TRIB
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/02/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Cinzia Balletti Presidente
dott. ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. ssa Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7129/2020 R.G.
da
, con l'avv. STOCCO MARTA, come da procura in Parte_1
atti;
ricorrente contro
, con l'avv. ZANELLA SILVIA, come da procura Controparte_1
in atti;
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
Conclusioni parte ricorrente: 2
Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia
l'Ill.mo Tribunale di Padova,
Nel merito:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito al marito;
Controparte_1
2) disporre l'affidamento dei minori e in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre SI.ra , con collocamento della Parte_1
residenza presso l'abitazione della stessa, per tutti i motivi sopra esposti;
3) quanto meno fino a quando il SI. non avrà intrapreso Controparte_1
con risultati positivi un percorso psicologico che gli consenta di gestire la
propria frustrazione ed aggressività così da non rappresentare più un
pericolo per sé e per gli altri, disporre che il diritto di visita del padre ai
figli minori avvenga in modalità protetta, alla costante presenza dei nonni
paterni SIg.ri e e/o con l'intervento dei Parte_2 Persona_3
competenti Servizi Sociali;
4) disporre a carico del padre SI. l'obbligo di versare Controparte_1
alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €.
900,00 (€. 450,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento,
Org_ rivalutabile annualmente secondo gli indici in favore dei figli minori
e oltre al 50% delle spese straordinarie come Persona_1 Persona_2
individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017 per le
spese straordinarie e le Linee guida del CNF del 29.11.2017 per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli;
2 3
5) statuirsi che gli assegni familiari vengano percepiti dalla SI.ra
; Parte_1
6) autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in capo ai
coniugi che in capo ai figli minori.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova
formulati in memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., 28.01.2022 con i testi ivi
indicati.”
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito: respingere le conclusioni avanzate da parte
Ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito a carico della moglie per i motivi di cui in Controparte_1
narrativa;
2. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la
madre se ritenuta una sistemazione adeguata da parte dei Servizi Sociali
competenti;
3. Disporre che il diritto di visita del padre sia definito e concordato dai
Servizi Sociali competenti, all'interno di un percorso di genitorialità da
questi ultimi predisposto e che coinvolga parimenti sia il SI. che la CP_1
SI.ra In particolare, sia demandato ai Servizi Sociali Parte_1
territorialmente competenti l'avvio di un processo che porti ad un pieno
esercizio del diritto di visita da parte del padre (ed altresì dei nonni paterni)
3 4
attraverso un percorso di graduale riavvicinamento da parte di
[...]
ai propri figli minori e con programmazione CP_1 Per_1 Per_2
degli incontri, eventualmente anche in forma protetta, tra il padre ed i
minori, definendone le modalità, tempistiche ed i luoghi ove gli incontri
dovranno avvenire ed altresì assicurando ad entrambe le parti il supporto
alla genitorialità per favorire il riavvicinamento dei figli al padre.
4. Disporre a carico del padre SI. l'obbligo di versare alla SI.ra CP_1
entro il 5 di ogni mese, un importo non superiore ad € 200,00, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio, oltre al 50%
delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di
Padova;
5. Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in capo ai
coniugi che in capo ai figli minori;
6. Con spese e compensi professionali integralmente rifusi.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato il 03.12.2020, chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito;
- premetteva che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data
29.11.2014 a OR (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2014;
4 5
- riferiva che dall'unione coniugale erano nati due figli: (04.07.2014) Per_1
e (23.08.2016); Per_2
- dichiarava che, sin da subito la vita matrimoniale era stata caratterizzata da continui litigi e aggressioni verbali del coniuge per motivi prevalentemente economici, anche se entrambi i coniugi lavoravano a tempo pieno;
5 6
- rappresentava che la stessa, da maggio 2020, lavorava per una cooperativa come operaia, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00; mentre il lavorava Controparte_1
come autotrasportatore presso varie aziende di trasporto, percependo uno stipendio superiore a € 2.000,00;
- riferiva che a metà luglio 2020, in occasione dell'ennesima lite per motivi economici, il coniuge brandiva un coltello e minacciava di morte la stessa davanti ai figli;
a questo grave episodio ne faceva seguito un altro, in data
16.08.2020, ove di ritorno da una gita, mentre il nucleo familiare era in auto, il , incurante della presenza dei figli, le sferrava uno schiaffo e la CP_1
medesima, impaurita, scendeva immediatamente dall'auto, giunta a casa, i coniugi riprendevano a discutere e il riprendeva a picchiare la moglie CP_2
davanti i figli;
approfittando di un attimo di distrazione del la stessa CP_2
prendeva i figli e lasciava la casa coniugale rifugiandosi, in un primo momento, a casa di un'amica e poi a casa dei genitori;
- riferiva che, successivamente all'ultimo episodio di violenza, sporgeva denuncia-querela a carico del resistente e decideva di non far più ritorno presso la casa coniugale;
- alla luce di quanto riferito formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito al marito;
Controparte_1
2) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco
rispetto e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
6 7
3) disporre l'affidamento dei minori e in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre SI.ra , con collocamento della Parte_1
residenza presso l'abitazione della stessa, per tutti i motivi sopra esposti;
4) quanto meno fino a quando il SI. non avrà intrapreso Controparte_1
con risultati positivi un percorso psicologico che gli consenta di gestire la
propria frustrazione ed aggressività così da non rappresentare più un
pericolo per sé e per gli altri, disporre che il diritto di visita del padre ai
figli minori avvenga in modalità protetta, alla costante presenza dei nonni
paterni SIg.ri e e/o con l'intervento dei Parte_2 Persona_3
competenti Servizi Sociali;
5) disporre a carico del padre SI. l'obbligo di versare Controparte_1
alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di €.
900,00 (€. 450,00 per ciascun figlio) a titolo di assegno di mantenimento,
Org_ rivalutabile annualmente secondo gli indici in favore dei figli minori
e oltre al 50% delle spese straordinarie come Persona_1 Persona_2
individuate nel Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017 per le
spese straordinarie e le Linee guida del CNF del 29.11.2017 per la
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli;
6) statuirsi che
gli assegni familiari vengano percepiti dalla SI.ra . Con Parte_1
vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
- Con memoria difensiva, depositata in data 23.04.2021, si costituiva parte resistente nulla opponendo alla richiesta di separazione, ma contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nel ricorso introduttivo;
7 8
- riferiva che la coppia litigava spesso ma contestava le accuse di violenza domestica ed asseriva che, in realtà, la crisi coniugale era da addebitare alla ricorrente la quale, in data 16.08.2020, aveva abbandonato immotivatamente il tetto coniugale trasferendosi altrove con i figli e che da tempo la stessa aveva intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo;
- affermava di essere un ottimo padre e di avere instaurato, nel tempo, con i figli un legame profondo;
nonché, di aver sempre provveduto, con le proprie risorse economiche, a garantire il benessere della famiglia;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito: esperire all'udienza ex
art. 708 c.p.c. il tentativo di conciliazione delle parti e, in caso di esito
negativo, emettere gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, ed in
particolare: - autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di
scegliersi la propria residenza;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori
e con collocazione prevalente e residenza presso la madre Per_1 Per_2
e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé, secondo le seguenti
modalità: i minori trascorreranno con il padre tutti i week end, dal sabato
pomeriggio circa dalle ore 16:00, con relativo pernottamento, e sino alla
domenica sera circa alle ore 19:00, momento in cui avrà cura di
riaccompagnarli dalla madre. Qualora durante tali periodi i figli dovessero
partecipare ad eventuali attività ricreative e/o ludiche, il padre si occuperà
degli eventuali spostamenti. Le vacanze estive e le festività verranno
regolamentate in modo da consentire una presenza pressochè paritaria dei
8 9
genitori; - porre a carico del SInor , a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli minori e l'importo di Euro 150,00 Per_1 Per_2
mensili ciascuno (Euro 300,00 totali), da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, nonché
il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i
figli, in base al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
-
autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in capo ai
coniugi che in capo ai figli minori;
- rimettere le parti innanzi al
designando Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
2) Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, nel merito: a) dichiarare la
separazione dei coniugi e con addebito Controparte_1 Parte_1
alla SInora;
b) disporre l'affido condiviso dei figli minori Parte_1
e con collocazione prevalente e residenza presso la madre Per_1 Per_2
e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé, secondo le seguenti
modalità: i minori trascorreranno con il padre tutti i week end, dal sabato
pomeriggio circa dalle ore 16:00, con relativo pernottamento, e sino alla
domenica sera circa alle ore 19:00, momento in cui avrà cura di
riaccompagnarli dalla madre. Qualora durante tali periodi i figli dovessero
partecipare ad eventuali attività ricreative e/o ludiche, il padre si occuperà
degli eventuali spostamenti. Le vacanze estive e le festività verranno
regolamentate in modo da consentire una presenza pressochè paritaria dei
genitori; c) porre a carico del SInor , a titolo di Controparte_1
mantenimento dei figli minori e l'importo di Euro 150,00 Per_1 Per_2
mensili ciascuno (Euro 300,00 totali), da rivalutarsi annualmente secondo
9 10
gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, nonché
il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i
figli, in base al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
d)
autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in capo ai
coniugi che in capo ai figli minori.
3) In via istruttoria: si chiede ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla
SInora , l'esibizione in giudizio della documentazione Parte_1
relativa a tutti i rapporti in essere con Istituti bancari, in particolare i
contratti di conto corrente e gli estratti conto aggiornati alla data
dell'esibizione. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare
testi e diversamente concludere. Rigettata ogni altra e diversa domanda
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
- Con provvedimento del 14.05.2021 l'allora Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso
quest'ultima;
3) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali competenti per territorio rispetto al luogo di residenza dei minori
(Cittadella PD), affinché, sentiti nella maniera più tutelante possibile i
minori, anche mediante l'ausilio di sostegno psicologico, i genitori ed i
componenti dei rispettivi nuclei familiari, nonché svolto ogni
approfondimento ritenuto necessario, descrivano la situazione dei minori,
la personalità di entrambi i genitori verificando la rispettiva idoneità a
10 11
svolgere il ruolo di genitore;
individuino e, se ritenuto possibile, attuino le
modalità migliori per la ripresa dei rapporti con il padre che deve avvenire,
previa idonea valutazione, almeno in un primo momento, in forma protetta e
nel rispetto dei provvedimenti cautelari vigenti e forniscano, infine, al
Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento,
collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario
(anche indicando se debba essere confermato il regime provvisorio e se
debbano essere mantenute, all'esito delle valutazioni svolte, le visite
protette); assegna termine fino al 15.10.21 per il deposito della relazione
attestante l'attività svolta;
4) dispone che resistente contribuisca al mantenimento dei figli
provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo
complessivo di € 800.00 (€ 400,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie definite come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017.”
- In data 29.10.2021 parte ricorrente depositava la memoria integrativa ove,
contestando la ricostruzione dei fatti fornita da parte resistente, riferiva che dopo essersi allontanata, con i figli, dalla casa coniugale nel mese di agosto
2020, il resistente aveva iniziato a minacciare sistematicamente di morte la stessa e i suoi genitori, tanto che l'Autorità Giudiziaria aveva emesso nei confronti del , a metà gennaio 2021, la misura cautelare del divieto di CP_1
avvicinamento dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con divieto di comunicare in qualsiasi modo con la medesima (cfr. doc. 25 deposito
11 12
parte ricorrente del 14.05.2021); nonché, rendeva nota la circostanza che dai primi di agosto 2021 il resistente era recluso in carcere;
- con ordinanza del 01.12.2021 il giudice istruttore, esaminata la relazione dei servizi sociali incaricati, depositata in data 16.11.2021, preso atto dell'impossibilità di ripristinare i rapporti padre-figlio, stante lo stato detentivo del resistente e la circostanza che quest'ultimo non allegava di aver intrapreso, positivamente, adeguati percorsi di recupero, in parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanza presidenziale del 14.05.2021
disponeva:
“Dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, la quale potrà assumere
da sola ogni decisione riguardante la salute e l'istruzione dei figli;
- Sospende le visite con il padre;
- Dispone la prosecuzione del monitoraggio nei termini sopra indicati da
parte sei Servizi Sociali incaricati con termine a quest'ultimi fino al
31.05.22 per depositare una relazione di aggiornamento”
- la causa veniva istruita tramite l'intervento de Servizi sociali;
- in data 01.12.2022 veniva depositata la sentenza penale n. 2785/2022
depositata in data 21.02.2023 emessa a carico del resistente che veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 612 bis c.p. “perché in
forma sistematica e abituale minacciava di morte la moglie Parte_1
– in fase di separazione personale- e la molestava ingerendosi nella sua
vita, acquisendo informazioni presso un amico della moglie e presso il
locatore di quest'ultimo e seguendone ogni movimento. In tal modo
cagionava alla un intollerabile stato d'ansia, nel timore per Parte_1
12 13
l'incolumità dei suoi cari, costringendola altresì a mutare le proprie
abitudini di vita (…)” veniva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione (cfr. doc. depositato in data 01.12.2022 e doc. depositato in data
22.02.2023);
- in data 31.03.2023 si costituiva il nuovo difensore di parte resistente, il quale riferiva che il vedeva per l'ultima volta i figli nel mese di CP_1
febbraio 2021, che in data 01.08.2021 il resistente veniva condotto presso il carcere di Padova per l'esecuzione di una sentenza di condanna per reati contro il patrimonio e che ivi vi rimaneva detenuto sino al 23.06.2022, data in cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza n. 1820/2022
(cfr. doc. 14 deposito parte resistente del 31.03.2023) nei confronti del
[...]
disponeva la scarcerazione con concessione del beneficio dell' CP_1
affidamento in prova ai servizi Sociali;
- veniva, quindi, riferito che il resistente, a seguito della scarcerazione,
prestava attività lavorativa presso la come autista per la Controparte_3
raccolta di rifiuti e successivamente, in data 19.12.2022, veniva assunto presso la società come autotrasportatore con Controparte_4
contratto a tempo determinato sino al 17.12.2023 e che era interesse dello stesso recuperare il rapporto con i figli;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con addebito a carico della moglie per i motivi di cui in Controparte_1
narrativa;
2. Disporre l'affidamento congiunto dei minori e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Persona_2
13 14
residenza presso la madre se ritenuta una sistemazione adeguata da parte
dei Servizi Sociali competenti;
3. Disporre che il diritto di visita del padre
sia definito e concordato dai Servizi Sociali competenti, all'interno di un
percorso di genitorialità da questi ultimi predisposto e che coinvolga
parimenti sia il SI. che la SI.ra In particolare, sia CP_1 Parte_1
demandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'avvio di un
processo che porti ad un pieno esercizio del diritto di visita da parte del
padre (ed altresì dei nonni paterni) attraverso un percorso di graduale
riavvicinamento da parte di ai propri figli minori Controparte_1
e con programmazione degli incontri, eventualmente anche Per_1 Per_2
in forma protetta, tra il padre ed i minori, definendone le modalità, le
tempistiche ed i luoghi ove gli incontri dovranno avvenire ed altresì
assicurando ad entrambe le parti il supporto alla genitorialità per favorire
il riavvicinamento dei figli al padre.
4. Disporre a carico del padre SI. l'obbligo di versare alla SI.ra CP_1
entro il 5 di ogni mese, un importo non superiore ad € 200,00, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento a favore di ciascun figlio, oltre al 50%
delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di
Padova;
5. Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia in
capo ai coniugi che in capo ai figli minori;
6. Con spese e compensi
professionali integralmente rifusi”;
- All'udienza cartolare del 14.09.2023 le parti precisavano le conclusioni indicate in epigrafe avanti al Giudice Istruttore che, previa concessione dei
14 15
termini di cui all'art.190 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale fra i coniugi, ricorrendo i presupposti di legge di cui all'art. 151 c.c., ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, il fallimento del tentativo di conciliazione e la mancata riconciliazione, va accolta.
* * *
2. Sulla reciproche domande di addebito della separazione
Entrambe le parti in causa hanno formulato, nei confronti dell'altra,
domanda di addebito della separazione.
Partendo dall'esame della domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente, va rilevato che è stata allegatala reiterazione di condotte violente e vessatorie tenute dal marito nei suoi confronti, alla presenza dei due figli minori.
Va osservato che agli atti risulta depositata la sentenza penale n.
2785/2022 R.G.N.R. 9077/2020 (deposito del 22.02.2023) ove il resistente,
imputato per il reato di cui all'art. 612 bis, è stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione .
Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i comportamenti violenti di un coniuge ai danni dell'altro sono idonei alla dichiarazione di addebito della separazione: “i comportamenti reattivi del coniuge che
sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge,
15 16
rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare
l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della
convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto
che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n.
6997/2018; Cass. n. 7321/2005); invero, "Le violenze fisiche costituiscono
violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal
matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un
unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza,
ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita' all'autore, e da
esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini
dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia
vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale
delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale" (Cass. n.
7388/2017; Cass. n. 3925/2018). Anche un unico episodio integra un
comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché' lesivo della pari dignità di ogni
persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne
riduce la portata e l'efficienza causale” (Cfr. Cass. Civ., I Sez., n.
27324/2022, in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, n. 31351/2022), ed ancora
“Ai fini dell'addebito nella separazione, anche un solo episodio di violenza
fisica nei confronti dell'altro coniuge, costituisce una violazione grave ed
inaccettabile dei doveri matrimoniali e fa scattare la pronuncia di addebito.
Non è rilevante, a tal fine, l'accertamento del nesso di casualità con la crisi
16 17
coniugale e/o delle cause dell'intollerabilità della convivenza” (Cfr. Cass.
Civ., I Sez., n. 27766/2022).
Dalla documentazione esaminata risulta pienamente provato che il resistente ha tenuto, nel corso del matrimonio, condotte violative dei doveri familiari,
minacciando e usando violenza nei confronti della moglie, in presenza della prole minorenne;
pertanto, la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, va accolta.
Quanto alla domanda di addebito svolta dal resistente nei confronti della ricorrente, la stessa sarebbe giustificata alla luce di un'asserita relazione extraconiugale tenuta da quest'ultima in costanza di matrimonio.
Invero, alcun elemento probatorio è stato offerto sul punto con conseguente rigetto della domanda esaminata .
* * *
3. Sulla domanda di affido, collocamento e diritto di visita del genitore
non collocatario
Quanto alla domanda di affido, collocamento e regolamentazione del diritto di visita presso il genitore non collocatario, le parti hanno formulato conclusioni difformi.
Parte ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo alla medesima dei minori e con collocamento Per_1 Per_2
degli stessi presso l'abitazione materna;
parte resistente ha chiesto, al contrario, che venga disposto l'affido condiviso dei minori sempre con collocamento presso la madre.
17 18
A sostegno della propria istanza parte ricorrente ha dedotto il totale disinteresse del resistente, il quale risulta non avere rapporti con la prole da aprile 2021 evidenziando, inoltre, che, dalla data della scarcerazione,
avvenuta il 23.06.2022, non ha intrapreso alcun percorso clinico e neppure risulta che controparte abbia documentato, come asserito, il percorso intrapreso presso il per combattere la dipendenza all'uso di sostanze Org_2
stupefacenti.
Inoltre, parte ricorrente ha dato prova del mancato assolvimento da parte del resistente degli obblighi di mantenimento e accudimento della prole.
Va ricordato che con ordinanza presidenziale, depositata in data 14.05.2021,
era stato disposto l'affido esclusivo dei due figli minori alla madre con collocazione presso quest'ultima e la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché, svolto ogni approfondimento ritenuto necessario, si individuassero le modalità migliori per la ripresa dei rapporti padre-figli, anche valutando in un primo momento la ripresa in modalità protetta e nel rispetto dei provvedimenti cautelari vigenti.
In data 01.12.2021, esaminata la relazione depositata in data 16.11.2021 dai
Servizi Sociali incaricati (Consultorio familiare di Cittadella), i quali davano atto dell'impossibilità di ripristinare i rapporti padre-figli sino a quando il resistente non avesse seguito, con esito positivo, adeguati percorsi di recupero (ad esempio percorsi specializzati per autori di violenza), il
Giudice Istruttore sospendeva le visite dei minori con il padre.
18 19
Ad oggi il resistente non ha allegato documentazione comprovante l'adesione dello stesso a percorsi di recupero e non ha dimostrato aver aderito ad un programma di controlli relativi all'uso di stupefacenti,
limitandosi ad allegare “di frequentare il di Cittadella, con Org_2
atteggiamento collaborante e di adesione al programma ed esiti
tossicologici sempre negativi” (cfr. pag. 3 memoria di replica parte resistente del 27.11.2023) nonché “occorre precisare che il SI. , a CP_1
seguito della scarcerazione del 23.06.2022 ha fatto un percorso personale
intraprendendo un cammino di riqualificazione della propria persona,
manifestando la preminente volontà di recuperare il proprio ruolo di
padre”(cfr. pag. 3 memoria di replica parte resistente del 27.11.2023);
pertanto, si ritiene, nell'interesse preminente dei minori, di mantenere la sospensione delle visite paterne sino a quando il padre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, dei percorsi di sostegno alla genitorialità
e di recupero, con eventuale successiva delega ai Servizi Sociali competenti per territorio di gestire le visite paterne nelle modalità migliori nell'interesse dei minori.
Alla luce di quanto esposto, si conferma, pertanto, la misura dell'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso quest'ultima, già
disposto con ordinanza presidenziale del 14.05.2021 e confermato, in sede di parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, all'udienza del
01.12.2021.
Allo stato, quindi, va confermata la sospensione delle visite con il padre,
disposta con provvedimento dell'01.12.2021. In ogni caso, si invita il
19 20
resistente ad attivarsi presso i Servizi Sociali competenti per lo svolgimento dei necessari percorsi di recupero con delega a quest'ultimi, solo in caso di positivo esito degli stessi, di gestire le visite padre-figli nelle modalità
ritenute più tutelanti nell'interesse dei minori .
* * *
4. Sul mantenimento in favore dei figli.
Parte ricorrente ha chiesto che venga disposto un assegno di mantenimento mensile in favore alla prole di € 900,00 (€ 450,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente ha chiesto che venga posto, a suo carico, un assegno di mantenimento mensile, in favore della prole, non superiore ad € 200,00 a favore di ciascun figlio (€ 400,00 complessivi), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica delle parti si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto i modelli 730/2021,730/2022 e 730/2023,
dai quali risulta un reddito complessivo lordo annuo di € 14.092 per l'anno d'imposta 2020 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 1.117,66; un reddito complessivo lordo annuo di € 12.510 per l'anno d'imposta 2021e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 1.042,50; un reddito complessivo lordo annuo di € 15.889,00 per l'anno d'imposta 2022 e una retribuzione mensile netta basata su 12
mensilità di circa € 1.324,08 (reddito complessivo – imposta netta –
20 21
addizionale regionale dovuta – addizionale comunale dovuta) (cfr. doc. ti 45
e 46 depositati l'08.09.2023 fascicolo parte ricorrente).
Ha, inoltre, allegato copia contratto di locazione ove emerge il canone mensile di € 500,00 (cfr. doc. 47 deposito dell'08.09.2023 fascicolo parte ricorrente).
Parte resistente ha prodotto le Certificazioni Uniche per gli anni 2019 e
2020 ove risulta per l'anno d'imposta 2018 un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 15.093,71; per l'anno d'imposta 2019 un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 13.276,98 (cfr. doc. 13 deposito del
23.04.2021 fascicolo resistente).
Non risulta depositata dal resistente documentazione reddituale aggiornata.
Parte ricorrente ha depositato, inoltre, una visura PRA ove risulta che il
è intestatario di un'autovettura, modello AUDI del valore di € CP_1
38.500,00 (passaggio di proprietà avvenuto in data 14.02.2023 cfr. doc. 42
deposito del 08.09.2023 fascicolo ricorrente).
Parte resistente nella memoria di replica si è limitato ad asserire, senza allegare documentazione, che dal 23.11.2023 non lavora per mancato rinnovo del contratto di lavoro, non risulta depositata, altresì,
documentazione comprovante eventuali consizioni che incidano sulla relativa capacità lavorativa .
In merito si ricorda che: “l'obbligo dei genitori di concorrere al
mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della
disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle
capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione
21 22
anche saltuaria” (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 24424/2013); pertanto, anche l'eventuale stato di disoccupazione del resistente non inciderebbe sull'obbligo di contribuzione in favore della prole ..
Nel caso di specie, esaminata la documentazione in atti, considerata la totale interruzione delle frequentazioni tra il padre e i due figli minori da diversi anni, con conseguente onere di accudimento integralmente a carico della madre, tenuto conto delle presumibili esigenze economiche della prole e della permanenza totale dei figli presso la madre, valutate, inoltre, le capacità lavorative delle parti e le spese gravanti sulla ricorrente per l'alloggio, si ritiene congruo confermare i provvedimenti economici resi con l'ordinanza del 04.05.2021, con conseguente onere a carico del resistente di pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 per ogni figlio (tot. €
800,00), oltre valutazione ISTAT, a titolo di mantenimento dei minori oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimi e definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017.
* * *
5.Sulle spese legali.
Quanto alle spese legali, atteso l'esito del giudizio con accoglimento della richiesta di addebito a carico del resistente, le stesse vanno poste a carico di quest'ultimo, parte soccombente . Ritenuto, quindi, necessario,
considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai
22 23
procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed i valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , unitisi in matrimonio a
[...] Controparte_1
OR (PD) in data 29.11.2014 (matrimonio trascritto nel
Registro Atti di matrimonio Comune di OR al n. 5, parte
II, Serie A, anno 2014);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OR di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti dello Stato Civile;
3) accoglie la domanda di addebito della separazione a carico del resistente per le ragioni di cui in motivazione;
4) rigetta la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente per le ragioni di cui in motivazione;
5) dispone l'affido super-esclusivo dei minori e alla Per_1 Per_2
madre con collocamento presso la stessa, la quale potrà assumere da sola ogni decisione riguardante i minori come, ad esempio,
quelle riguardanti la salute e l'istruzione;
6) conferma la sospensione delle visite padre-figli;
23 24
7) invita il resistente ad attivarsi presso i Servizi Sociali competenti per lo svolgimento dei necessari percorsi di recupero con delega a quest'ultimi, solo in caso di positivo esito degli stessi, di gestire le visite padre-figli nelle modalità ritenute più tutelanti nell'interesse dei minori;
8) pone a carico del resistente il versamento in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma di € 400,00, per ogni figlio (tot. € 800,00),
oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento dei minori, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per quest'ultimi e definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017;
9) condanna parte resistente alla rifusione a parte ricorrente delle spese sostenute che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 23.01.24
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
24