TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12691/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12691 del Registro generale degli affari civili dell'anno
2022, vertente tra:
(P.I. Parte_1 Parte_2
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
, via Maqueda n°8, presso lo studio dell'Avv. Paolino Graviano che lo rappresenta Pt_2
e difende nel presente procedimento giusta procura allegata all'atto di citazione.
Attore
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in , Via Pt_2
Quintino Sella n° 18, presso lo studio dell'Avv. Natalia Alimena, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura presente in atti.
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, il Parte_3
, -premesso che tra la fine dell'anno 2016 e l'inizio dell'anno 2017, soggetti
[...] Parte_2 Pt_2 terzi hanno occupato abusivamente n. 3 locali siti al piano terra dello stabile di proprietà dell' - ha convenuto in giudizio detto ente per Parte_4 sentirlo condannare alla riduzione in pristino delle parti comuni illegittimamente alterate ad opera degli occupanti, nonché -anche in via equitativa- al risarcimento del danno sofferto dalla compagine condominiale, nei termini esemplificativamente così descritti “gravi danni sociali
(sensibile incremento delle attività illecite perpetrate nel rione, atteggiamento minaccioso nei confronti dei residenti regolari), economici (svalutazione del valore di mercato degli immobili) e ambientali (degrado generalizzato a seguito di abbandono di rifiuti di ogni genere da parte degli occupanti irregolari e appropriazione di spazi pubblici e condominiali)”.
A fondamento della sopra indicata pretesa, il ha esposto: di avere informato Parte_1
l'ente convenuto dell'illegittima occupazione e di averlo diffidato ad attivarsi per ottenere la liberazione dei locali e provvedere alla rimessione in pristino delle parti comuni con pec del 2.5.22; che, nondimeno, lo non ha posto in essere alcuna concreta iniziativa, limitandosi a CP_1 rappresentare di avere denunziato l'occupazione abusiva alle autorità competenti;
che l'ente convenuto si è rifiutato di fornire al le generalità degli occupanti onde consentirgli di Parte_1 tutelare le proprie ragioni;
che, pertanto, lo deve rispondere dei danni arrecati alle parti CP_1 comuni dagli occupanti abusivi, avendo “omesso di custodire i propri immobili, non ponendo in essere alcuna concreta azione volta a far cessare l'occupazione abusiva da parte di soggetti non autorizzati e, allo stato, rimasti sconosciuti”,.
Tale essendo, in sintesi, la pretesa attorea, l' si è costituito in Controparte_1 giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.2.23, con la quale ha innanzitutto rappresentato, fornendo adeguata documentazione a supporto, di avere prontamente denunziato i fatti alla Polizia municipale e di avere collaborato con le autorità competenti per consentire l'identificazione e l'accertamento di responsabilità degli occupanti. Per quanto detto, lo ha quindi dedotto che nessuna responsabilità può esserle attribuita per i fatti illeciti CP_1 commessi dai terzi occupanti, da cui l'ente ha, anzi, subito evidente danno.
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, intesa ad accertare ricorrenza e consistenza delle modifiche apportate alle parti comuni (v. Consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. depositata in data 11.2.25), è stata assunta in decisione Persona_1 all'udienza del 12.6.25 cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Venendo al merito della lite, il Tribunale rileva preliminarmente che la consulenza tecnica d'ufficio ha effettivamente riscontrato in loco la sussistenza di significative modifiche alle parti comuni dell'edificio, quali, a titolo esemplificativo: la realizzazione di un muro a suddivisione del portico condominiale, in modo da assoggettarne una parte ad uso esclusivo del magazzino illecitamente occupato (v. foto n. 5); l'eliminazione delle due vetrate di accesso al magazzino e la loro sostituzione con muratura di tompagno in cui sono state realizzate due aperture, dotate di porta e di finestra senza le necessarie autorizzazioni;
la realizzazione di un terrazzino esterno ricavato dalla eliminazione di una porzione di aiuola condominiale da cui sono state estirpate alcune piante ornamentali (v. foto n. 9); la deviazione di un pluviale condominiale, trasferito sul prospetto esterno dell'edificio (v. foto n. 10).
Ciononostante, la domanda non può comunque trovare accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Nel caso di specie va innanzitutto escluso che la (invocata) responsabilità dello CP_1 ente proprietario del magazzino occupato, possa trovare fondamento nell'art. 2051 c.c.
Tale disposizione, infatti, nella misura in cui alloca la responsabilità per i danni derivanti da cose “in custodia”, postula un danno derivante dalla cosa in sé e per sé considerata, allorquando, invece, nel caso in esame, non vi è dubbio che il danno lamentato dal Parte_1 non derivi dall'unità immobiliare in proprietà della parte convenuta, bensì, da una condotta umana, ossia, la condotta illecita perpetrata direttamente dai soggetti occupanti.
La norma cui fare riferimento per vagliare la responsabilità della parte convenuta è, allora,
l'art. 2043, che, come noto, funge da generale fondamento della responsabilità civile in ambito extracontrattuale ed alla cui stregua “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La dizione di “fatto doloso o colposo” ben si attaglia a ricomprendere condotte illecite di natura omissiva.
In tal caso, però, la responsabilità può insorgere solo allorché nell'ordinamento giuridico possa individuarsi una disposizione che imponga al soggetto (che si assume) danneggiante di attivarsi per impedire l'evento (cfr. Cass., Ordinanza n. 25289 del 25/08/2023, In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie
(cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo”; Cass.,
Sentenza n. 12111 del 23/05/2006 In relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo,
l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo).
Ebbene, nel caso di specie -pur non essendo encomiabile il comportamento dell'ente pubblico che, limitandosi a sollecitare l'azione penale, non intraprenda alcuna azione civile atta al recupero del bene- è opinione del Tribunale che nell'ordinamento giuridico non sia dato rinvenire alcuna disposizione (o gruppo di disposizioni) da cui possa ricavarsi l'obbligo in capo al proprietario di attivarsi a tutela dei propri diritti onde evitare che dall'illecito commesso da soggetti terzi, rispetto ai quali il proprietario stesso assume la veste di danneggiato, possa derivare danno ai proprietari limitrofi.
La conclusione qui rassegnata non si discosta dai principi espressi da Cass., ord. n.
23881/25 in materia di immissioni derivanti dall'attività esercitata in un locale locato, laddove il proprietario può essere chiamato a rispondere, ex art. 2043 c.c., solo allorché abbia concorso attivamente a cagionare il danno, non potendosi, invece, configurare alcuna responsabilità omissiva in capo al medesimo, per non avere, ad esempio, diffidato il conduttore dal cessare la condotta molesta.
In altri termini, nel caso di specie -analogamente al caso sopra richiamato- responsabili dell'illecito evidentemente perpetrato in danno del , e consistente nell'abusiva Parte_1 alterazione delle parti comuni, sono soltanto gli autori in senso materiale di tali modifiche.
Per le superiori ragioni, la domanda non può trovare accoglimento.
****
Le spese di lite, quantificate in complessive € 4.237,00 (applicazione dei compensi previsti nelle tabelle allegate al DM n. 55/14 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla stima delle opere occorrenti alla rimessione in pristino delle parti comuni, con riduzione della fase istruttoria, in ragione della semplicità della stessa) seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del condominio.
P.Q.M.
IL Tribunale, ogni diversa eccezione, domanda e difesa disattesa:
- RIGETTA le domande attoree;
- CONDANNA il sito in , piazzale Tenente Anelli n. 40, al Parte_1 Pt_2 versamento, in favore dell' di € 4.237,00 oltre Controparte_1
IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- PONE le spese di CTU a carico di parte attrice;
Si dispone che la presente Sentenza sia trasmessa alla Procura presso la Corte dei Conti per opportuna conoscenza. Palermo, 12.11.25
IL GIUDICE
ER VA AL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE II CIVILE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12691 del Registro generale degli affari civili dell'anno
2022, vertente tra:
(P.I. Parte_1 Parte_2
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
, via Maqueda n°8, presso lo studio dell'Avv. Paolino Graviano che lo rappresenta Pt_2
e difende nel presente procedimento giusta procura allegata all'atto di citazione.
Attore
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in , Via Pt_2
Quintino Sella n° 18, presso lo studio dell'Avv. Natalia Alimena, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento giusta procura presente in atti.
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, il Parte_3
, -premesso che tra la fine dell'anno 2016 e l'inizio dell'anno 2017, soggetti
[...] Parte_2 Pt_2 terzi hanno occupato abusivamente n. 3 locali siti al piano terra dello stabile di proprietà dell' - ha convenuto in giudizio detto ente per Parte_4 sentirlo condannare alla riduzione in pristino delle parti comuni illegittimamente alterate ad opera degli occupanti, nonché -anche in via equitativa- al risarcimento del danno sofferto dalla compagine condominiale, nei termini esemplificativamente così descritti “gravi danni sociali
(sensibile incremento delle attività illecite perpetrate nel rione, atteggiamento minaccioso nei confronti dei residenti regolari), economici (svalutazione del valore di mercato degli immobili) e ambientali (degrado generalizzato a seguito di abbandono di rifiuti di ogni genere da parte degli occupanti irregolari e appropriazione di spazi pubblici e condominiali)”.
A fondamento della sopra indicata pretesa, il ha esposto: di avere informato Parte_1
l'ente convenuto dell'illegittima occupazione e di averlo diffidato ad attivarsi per ottenere la liberazione dei locali e provvedere alla rimessione in pristino delle parti comuni con pec del 2.5.22; che, nondimeno, lo non ha posto in essere alcuna concreta iniziativa, limitandosi a CP_1 rappresentare di avere denunziato l'occupazione abusiva alle autorità competenti;
che l'ente convenuto si è rifiutato di fornire al le generalità degli occupanti onde consentirgli di Parte_1 tutelare le proprie ragioni;
che, pertanto, lo deve rispondere dei danni arrecati alle parti CP_1 comuni dagli occupanti abusivi, avendo “omesso di custodire i propri immobili, non ponendo in essere alcuna concreta azione volta a far cessare l'occupazione abusiva da parte di soggetti non autorizzati e, allo stato, rimasti sconosciuti”,.
Tale essendo, in sintesi, la pretesa attorea, l' si è costituito in Controparte_1 giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.2.23, con la quale ha innanzitutto rappresentato, fornendo adeguata documentazione a supporto, di avere prontamente denunziato i fatti alla Polizia municipale e di avere collaborato con le autorità competenti per consentire l'identificazione e l'accertamento di responsabilità degli occupanti. Per quanto detto, lo ha quindi dedotto che nessuna responsabilità può esserle attribuita per i fatti illeciti CP_1 commessi dai terzi occupanti, da cui l'ente ha, anzi, subito evidente danno.
La causa, istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, intesa ad accertare ricorrenza e consistenza delle modifiche apportate alle parti comuni (v. Consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. depositata in data 11.2.25), è stata assunta in decisione Persona_1 all'udienza del 12.6.25 cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Venendo al merito della lite, il Tribunale rileva preliminarmente che la consulenza tecnica d'ufficio ha effettivamente riscontrato in loco la sussistenza di significative modifiche alle parti comuni dell'edificio, quali, a titolo esemplificativo: la realizzazione di un muro a suddivisione del portico condominiale, in modo da assoggettarne una parte ad uso esclusivo del magazzino illecitamente occupato (v. foto n. 5); l'eliminazione delle due vetrate di accesso al magazzino e la loro sostituzione con muratura di tompagno in cui sono state realizzate due aperture, dotate di porta e di finestra senza le necessarie autorizzazioni;
la realizzazione di un terrazzino esterno ricavato dalla eliminazione di una porzione di aiuola condominiale da cui sono state estirpate alcune piante ornamentali (v. foto n. 9); la deviazione di un pluviale condominiale, trasferito sul prospetto esterno dell'edificio (v. foto n. 10).
Ciononostante, la domanda non può comunque trovare accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Nel caso di specie va innanzitutto escluso che la (invocata) responsabilità dello CP_1 ente proprietario del magazzino occupato, possa trovare fondamento nell'art. 2051 c.c.
Tale disposizione, infatti, nella misura in cui alloca la responsabilità per i danni derivanti da cose “in custodia”, postula un danno derivante dalla cosa in sé e per sé considerata, allorquando, invece, nel caso in esame, non vi è dubbio che il danno lamentato dal Parte_1 non derivi dall'unità immobiliare in proprietà della parte convenuta, bensì, da una condotta umana, ossia, la condotta illecita perpetrata direttamente dai soggetti occupanti.
La norma cui fare riferimento per vagliare la responsabilità della parte convenuta è, allora,
l'art. 2043, che, come noto, funge da generale fondamento della responsabilità civile in ambito extracontrattuale ed alla cui stregua “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La dizione di “fatto doloso o colposo” ben si attaglia a ricomprendere condotte illecite di natura omissiva.
In tal caso, però, la responsabilità può insorgere solo allorché nell'ordinamento giuridico possa individuarsi una disposizione che imponga al soggetto (che si assume) danneggiante di attivarsi per impedire l'evento (cfr. Cass., Ordinanza n. 25289 del 25/08/2023, In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie
(cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo”; Cass.,
Sentenza n. 12111 del 23/05/2006 In relazione alla responsabilità per danni da illecito omissivo,
l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo ad un soggetto non soltanto quando una norma o specifici rapporti gli impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando tale obbligo possa derivare in base a principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in forme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo).
Ebbene, nel caso di specie -pur non essendo encomiabile il comportamento dell'ente pubblico che, limitandosi a sollecitare l'azione penale, non intraprenda alcuna azione civile atta al recupero del bene- è opinione del Tribunale che nell'ordinamento giuridico non sia dato rinvenire alcuna disposizione (o gruppo di disposizioni) da cui possa ricavarsi l'obbligo in capo al proprietario di attivarsi a tutela dei propri diritti onde evitare che dall'illecito commesso da soggetti terzi, rispetto ai quali il proprietario stesso assume la veste di danneggiato, possa derivare danno ai proprietari limitrofi.
La conclusione qui rassegnata non si discosta dai principi espressi da Cass., ord. n.
23881/25 in materia di immissioni derivanti dall'attività esercitata in un locale locato, laddove il proprietario può essere chiamato a rispondere, ex art. 2043 c.c., solo allorché abbia concorso attivamente a cagionare il danno, non potendosi, invece, configurare alcuna responsabilità omissiva in capo al medesimo, per non avere, ad esempio, diffidato il conduttore dal cessare la condotta molesta.
In altri termini, nel caso di specie -analogamente al caso sopra richiamato- responsabili dell'illecito evidentemente perpetrato in danno del , e consistente nell'abusiva Parte_1 alterazione delle parti comuni, sono soltanto gli autori in senso materiale di tali modifiche.
Per le superiori ragioni, la domanda non può trovare accoglimento.
****
Le spese di lite, quantificate in complessive € 4.237,00 (applicazione dei compensi previsti nelle tabelle allegate al DM n. 55/14 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla stima delle opere occorrenti alla rimessione in pristino delle parti comuni, con riduzione della fase istruttoria, in ragione della semplicità della stessa) seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del condominio.
P.Q.M.
IL Tribunale, ogni diversa eccezione, domanda e difesa disattesa:
- RIGETTA le domande attoree;
- CONDANNA il sito in , piazzale Tenente Anelli n. 40, al Parte_1 Pt_2 versamento, in favore dell' di € 4.237,00 oltre Controparte_1
IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- PONE le spese di CTU a carico di parte attrice;
Si dispone che la presente Sentenza sia trasmessa alla Procura presso la Corte dei Conti per opportuna conoscenza. Palermo, 12.11.25
IL GIUDICE
ER VA AL