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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1137 /2025 R.G.
All'udienza del 09/07/2025 alle ore 09.35 celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Alessia Asta in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.03, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1137 /2025 R.G. OGGETTO: Accertamento negativo del credito-indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 1.409,52
CP_ CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
Condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nonché il ripristino della prestazione sospesa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso con vittoria di spese, se del caso rideterminando anche in peius per il ricorrente l'importo dell'indebito complessivamente formatosi per gli anni 2024 e 2025; vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'odierno ricorrente impugna il provvedimento del 28/02/2025 con il quale l' gli comunicava il ricalcolo della pensione n. 04028528, dal 01 gennaio 2020 e la sussistenza di un indebito, fino al 31 marzo
2025, di euro 1.405,52.
Ritiene che siffatto provvedimento sia illegittimo per carenza di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa, l'irripetibilità delle somme e, comunque, l'insussistenza dello stesso per mancato superamento del reddito negli anni oggetto di contestazione.
CP_ L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari, deducendo che l'indebito sarebbe scaturito dal trasferimento a titolo oneroso di alcuni terreni, avvenuto in data 09.01.2024, ritenendo che, ai fini della riliquidazione della prestazione si debba tener conto dei redditi acclarati l'anno precedente, perché ormai certi e precisi, contestando infine l'eccepita irripetibilità dell'indebito, avendo la prestazione natura assistenziale.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti indicati.
Va preliminarmente rilevato che la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in quella dell'indebito assistenziale per assenza dei requisiti reddituali: la natura assistenziale della misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 è infatti indubbia, perché, oltre a rispondere a finalità assistenziali (stato di bisogno), non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).
CP_ Secondo l' l'indebito è scaturito dalla percezione di redditi superiori al limite previsto per legge.
Ed infatti. la disciplina dell'assegno sociale stabilisce, all'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale rappresenta, quindi, una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane, che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, in quanto al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Sotto tale ultimo profilo, si è statuito in giurisprudenza che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, stato che viene rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (cfr.:
Tribunale di Cosenza, sentenza n. 669/2020).
Fatta questa breve premessa, va altresì rammentato che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
CP_ Tale principio merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. 13915/2021). In termini generali quindi, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ciò posto nessun rilievo può attribuirsi, in sede di azione diretta all'accertamento negativo del debito, ad eventuali difetti di motivazione del provvedimento emesso dall' per il recupero dell'indebito: il CP_1
giudizio così instaurato dal debitore è infatti diretto all'accertamento sostanziale della sussistenza o meno della pretesa creditoria dell' non già della regolarità formale dell'atto. CP_1
Dunque, rilevato che l'indebito in contestazione deriverebbe dal superamento dei limiti di reddito causato dal trasferimento a titolo onerosi di beni immobili, avvenuto nel 2024, va richiamato il disposto di cui all'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,
a mente del quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”: conseguentemente, il maggior reddito relativo all'anno solare 2024 avrebbe dovuto rilevare con riferimento al calcolo della prestazione erogata in detta annualità e non anche come invece fatto dall' con riferimento alle somme erogate nel 2025. CP_1
L' indebito come contestato sussiste quindi limitatamente all'anno 2024.
Rigetta infine la domanda di restituzione di somme, in mancanza di prova in ordine ad eventuali trattenute, disponendo di contro il ripristino della prestazione, relativamente all'anno 2025, non sussistendo, allo stato, alcun superamento del reddito. Non può infine trovare accoglimento la domanda di rideterminazione in pejus dell'indebito, avanzata da parte resistente, per il principio del divieto di reformatio in peius, applicabile anche in ambito previdenziale, come regola di garanzia per il cittadino.
L'accoglimento parziale del ricorso legittima e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ltra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1137 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
CP_ dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 1.284,63 nei confronti dell ed afferente all'anno
2025;
CP_
Condannare l' al ripristino della prestazione sospesa, rigetta le ulteriori domande;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1137 /2025 R.G.
All'udienza del 09/07/2025 alle ore 09.35 celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Alessia Asta in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.03, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1137 /2025 R.G. OGGETTO: Accertamento negativo del credito-indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro 1.409,52
CP_ CP_ nei confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
Condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nonché il ripristino della prestazione sospesa;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso con vittoria di spese, se del caso rideterminando anche in peius per il ricorrente l'importo dell'indebito complessivamente formatosi per gli anni 2024 e 2025; vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'odierno ricorrente impugna il provvedimento del 28/02/2025 con il quale l' gli comunicava il ricalcolo della pensione n. 04028528, dal 01 gennaio 2020 e la sussistenza di un indebito, fino al 31 marzo
2025, di euro 1.405,52.
Ritiene che siffatto provvedimento sia illegittimo per carenza di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa, l'irripetibilità delle somme e, comunque, l'insussistenza dello stesso per mancato superamento del reddito negli anni oggetto di contestazione.
CP_ L' costituendosi ha contestato gli assunti avversari, deducendo che l'indebito sarebbe scaturito dal trasferimento a titolo oneroso di alcuni terreni, avvenuto in data 09.01.2024, ritenendo che, ai fini della riliquidazione della prestazione si debba tener conto dei redditi acclarati l'anno precedente, perché ormai certi e precisi, contestando infine l'eccepita irripetibilità dell'indebito, avendo la prestazione natura assistenziale.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti indicati.
Va preliminarmente rilevato che la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in quella dell'indebito assistenziale per assenza dei requisiti reddituali: la natura assistenziale della misura economica dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 è infatti indubbia, perché, oltre a rispondere a finalità assistenziali (stato di bisogno), non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).
CP_ Secondo l' l'indebito è scaturito dalla percezione di redditi superiori al limite previsto per legge.
Ed infatti. la disciplina dell'assegno sociale stabilisce, all'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'assegno sociale rappresenta, quindi, una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane, che hanno superato una prefissata soglia di età e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti, in quanto al disotto del limite massimo indicato dalla legge.
Sotto tale ultimo profilo, si è statuito in giurisprudenza che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, stato che viene rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (cfr.:
Tribunale di Cosenza, sentenza n. 669/2020).
Fatta questa breve premessa, va altresì rammentato che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
CP_ Tale principio merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Al contrario in materia di indebito assistenziale “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. 13915/2021). In termini generali quindi, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Ciò posto nessun rilievo può attribuirsi, in sede di azione diretta all'accertamento negativo del debito, ad eventuali difetti di motivazione del provvedimento emesso dall' per il recupero dell'indebito: il CP_1
giudizio così instaurato dal debitore è infatti diretto all'accertamento sostanziale della sussistenza o meno della pretesa creditoria dell' non già della regolarità formale dell'atto. CP_1
Dunque, rilevato che l'indebito in contestazione deriverebbe dal superamento dei limiti di reddito causato dal trasferimento a titolo onerosi di beni immobili, avvenuto nel 2024, va richiamato il disposto di cui all'art. 35 comma 8° del D.L. n. 207/2008 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,
a mente del quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni integrazioni”: conseguentemente, il maggior reddito relativo all'anno solare 2024 avrebbe dovuto rilevare con riferimento al calcolo della prestazione erogata in detta annualità e non anche come invece fatto dall' con riferimento alle somme erogate nel 2025. CP_1
L' indebito come contestato sussiste quindi limitatamente all'anno 2024.
Rigetta infine la domanda di restituzione di somme, in mancanza di prova in ordine ad eventuali trattenute, disponendo di contro il ripristino della prestazione, relativamente all'anno 2025, non sussistendo, allo stato, alcun superamento del reddito. Non può infine trovare accoglimento la domanda di rideterminazione in pejus dell'indebito, avanzata da parte resistente, per il principio del divieto di reformatio in peius, applicabile anche in ambito previdenziale, come regola di garanzia per il cittadino.
L'accoglimento parziale del ricorso legittima e giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ltra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1137 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
CP_ dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro 1.284,63 nei confronti dell ed afferente all'anno
2025;
CP_
Condannare l' al ripristino della prestazione sospesa, rigetta le ulteriori domande;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.