Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9452/2024 promossa da:
ass. avv.ta FINIZOLA FRANCESCA e avv. CONTE Parte_1
FRANCESCO
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta ZECCHINI SILVIA CP_1
ass. avv.ta VAJANA MARINA Controparte_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
11020249028495163000, notificata il 10 ottobre 2024, chiedendo all'adito tribunale:
“in via principale, accertare e dichiarare la omessa notifica di tutti gli atti prodromici e, pertanto, viziata l'azione amministrativa di imposizione prima e di riscossione dopo;
nel merito: accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i crediti incorporati negli avvisi di addebito impugnati in uno all'intimazione per violazione della Legge n.
335/1995 e, in ogni caso: accertare e dichiarare prescritti i crediti, pur volendo considerare effettuate le notifiche degli avvisi di addebito, giusta sentenza SS.UU. n.
23397/2016.”;
2. si è costituita in giudizio , eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente agli eccepiti vizi di notifica dei 9 avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata per tardività della stessa ex art 617 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva in merito agli eccepiti vizi
1
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente;
3.
CP_ si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato;
4. preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a , in quanto nel caso di specie Controparte_3
l'opponente ha domandato anche l'annullamento dell'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione, che si colloca nella fase di riscossione, interamente affidata al concessionario della riscossione (cfr. Corte d'Appello di Torino sentenza n.
548/2023);
5.
è invece fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 11020249028495163000, per omessa notifica degli atti propedeutici e segnatamente dei seguenti atti impositivi: Avviso di addebito n.
410 2016 00032719 87 000; Avviso di addebito n. 410 2016 00110646 80 000;
Avviso di addebito n. 410201700056730 87 000; Avviso di addebito n.
410201700104453 08 000; Avviso di addebito n. 410 2018 00016698 28 000; Avviso di addebito n. 410201800164780 54 000; Avviso di addebito n.
41020190006166761000; Avviso di addebito n. 41020190013682070000; Avviso di addebito n. 41020220011459521000; la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento, come eccepito da , CP_4
è inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, termine decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento che, nel caso di specie, pacificamente è avvenuta in data 10/10/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 18/11/2024;
6. il ricorrente tuttavia, ha lamentato la mancata notifica degli avvisi di addebito non solo allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (l'intimazione di pagamento) ma anche perché ciò è funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione dei contributi portati dai nove di addebito;
2 a fronte dei documenti versati in atti dall'ente previdenziale resistente al fine di dimostrare la regolare notifica dei 9 avvisi di addebito impugnati, il ricorrente ha
CP_ contestato la non conformità agli originali delle copie prodotte dall , il mancato invio della CAD in caso di notifica perfezionata "per compiuta giacenza" e, infine, la l'assenza di sottoscrizione del ricorrente sugli avvisi di ricevimento;
ebbene, dei 9 avvisi di addebito oggetto di causa 6 risultano notificati mediante consegna dell'atto presso la residenza del ricorrente e segnatamente: l' avviso di addebito n. 41020160003271987000 è stato notificato in data 16/5/2016 mediante
CP_ consegna dell'atto (doc. 1 e 1bis ); l'avviso di addebito n.
41020160011064680000 è stato notificato in data 28/11/2016 mediante consegna
CP_ dell'atto (doc. 2 e 2 bis ); 3) l'avviso di addebito n. 41020170005673087000 è CP_ stato notificato in data 2/10/2017 mediante consegna dell'atto (doc. 3 e 3 bis ); 4)
l'avviso di addebito n. 41020170010445308000 è stato notificato in data 8/11/2017 CP_ mediante consegna dell'atto (doc. 4 e 4 bis ); 5) l'avviso di addebito n.
41020180016478054000 è stato notificato in data 21/1/2019 mediante consegna
CP_ dell'atto (doc. 6 e 6 bis ); 6) l'avviso di addebito n. 41020190013682070000 è CP_ stato notificato in data 9/1/2020 mediante consegna dell'atto (doc. 8 e 8 bis );
l'eccezione di nullità della notificazione in quanto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata non è del ricorrente è infondata;
come rilevato, infatti, è documentalmente provato che i 6 avvisi di addebito sopra elencati siano stati tutti recapitati all'indirizzo di residenza del ricorrente mediante raccomandate con avvisi di ricevimento, tutti sottoscritti da persone che l'agente postale ha ritenuto abilitate al ritiro della corrispondenza a lui indirizzata (v. art. 39
D.M. 9.4.2001: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere”);
è provato, quindi, il pieno compimento della procedura di notificazione degli avvisi di addebito, nelle forme previste dall'art. 30, 4° comma, del D.L. n. 78/2010, conv. in L.
122/2010; con riferimento al disconoscimento della conformità agli originali, si osserva che così come formulato all'udienza del 4/2/2025, tale disconoscimento non può essere ritenuto sufficientemente specifico e, quindi, idoneo a rendere inutilizzabile la documentazione relativa alla notifica, apparendo esso formulato in modo
3 assolutamente ed insanabilmente generico, senza alcuna specificazione in merito a quali sarebbero gli elementi da cui desumere che le copie prodotte dalle parti convenute non sarebbero corrispondenti agli originali e, in particolare, in quali parti di esse non vi sarebbe corrispondenza con l'originale; la giurisprudenza ha evidenziato che la volontà di disconoscere il documento, pur non dovendosi manifestare con formule sacramentali, deve però risultare da un'impugnazione di specifico contenuto, tale cioè da potersi desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento e che il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cpc per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Inoltre, nel caso di produzione di copia fotostatica di una scrittura,
l'esigenza di accertare la conformità all'originale, con tutti i mezzi comprese le presunzioni, insorge, ai sensi dell'art. 2719 cc, solo in presenza di una specifica contestazione della parte interessata alla conformità medesima e non anche quando sia in discussione esclusivamente l'efficacia probatoria dell'atto in relazione al suo contenuto;
ed ancora, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale ;
nel caso in esame parte ricorrente ha operato un disconoscimento generico di non conformità della copia dell'avviso di ricevimento all'originale, senza specificare quale sarebbe la ragione per la quale si dovrebbe dubitare della conformità all'originale delle copie prodotte, disconoscimento che, proprio in ragione della sua genericità, non appare neppure idoneo ad introdurre un onere di acquisizione degli originali dei documenti né a paralizzarne l'efficacia probatoria;
7. atteso, pertanto, che gli avvisi di addebito n. 41020160003271987000, n.
41020160011064680000, n. 41020170005673087000, n. 41020170010445308000,
n. 41020180016478054000 e n. 41020190013682070000 sono stati regolarmente
4 notificati al ricorrente nelle date riportate al paragrafo che precede, l'eccezione di prescrizione dei crediti dagli stessi portati, maturata in data anteriore alla loro notifica, deve essere respinta in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'articolo 24 del dlgs 46/1999;
8. le raccomandate con avviso di ricevimento, con cui sono stati notificati al ricorrente gli avvisi di addebito n. 41020180001669828000, n. 41020190006166761000, n.
41020220011459521000, sono state restituite al mittente per compiuta giacenza stante la temporanea assenza del destinatario;
le notifiche di tali avvisi di ricevimento, come rilevato da parte ricorrente all'udienza del 4/2/2025, sono nulle per mancato invio della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (trattasi della cosiddetta CAD), non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima né tantomeno di aver avvisato il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto (cfr. Cass. 9125/2024 che richiama i principi espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 10012/2021 la quale aveva risolto il contrasto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una notifica mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del destinatario);
9. tanto premesso, per i 6 avvisi di addebito regolarmente notificati, si tratta di verificare esclusivamente il decorso del termine quinquennale di prescrizione nel periodo successivo alle relative date di notifiche, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
con riguardo agli avvisi di addebito n. 41020160003271987000, notificato in data
16/5/2016, n. 41020160011064680000, notificato in data 28/11/2016, n.
41020170005673087000, notificato in data 2/10/2017 e n. 41020170010445308000, notificato in data 8/11/2017, l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in data successiva alle rispettive date di notifica è infondata: il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle date sopra indicate con riferimento a ciascun atto impositivo, infatti, è stato interrotto in data 4/12/2019, quando al ricorrente è stata notificata, con consegna a mani della moglie convivente, l'intimazione di pagamento n. 11020199020472184000 (doc. 6 e 6 a ); CP_4
5 pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio (10/10/2024), il termine di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 41020160003271987000, n. 41020160011064680000, n.
41020170005673087000 e n. 41020170010445308000 non era ancora spirato, non essendo decorsi 5 anni dalla data di notifica del precedente atto interruttivo della prescrizione (4/12/2019); neppure i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 41020180016478054000 e n.
41020190013682070000 risultano prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa;
tra la data di notifica dell'avviso di addebito n. 41020190013682070000 (9/1/2020) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa (10/10/2024) sono decorsi meno di cinque anni); tenendo conto dei periodi di sospensione introdotti dal d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che all'articolo 37 comma 2 ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, e dal d.l. 183/2020 che all'articolo 11 comma 9 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il credito portato dall'avviso di addebito n. 41020180016478054000 si sarebbe prescritto in data 27/11/2024, ma così non è stato, in quanto al ricorrente in data 10/10/2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio;
10. con riguardo, invece, ai crediti portati dai tre avvisi di addebito per i quali è stato rilevato il difetto di regolare notifica (n. 41020180001669828000 per contributi IVS da gennaio a dicembre 2017, n. 41020190006166761000 per contributi IVS da gennaio a dicembre 2018, n. 41020220011459521000 per contributi IVS da gennaio a dicembre 2021), si ritiene che il termine quinquennale di prescrizione sia stato interrotto, per i contributi IVS da gennaio a dicembre 2017, in data 4/12/2019, per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020199020472184000 (doc.
6 e 6 a ), e in data 7/11/2002 per effetto della notifica dell'intimazione di CP_4
pagamento n. 11020229007918951000 (doc. 7 e 7 a ) e che tale ultima CP_4
6 intimazione di pagamento abbia interrotto la prescrizione anche per i contributi IVS da gennaio a dicembre 2018;ù alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa (10/10/2024), pertanto, non erano prescritti né i contributi IVS relativi agli anni 2017 e 2018 né quelli relativi all'anno 2021;
11. in conclusione, i crediti portati dai 9 avvisi di addebito oggetto di causa, per tutte le ragioni fin qui esposte, non risultano prescritti;
il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
12. il ricorrente, in ragione della sua soccombenza, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite alle parti convenute;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, respinge il ricorso;
CP_ condanna il ricorrente a rimborsare all' e ad le Controparte_3
spese di lite che liquida, rispettivamente, in euro 6580 oltre 15% per rimborso spese forfettario e in euro 6580 oltre15%, Iva e Cpa.
Torino, 25/3/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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