Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nelle cause civili riunite iscritte ai n. 8640/2015 RG, n. 2/016 RG n. 1127/2016 RG, n. 11685/2015
RG, n. 3476/2016 RG e n. 4142/2016 RG, R.G. tutte aventi ad oggetto “comunione e condominio, impugnazioni di delibera assembleare – spese condom.” e vertenti:
T R A
dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito e dall'avv. Pt_1 Parte_2
Giordano Bacile di Castiglione, giusta mandato in atti.
ATTORE
E
in persona dell'amministratore condominiale pro-tempote, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gianpaolo Salvatore, giusta mandato in atti.
CONVENUTO
Le cause, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 27.11.2014, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il con sede in Lecce alla Via De Mura n. 4, in persona Controparte_1 dell'amministratore geom. , con ricorso del 10.10.2015, chiedeva a questo Tribunale di CP_2
emettere ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nei confronti del dott.
[...]
della somma di euro 8.781,81, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Parte_3
A sostegno della domanda il deduceva: che il debito del dott. riveniva dal CP_1 Pt_1
mancato pagamento di rate di condominio e altri obbligazioni condominiali (saldo consuntivo 2011,
Lezzi De Masi, riparto consumi acqua 2013, quote preventivo 2014, riparto consumi acqua 2014, quota lavori impianto elettrico) approvate dall'assemblea nonché dal mancato pagamento delle rate condominiali relative all'anno 2015, determinate in conformità all'ultimo bilancio preventivo approvato dall'assemblea in attesa dell'approvazione del preventivo specificatamente riguardante l'anno 2015.
Il Tribunale emetteva in data 9.11.2015 il richiesto decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo), che veniva notificato al dott. il 19.11.2015. Pt_1
L'ingiunto, con atto di citazione notificato il 28.12.2015, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (con conseguente iscrizione della causa n. 2/2016 RG), deducendo: che, con altro atto di citazione notificato il 25.9.2015 (con instaurazione della causa n. 8640/2015 RG), aveva allegato la nullità della nomina del geom. ad amministratore del condominio CP_2 CP_1 perché avvenuta in violazione del penultimo comma dell'art. 1129 c.c., in base al quale
“l'amministratore, all'atto della accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per
l'attività svolta”; che nei verbali di assemblea del 24.6.2013 e del 16.7.2014 non era stato indicato il compenso dell'amministratore, sebbene il novellato art. 1129 c.c. fosse applicabile sin dal 18.6.2013; che la nullità della nomina dell'amministratore di condominio comportava a cascata la invalidità di tutti gli atti dal medesimo compiuti, inclusa la nomina del legale officiato per il procedimento monitorio, il quale aveva ricevuto l'incarico da un falsus procurator; che il 9.11.2015, avendo appreso dell'iniziativa giudiziale assunta dal condominio nei suoi confronti, aveva versato con riserva di ripetizione la somma di euro 6.300,00; che vantava nei confronti del condominio un credito di oltre euro 12.000,00; che, in particolare, dal consuntivo 1993-94 risultava un credito in suo favore di euro
661,26, che, maggiorato – trattandosi di indebito oggettivo – di interessi e rivalutazione, era divenuto pari ad euro 1.663,92; dal consuntivo 1.4.1994/31.3.1995 risultava un credito in suo favore di euro
719,13, divenuto (previa rivalutazione e interessi) pari ad euro 1.648,18; che, in relazione a tali due importi, era stata formulata richiesta di restituzione (con raccomandata a mano ricevuta in data
28.5.1997 e con raccomandata a mano ricevuta il 16.5.2007) idonea ad interrompere la prescrizione;
che, sommando tali due importi, si perveniva alla somma di euro 3.312,10, tale da ridurre la somma ingiunta da euro 8.667,10 ad euro 5.355,00 (senza conteggiare l'assegno di euro 6.300,00 consegnato il 9.11.2015); che bisognava altresì considerare il pagamento di euro 2.775,71 effettuato il 4.3.2015 ed il pagamento di euro 2.321,00 effettuato il 4.3.2015; che il credito azionato in sede monitoria e relativo a “quote preventivo 1.1.2015/30.10.2015” era incomprensibile e comunque non supportato da una delibera dell'assemblea condominiale;
che, pertanto, detraendo dall'importo di euro 8.667,10 oggetto dell'ingiunzione di pagamento il controcredito di euro 1.663,92 da consuntivo 1993/1994, il controcredito di euro 1.648,18 da consuntivo 1994/1995, la somma di euro 2.775,71 pagata il
5.4.2015, quella di euro 2.321,00 pagata il 5.6.2010 nonché l'importo di euro 1.147,09 relativo alla quota preventivo 2015 mai approvato, residuava una differenza a suo favore di euro 888,80; che ricorrevano le condizioni per la condanna del condominio al risarcimento danni per lite temeraria e al risarcimento del danno morale per il reato di estorsione perpetrato in suo danno.
Per tali ragioni il dott. chiedeva al Tribunale di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire Pt_1
del condominio, con conseguente inammissibilità della domanda d'ingiunzione; nel merito, di rigettare comunque la domanda perché infondata;
in via riconvenzionale, di condannare il al pagamento della somma di euro 7.188,80, di cui euro 6.300,00 versate al solo fine di CP_1
paralizzare la pretesa ed euro 888,80 corrisposte in eccesso rispetto alle somme dovute;
inoltre, doveva essere pronunciata condanna del condominio al risarcimento del danno da lite temeraria ed al risarcimento del danno morale per aver posto in essere in suo danno il reato di estorsione aggravata, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Condominio, costituitosi in giudizio, replicava: che, per quanto concerneva la nomina dell'amministratore condominiale geom. , non era ammissibile l'impugnazione di una CP_2
delibera condominiale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 18.9.2012, n. 15642); che in ogni caso la nomina del era avvenuta anche con il voto favorevole del dott. e la CP_2 Pt_1
mancata indicazione del compenso era dipesa da una mera svista in sede di redazione del verbale (nel quale non si era dato atto della discussione avvenuta sul compenso dell'amministratore condominiale), come risultava dall'assemblea totalitaria del 29.12.2015, che aveva ratificato le due delibere (del 24.6.2013 e del 16.7.2014) di nomina del;
che la somma di euro 2.321,00 era CP_2
stata versata dal dott. a fronte di altri debiti;
che i controcrediti opposti in compensazione Pt_1 erano prescritti, dovendosi previamente valutare l'autenticità delle firme apposte in calce alle raccomandate a mano allegate dalla controparte come atti interruttivi della prescrizione;
che, pertanto l'opposizione e le altre domande del dott. dovevano essere rigettate. Pt_1
Il giudizio n. 2/016 RG veniva riunito a quello n. 8640/2015 RG e a quest'ultimo giudizio venivano altresì riunite le cause n. 1127/2016 RG, n. 11685/2015 RG, n. 3476/2016 RG e n. 4142/2016 RG, tutte promosse dal dott. nei confronti del Pt_1 CP_1
In particolare, la causa n. 1127/2016 RG, iniziata dal dott. con atto di citazione notificato il Pt_1
28.1.2016, aveva ad oggetto la impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale in data
29.12.2015 di ratifica delle delibere del 24.6.2013 e del 16.7.2014 di nomina del geom. CP_2
quale amministratore del Condominio per gli esercizi 2013 e 2014. A sostegno di tale impugnazione il dott. aveva dedotto che la nullità della nomina Pt_1 dell'amministratore per mancata indicazione del compenso non era suscettibile di sanatoria, per di più intervenuta dopo la conclusione dell'anno di gestione.
All'udienza del 21.10.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso dell'attore.
Con ricorso depositato il 29.12.2021 l'avv. Antonio Esposito, quale erede del dott. Parte_3
, riassumeva soltanto la causa n. 2/2016 RG e quella n. 1127/2016, quest'ultima
[...] limitatamente alla impugnazione della ratifica della nomina dell'ex amministratore geom. . CP_2
Il condominio, costituitosi in giudizio, contrastava quanto dedotto dall'erede del dott. . Pt_1
All'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni nei termini trascritti in epigrafe e le cause riunite venivano trattenute in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Antonio Esposito, quale erede del dott. , non ha riassunto – dopo la Parte_3 dichiarazione d'interruzione del processo per il decesso dell'attore - le cause n. 8640/2015 RG, n. 11685/2015 RG, n. 3476/2016 RG e n. 4142/2016 RG, che vanno conseguentemente dichiarate estinte.
Relativamente alle cause n. n. 1127/2016 RG e n. 2/2016 RG – oggetto di riassunzione – va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo i procuratori delle parti comunicato – dopo che le cause era state introitate per la decisione e si era in attesa della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali – di aver definito transattivamente tutte le controversie pendenti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando nella causa n. 8640/2015 RG (alla quale sono riunite le cause n. 2/016 RG, n. 1127/2016 RG, n. 11685/2015 RG, n. 3476/2016 RG e n. 4142/2016 RG), così provvede:
1) dichiara l'estinzione delle cause n. 8640/2015 RG, n. 11685/2015 RG, n. 3476/2016 RG e n.
4142/2016 RG;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle cause n. 1127/2016 RG e n. 2/2016 RG;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei giudizi.
Così deciso in Lecce il 18.2.2025.
Il Giudice Unico Il presente decreto è stato redatto su bozza predisposta dal Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Giulia Valentini.