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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2317 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL TI ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29/03/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAVASI CRISTINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito, già dichiarato contumace;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, ove parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
In data 29.03.2024 depositava ricorso al fine di chiedere la separazione giudiziale nei Parte_1 confronti di , con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia CP_1 di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Per La ricorrente dava atto che dal matrimonio contratto in data 23.01.2004 in Marocco erano nati i figli
(02.12.2006) e (28.03.2010) e che ormai da tempo l'unione matrimoniale era venuta sia in Per_2 considerazione dei comportamenti violenti di sia in considerazione dell'abbandono del CP_1 tetto coniugale da parte dello stesso, che poi si era reso irreperibile.
In data 17.10.2024 il Tribunale di Monza, nella contumacia del convenuto, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e, vista la gravità delle allegazioni nei confronti del padre, si disponeva l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre, oltre a ulteriori statuizioni a tutela della prole quali l'assegnazione della casa familiare e la determinazione di un assegno per il loro contributo al mantenimento.
La causa veniva dunque rimessa sul ruolo per la trattazione del divorzio e, nelle more, nessuna sopravvenienza mutava la condizione di fatto del nucleo familiare né, tantomeno, il padre riprendeva i contatti con i figli o tornava ad essere reperibile. Per Unica eccezione era costituita dal fatto che il figlio era nel frattempo divenuto maggiorenne.
All'udienza del 25.11.2025 parte convenuta non compariva personalmente e non risultava neppure costituita. insisteva nelle medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo e il Giudice rimetteva Parte_1 la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta, nel medesimo procedimento de quo, separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 (sent. n. 2553/24 – pubbl. in data 22.10.2024).
La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice delegato non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Invero, il convenuto che era già stato dichiarato contumace nel procedimento della separazione in considerazione della sua assoluta irreperibilità, ha reiterato tale condotta e non ha partecipato neppure a tale procedimento.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto alle questioni afferenti alla sfera genitoriale e alla tutela dei minori, il Collegio rileva, anche in considerazione delle allegazioni di parte ricorrente, che non sono intervenuti mutamenti nelle condizioni Per di fatto, ad eccezione della maggiore età della figlia , e dunque devono essere confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, come peraltro chiesto dalla ricorrente.
Dunque, il figlio deve essere affidato in via esclusiva cd. rafforzata alla madre, stante il Per_2 perdurante stato di irreperibilità del padre e non essendo state allegate circostanze che possano far ritenere una responsabilizzazione dello stesso rispetto ai suoi doveri genitoriali. invece, ha continuato a dimostrare di essere il genitore in grado di meglio assicurare al Parte_1 figlio un modello educativo idoneo a garantirgli un regolare sviluppo e una crescita equilibrata, e per tale motivo si dispone il collocamento prevalente di presso l'abitazione materna, in linea con la Per_2 soluzione precedentemente adottata ed essendosi rilevata la migliore per il preminente interesse del minore.
III. In ragione di ciò, conferma l'assegnazione della casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, alla ricorrente, la quale vi continuerà a vivere con i figli e finché questi non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
IV. Relativamente al diritto di visita che il padre potrà esercitare nei confronti del figlio Per_2 qualora si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler CP_1 riprendere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso, dispone, in ragione della sua età e della sua capacità di discernimento, che le visite siano disciplinate secondo accordi liberi, con facoltà per di disciplinarne i modi e i tempi. Per_2
V. Quanto all'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, vista l'assenza di mutamenti nelle condizioni di fatto e rilevato che il breve lasso di tempo trascorso dalla data della separazione non implica un accrescimento delle esigenze dei figli, dispone la conferma di quanto disposto in sede di separazione da quantificarsi come in parte dispositiva.
In ogni caso, il Collegio rileva che la contribuzione deve essere ancora resa anche nei confronti della figlia Per_
, giacché la maggiore età non coincide con l'autosufficienza economica che non risulta ancora essere stata conseguita dalla stessa, la quale è iscritta al primo anno di Università con indirizzo infermieristico.
VI. La richiesta formulata da parte ricorrente e relativa alla determinazione di un assegno divorzile a suo favore non può trovare margini di accoglimento nel presente giudizio.
Invero, come già determinato in sede di separazione, risulta svolgere attività lavorativa Parte_1
e pertanto è in grado di reperire in autonomia le sostanze utili per il soddisfacimento dei propri bisogni;
altresì, per età e condizioni personali, risulta generalmente abile all'attività lavorativa.
Difatti, tali elementi avevano già conseguito il rigetto della domanda di un assegno per il suo contributo al mantenimento.
VII. Rilevato che la ricorrente è gravata in via pressoché esclusiva dagli oneri per il sostentamento della prole dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta e dalla assenza di significativa attività istruttoria, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/03/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 CP_1 in Marocco in data 23.01.2004;
II. Dispone che il figlio minore sia affidato esclusivamente alla madre, con collocazione Per_2 abitativa prevalente presso la medesima;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del medesimo ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dalla madre in via autonoma ed esclusiva;
III. Assegna la casa familiare sita in Usmate Velate (MB), Viale della Brina n. 19, unitamente a tutti gli arredi, a Parte_1
IV. Dispone che il figlio potrà eventualmente vedere e frequentare il padre, qualora questi Per_2 si rendesse reperibile e disponibile, liberamente e secondo modi e tempi da loro stessi determinati;
V. Dispone che dovrà versare a a titolo di assegno per il contributo al CP_1 Parte_1 Per mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 500,00 (250,00 euro a figlio). Per_2
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da ottobre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente CP_1 tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Rigetta la richiesta formulata dalla ricorrente di un assegno divorzile a suo favore;
VII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL TI NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa EL TI ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29/03/2024, assunto in decisione all'udienza in data 25/11/2025 e vertente
TRA nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAVASI CRISTINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato in [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito, già dichiarato contumace;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, ove parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
***
In data 29.03.2024 depositava ricorso al fine di chiedere la separazione giudiziale nei Parte_1 confronti di , con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia CP_1 di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. Per La ricorrente dava atto che dal matrimonio contratto in data 23.01.2004 in Marocco erano nati i figli
(02.12.2006) e (28.03.2010) e che ormai da tempo l'unione matrimoniale era venuta sia in Per_2 considerazione dei comportamenti violenti di sia in considerazione dell'abbandono del CP_1 tetto coniugale da parte dello stesso, che poi si era reso irreperibile.
In data 17.10.2024 il Tribunale di Monza, nella contumacia del convenuto, pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi e, vista la gravità delle allegazioni nei confronti del padre, si disponeva l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre, oltre a ulteriori statuizioni a tutela della prole quali l'assegnazione della casa familiare e la determinazione di un assegno per il loro contributo al mantenimento.
La causa veniva dunque rimessa sul ruolo per la trattazione del divorzio e, nelle more, nessuna sopravvenienza mutava la condizione di fatto del nucleo familiare né, tantomeno, il padre riprendeva i contatti con i figli o tornava ad essere reperibile. Per Unica eccezione era costituita dal fatto che il figlio era nel frattempo divenuto maggiorenne.
All'udienza del 25.11.2025 parte convenuta non compariva personalmente e non risultava neppure costituita. insisteva nelle medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo e il Giudice rimetteva Parte_1 la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta, nel medesimo procedimento de quo, separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 (sent. n. 2553/24 – pubbl. in data 22.10.2024).
La ricorrente ha poi dato atto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice delegato non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Invero, il convenuto che era già stato dichiarato contumace nel procedimento della separazione in considerazione della sua assoluta irreperibilità, ha reiterato tale condotta e non ha partecipato neppure a tale procedimento.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Quanto alle questioni afferenti alla sfera genitoriale e alla tutela dei minori, il Collegio rileva, anche in considerazione delle allegazioni di parte ricorrente, che non sono intervenuti mutamenti nelle condizioni Per di fatto, ad eccezione della maggiore età della figlia , e dunque devono essere confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, come peraltro chiesto dalla ricorrente.
Dunque, il figlio deve essere affidato in via esclusiva cd. rafforzata alla madre, stante il Per_2 perdurante stato di irreperibilità del padre e non essendo state allegate circostanze che possano far ritenere una responsabilizzazione dello stesso rispetto ai suoi doveri genitoriali. invece, ha continuato a dimostrare di essere il genitore in grado di meglio assicurare al Parte_1 figlio un modello educativo idoneo a garantirgli un regolare sviluppo e una crescita equilibrata, e per tale motivo si dispone il collocamento prevalente di presso l'abitazione materna, in linea con la Per_2 soluzione precedentemente adottata ed essendosi rilevata la migliore per il preminente interesse del minore.
III. In ragione di ciò, conferma l'assegnazione della casa familiare, unitamente a tutti gli arredi, alla ricorrente, la quale vi continuerà a vivere con i figli e finché questi non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
IV. Relativamente al diritto di visita che il padre potrà esercitare nei confronti del figlio Per_2 qualora si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler CP_1 riprendere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso, dispone, in ragione della sua età e della sua capacità di discernimento, che le visite siano disciplinate secondo accordi liberi, con facoltà per di disciplinarne i modi e i tempi. Per_2
V. Quanto all'assegno per il contributo al mantenimento dei figli, vista l'assenza di mutamenti nelle condizioni di fatto e rilevato che il breve lasso di tempo trascorso dalla data della separazione non implica un accrescimento delle esigenze dei figli, dispone la conferma di quanto disposto in sede di separazione da quantificarsi come in parte dispositiva.
In ogni caso, il Collegio rileva che la contribuzione deve essere ancora resa anche nei confronti della figlia Per_
, giacché la maggiore età non coincide con l'autosufficienza economica che non risulta ancora essere stata conseguita dalla stessa, la quale è iscritta al primo anno di Università con indirizzo infermieristico.
VI. La richiesta formulata da parte ricorrente e relativa alla determinazione di un assegno divorzile a suo favore non può trovare margini di accoglimento nel presente giudizio.
Invero, come già determinato in sede di separazione, risulta svolgere attività lavorativa Parte_1
e pertanto è in grado di reperire in autonomia le sostanze utili per il soddisfacimento dei propri bisogni;
altresì, per età e condizioni personali, risulta generalmente abile all'attività lavorativa.
Difatti, tali elementi avevano già conseguito il rigetto della domanda di un assegno per il suo contributo al mantenimento.
VII. Rilevato che la ricorrente è gravata in via pressoché esclusiva dagli oneri per il sostentamento della prole dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia di parte convenuta e dalla assenza di significativa attività istruttoria, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 29/03/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 CP_1 in Marocco in data 23.01.2004;
II. Dispone che il figlio minore sia affidato esclusivamente alla madre, con collocazione Per_2 abitativa prevalente presso la medesima;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale del medesimo ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dalla madre in via autonoma ed esclusiva;
III. Assegna la casa familiare sita in Usmate Velate (MB), Viale della Brina n. 19, unitamente a tutti gli arredi, a Parte_1
IV. Dispone che il figlio potrà eventualmente vedere e frequentare il padre, qualora questi Per_2 si rendesse reperibile e disponibile, liberamente e secondo modi e tempi da loro stessi determinati;
V. Dispone che dovrà versare a a titolo di assegno per il contributo al CP_1 Parte_1 Per mantenimento dei figli e la somma mensile pari ad Euro 500,00 (250,00 euro a figlio). Per_2
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da ottobre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente CP_1 tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Rigetta la richiesta formulata dalla ricorrente di un assegno divorzile a suo favore;
VII. Dispone che l'A.U. erogato dall' sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 Parte_1
VIII. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL TI NC