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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Luigi Carmine Chiarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1212/2023 R.G., avente ad oggetto: azione diretta del terzo danneggiato per danni alla persona conseguenti ad incidente stradale,
TRA
rappresentata e difesa, giusto Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Leone, elettivamente domiciliata nel suo studio in Villa Castelli;
appellante principale
e
subentrata a Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusto mandato Controparte_2 in atti, dall'Avv. Gianfranco D'Autilia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Turi;
appellata
All'udienza collegiale del 19/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note Pt_1 scritte del 17/1/2025): Con le presenti note si insiste per il totale accoglimento dei motivi di appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado. Si precisano le conclusioni riportandosi al contenuto della comparsa conclusionale e di replica. Si contesta ancora una volta quanto dedotto da controparte, insistendo per la modifica della sentenza di primo grado e la condanna della compagnia convenuta al pagamento di ulteriori € 10.000 rispetto alla somma già risarcita>. Il procuratore dell'appellata compagnia assicuratrice ha così concluso (note scritte del 17/2/2025): Facendo esplicito riferimento agli atti di causa sia relativamente alla presente fase che a quella di impugnazione, si reiterano le eccezioni tutte rassegnate e si conclude per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese e competenze di giudizio>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3179, pubblicata il 27/7/2023, il Tribunale di Bari, accogliendo parzialmente la domanda proposta da nel contraddittorio con la Parte_1 [...]
cui è subentrata nelle Controparte_3 more del processo ha condannato la società Controparte_1 assicurativa al pagamento della somma di € 7.932,03, di cui
€ 7.571,08 a titolo di danno non patrimoniale ed € 360,95 per spese mediche, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, compensando per ½ le spese processuali, poste a carico della compagnia assicuratrice per la restante metà, così come liquidate in dispositivo, oltre all'intero onere della C.T.U., così come determinato in corso di causa.
Il primo Giudice ha ritenuto pacifici ed incontestati l'an e la conseguente pretesa risarcitoria avanzata in via diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, convenuta dall'attrice, che, in qualità di terza trasportata a bordo del Ford Transit tg. AD396SZ, condotto da e CP_4 di proprietà di assicurato dalla predetta CP_5 compagnia, nel mentre si recava al lavoro il 29/6/2011, alle ore 4 circa, era stata coinvolta nel sinistro stradale ascrivibile a responsabilità di terzi (il conducente Controparte_6
, alla guida dell'autocarro AD368BH, di proprietà
[...] di ),1 riportando, a causa dell'impatto, Controparte_7 lesioni personali diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Putignano in “politrauma con frattura branco ileo-ischio-pubica acetabolomala iliaca e del sacro dx frattura 4/5/6 costa sx e malleolo tibiale interno dx, escoriaz.”, con prognosi iniziale di 30 giorni. Il Tribunale, dopo aver quantificato, all'attualità, in €
58.044,50 il danno biologico risarcibile (€ 46.907,00 per danno biologico permanente ed € 11,137,50 per danno biologico temporaneo), è giunto alla liquidazione degli importi come sopra indicati, detraendo, in primo luogo, la somma già percepita dall'attrice per € 29.173,42, corrisposta al medesimo titolo dall'INAIL, e, in secondo luogo, gli acconti dalla stessa attrice già percepiti, quantificati in complessivi € 21.300,00, portati dagli assegni nn. 280093531 di € 11.300,00 e 280157833 di € 10.000,00. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 dolendosi unicamente del lamentato erroneo conteggio del saldo dovuto, avendo il primo Giudice incluso, tra gli acconti ritenuti già percepiti dall'appellante, l'importo di €
11.300,00, di cui all'assegno n. 280093531, in realtà giammai incassato, sicchè il saldo ancora dovuto a titolo di danno biologico – ferma restando ogni altra statuizione del primo Giudice – sarebbe stato pari ad e 18.871,08.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, l'appellante ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice appellata al pagamento dell'ulteriore somma di
€ 11.300,00. Subentrando alla si è Controparte_2 costituita in giudizio in rito, Controparte_1 eccependo la nullità della sentenza, con richiesta di rimessione degli atti al Giudice di primo grado, per violazione del contraddittorio, non essendo stato esteso anche nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale viaggiava la terza danneggiata, e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'ulteriore pretesa fatta valere con il gravame, in difetto di prova in ordine alla mancata riscossione dell'assegno di € 11.300,00. All'udienza del 19/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, è fondata l'eccezione di nullità sollevata dall'appellata compagnia assicuratrice, eccezione per altro doverosamente rilevabile ex officio da questa Corte.
In punto di diritto, secondo condivisibile e granitico orientamento del Supremo Collegio, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo, a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.2 Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla difesa della compagnia assicuratrice subentrata all'originaria appellata, Controparte_3
agendo in via diretta, in qualità di Parte_1 trasportata, nei confronti della detta società assicuratrice, ha omesso di estendere il contraddittorio, anche in primo grado, al proprietario ( ) del furgone tg. AD396SZ a CP_5 bordo del quale viaggiava al momento del sinistro.
In difetto di integrità del contraddittorio, la sentenza resa dal primo Giudice è nulla e gli atti vanno rimessi a quest'ultimo, secondo quanto prevede l'art. 354 c.p.c.
Le spese processuali del doppio grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico dell'appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
cui è subentrata avverso
[...] Controparte_1 la sentenza n. 3179/23 resa inter partes dal Tribunale di
Bari, pubblicata in data 27/7/2023, così provvede:
a) dichiara la nullità dell'appellata sentenza e rimette la causa innanzi al Giudice di primo grado, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del doppio grado, liquidate per compensi in € 3.000,0 per ciascun grado, oltre accessori di legge;
c) pone a carico dell'appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/2/2025. Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il conducente dell'autocarro aveva omesso di usare la dovuta prudenza e diligenza nell'approssimarsi ad un'intersezione stradale, provocando la collisione con il furgone sul quale viaggiava la attrice. Pt_1 2 Cfr. Cass. nn. 27078/2022, 7755/2020, 21896/2017, 23706/2016.
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Luigi Carmine Chiarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1212/2023 R.G., avente ad oggetto: azione diretta del terzo danneggiato per danni alla persona conseguenti ad incidente stradale,
TRA
rappresentata e difesa, giusto Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Leone, elettivamente domiciliata nel suo studio in Villa Castelli;
appellante principale
e
subentrata a Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa, giusto mandato Controparte_2 in atti, dall'Avv. Gianfranco D'Autilia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Turi;
appellata
All'udienza collegiale del 19/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note Pt_1 scritte del 17/1/2025): Con le presenti note si insiste per il totale accoglimento dei motivi di appello e conseguente riforma della sentenza di primo grado. Si precisano le conclusioni riportandosi al contenuto della comparsa conclusionale e di replica. Si contesta ancora una volta quanto dedotto da controparte, insistendo per la modifica della sentenza di primo grado e la condanna della compagnia convenuta al pagamento di ulteriori € 10.000 rispetto alla somma già risarcita>. Il procuratore dell'appellata compagnia assicuratrice ha così concluso (note scritte del 17/2/2025): Facendo esplicito riferimento agli atti di causa sia relativamente alla presente fase che a quella di impugnazione, si reiterano le eccezioni tutte rassegnate e si conclude per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese e competenze di giudizio>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3179, pubblicata il 27/7/2023, il Tribunale di Bari, accogliendo parzialmente la domanda proposta da nel contraddittorio con la Parte_1 [...]
cui è subentrata nelle Controparte_3 more del processo ha condannato la società Controparte_1 assicurativa al pagamento della somma di € 7.932,03, di cui
€ 7.571,08 a titolo di danno non patrimoniale ed € 360,95 per spese mediche, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, compensando per ½ le spese processuali, poste a carico della compagnia assicuratrice per la restante metà, così come liquidate in dispositivo, oltre all'intero onere della C.T.U., così come determinato in corso di causa.
Il primo Giudice ha ritenuto pacifici ed incontestati l'an e la conseguente pretesa risarcitoria avanzata in via diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, convenuta dall'attrice, che, in qualità di terza trasportata a bordo del Ford Transit tg. AD396SZ, condotto da e CP_4 di proprietà di assicurato dalla predetta CP_5 compagnia, nel mentre si recava al lavoro il 29/6/2011, alle ore 4 circa, era stata coinvolta nel sinistro stradale ascrivibile a responsabilità di terzi (il conducente Controparte_6
, alla guida dell'autocarro AD368BH, di proprietà
[...] di ),1 riportando, a causa dell'impatto, Controparte_7 lesioni personali diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Putignano in “politrauma con frattura branco ileo-ischio-pubica acetabolomala iliaca e del sacro dx frattura 4/5/6 costa sx e malleolo tibiale interno dx, escoriaz.”, con prognosi iniziale di 30 giorni. Il Tribunale, dopo aver quantificato, all'attualità, in €
58.044,50 il danno biologico risarcibile (€ 46.907,00 per danno biologico permanente ed € 11,137,50 per danno biologico temporaneo), è giunto alla liquidazione degli importi come sopra indicati, detraendo, in primo luogo, la somma già percepita dall'attrice per € 29.173,42, corrisposta al medesimo titolo dall'INAIL, e, in secondo luogo, gli acconti dalla stessa attrice già percepiti, quantificati in complessivi € 21.300,00, portati dagli assegni nn. 280093531 di € 11.300,00 e 280157833 di € 10.000,00. Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 dolendosi unicamente del lamentato erroneo conteggio del saldo dovuto, avendo il primo Giudice incluso, tra gli acconti ritenuti già percepiti dall'appellante, l'importo di €
11.300,00, di cui all'assegno n. 280093531, in realtà giammai incassato, sicchè il saldo ancora dovuto a titolo di danno biologico – ferma restando ogni altra statuizione del primo Giudice – sarebbe stato pari ad e 18.871,08.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, l'appellante ha chiesto la condanna della compagnia assicuratrice appellata al pagamento dell'ulteriore somma di
€ 11.300,00. Subentrando alla si è Controparte_2 costituita in giudizio in rito, Controparte_1 eccependo la nullità della sentenza, con richiesta di rimessione degli atti al Giudice di primo grado, per violazione del contraddittorio, non essendo stato esteso anche nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale viaggiava la terza danneggiata, e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'ulteriore pretesa fatta valere con il gravame, in difetto di prova in ordine alla mancata riscossione dell'assegno di € 11.300,00. All'udienza del 19/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti.
Motivi della decisione
Ciò posto, è fondata l'eccezione di nullità sollevata dall'appellata compagnia assicuratrice, eccezione per altro doverosamente rilevabile ex officio da questa Corte.
In punto di diritto, secondo condivisibile e granitico orientamento del Supremo Collegio, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo, a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.2 Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla difesa della compagnia assicuratrice subentrata all'originaria appellata, Controparte_3
agendo in via diretta, in qualità di Parte_1 trasportata, nei confronti della detta società assicuratrice, ha omesso di estendere il contraddittorio, anche in primo grado, al proprietario ( ) del furgone tg. AD396SZ a CP_5 bordo del quale viaggiava al momento del sinistro.
In difetto di integrità del contraddittorio, la sentenza resa dal primo Giudice è nulla e gli atti vanno rimessi a quest'ultimo, secondo quanto prevede l'art. 354 c.p.c.
Le spese processuali del doppio grado vanno regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico dell'appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R.
11/2002.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
cui è subentrata avverso
[...] Controparte_1 la sentenza n. 3179/23 resa inter partes dal Tribunale di
Bari, pubblicata in data 27/7/2023, così provvede:
a) dichiara la nullità dell'appellata sentenza e rimette la causa innanzi al Giudice di primo grado, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del doppio grado, liquidate per compensi in € 3.000,0 per ciascun grado, oltre accessori di legge;
c) pone a carico dell'appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/2/2025. Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il conducente dell'autocarro aveva omesso di usare la dovuta prudenza e diligenza nell'approssimarsi ad un'intersezione stradale, provocando la collisione con il furgone sul quale viaggiava la attrice. Pt_1 2 Cfr. Cass. nn. 27078/2022, 7755/2020, 21896/2017, 23706/2016.