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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/10/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 17.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14477 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
29.6.1983, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Per_1
QU e SI AT;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ed Parte_1 Parte_2 premettevano: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis
c.p.c., l'accertamento dello stato invalidante di ai fini del Persona_1 riconoscimento della disabilità e dell'indennità di frequenza;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, avevano espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Deducevano, in particolare, che il c.t.u. della precedente fase processuale aveva omesso di considerare i profili ludici e relazionali della vita del minore, soffermandosi solo sui DSA, non anche sugli stati di ansia. In ogni caso, anche tramite richiamo a precedenti giurisprudenziali, rimarcavano come l'accertata sussistenza di DSA possa rivelarsi sufficiente ad integrare la nozione legale di invalidità civile laddove la effettiva entità dei disturbi specifici dell'apprendimento rilevati sia di gravità tale da causare, per il loro concreto impatto sulla vita sociale e scolastica, la lesione o la diminuzione della capacità del minore di realizzare quelle tipologie di attività caratterizzanti la sua fascia di età.
Dunque, adivano il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - esaminate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dell'handicap.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle risultanze di cui alla precedente fase.
Espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, al termine delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico legali, ha evidenziato che è affetto da disturbo specifico Persona_1 dell'apprendimento con compromissione dell'espressione scritta in soggetto
Pag. 2 di 4 con disturbo d'ansia con somatizzazione ed ansia sociale, deflessione del tono dell'umore, emicrania senz'aura in trattamento.
La dott.ssa , in particolare, ha rimarcato come il minore presenti Per_2 patologie di tipo neuropsichiatrico non regredite e complicate dall'insorgenza dell'età adolescenziale e dei maggiori sforzi richiesti in ambito scolastico.
Per tali ragioni, è giunta a riconoscere sia il requisito sanitario dell'indennità di frequenza, sia una situazione conforme a quella descritta dall'art. 3, comma 1, L. 104/1992, entrambi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente accolto e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza anche per la fase di a.t.p.o.
Le spese peritali vanno parimenti poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14477 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
- è invalido civile minore di anni 18, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (6.12.2023),
- versa nella situazione descritta dall'art. 3, comma 1, L. 104/1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (6.12.2023);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
Pag. 3 di 4 3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 17.10.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 17.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14477 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
29.6.1983, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Per_1
QU e SI AT;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ed Parte_1 Parte_2 premettevano: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis
c.p.c., l'accertamento dello stato invalidante di ai fini del Persona_1 riconoscimento della disabilità e dell'indennità di frequenza;
che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, avevano espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Deducevano, in particolare, che il c.t.u. della precedente fase processuale aveva omesso di considerare i profili ludici e relazionali della vita del minore, soffermandosi solo sui DSA, non anche sugli stati di ansia. In ogni caso, anche tramite richiamo a precedenti giurisprudenziali, rimarcavano come l'accertata sussistenza di DSA possa rivelarsi sufficiente ad integrare la nozione legale di invalidità civile laddove la effettiva entità dei disturbi specifici dell'apprendimento rilevati sia di gravità tale da causare, per il loro concreto impatto sulla vita sociale e scolastica, la lesione o la diminuzione della capacità del minore di realizzare quelle tipologie di attività caratterizzanti la sua fascia di età.
Dunque, adivano il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - esaminate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dell'handicap.
Ricostituitosi il contraddittorio, il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle risultanze di cui alla precedente fase.
Espletata una nuova consulenza tecnica, la causa è stata come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, al termine delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico legali, ha evidenziato che è affetto da disturbo specifico Persona_1 dell'apprendimento con compromissione dell'espressione scritta in soggetto
Pag. 2 di 4 con disturbo d'ansia con somatizzazione ed ansia sociale, deflessione del tono dell'umore, emicrania senz'aura in trattamento.
La dott.ssa , in particolare, ha rimarcato come il minore presenti Per_2 patologie di tipo neuropsichiatrico non regredite e complicate dall'insorgenza dell'età adolescenziale e dei maggiori sforzi richiesti in ambito scolastico.
Per tali ragioni, è giunta a riconoscere sia il requisito sanitario dell'indennità di frequenza, sia una situazione conforme a quella descritta dall'art. 3, comma 1, L. 104/1992, entrambi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente accolto e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza anche per la fase di a.t.p.o.
Le spese peritali vanno parimenti poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 14477 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
- è invalido civile minore di anni 18, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (6.12.2023),
- versa nella situazione descritta dall'art. 3, comma 1, L. 104/1992, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (6.12.2023);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
Pag. 3 di 4 3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Bari, 17.10.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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