) Si chiede l'interrogatorio formale di legale rappresentante della società sulle seguenti circostanze: 1) Gli odierni Testimone_6 CP_2 ricorrenti facevano pervenire, nell'anno 2016, all'attenzione della società lettera di CP_2
contestazione avente ad oggetto la richiesta di pagamento del premio di produzione relativamente al periodo compreso tra il 213 ed il 2015, i cui importi corrispondevano ai conteggi che mi vengono ora mostrati (Cfr. all.4). 2) La società rispondeva a tutti i ricorrenti in merito alla richiesta di CP_2
cui al punto 1) inviando loro le raccomandate quali quelle che mi vengono ora sottoposte in visione e che sono a mia firma”) e allegato a verbale e note conclusive.
Cont RP VI NO : come da ricorso (“In via preliminare: accertare e dichiarare per i motivi esposti la parziale prescrizione delle domande avversarie. Nel merito: respingere, od in ogni caso dichiarare inammissibili, tutte le domande di cui al ricorso per i motivi esposti e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria: - ammettersi (senza inversione dell'onere probatorio), prova per testi contraria sulle circostanze dedotte da controparte, ove ritenute ammissibili, e diretta sulle circostanze di cui in narrativa, depurate da eventuali elementi valutativi e/o negativi, da intendersi qui integralmente trascritte e precedute da “Vero che”. - Ci si oppone a qualsiasi richiesta di esibizione, nonché alla
CTU in quanto irrituale, inammissibile e volta a sopperire alle lacune probatorie di cui al ricorso. Si indicano a testi: ; c/o c/o CSA Tes_7 Testimone_8 Controparte_1 Testimone_9
srl”) e note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.04.23 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, convenivano in giudizio
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
per vedere accolte le conclusioni sopra epigrafate. Controparte_1
In particolare, i ricorrenti allegavano che:
• erano o erano stati dipendenti della società Controparte_1
• l'attività lavorativa delle Guardie Particolari Giurate era disciplinata, da un lato, dal CCNL dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata;
• il CCNL di categoria in vigore con riferimento alla vigilanza privata era quello relativo al biennio 2013-2016; in particolare, detta contrattazione collettiva nazionale era stata stipulata l'08/04/2013 con scadenza prevista il 31/12/2015, il cui articolo 143, in tema di “decorrenza
e durata” disponeva che “esso si intende rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato dalle parti”;
• dall'altro, il rapporto di lavoro delle guardie giurate era disciplinato dal Contratto Integrativo
Provinciale di Lavoro (C.I.P.) per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella
Provincia di NE sottoscritto in data 15 gennaio 2009, ancora in vigore;
• che in base all'articolo 24 di detto Contratto Integrativo Provinciale: “le parti, con riferimento al punto L) dell'articolo 10 del CCNL dd. 06/12/06 con esplicito richiamo al protocollo dd.
23.07,93, convengono di istituire per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per tutto il personale, un premio annuale lordo totalmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili al personale dipendente. Le parti stesse individuano nella presenza collettiva al lavoro il parametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di produzione, così come previsto dallo stesso punto L) del sopra citato articolo 10) del CCNL di categoria”;
• in particolare, l'articolo 10 del CCNL di categoria, lettera l) prevedeva espressamente, all'interno di un elenco tassativo quali materie demandate alla “Contrattazione Integrativa”,
“il premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità
e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi del settore”;
• il terzo comma dell'articolo 24 sopra citato proseguiva indicando i criteri di valutazione delle giornate lavorative ai fini dell'applicazione di suddetto beneficio economico citando testualmente: “sarà presa in considerazione unicamente l'effettiva presenza al lavoro con riferimento al numero teorico di giornate di lavoro normali lavorabili, contrattualmente previste”; • proprio in ragione di dette previsioni normative i consulenti del lavoro - prima il Revisore
Contabile Rag. e, successivamente, il consulente del lavoro - Testimone_4 Tes_5
avevano redatto i propri calcoli per definire l'ammontare del premio di produzione spettante alle Guardie Particolari Giurate relativamente ad un determinato arco temporale;
• in particolare, considerato che l'erogazione del premio di produzione veniva interrotto nell'anno 2012, il Revisore Contabile si era occupato di calcolare Testimone_4
l'ammontare del premio di produzione nel periodo compreso dal 2013 al 2015, calcolo redatto sull'analisi delle buste paga dei ricorrenti di quel periodo;
• nell'anno 2016, ognuno dei ricorrenti aveva contestato all'azienda con lettera raccomandata l'omesso versamento delle somme di loro spettanza interrompendo, pertanto, il termine di prescrizione relativamente a detto periodo;
• la risposta della società che era stata inviata ad ognuna delle Controparte_1
Guardie Particolari Giurate odierne ricorrenti in formato “standard” alle pretese delle guardie particolari giurate, negava il riconoscimento alla liquidazione del premio di produzione, richiamandosi all'articolo 24 del Contratto Integrativo Provinciale di riferimento, sottoscritto in data 15 gennaio 2009 e, nello specifico, argomentava quanto segue: “le parti…con riferimento ….Convengono per gli anni 2009, 2010, 2011, e 2012, per tutto il personale, un premio annuale lordo... In funzione a quanto sopra il premio era da ritenersi fondato esclusivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e come tale è stato regolarmente erogato come previsto dal C.I.P. stesso”;
• erano stati forniti alla società resistente degli esempi esterni aventi ad oggetto altre realtà aziendali territoriali operanti nel settore della vigilanza privata che, contrariamente a quanto asserito da controparte, applicando le disposizioni del medesimo Contratto Integrativo
Provinciale, avevano sempre provveduto a liquidare il Premio di Produzione;
• detti tentativi non erano andati a buon fine, ragione per cui nel corso dell'anno 2020, gli odierni ricorrenti, ritenendo ancora efficace il Contratto Integrativo Provinciale, mai disdettato e rinnovatosi automaticamente di anno in anno, si erano rivolti nuovamente ad altro consulente del lavoro, , al fine di calcolare, per contestarlo all'azienda, Tes_5 Parte_24
l'ammontare del Premio di Produzione relativamente al periodo compreso dal 2016 al 2019 compreso, onde poter sempre interrompere il termine di prescrizione quinquennale;
• anche il Consulente Del Lavoro , aveva redatto una valutazione tecnica, in cui Tes_5
erano state esplicate le argomentazioni alla base dei calcoli da costui effettuati per ognuno dei ricorrenti;
i calcoli erano stati redatti in ragione delle buste paga dei lavoratori relativi al periodo compreso tra il 2016 ed il 2019 e il consulente del lavoro aveva confermato Tes_5
e ripreso i conteggi redatti dalla ragioniera sino all'anno 2015; Tes_4
• era seguito ulteriore riscontro negativo da parte della Corpo Vigili Notturni CP_1
Quindi, i ricorrenti affermavano che il CCNL di categoria in vigore con riferimento alla vigilanza privata era quello relativo al biennio 2013-2015 il quale all'art. 143 prevedeva, in tema di “decorrenza
e durata” che “esso si intende rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato dalle parti” e che di fatto, pur essendo aperto ormai da anni un tavolo delle trattative, non si era ancora giunti ad un vero e proprio rinnovo.
Pertanto, i ricorrenti richiamavano l'art. 10 comma 1 del CCNL di categoria che ammetteva la
Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali (Regionali e/o
Provinciali) delle parti stipulanti il Contratto Collettivo anche per il “premio di produzione” e l'art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale Del lavoro per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di NE che disciplinava il cosiddetto Premio di Risultato riconoscendo, con espresso richiamo all'articolo 10, lettera l) del CCNL di categoria, per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 per tutto il personale, un premio annuale lordo variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende.
I ricorrenti sottolineavano, in particolare, che il C.I.P. all'art. 26, stabiliva che: “Il presente C.I.P. stipulato in NE il 15 gennaio 2009, salvo le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01/01/2009 e scadrà il 31/12/2012 sia per la parte normativa che per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti
a mezzo di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del CCNL. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi prima della scadenza stessa. Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore fino al rinnovo.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle singole unità produttive esistenti sui territori della Provincia”.
Quindi, secondo i ricorrenti, l'art. 26 prevedeva una clausola di ultrattività del Contratto Integrativo
Provinciale con la conseguenza che lo stesso era ancora pienamente efficace tra le parti rinnovandosi di anno in anno successivamente al 31/12/2015 e non essendo intervenuta alcuna formale disdetta dello stesso da alcuna delle parti, derivandone che la disciplina del premio di produzione di cui all'art. 24 del Contratto Integrativo Provinciale aveva continuato a produrre i suoi effetti, successivamente alla data di scadenza del predetto contratto (appunto il 31/12/2013) e successivamente alla scadenza del CCNL di categoria che, all'articolo 10, riconosceva efficacia alla contrattazione integrativa in tema di premio di produzione. Poiché in entrambi i contratti era prevista una clausola di ultrattività, i ricorrenti sostenevano di aver diritto al riconoscimento del premio di produzione analogamente a quanto da sempre facevano altre società di vigilanza privata del territorio.
Quanto ai conteggi, i ricorrenti allegavano che il consulente del lavoro del rag. , aveva Tes_5 distinto due archi temporali specifici, quello compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2015, e, il secondo, tra l'anno 2016 all'anno 2019 compreso, applicando l'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale e, in particolare, la tipologia contrattuale di cui alla lettera A) – ( 5+1), con orario giornaliero di 6 ore e
30 minuti, avendo, quindi, calcolato il premio tenendo conto sia della quota A), ovvero del premio aziendale, sia della quota B) ovvero del premio individuale, rilevando eventuali giorni di assenza per malattia e/o altre assenze non rientranti nell'ambito di applicazione del calcolo, così come previsto dall'art. 24 del CCNL di categoria.
Costituitasi in causa, , invece, eccepiva l'avvenuta prescrizione Controparte_1
quinquennale delle differenze retributive richieste da controparte e, comunque, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa - dopo numerosi rinvii richiesti dalle parti in pendenza di trattative - era istruita documentalmente.
Quindi, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.03.25.
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Il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia
(“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ancora, si precisa che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante, Cass. 32807/23,
Cass. 11458/2018, Cass. 363/2019).
Ciò premesso, osserva il Giudice come sia incontestato tra le parti che:
i rapporti di lavoro dei ricorrenti con la convenuta sono disciplinati dal CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari – sezione servizi fiduciari (cfr. doc. 2 di parti ricorrenti) e anche dal CIP di NE
(cfr. doc. 3 di parti ricorrenti); l'azienda convenuta ha erogato il premio di cui al CIP sino all'anno
2012 e, invece, successivamente l'azienda ha cessato l'erogazione del premio.
E', poi, provato documentalmente che con comunicazione del 24 maggio 2023 le OOSS territoriali sottoscrittrici del CIP di NE hanno richiesto all'azienda un incontro al fine di “valutare possibili soluzioni volte a mitigare le difficoltà economiche per le lavoratrici ed i lavoratori di codesta spettabile Azienda legate al perdurante mancato rinnovo del CCNL di settore ed aggravate del fatto che anche il Contratto Integrativo Provinciale è scaduto da anni e che il premio previsto per gli anni
2009 - 2012 non è stato, di conseguenza, più erogato” (cfr. doc. 3 di parte resistente).
Ebbene, all'art. 24 CIP NE si legge: “Premio di risultato. Le parti, con riferimento al punto L) dell'art. 10 del C.C.N.L. 6 dicembre 2006 e con esplicito richiamo al protocollo 23.7.1993, convengono di istituire per gli anni, 2009, 2010, 2011 e 2012, per tutto il personale, un premio annuale lordo totalmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili al personale dipendente. Le parti stesse individuano nella presenza collettiva al lavoro il parametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di produzione, così come previsto dallo stesso punto L) del sopra citato art. 10. In ragione di quanto sopra, le parti dichiarano che ai fini del presente articolo sarà presa in considerazione unicamente
l'effettiva presenza al lavoro con riferimento al numero teorico di giornate di lavoro normale lavorabili, contrattualmente previste, e dunque:
1. per il sistema 5+-1 giornate n. 259, (cosi date 365
- 61 riposi -20 permessi - 25 ferie), 2. per il sistema 6+1+1 giornate n. 251 (così date 365 - 91 riposi/permessi - 23 ferie), • 3. per il sistema 5+2 giornate n. 227 (così date 365 - 104 riposi -12 permessi - 22 ferie), 4. impiegati amministrativi per il sistema 5+-2 giornate n. 219 ( così date 365 -
104 riposi - 9 permessi - 22 ferie e 11 festività) quindi con esclusione del numero di giornate contrattualmente previste per i riposi, i permessi e le ferie ancorché lavorati. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti 1-4 devono intendersi convenzionalmente utili ai fini del calcolo del numero delle giornate di effettiva presenza per il premio anche le assenze nelle giornate di lavoro normale contrattuale dovute ad astensione obbligatoria per maternità, permessi per donatori di sangue, ricoveri ospedalieri in reparto, infortuni sul lavoro superiori a 10 giorni consecutivi e derivanti da un unico certificato, permessi sindacali e ferie pregresse. Nessun premio, neppure quello individuale, sarà dovuto nel caso in cui non si raggiungesse l'obiettivo indicato nel premio di risultato aziendale, come sotto strutturato: •PREMIO AZIENDALE: QUOTA A. A partire dal 2009 con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, verrà corrisposto, al solo personale in forza a tale data, un premio annuo per un importo lordo di Euro 120,00
(centoventi/00) per gli anni 2009, 2010 e 2011 2012, in caso di mantenimento di una media aziendale di assenteismo, con riferimento ad ogni anno di competenza, pari o inferiore al 10% calcolato sulla base del numero di giornate di lavoro convenzionalmente previsto per anno. •PREMIO
INDIVIDUALE: QUOTA B. L'erogazione è subordinata al raggiungimento degli obbiettivi del premio aziendale negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Il premio individuale competerà ai soli lavoratori in forza alla data del 28/29 febbraio, che abbiano compiuto per intero l'anno di calendario di competenza (01/01/xx - 31/12/××), e abbiano lavorato nelle giornate previste e considerate convenzionalmente utili ai fini in questione. Agli stessi verrà corrisposto, in aggiunta al premio aziendale, per ciascuna delle giornate indicate nel seguente prospetto in funzione dei diversi sistemi di orario, un premio giornaliero secondo i distinti valori rispettivamente Indicati per dette giornate nel prospetto seguente…….”.
L'art. 24 del CIP di NE è, quindi, chiaro nello stabile che il premio di risultato è stato istituito esclusivamente per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, essendo stata, tra l'altro, tale limitazione temporale ripetuta per ben tre volte nel testo della disposizione sopra riportata.
Peraltro, è opportuno sottolineare che il premio di produzione non è un elemento fisso della retribuzione e che è stato disciplinato a livello collettivo come totalmente variabile nell'an e nel quantum e, quindi, come solo eventuale.
La lettura, poi, dell'art. 26 del CIP di NE non solo non conduce, a parere del Giudice, ad una conclusione diversa da quella che precede, ma anzi la rafforza.
Nell'art. 26 del CIP di NE, infatti, si legge “Vigenza contrattuale. Il presente C.I.P., stipulato in
NE il 15 gennaio 2009, salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli Istituti dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01/01/2009 e scadrà il 31/12/2012 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 Luglio
1993. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 10 del vigente C.C.N.L. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi prima della scadenza stessa. Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore fino al rinnovo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle singole unità produttive esistenti sui territori della Provincia”.
L'art. 26 del CIP di NE, pertanto, fa espressamente salva la diversa decorrenza stabilita per il premio di risultato prevista dall'art. 24 e già sopra riportata e pertanto, considerato che in tale articolo sono stati espressamente indicati gli anni nei quali le aziende avrebbero dovuto erogare il premio, è da escludersi che la proroga del CIP possa determinare automaticamente anche la proroga del premio per gli anni successivi al 2012.
Se le parti sociali avessero voluto che valesse la proroga del premio per gli anni successivi al 2012 non avrebbero espressamente indicato gli anni per cui era stato istituto il premio (2009 – 2012), ma avrebbero semplicemente pattuito di istituire un premio di risultato, senza null'altro specificare.
Una diversa interpretazione, da un lato, renderebbe inutile la specificazione temporale contenuta nell'art. 24 del CIP di NE e, per altro verso, sarebbe contraria alla previsione di cui all'art. 26 del
CIP di NE laddove quest'ultima disposizione fa salve le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti previste dai vari articoli del testo CIP di NE medesimo.
Del resto, la limitazione del lasso temporale di erogazione del premio prevista all'art. 24 pare avere proprio lo scopo di evitare che la proroga del CIP per difetto di disdetta comportasse automaticamente l'erogazione del premio anche per gli anni successivi al 2012.
E che questo fosse l'intento delle parti negoziali risulta confermato dalla comunicazione del 24.05.23 con cui le stesse organizzazioni territoriali firmatarie del CIP avevano richiesto un incontro alla società resistente sul presupposto che il premio di cui all'art 24 CIP “….previsto per gli anni 2009 -
2012 non è stato, di conseguenza, più erogato…” (cfr. doc. 3 di parte resistente).
Per tutto quanto sopra detto, l'interpretazione sopra riportata pare al Giudicante soddisfare non solo il primo canone di interpretazione dei contratti collettivi che è quello letterale (cfr. Cass. 16928/22,
4832/2016, 5595/2014, 17033/2012, 10106/2000, 5935/98) - e che si ritiene sufficiente, nel caso concreto, data la chiarezza del testo e non emergendo indici esterni di una diversa volontà dei contraenti - ma anche i criteri logico, teleologico e sistematico, assumendo particolare valore quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi conto, se del caso, anche del comportamento successivo delle parti.
Pur nell'assorbenza delle considerazioni che precedono, non può, infine, non rilevarsi come all'accoglimento delle domande attoree sarebbe stato di ostacolo il difetto delle relative allegazioni.
Invero, l'importo del premio di cui all'art. 24 del CIP è stato disciplinato come variabile ed è stato strutturato in una “quota A” ed una “quota B”, laddove la quota A è stata legata al “mantenimento di una media aziendale di assenteismo, con riferimento ad ogni anno di competenza, pari od inferiore al 10%”, mentre la quota B è stata legata all'effettiva presenza al lavoro di ciascun dipendente.
Nel ricorso introduttivo, tuttavia, nulla è stato allegato quanto al verificarsi, per ogni anno richiesto, della condizione prevista per la maturazione della quota A del premio (assenteismo aziendale inferiore al 10%), né quanto all'effettiva presenza al lavoro, per ciascun anno e per ciascun dipendente, necessaria per determinare l'importo della quota B.
L'evidenziato difetto delle allegazioni non può ritenersi superato nemmeno dal richiamo ai documenti prodotti da parti ricorrenti, atteso il principio giurisprudenziale secondo cui “…..l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale … verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c…..” (cfr. Cass. 19774/23, 2174/21,
31704/19).
In difetto di compiute allegazioni, non sarebbe stato, quindi, possibile per il Giudice neppure disporre, anche a mezzo di eventuale CTU, degli ampi poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. (cfr. 30218/17,
Cass. 3130/11, 3191/06 e 9060/03, 5422/02).
Da ultimo, ritiene il Giudice che sussistano i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, attesa la mancanza di precedenti specifici ed il margine di valutazione insito nella interpretazione del CCNL e del CIP di NE.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
NE, 11.03.25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia